Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3770/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emanuela Musi Presidente relatore dott.ssa Valentina Vitulano Giudice dott. Amleto Pisapia Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo proposto ex art. 669 terdecies ed iscritto al n. r.g. 3770/2024 promosso dalla
SO.G.E.T. (società di , con sede in Pescara, Via Venezia n. Pt_1 Parte_2
49, Partita Iva n. , iscritta al n.152 dell'Albo dei gestori dei tributi locali ex P.IVA_1
art.53 D.Lgs.446-1997, n.q. di Concessionaria del Riscossione (per conto del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa (nata ad Controparte_1 CP_2
Isernia il 17-06-1971 c.f.: ), elettivamente domiciliata in Benevento, C.F._1
Via Salvator Rosa n.4, presso l'avv. Maria Verdisco (c.f.: ), dalla C.F._2
quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al reclamo
- RECLAMANTE
contro c.f.: , residente a [...] C.F._3 Controparte_1
Volturno n.218, elettivamente domiciliato in in Via dei Mille n.73, presso Controparte_1
il suo Procuratore e Difensore costituito in prime cure avv. Francesco Esposito
- RECLAMATA
pagina 1 di 11
- TERZA PIGNORATA contumace
Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza resa il 18-08-2024 dal G.E. dr.ssa Adele Carlino nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 5194 sub 1 – 2023 RGE.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione notificato il 07-11-2023, CP_3
proponeva opposizione al pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, atto n. 490595-2023 per l'importo di € 10.073,31, notificato dalla nei suoi CP_5
Contro confronti e del terzo La causa veniva iscritta al n. 5194/2023 -1 RGE. In CP_4
detta opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva della CP_3 CP_5
sostenendo che la sarebbe stata esclusa dalla riscossione del CP_5 Controparte_1
dalla data del 24-04-2018. Veniva, poi, eccepita anche la carenza di
[...]
legittimazione passiva della debitrice, essendo divenuta proprietaria dell'immobile gravato dai tributi pretesi dall'ente comunale stabiese e -per esso- dalla solo nel giugno CP_5
2022. Con comparsa di costituzione e risposta del 20-06-2024 si costituiva in giudizio la creditrice istante contestando l'opposizione della , e producendo CP_5 CP_3
la documentazione relativa alla proroga contrattuale della riscossione da parte del
[...]
soprattutto per le pratiche già affidate, fino alla effettiva riscossione o Controparte_1
fino alla inesigibilità. All'esito del giudizio il G.E., con l'ordinanza successivamente impugnata, con riferimento al primo motivo di opposizione concernente il difetto di legittimazione attiva della sulla base del principio della ragione più liquida, CP_5
così decideva “sospende il pignoramento. Condanna la al pagamento delle CP_5
spese di lite che liquida in euro 1000 oltre accessori. Assegna alle parti il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per introdurre il giudizio di merito pagina 2 di 11 dell'opposizione e per eventuale riassunzione innanzi alla Corte di Giustizia tributaria competente”.
