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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 942/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Vizzini (CT) in Via Parte_1 C.F._1
San Giovanni n. 70 presso lo studio dell'avv. Marisa De Corrado, del Foro di Caltagirone, che la rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria per la gestione del credito, (già giusta atto di Controparte_2 Controparte_3 variazione di denominazione sociale del 1° giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, il ha nominato quale domiciliatario, l'avv. Saverio
pagina 1 di 5 AR NA, eleggendo domicilio in Gravina di Catania in Via Cagliari, 56/B presso lo studio di quest'ultimo
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termine per il deposito di note, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2345/2023, pubblicata il 27.12.2023, il Tribunale di Siracusa revocava il decreto con cui era stato ingiunto di pagare a , in favore di la Parte_1 Controparte_4 somma di € 15.359,94 oltre interessi, e, recependo le risultanze della disposta CTU, la condannava al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di € 15.333,11 oltre interessi, in forza del contratto di finanziamento n. 12327070 azionato dalla cessionaria di con il ricorso Controparte_5 monitorio.
Per quanto ancora in questa sede rilevante, il primo giudice riteneva inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nel contratto di finanziamento prodotto dall'opposta con il ricorso monitorio operato dall'opponente con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, perché ravvisava nel pagamento di alcune rate del finanziamento un riconoscimento tacito stragiudiziale della sua sottoscrizione che, giusta quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C. che richiamava (Cass., 27 settembre 2017 n. 22460), ne rendeva inammissibile il successivo disconoscimento (“… nel caso in esame, dal partitario allegato alla comparsa di costituzione sub doc. 6 si evince che l'opponente ha dato parziale esecuzione al contratto di cui è causa attraverso il pagamento di 14 rate del prestito erogato dalla banca pagate a mezzo addebito in c/c, sicché tale condotta, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, costituisce tacito riconoscimento stragiudiziale del rapporto contrattuale da parte della stessa opponente”; v. p. 5 della sentenza appellata).
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio succursale per l'Italia, tramite la sua mandataria CP_1 CP_2 chiedendone il rigetto.
[...]
pagina 2 di 5 All'udienza del 3.12.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che vada direttamente esaminato il secondo motivo di gravame con cui l'appellante ha contestato l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale, atteso che lo stesso è fondato e presenta natura assorbente.
Va premesso che, come sopra anticipato, con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 ha recisamente negato di avere stipulato il contratto di finanziamento per il cui asserito
[...] inadempimento l'appellata ha presentato il ricorso monitorio.
In particolare la , con la citazione in opposizione, ha espressamente disconosciuto, dichiarando Pt_1 di non averle mai apposte, le firme apparentemente ad essa attribuibili sì come vergate sul contratto prodotto da controparte.
Sempre con la citazione l'opponente, a p. 4, ha anche contestato l'estratto conto prodotto ex adverso affermando di non avere mai pagato alcuna rata del finanziamento per cui è causa.
A fronte del disconoscimento delle firme, con la comparsa di costituzione in giudizio l'opposta si è limitata ad eccepirne la inammissibilità, omettendo di chiedere la verificazione.
Anche alla successiva udienza del 6.5.2019 l'opposta si limitava a riservarsi di proporre istanza di verificazione delle firme disconosciute dall'opponente omettendo tuttavia, entro i termini stabiliti per le preclusioni istruttorie (v. Cass., sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2411), ed anche successivamente, di sciogliere l'anzidetta riserva.
Come detto il primo giudice, richiamandosi ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha ritenuto inammissibile il disconoscimento effettuato dalla sul presupposto che sussistesse in Pt_1 atti prova del pagamento di 14 rate del finanziamento costituente riconoscimento tacito delle firme
(poi, inammissibilmente, disconosciute).
Con il secondo motivo di appello la ha censurato l'anzidetto ragionamento evidenziando Pt_1 come la stessa avesse contestato l'estratto conto da cui risultava il pagamento di alcune rate del finanziamento, al pari dello stesso pagamento.
A fronte dell'anzidetto motivo di gravame l'appellata ha osservato come “vi sia assoluta identità e uguaglianza tra le firme apposte ripetutamente sui fogli di cui al contratto di finanziamento e quelle apposte sul documento d'identità dell'opponente” e come “il disconoscimento operato era del tutto
pagina 3 di 5 generico e, come tale, da considerarsi tamquam non esset: difatti, in punto di ritualità del disconoscimento della sottoscrizione, si torna a ribadire come la costante giurisprudenza, pur non richiedendo particolari formule sacramentali, specifica che la formula del disconoscimento debba essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata” (v. p. 6 della comparsa di costituzione in appello).
Ritiene la Corte che il motivo di appello articolato dalla sia senz'altro da accogliere. Pt_1
Invero, il primo giudice ha ravvisato la dimostrazione del riconoscimento tacito delle sottoscrizioni apparentemente apposte sul contratto di finanziamento dall'appellante dall'intervenuto pagamento di n.
14 rate da parte della stessa.
