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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1612/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025 esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, , la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1612/2020 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CC RO, domiciliata come in atti;
Ricorrente E
(P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA CUMINO, domiciliata come in atti;
Resistente
OGGETTO: riconoscimento del diritto all'indennità da rischio radiologico e recupero biologico.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.5.2020, la ricorrente ha dedotto: di essere stata assunta dalla resistente, con qualifica di Dirigente medico di I livello – Categoria D, a far data dall'1.03.2005, e di aver lavorato da tale data presso l'U.O. di Geriatria Presidio Ospedaliero di Rossano e dal 01.10.2008 presso l'Ospedale Spoke di Castrovillari - UOC Cardiologia/UTIC; di essere esposta, per tali ragioni, in modo permanente e continuativo, alle radiazioni ionizzanti;
che durante il rapporto di lavoro ha dovuto, e tutt'ora deve, sostenere periodicamente le visite mediche necessarie a valutare la propria idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti;
che non le è mai stata erogata la indennità da rischio radiologico e recupero biologico;
di prestare attività lavorativa presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale Spoke di Castrovillari, in qualità di lavoratori di “Fascia A”, ovvero di lavoratore maggiormente a rischio di danni da radiazioni;
che nell'espletamento della propria attività lavorativa ha contatto continuo con impianti peacemaker e defibrillatori, risultando esposta a raggi x ionizzanti in elettrostimolazione, oltre che in emodinamica. Tanto premesso ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto a vedersi
1 corrispondere da parte della l'indennità da rischio Controparte_1 radiologico e recupero biologico a partire dal mese di novembre 2014 fino al dicembre 2019 per indennità professionali specifiche con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 6.300,69. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Cont L' si è costituita eccependo la nullità per genericità del ricorso, la prescrizione per gli emolumenti richiesti a far data dal 2014 e, nel merito, il rigetto della domanda, rappresentando che la Commissione per il rischio radiologico, seppur formalmente costituita, come da deliberazione n 874 del 23.10.2019, non è operativa, con l'effetto che le richieste non possono essere prese in considerazione.
La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda va accolta. Cont In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione dell Invero, quest'ultima si è costituita tardivamente solo in data 02.09.2021. In realtà, la prima udienza di comparizione era stata inizialmente fissata per il giorno 05.04.2021 e, quindi, rinviata al 06.04.2021, per cui il termine di 10 giorni prima veniva a scadere il 26.03.2021, non rilevando il successivo rinvio d'ufficio al 13.09.2021 disposto con decreto del 01.04.2021. Va anche disattesa l'eccezione di parte resistente afferente alla genericità e nullità del ricorso. È noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777). E, invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni. Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto - con l'indicazione del periodo di lavoro e delle mansioni svolte - e di diritto, su cui si fonda la domanda, è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi. Ciò premesso, ai fini della decisione nel merito occorre prendere le mosse dall'art. 1 L. n. 460/1988 che così recita: “1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a
2 L. 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.”. Pertanto, per il solo personale medico e tecnico di radiologia la disposizione appena richiamata disciplinava una tipica ipotesi di presunzione assoluta di esposizione al rischio radiologico confortante il diritto all'indennità mensile. Per il personale diversamente qualificato, invece, che, pur adibito a funzioni diverse da quelle espletate dal personale di radiologia, risultasse comunque esposto a rischio di radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, è stata riconosciuta analoga indennità qualora vi sia una valutazione tecnico-scientifica in termini di rischio effettivo da esposizione qualificata da parte di una Commissione tecnica, secondo le modalità di cui all'art. 58, comma 4 D.P.R. n. 270/1987 che si riporta: “
1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. Ė, peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare”. Dopo l'intervento della Consulta con la nota pronuncia n. 343/1992 la L. n. 537/1993, con l'art. 8, comma 6 ha abrogato l'indennità da rischio radiologico ed ha demandato alla contrattazione collettiva la determinazione dell'intera materia delle indennità professionali connesse a specifiche funzioni con una disposizione dal seguente tenore: A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici. Fino all'entrata in vigore della contrattazione collettiva per i tecnici di radiologia medica, per i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e per coloro che svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata l'indennità ed il
3 congedo aggiuntivo sono stati disciplinati dall'art. 5 L. n. 724/1994 che si riporta: “
1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460”. In seguito, la contrattazione collettiva ha disciplinato tra le c.d. indennità professionali connesse a specifiche funzioni l'indennità per cui è causa ed il congedo aggiuntivo riconoscendone il diritto anche in favore del personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto a radiazioni in ragione delle mansioni di fatto svolte. Questo l'art. 5 CCNL Comparto sanità, II biennio economico 2000-2001 rubricato Indennità di rischio da radiazioni:
1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica
– ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall'art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.
