CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2026, n. 8275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8275 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 26712-2024 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati EL HE, VI ST, RI LL ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrente – contro DI NO GIULIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata ISABELLA NELLI, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA G. SISCO, 8 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 3490 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 22 ottobre 2024 (R.G.N. 1985/2024). R.G.N. 26712/2024 Cron. Rep. P.U. 11/12/2025 giurisdizione Fondo di garanzia gestito dall’INPS. Preventivo accertamento del credito. Civile Sent. Sez. L Num. 8275 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CERULO ANGELO Data pubblicazione: 02/04/2026 - 2 - Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere Angelo ER. Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor STEFANO VISONÀ, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per il ricorrente, l’avvocato DARIO MARINUZZI, in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato VI ST, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Udita, per la controricorrente, l’avvocata ISABELLA NELLI, che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso. FATTI DI CAUSA 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e, per l’effetto, ha accertato il diritto della RA GI Di NO di trattenere l’importo che il Fondo di garanzia gestito dall’Istituto le ha corrisposto a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), a fronte dell’inadempimento del datore di lavoro, CEAM s.r.l. A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il credito è avvalorato dal decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del datore di lavoro, dalle prove documentali acquisite (il modello CUD 2019, emesso dalla stessa società) e dal provvedimento del Tribunale, che ha riconosciuto incidentalmente la sussistenza dei crediti dei lavoratori ricorrenti, pur disattendendo l’istanza di fallimento. La lavoratrice ha esperito tutti i rimedi doverosi in base al canone dell’ordinaria diligenza. Sarebbe stata aleatoria e oltremodo dispendiosa un’azione nei confronti dell’ultima società incorporante, assoggettata alla normativa statunitense. Né potrebbe venire in rilievo la Convenzione di Bruxelles invocata dall’Istituto, in quanto gli Stati Uniti non l’hanno sottoscritta e comunque tale Convenzione non si applica alla materia fallimentare. Non è pertinente neppure il richiamo al Regolamento UE n. 1215 del - 3 - 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e applicabile soltanto ai datori di lavoro domiciliati negli Stati membri. 2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’INPS, sulla base di due motivi. 3.– La RA GI Di NO si difende con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’udienza pubblica. 4.– Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025. 5.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste sopra trascritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, anche in riferimento agli artt. 6 e 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e lamenta che la Corte di merito abbia accolto la domanda della lavoratrice GI Di NO in difetto «di uno dei coelementi costitutivi della obbligazione previdenziale, quale l’accertamento del credito» (pagina 2 del ricorso per cassazione). Nessun rilievo si potrebbe attribuire al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta o al decreto di rigetto dell’istanza di fallimento. Né la lavoratrice avrebbe intrapreso alcuna azione nei confronti della società incorporante, nuovo centro d’imputazione dei rapporti giuridici. Il ricorrente assume, in definitiva, che l’accertamento del credito nei confronti del legittimo contraddittore debba preesistere alla presentazione dell’istanza d’intervento del Fondo di garanzia e che difetti, nella specie, tale accertamento. - 4 - 2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell’art. 21 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, che consentirebbe di convenire in giudizio, dinanzi all’autorità giudiziaria di uno Stato membro, anche un datore di lavoro che, come avviene nel caso di specie, nello Stato membro non abbia domicilio. 3.– La prima censura è fondata. 4.– Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciati in molteplici occasioni da questa Corte. 4.1.– In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2022, n. 1861). Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo- previdenziale, così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione). In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordina l’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (comma 5). - 5 - Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione). 4.2.– Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6). L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la sua giustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono di vagliare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regole del concorso o, quando tali regole non operino, di cristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pur sempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’ente previdenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestare l’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni che attengono al concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo, Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delle Ragioni della decisione). 4.3.– Dalla ricostruzione della lettera e della ratio della disciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazione del credito in un titolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibile dell’accesso al Fondo - 6 - di garanzia e deve preesistere alla presentazione della domanda, come questa Corte ha rimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulati dall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni della decisione). Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efficace svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (art. 2, ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982). Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurge anche a presupposto per il successivo esercizio del diritto di surroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati in solido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 297 del 1982). Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale la previa formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento del credito, conseguito nei confronti del legittimo contraddittore e non, incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carente di ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro. La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggravi irragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, “ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione). - 7 - 4.4.– Non appare pertinente il richiamo, valorizzato dai giudici d’appello e dalla controricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa, alle enunciazioni di principio di questa Corte sul canone di ordinaria diligenza che permea l’onere del creditore di agire in executivis, senza imporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appello e nel controricorso). Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, ripresi anche dall’ufficio della Procura generale nel corso della discussione, non contraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione, pagina 6). Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive «riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delle Ragioni della decisione). Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionati canoni di ragionevolezza e proporzionalità, implica l’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione). 4.5.– Le considerazioni esposte convergono nel configurare come condizione imprescindibile la previa formazione di un titolo. 5.– A tali princìpi non si è uniformata la Corte di merito, nell’escludere in radice il carattere indebito del pagamento effettuato dall’INPS in carenza di un titolo esecutivo. - 8 - 6.– Gli antecedenti di fatto, analiticamente ricostruiti nel ricorso, non sono controversi tra le parti. La controricorrente è stata assunta da CEAM s.r.l. il 7 agosto 2016, con contratto part-time, e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre 2018, senza che sia stato corrisposto il TFR, per il complessivo importo di Euro 2.538,02. La controricorrente ha presentato istanza di fallimento del datore di lavoro, respinta dal Tribunale di Roma con decreto dell’11 marzo 2020: la società resistente è stata cancellata dal registro delle imprese, in quanto incorporata in LISIT s.r.l., società a sua volta incorporata in ZAFINVEST LC, società con sede nel Delaware (cfr. gli antecedenti riportati a pagina 4 del ricorso). Nell’aprile 2020, la lavoratrice ha proposto domanda monitoria
contro
CEAM s.r.l. per il pagamento del TFR e, in forza del decreto ingiuntivo n. 4257 del 12 giugno 2020, ha notificato a CEAM atto di precetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con un pignoramento immobiliare presso la sede della società (verbale negativo del 17 dicembre 2020). Con decreto del 23 dicembre 2020, il Tribunale di Roma ha respinto la nuova istanza di fallimento proposta da altri dipendenti, in ragione della scadenza del termine annuale sancito dall’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942. Il 3 febbraio 2021, la controricorrente ha richiesto al Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento del TFR, liquidato dall’Istituto il 5 maggio 2021 al netto delle ritenute erariali. Con missiva del 23 novembre 2022, l’INPS ha reclamato la restituzione dell’importo, in quanto indebitamente versato. 7.– Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacri il credito della lavoratrice, nei termini prima chiariti. È ininfluente che sia stato richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, allorché la società datrice di lavoro era stata già cancellata - 9 - dal registro delle imprese. Il provvedimento monitorio, in quanto emesso nei confronti di una società che aveva cessato di essere la giusta parte, è tamquam non esset, come questa Corte ha puntualizzato di recente (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2025, n. 2357, in relazione a una vicenda di cancellazione e di estinzione). Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputare ammissibile l’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato soltanto incidentalmente il credito, senza pervenire al rituale provvedimento di ammissione richiesto dalla legge o alla formazione di un titolo esecutivo anteriore alla domanda al Fondo di garanzia. Nessun titolo esecutivo può dirsi formato, prima di tale domanda, neppure in contraddittorio con la società risultante dalla fusione per incorporazione, vicenda che «realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati» (Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970, in motivazione, pagina 35). 8.– Resta assorbito l’esame del secondo mezzo. 9.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione e la cassazione della sentenza d’appello. 10.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, esaminerà la fondatezza della pretesa restitutoria dell’Istituto in conformità ai princìpi di diritto qui ribaditi e vaglierà gli ulteriori argomenti illustrati dall’odierna controricorrente a supporto dell’irripetibilità delle somme percepite. 11.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
- 10 - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo mezzo;
cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile dell’11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Angelo ER LU ES
contro
CEAM s.r.l. per il pagamento del TFR e, in forza del decreto ingiuntivo n. 4257 del 12 giugno 2020, ha notificato a CEAM atto di precetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con un pignoramento immobiliare presso la sede della società (verbale negativo del 17 dicembre 2020). Con decreto del 23 dicembre 2020, il Tribunale di Roma ha respinto la nuova istanza di fallimento proposta da altri dipendenti, in ragione della scadenza del termine annuale sancito dall’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942. Il 3 febbraio 2021, la controricorrente ha richiesto al Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento del TFR, liquidato dall’Istituto il 5 maggio 2021 al netto delle ritenute erariali. Con missiva del 23 novembre 2022, l’INPS ha reclamato la restituzione dell’importo, in quanto indebitamente versato. 7.– Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacri il credito della lavoratrice, nei termini prima chiariti. È ininfluente che sia stato richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, allorché la società datrice di lavoro era stata già cancellata - 9 - dal registro delle imprese. Il provvedimento monitorio, in quanto emesso nei confronti di una società che aveva cessato di essere la giusta parte, è tamquam non esset, come questa Corte ha puntualizzato di recente (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2025, n. 2357, in relazione a una vicenda di cancellazione e di estinzione). Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputare ammissibile l’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato soltanto incidentalmente il credito, senza pervenire al rituale provvedimento di ammissione richiesto dalla legge o alla formazione di un titolo esecutivo anteriore alla domanda al Fondo di garanzia. Nessun titolo esecutivo può dirsi formato, prima di tale domanda, neppure in contraddittorio con la società risultante dalla fusione per incorporazione, vicenda che «realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati» (Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970, in motivazione, pagina 35). 8.– Resta assorbito l’esame del secondo mezzo. 9.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione e la cassazione della sentenza d’appello. 10.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, esaminerà la fondatezza della pretesa restitutoria dell’Istituto in conformità ai princìpi di diritto qui ribaditi e vaglierà gli ulteriori argomenti illustrati dall’odierna controricorrente a supporto dell’irripetibilità delle somme percepite. 11.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
- 10 - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo mezzo;
cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile dell’11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Angelo ER LU ES