Sennonché, la prova del pagamento si regge su un semplice partitario, costituito da un documento contabile di evidente formazione unilaterale riconducibile allo stesso creditore, contenente l'elencazione delle rate con la data di scadenza delle stesse e l'annotazione di quelle pagate e di quelle insolute (da non confondere con l'estratto conto del conto corrente comunicato periodicamente al correntista non in atti e nemmeno menzionato dall'appellata) che, a fronte della tempestiva e reiterata contestazione espressamente sollevata dalla , si appalesa del tutto privo della valenza Pt_1 dimostrativa attribuitale dal Tribunale.
Non è conseguentemente corretto sostenere, come ha fatto il primo giudice, che le firme apposte sul contratto di finanziamento siano state stragiudizialmente riconosciute dalla e che il Pt_1 disconoscimento delle stesse sia quindi inammissibile (dovendosi al contempo escludere l'ulteriore profilo di inammissibilità – consistente nella pretesa genericità del disconoscimento – sollevato dall'appellata atteso che, esattamente all'opposto rispetto a quanto da essa opinato, già con la citazione in opposizione l'appellante ha analiticamente indicato, contestandone la paternità, una per una tutte le firme risultanti sul documento contrattuale), con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di istanza di verificazione, del detto contratto l'appellata (e conseguentemente anche il giudice) non può avvalersi, restando senz'altro da escludere qualsivoglia valutazione autonoma dell' (al di fuori del giudizio CP_6 di verificazione) in ordine alla autenticità delle firme disconosciute che l'appellata parrebbe oggi invocare con la sua costituzione in appello.
L'appello va quindi accolto con il rigetto della domanda attorea, sembrando appena il caso di osservare come la causa petendi della stessa risieda, inequivocabilmente ed unicamente, nel contratto le cui firme sono state disconosciute, con conseguente irrilevanza di eventuali, diverse, ragioni di debenza, mai peraltro agitate dall'appellata.
pagina 4 di 5 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, la relativa condanna va resa in favore dell'erario.
Le spese della CTU eseguita in primo grado vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 942/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 2345/2023, pubblicata Parte_1 il 27.12.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da , succursale per CP_1
l'Italia, con ricorso monitorio del 13.7.2018; condanna unipersonale, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_4 grado, in favore dello Stato, che liquida in in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna quale mandataria di AB succursale per l'Italia, al pagamento Controparte_2 CP_1 delle spese di lite del giudizio di appello, in favore dello Stato, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, in via definitiva, a carico dell'appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 942/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Vizzini (CT) in Via Parte_1 C.F._1
San Giovanni n. 70 presso lo studio dell'avv. Marisa De Corrado, del Foro di Caltagirone, che la rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria per la gestione del credito, (già giusta atto di Controparte_2 Controparte_3 variazione di denominazione sociale del 1° giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, il ha nominato quale domiciliatario, l'avv. Saverio
pagina 1 di 5 AR NA, eleggendo domicilio in Gravina di Catania in Via Cagliari, 56/B presso lo studio di quest'ultimo
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termine per il deposito di note, la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2345/2023, pubblicata il 27.12.2023, il Tribunale di Siracusa revocava il decreto con cui era stato ingiunto di pagare a , in favore di la Parte_1 Controparte_4 somma di € 15.359,94 oltre interessi, e, recependo le risultanze della disposta CTU, la condannava al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di € 15.333,11 oltre interessi, in forza del contratto di finanziamento n. 12327070 azionato dalla cessionaria di con il ricorso Controparte_5 monitorio.
Per quanto ancora in questa sede rilevante, il primo giudice riteneva inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nel contratto di finanziamento prodotto dall'opposta con il ricorso monitorio operato dall'opponente con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, perché ravvisava nel pagamento di alcune rate del finanziamento un riconoscimento tacito stragiudiziale della sua sottoscrizione che, giusta quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C. che richiamava (Cass., 27 settembre 2017 n. 22460), ne rendeva inammissibile il successivo disconoscimento (“… nel caso in esame, dal partitario allegato alla comparsa di costituzione sub doc. 6 si evince che l'opponente ha dato parziale esecuzione al contratto di cui è causa attraverso il pagamento di 14 rate del prestito erogato dalla banca pagate a mezzo addebito in c/c, sicché tale condotta, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, costituisce tacito riconoscimento stragiudiziale del rapporto contrattuale da parte della stessa opponente”; v. p. 5 della sentenza appellata).
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio succursale per l'Italia, tramite la sua mandataria CP_1 CP_2 chiedendone il rigetto.
[...]
pagina 2 di 5 All'udienza del 3.12.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che vada direttamente esaminato il secondo motivo di gravame con cui l'appellante ha contestato l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale, atteso che lo stesso è fondato e presenta natura assorbente.
Va premesso che, come sopra anticipato, con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 ha recisamente negato di avere stipulato il contratto di finanziamento per il cui asserito
[...] inadempimento l'appellata ha presentato il ricorso monitorio.