2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all'art. 38, comma 1, al fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L'ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. 4. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999. 6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
7. L'indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare confermata dall'art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995. 8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l'art. 54 del D.P.R 384/1990 e l'art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996”. Ebbene, sulla scorta della disciplina appena sopra richiamata, per il personale diverso da quello di radiologia per il quale vi è una presunzione assoluta di esposizione qualificata al rischio da radiazioni, l'indennità c.d. professionale specifica presuppone l'esposizione al rischio che non può essere né occasionale né temporanea, ma qualificata In concreto, perché possa aversi un rischio effettivo e non soltanto ipotetico in grado di costituire il diritto all'indennità in esame in favore del personale diverso da quello di radiologia
4 deve sussistere un'esposizione al rischio del tutto analoga a quella cui è sottoposto il personale di radiologia. Pertanto, sul personale medico e ausiliario con qualifica professionale diversa da quella del personale addetto al reparto di radiologia che rivendichi in giudizio il diritto all'indennità di rischio radiologico, oggi indennità professionale specifica incombe l'onere della prova dell'effettiva esposizione al rischio radiologico in misura equivalente a quella del personale di radiologia, secondo i parametri tecnici stabiliti dal D.L.vo n. 230/19952. In concreto per il personale diverso da quello di radiologia il diritto all'indennità di rischio radiologico sorge qualora sussista l'esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni. Detto tipo di esposizione è determinata in termini puntuali dall'Allegato 3, par.
3.1 D.L.vo n. 230/1995. Questo il paragrafo 3 dell'Allegato 3 del D.L.vo n. 230/1995: Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti 3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del par. 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino, per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del paragrafo 3.1 sono classificati in Categoria B.
3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1 si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori al paragrafo 1 e ai paragrafi 3.1 e 3.2.
3.4. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto qualificato. Ebbene, all'Allegato 3, par. 4 del D.L.vo n. 230/1995 vi è una completa classificazione delle aree di lavoro ed un'analitica qualificazione della c.d. zona controllata: Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro
4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1 è classificata Zona Controllata.
4.2. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del paragrafo 4.1, è classificata Zona Sorvegliata.
4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate e le modalità di accesso ad esse sono regolamentate secondo procedure scritte indicate dall'esperto qualificato al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 61, comma 2, e dell'articolo 80 del presente decreto legislativo.
