Articolo 67 del Codice della nautica da diporto
Articolo 66Articolo 52
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15 settembre 2005
Art. 67. Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 15 settembre 2005
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