In particolare la , con la citazione in opposizione, ha espressamente disconosciuto, dichiarando Pt_1 di non averle mai apposte, le firme apparentemente ad essa attribuibili sì come vergate sul contratto prodotto da controparte.
Sempre con la citazione l'opponente, a p. 4, ha anche contestato l'estratto conto prodotto ex adverso affermando di non avere mai pagato alcuna rata del finanziamento per cui è causa.
A fronte del disconoscimento delle firme, con la comparsa di costituzione in giudizio l'opposta si è limitata ad eccepirne la inammissibilità, omettendo di chiedere la verificazione.
Anche alla successiva udienza del 6.5.2019 l'opposta si limitava a riservarsi di proporre istanza di verificazione delle firme disconosciute dall'opponente omettendo tuttavia, entro i termini stabiliti per le preclusioni istruttorie (v. Cass., sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2411), ed anche successivamente, di sciogliere l'anzidetta riserva.
Come detto il primo giudice, richiamandosi ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha ritenuto inammissibile il disconoscimento effettuato dalla sul presupposto che sussistesse in Pt_1 atti prova del pagamento di 14 rate del finanziamento costituente riconoscimento tacito delle firme
(poi, inammissibilmente, disconosciute).
Con il secondo motivo di appello la ha censurato l'anzidetto ragionamento evidenziando Pt_1 come la stessa avesse contestato l'estratto conto da cui risultava il pagamento di alcune rate del finanziamento, al pari dello stesso pagamento.
A fronte dell'anzidetto motivo di gravame l'appellata ha osservato come “vi sia assoluta identità e uguaglianza tra le firme apposte ripetutamente sui fogli di cui al contratto di finanziamento e quelle apposte sul documento d'identità dell'opponente” e come “il disconoscimento operato era del tutto
pagina 3 di 5 generico e, come tale, da considerarsi tamquam non esset: difatti, in punto di ritualità del disconoscimento della sottoscrizione, si torna a ribadire come la costante giurisprudenza, pur non richiedendo particolari formule sacramentali, specifica che la formula del disconoscimento debba essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata” (v. p. 6 della comparsa di costituzione in appello).
Ritiene la Corte che il motivo di appello articolato dalla sia senz'altro da accogliere. Pt_1
Invero, il primo giudice ha ravvisato la dimostrazione del riconoscimento tacito delle sottoscrizioni apparentemente apposte sul contratto di finanziamento dall'appellante dall'intervenuto pagamento di n.
14 rate da parte della stessa.
Sennonché, la prova del pagamento si regge su un semplice partitario, costituito da un documento contabile di evidente formazione unilaterale riconducibile allo stesso creditore, contenente l'elencazione delle rate con la data di scadenza delle stesse e l'annotazione di quelle pagate e di quelle insolute (da non confondere con l'estratto conto del conto corrente comunicato periodicamente al correntista non in atti e nemmeno menzionato dall'appellata) che, a fronte della tempestiva e reiterata contestazione espressamente sollevata dalla , si appalesa del tutto privo della valenza Pt_1 dimostrativa attribuitale dal Tribunale.
Non è conseguentemente corretto sostenere, come ha fatto il primo giudice, che le firme apposte sul contratto di finanziamento siano state stragiudizialmente riconosciute dalla e che il Pt_1 disconoscimento delle stesse sia quindi inammissibile (dovendosi al contempo escludere l'ulteriore profilo di inammissibilità – consistente nella pretesa genericità del disconoscimento – sollevato dall'appellata atteso che, esattamente all'opposto rispetto a quanto da essa opinato, già con la citazione in opposizione l'appellante ha analiticamente indicato, contestandone la paternità, una per una tutte le firme risultanti sul documento contrattuale), con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di istanza di verificazione, del detto contratto l'appellata (e conseguentemente anche il giudice) non può avvalersi, restando senz'altro da escludere qualsivoglia valutazione autonoma dell' (al di fuori del giudizio CP_6 di verificazione) in ordine alla autenticità delle firme disconosciute che l'appellata parrebbe oggi invocare con la sua costituzione in appello.
L'appello va quindi accolto con il rigetto della domanda attorea, sembrando appena il caso di osservare come la causa petendi della stessa risieda, inequivocabilmente ed unicamente, nel contratto le cui firme sono state disconosciute, con conseguente irrilevanza di eventuali, diverse, ragioni di debenza, mai peraltro agitate dall'appellata.
pagina 4 di 5 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, la relativa condanna va resa in favore dell'erario.
Le spese della CTU eseguita in primo grado vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 942/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 2345/2023, pubblicata Parte_1 il 27.12.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da , succursale per CP_1
l'Italia, con ricorso monitorio del 13.7.2018; condanna unipersonale, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_4 grado, in favore dello Stato, che liquida in in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna quale mandataria di AB succursale per l'Italia, al pagamento Controparte_2 CP_1 delle spese di lite del giudizio di appello, in favore dello Stato, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, in via definitiva, a carico dell'appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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