4.4. Nelle procedure di cui al paragrafo 4.3 sono, tra l'altro, previste istruzioni di radioprotezione, adeguate al rischio derivante dalle sorgenti di radiazioni e dalle attivitàsvolte nelle zone controllate e sorvegliate nonché quelle
5 ai fini del controllo di persone e di attrezzature in uscita dalle zone in cui sussista un rischio significativo di diffusione di contaminazione Pertanto, sulla scorta della disciplina appena sopra richiamata, qualora in un'area di lavoro sussista per i lavoratori a quella addetti ed operanti un rischio di superamento anche di uno solo dei valori indicati nel paragrafo 3.1 sopra riportato, in forza di valutazioni compiute da un esperto qualificato, detta area deve essere classificata Zona Controllata. Tanto comporta implicitamente per lo svolgimento abituale dell'attività professionale in una area di lavoro qualificata come zona controllata il rischio di assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta. Pertanto, sebbene la disciplina sulla qualificazione del personale in categorie indichi i livelli di esposizione per classificare i soli lavoratori radio esposti in categoria A, per il personale destinato ad operare in una zona c.d. controllata, secondo la qualificazione sopra richiamata, sussiste un'analoga esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni, anche a prescindere dalla classificazione datane, se in categoria A o B. In concreto, con la disciplina appena sopra richiamata, è stata disposta una vera e propria equiparazione in termini di esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni tra il personale qualificato in categoria A ed il personale che svolge abitualmente mansioni in un'area di lavoro classificata come zona controllata. Ciò posto, per quel che riguarda il caso in esame, occorre ritenere del tutto pacifico tra le parti che l'odierna parte ricorrente sia di norma esposta a radiazioni ionizzanti per ragioni professionali e per questo sia stata classificata tra il personale in categoria A. Tanto è chiaramente ricavabile dai certificati medici prodotti concernenti il giudizio di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti dove la parte ricorrente è qualificata quale personale classificato in categoria A (vedi: Certificato del giudizio d'idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti del 9.10.2017; Certificato del giudizio d'idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti del 31.10.2018; Certificato del giudizio d'idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti del 28.10.2019). Ebbene, tanto conforta le legittime pretese della parte ricorrente, risultando accertato nel corso del giudizio che la stessa è classificata in categoria A e sottoposta a un'esposizione qualificata al rischio di assorbimento annuo di radiazioni previsto espressamente per il personale classificato in categoria A. Non solo, nel ricorso introduttivo è stato allegato, e non specificamente contestato dalla parte resistente a ciò tenuta, che la ricorrente abbia continuo contatto con impianti peacemaker e defibrillatori risultando, dunque, esposta a radiazioni ionizzanti sia in elettrostimolazione che in emodinamica. Tanto conforta le legittime pretese della parte ricorrente, risultando accertato nel corso del giudizio che la stessa è classificata in categoria A e sottoposta ad un'esposizione qualificata al rischio di assorbimento annuo di radiazioni previsto espressamente per il personale classificato in categoria A. Pacifico tra le parti il quantum delle pretese in esame, in mancanza di contestazione specifica che la parte resistente aveva l'onere di formulare sui conteggi operati dalla parte ricorrente. Sotto tale profilo deve darsi atto che, sebbene la ricorrente abbia, nelle conclusioni di cui al ricorso, fatto riferimento al periodo novembre 2014 – dicembre 2019, dall'esame della ctp allegata è dai conteggi ivi contenuti è chiaro che la stessa chiede la somma di euro 6.300,69, in realtà, in riferimento al periodo novembre 2014 – novembre 2019.