Proponeva dunque reclamo la dolendosi della mancata valutazione da CP_5
parte del Giudice di prime cure dei documenti e delle difese formulate in punto di legittimazione attiva della reclamante: si è, infatti, rappresentato di aver depositato appendice contrattuale prot. 384/2019 del contratto del 2011 e di successive integrazioni, in virtù della quale essa sarebbe stata legittimata ad ultimare le attività esecutive previste dalla documentazione fino al 2019 e comunque fino alla riscossione o presentazione di discarico per inesigibilità. Inoltre, la non ha convenuto strumentalmente in giudizio il terzo CP_3
Contro di né l'ente impositore derivandone la totale CP_4 Controparte_1
inammissibilità dell'opposizione. Ancora, si rappresenta che l'ordinanza resa dal G.E. risulta errata in quanto attrae la competenza presso la sua Giurisdizione ordinaria ai soli fini della legittimazione ad emettere l'atto esecutivo, fissando un termine di 30 giorni per un giudizio di merito dinanzi alla Corte Tributaria, riconoscendone dunque la competenza e quindi dichiarando implicitamente quest'ultima competente anche a decidere sulla legittimazione attiva della . Per il medesimo motivo il G.E. non avrebbe dovuto CP_5
concedere la tutela cautelare della sospensione dell'esecuzione, spettando anche tale pronuncia alla Commissione Tributaria. Concludeva dunque chiedendo l'accoglimento del reclamo e la riforma dell'ordinanza impugnata, revocando la sospensione della procedura esecutiva e dichiarando la piena legittimazione attiva, con condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio rappresentando: 1) assoluta carenza di CP_3
legittimazione attiva della , per non essere la stessa più titolare del servizio di CP_5
concessionaria per la riscossione dei tributi per il comune di come da Controparte_1
provvedimento del 24/04/2018, essendo stata esclusa dalla procedura di rinnovo per l'affidamento dell'incarico per la riscossione dei tributi;
2) carenza di legittimazione passiva relativa ai tributi posti alla base del pignoramento, non avendo mai ricevuto alcun atto da parte della relativamente alle pretese tributarie contenute nell'atto di CP_5
pagina 3 di 11 pignoramento;
3) inammissibilità del reclamo per essere spirato il termine di 30 giorni volto all'introduzione del giudizio di merito a seguito dell'ordinanza di sospensione, con l'ulteriore conseguenza dell'estinzione della procedura esecutiva;
si concludeva dunque chiedendo il rigetto del reclamo, dichiarandolo inammissibile e dichiarando anche in tale sede la carenza di legittimazione attiva della con condanna della controparte alle CP_5
spese di lite.
All'udienza collegiale tenutasi in data 12.02.2025, le parti si riportavano ai propri rispettivi scritti difensivi. In particolare, parte reclamante insisteva per l'ammissibilità del reclamo, stante l'avvenuto svolgimento della fase di merito innanzi la Commissione
Tributaria, deciso con sentenza n. 11274/2024. Si chiedeva dunque l'accoglimento delle domande proposte, sottolineando come fossero stati prodotti i titoli comprovanti la legittimazione attiva di nonché la documentazione contrattuale attributiva della CP_5
competenza a riscuotere le somme per cui è causa. Parte reclamata reiterava le proprie difese, sottolineando, in particolare, che la fase di merito era stata introdotta dalla controparte e che la stessa, in quanto antecedente, non poteva considerarsi fase di merito della presente opposizione. All'esito dell'udienza il Collegio si riservava.
Il reclamo proposto da è infondato e va rigettato per i motivi che seguono. CP_5
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di parte reclamante con la quale la stessa sottolineava la mancata citazione in giudizio del terzo e dell'ente CP_4
impositore ad opera di che avrebbe Controparte_1 CP_3
determinato l'inammissibilità dell'opposizione. Dagli atti di causa si desume come parte reclamata abbia, invece, provveduto a notificare regolarmente in data 09/05/2024 il ricorso in opposizione all'esecuzione a mediante posta elettronica certificata. CP_4
Quanto alla notifica nei confronti dell'ente impositore, costituisce principio pacifico e consolidato quello per il quale nelle controversie in cui è parte il concessionario del servizio di riscossione, l'ente creditore non è litisconsorte necessario neanche nel caso in cui l'oggetto del giudizio investa l'esistenza o la fondatezza del credito controverso (cfr. da pagina 4 di 11 ultimo Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 7514 del 08/03/2022). L'eccezione deve dunque essere rigettata.