6 Pur dovendo accertarsi che la ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo biologico, non può essere accolta invece la domanda di indennizzo per la mancata fruizione dello stesso, stante la mancata allegazione di congrui parametri di quantificazione. Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 6.300,69 a titolo di indennità professionale specifica da novembre 2014 a novembre 2019 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito all'effettivo soddisfo. Cont Al riguardo, del resto, l nelle note del 17.09.2023 ha dedotto che sta procedendo al pagamento dell'indennità per rischio radiologico a far data dal 01.06.2022 e dalla busta paga allegata, relativa al mese di giungo 2022 risulta che la somma riconosciuta alla ricorrente a titolo di indennità è di euro 103,29 pari a quella riportata nei conteggi depositati dalla ricorrente stessa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il promosso ricorso e, per l'effetto, CONDANNA la PARTE RESISTENTE al pagamento, in favore di PARTE RICORRENTE, della complessiva somma di € 6.300,69 a titolo di indennità professionale specifica spettante dal novembre 2014 al novembre 2019 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito all'effettivo soddisfo;
2. RIGETTA la domanda di condanna della resistente al pagamento dell'equo indennizzo per la mancata fruizione del riposo biologico;
3. CONDANNA PARTE RESISTENTE al pagamento in favore di PARTE RICORRENTE delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00 per compenso professionale ed euro 118,50 per esborsi, oltre Iva e Cpa se dovute, come per legge, e spese forfetarie pari al 15% del compenso;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 21.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025 esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, , la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1612/2020 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CC RO, domiciliata come in atti;
Ricorrente E
(P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA CUMINO, domiciliata come in atti;
Resistente
OGGETTO: riconoscimento del diritto all'indennità da rischio radiologico e recupero biologico.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.5.2020, la ricorrente ha dedotto: di essere stata assunta dalla resistente, con qualifica di Dirigente medico di I livello – Categoria D, a far data dall'1.03.2005, e di aver lavorato da tale data presso l'U.O. di Geriatria Presidio Ospedaliero di Rossano e dal 01.10.2008 presso l'Ospedale Spoke di Castrovillari - UOC Cardiologia/UTIC; di essere esposta, per tali ragioni, in modo permanente e continuativo, alle radiazioni ionizzanti;
che durante il rapporto di lavoro ha dovuto, e tutt'ora deve, sostenere periodicamente le visite mediche necessarie a valutare la propria idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti;
che non le è mai stata erogata la indennità da rischio radiologico e recupero biologico;
di prestare attività lavorativa presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale Spoke di Castrovillari, in qualità di lavoratori di “Fascia A”, ovvero di lavoratore maggiormente a rischio di danni da radiazioni;
che nell'espletamento della propria attività lavorativa ha contatto continuo con impianti peacemaker e defibrillatori, risultando esposta a raggi x ionizzanti in elettrostimolazione, oltre che in emodinamica. Tanto premesso ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto a vedersi
1 corrispondere da parte della l'indennità da rischio Controparte_1 radiologico e recupero biologico a partire dal mese di novembre 2014 fino al dicembre 2019 per indennità professionali specifiche con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 6.300,69. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Cont L' si è costituita eccependo la nullità per genericità del ricorso, la prescrizione per gli emolumenti richiesti a far data dal 2014 e, nel merito, il rigetto della domanda, rappresentando che la Commissione per il rischio radiologico, seppur formalmente costituita, come da deliberazione n 874 del 23.10.2019, non è operativa, con l'effetto che le richieste non possono essere prese in considerazione.
La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda va accolta. Cont In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione dell Invero, quest'ultima si è costituita tardivamente solo in data 02.09.2021. In realtà, la prima udienza di comparizione era stata inizialmente fissata per il giorno 05.04.2021 e, quindi, rinviata al 06.04.2021, per cui il termine di 10 giorni prima veniva a scadere il 26.03.2021, non rilevando il successivo rinvio d'ufficio al 13.09.2021 disposto con decreto del 01.04.2021. Va anche disattesa l'eccezione di parte resistente afferente alla genericità e nullità del ricorso. È noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777). E, invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni. Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto - con l'indicazione del periodo di lavoro e delle mansioni svolte - e di diritto, su cui si fonda la domanda, è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi. Ciò premesso, ai fini della decisione nel merito occorre prendere le mosse dall'art. 1 L. n. 460/1988 che così recita: “1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a