Vale la pena, peraltro, osservare che correttamente il G.E. si è pronunciato con ordinanza rispetto alle misure cautelari richieste nel ricorso in opposizione. Infatti, come noto, tanto l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., quanto l'opposizione agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 c.p.c., ed anche, infine, l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. danno vita ad un procedimento che si struttura in due fasi, che così possono brevemente descriversi: una prima fase sommaria, nella quale al giudice viene chiesta la pronuncia di un provvedimento di natura cautelare, volto alla sospensione del processo esecutivo;
una seconda fase, a cognizione piena, volta a valutare funditus le doglianze mosse con l'opposizione. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la bifasicità è connotato essenziale delle opposizioni esecutive ed è prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) a finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché tendenti al regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente.. Pertanto, anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque fermo che l'opposizione debba essere introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda debba svolgersi preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione. La stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito della opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, mentre può mancare,
pagina 5 di 11 dopo quella sommaria, la fase a cognizione piena, che rimane, essa sì, meramente eventuale
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 25170/2018; Tribunale di Napoli, sent. n. 847/2022).
Quanto all'eccezione di inammissibilità del reclamo, per essere spirato il termine per l'introduzione del merito di 30 giorni concesso dal G.E. nell'ambito del provvedimento reclamato, deve osservarsi quanto segue.
È opportuno, in primo luogo, sottolineare che la disciplina inerente alla sospensione per opposizione all'esecuzione, contenuta nell'art. 624 c.p.c., qualifica espressamente come perentorio il termine assegnato ai sensi dell'articolo 616 c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione, prevedendo quale conseguenza del mancato rispetto del suddetto termine l'estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Un primo orientamento emerso in giurisprudenza è incline a ritenere che l'eventuale proposizione del reclamo non produce alcuna sospensione o interruzione del termine in analisi e, pertanto, la parte è tenuta ad adempiere all'onere ad esso connesso, prescindendo dalla proposizione del reclamo avverso il provvedimento del G.E. Infatti, secondo questa prima opinione, il carattere di perentorietà del termine ex art 624 co 3 c.p.c. è previsto espressamente dalla legge, non sussistendo margini per giustificare un eventuale interpretazione differente circa la natura e gli effetti del medesimo. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto, affermando come “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al giudice dell'esecuzione, all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuta a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo” (Cassazione civile sez. III , 5 maggio 2016, n. 8957). I medesimi principi, sia in punto di mancata sospensione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, che rispetto conseguenze relative alla mancata osservanza del termine assegnato per l'introduzione dello stesso, sono state successivamente condivise in maniera costante anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo Tribunale di Marsala, sentenza del 11/07/2023
e Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n. 1368 dell'01/12/2022).
pagina 6 di 11 Nel caso di specie, in effetti, l'ordinanza reclamata assegnava un termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso provvedimento, al fine di procedere alla introduzione del giudizio di merito nonché per l'eventuale riassunzione innanzi alla Corte di Giustizia tributaria competente. In tal senso, sarebbe spettato alla parte avente interesse l'instaurazione tempestiva del relativo giudizio.
Tuttavia, sul punto, un diverso orientamento sottolinea come il reclamo avverso l'ordinanza che provvede sulla istanza di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624, comma primo, cod. proc. civ., non diviene improcedibile se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione e che anzi, nel caso di accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione il processo esecutivo non si estingue e il collegio deve concedere un nuovo termine per l'introduzione del giudizio di merito. A sostegno di tale soluzione sono stati valorizzati diversi argomenti.
In primo luogo, da un punto di vista strettamente letterale, l'art. 624, comma 3, cod. proc. civ., disciplina un'ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo, applicabile qualora la procedura sia stata sospesa dal giudice dell'esecuzione e l'ordinanza non sia stata reclamata ovvero sia stata confermata in sede di reclamo, nel caso in cui il giudizio di merito non viene introdotto entro i termini perentori stabiliti dal giudice, a norma dell'art.616 cod. proc. civ. Tuttavia, nessuna indicazione specifica è contenuta nel nuovo art. 624 cod. proc. civ., circa le conseguenze sul reclamo nel caso in cui nessuna delle parti instauri il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione. Si è inoltre valorizzata la finalità chiaramente deflattiva che il legislatore ha inteso perseguire con la novella introdotta nel 2006, la quale è intervenuta sulla norma citata nel senso di ribadire la natura strettamente cautelare del provvedimento di sospensione. In tal senso, si è osservato come solo a seguito del provvedimento di sospensione adottato dal collegio viene a cristallizzarsi l'interesse all'eventuale proposizione del giudizio di merito: infatti, a fronte di un provvedimento di sospensione pronunciato dal giudice dell'esecuzione, il debitore – pur potendo avere un astratto interesse ad un esame più approfondito del caso di specie – in pagina 7 di 11 concreto difficilmente avrà interesse a introdurre il giudizio di merito, cosa che accadrebbe, viceversa, a fronte di una decisione del collegio che riformasse il provvedimento già adottato;
analogamente, per il creditore che abbia ottenuto un provvedimento che rigetti l'istanza di sospensione, l'interesse a promuovere la causa di merito potrebbe sorgere effettivamente solo allorquando in sede di reclamo quel provvedimento fosse riformato.
Sarebbe del tutto irragionevole, dunque, imporre alle parti di introdurre il giudizio di merito in una fase in cui il relativo interesse non risulta ancora essersi stabilizzato, in quanto sussiste ancora la pendenza di una fase processuale a carattere prettamente cautelare.
Così ricostruiti i termini della questione, il Collegio ritiene di aderire all'ultimo orientamento delineato. Infatti, tale soluzione rappresenta quella più conforme alla ratio legis che ha informato, come esposto, la modifica della disciplina sul punto, risultando pienamente coerente con la funzione attribuibile al provvedimento cautelare emesso dal
G.E., nonché al successivo eventuale procedimento di reclamo avente quest'ultimo come oggetto. Nondimeno, essa necessita di essere opportunamente raccordata con il regime dei termini prescritto ex art. 624 c.p.c., stante la circostanza per la quale al momento dell'emanazione della decisione del collegio il termine perentorio previsto ex art. 624 co 3
e 6161 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito ben potrebbe essere di fatto già spirato. Per tale ragione, si ritiene che l'interpretazione più logica e coerente con e argomentazioni finora esposte, che tenga debitamente conto dei principi richiamati dalla disciplina in esame, debba necessariamente prevedere l'attribuzione al collegio della competenza a concedere un nuovo termine per l'introduzione del giudizio di merito, consentendo alla parte che abbia un effettivo e concreto di interesse di darvi impulso, una volta conclusasi definitivamente la fase cautelare (cfr. sul punto ordinanza Tribunale di
Milano, 3 marzo 2016).
Dunque, per tutte le ragioni finora esposte, l'eccezione delineata deve essere rigettata.
Nel merito, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della CP_5
stante la scadenza del contratto di concessione e l'illegittimità dei successivi atti di
[...]
pagina 8 di 11 proroga, la stessa risulta fondata e pertanto merita accoglimento, sia pur sulla base di alcune ulteriori osservazioni.
In sede di reclamo, la ha depositato gli atti dai quali si evince che tra il CP_5 [...]
la società in data 22/06/2011 è stato stipulato il contratto Controparte_6 CP_5
per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi comunali, la cui scadenza era fissata al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione della consegna del servizio avvenuta in data 03.02.2011, data della sottoscrizione della determinazione I.G. n. 46/2011, cit. agli atti del Dirigente Costituito. Il contratto scadeva dunque il 31/12/2017. Successivamente, con Determina IV Dipartimento
- Servizi Economico Finanziarin. 837 del 27/12/2017 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali, con conseguente proroga tecnica degli affidamenti sopra richiamati al 30/6/2018
e comunque fino all'espletamento della procedura di gara sopra richiamata e, a seguito del protrarsi delle operazioni di gara con Determina IV Dipartimento - Servizi Economico
Finanziari n. 616 del 4/10/2018, è stata disposta ulteriore proroga alla per CP_5
almeno 4 mesi e comunque fino alla decisione del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla stessa avverso l'esclusione dalla procedura di gara di cui al punto 3. Controparte_5
In seguito alla decisione del Consiglio di Stato n. 2430/2019, con Determina IV
Dipartimento - Servizi Economico Finanziari n. 362 del 6/6/2019 è stata revocata la sospensione delle determinazioni dirigenziali n. 1239 del 07/09/2018 en. 1256 del
13/9/2018 ed infine, in data 30/09/2019 è stata emanata e sottoscritta tra le parti una appendice contrattuale con la quale: “Il riconosce alla società Controparte_1
di ultimare le attività di riscossione degli accertamenti notificati, previa CP_5
vidimazione da parte del Dirigente Responsabile delle relative liste di carico, con l'emissione e riscossione dei relativi ruoli coattivi, compresi gli accertamenti riferiti ai seguenti SAL trasmessi nel 2018 e nel 2019 […] e sulle partite relative alle liste di carico di cui al SAL protocollo n. 25903/2019 del 19/9/2019, nonché a quelle che saranno emesse pagina 9 di 11 in riferimento al precedente punto 4, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità di cui all'art. 16, punto S4 del Capitolato d'Oneri”.
Sul punto, parte reclamata ha evidenziato che già l'art. 34 del capitolato di appalto stipulato tra il e la controparte, prevedeva il divieto all'affidatario di emettere atti CP_1
successivamente alla scadenza del contratto. Pertanto, al termine del contratto, la società avrebbe dovuto consegnare al gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il CP_1
proseguimento degli stessi, essendosi dunque verificata, una carenza assoluta di legittimazione attiva in capo al concessionario, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, e che comporta l'annullamento di tutti gli atti posti in essere dal concessionario dopo la scadenza del contratto di affidamento. Inoltre, parte reclamata ha anche evidenziato come l'appendice contrattuale depositata dall'attrice è stata conclusa tra il comune di
[...]
e la solo in data 30/09/2019 quindi a contratto già scaduto, non CP_1 CP_5
potendosi dunque qualificare come atto di proroga, in quanto questa, per definizione, deve intervenire prima della scadenza.
E' necessario osservare come la giurisprudenza è orientata a ritenere che, nei casi in cui cessi l'affidamento del al Concessionario dell'attività di riscossione, venga meno CP_1
ogni potere di accertamento e di riscossione del soggetto diverso dall'ente locale (TAR
Friuli n. 1457 del 24/11/1998). Diventa così illegittima ogni manifestazione di ultrattività della società non più affidataria, per cui l'eventuale atto notificato dal soggetto decaduto si configura come straripamento di potere da parte dell'organo che lo ha emesso, in quanto adottato con incompetenza assoluta. Anche il giudice tributario ha stabilito che l'avviso successivo alla cessazione del rapporto concessorio con il è da ritenersi viziato per CP_1
carenza di potere (Sentenza n. 381/3/14 della C.T.R. Basilicata;
sentenza Ctp di Taranto n.
1714/03/16). Scaduto il contratto, il soggetto privato perde ogni prerogativa;
infatti, non rivestendo più la qualifica di organo indiretto del comune, deve astenersi dal compiere tutte quelle attività connesse alla funzione pubblica di accertare e riscuotere le entrate.
A tali considerazioni, si aggiungono le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato in punto di rinnovo e proroga di contratti intervenuti a pagina 10 di 11 seguito della scadenza. Sul punto, si è affermato che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista nel bando e nei documenti di gara e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente;
inoltre, la proroga, se è disposta una volta scaduto il contratto, è equiparata ad un illegittimo affidamento senza gara (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8292 del 2023).
Il Collegio ritiene che, prima facie e salvo ogni approfondimento a compiersi nell'eventuale giudizio di merito, possa ravvisarsi la carenza di legittimazione che ha giustificato la sospensione.
Il reclamo deve dunque essere rigettato.
Si ritengono assorbiti gli altri motivi di gravame.
Stante la complessità delle questioni affrontate, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il reclamo proposto da nei confronti di Controparte_5 CP_3
2. compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 18.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Emanuela Musi
pagina 11 di 11