2 L. 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.”. Pertanto, per il solo personale medico e tecnico di radiologia la disposizione appena richiamata disciplinava una tipica ipotesi di presunzione assoluta di esposizione al rischio radiologico confortante il diritto all'indennità mensile. Per il personale diversamente qualificato, invece, che, pur adibito a funzioni diverse da quelle espletate dal personale di radiologia, risultasse comunque esposto a rischio di radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, è stata riconosciuta analoga indennità qualora vi sia una valutazione tecnico-scientifica in termini di rischio effettivo da esposizione qualificata da parte di una Commissione tecnica, secondo le modalità di cui all'art. 58, comma 4 D.P.R. n. 270/1987 che si riporta: “
1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. Ė, peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare”. Dopo l'intervento della Consulta con la nota pronuncia n. 343/1992 la L. n. 537/1993, con l'art. 8, comma 6 ha abrogato l'indennità da rischio radiologico ed ha demandato alla contrattazione collettiva la determinazione dell'intera materia delle indennità professionali connesse a specifiche funzioni con una disposizione dal seguente tenore: A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici. Fino all'entrata in vigore della contrattazione collettiva per i tecnici di radiologia medica, per i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e per coloro che svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata l'indennità ed il
3 congedo aggiuntivo sono stati disciplinati dall'art. 5 L. n. 724/1994 che si riporta: “
1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460”. In seguito, la contrattazione collettiva ha disciplinato tra le c.d. indennità professionali connesse a specifiche funzioni l'indennità per cui è causa ed il congedo aggiuntivo riconoscendone il diritto anche in favore del personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto a radiazioni in ragione delle mansioni di fatto svolte. Questo l'art. 5 CCNL Comparto sanità, II biennio economico 2000-2001 rubricato Indennità di rischio da radiazioni:
1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica
– ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall'art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.
2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all'art. 38, comma 1, al fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L'ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. 4. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999. 6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
7. L'indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare confermata dall'art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995. 8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l'art. 54 del D.P.R 384/1990 e l'art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996”. Ebbene, sulla scorta della disciplina appena sopra richiamata, per il personale diverso da quello di radiologia per il quale vi è una presunzione assoluta di esposizione qualificata al rischio da radiazioni, l'indennità c.d. professionale specifica presuppone l'esposizione al rischio che non può essere né occasionale né temporanea, ma qualificata In concreto, perché possa aversi un rischio effettivo e non soltanto ipotetico in grado di costituire il diritto all'indennità in esame in favore del personale diverso da quello di radiologia
4 deve sussistere un'esposizione al rischio del tutto analoga a quella cui è sottoposto il personale di radiologia. Pertanto, sul personale medico e ausiliario con qualifica professionale diversa da quella del personale addetto al reparto di radiologia che rivendichi in giudizio il diritto all'indennità di rischio radiologico, oggi indennità professionale specifica incombe l'onere della prova dell'effettiva esposizione al rischio radiologico in misura equivalente a quella del personale di radiologia, secondo i parametri tecnici stabiliti dal D.L.vo n. 230/19952. In concreto per il personale diverso da quello di radiologia il diritto all'indennità di rischio radiologico sorge qualora sussista l'esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni. Detto tipo di esposizione è determinata in termini puntuali dall'Allegato 3, par.
3.1 D.L.vo n. 230/1995. Questo il paragrafo 3 dell'Allegato 3 del D.L.vo n. 230/1995: Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti 3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del par. 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino, per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del paragrafo 3.1 sono classificati in Categoria B.
3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1 si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori al paragrafo 1 e ai paragrafi 3.1 e 3.2.
3.4. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto qualificato. Ebbene, all'Allegato 3, par. 4 del D.L.vo n. 230/1995 vi è una completa classificazione delle aree di lavoro ed un'analitica qualificazione della c.d. zona controllata: Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro
4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1 è classificata Zona Controllata.
4.2. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del paragrafo 4.1, è classificata Zona Sorvegliata.
4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate e le modalità di accesso ad esse sono regolamentate secondo procedure scritte indicate dall'esperto qualificato al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 61, comma 2, e dell'articolo 80 del presente decreto legislativo.
4.4. Nelle procedure di cui al paragrafo 4.3 sono, tra l'altro, previste istruzioni di radioprotezione, adeguate al rischio derivante dalle sorgenti di radiazioni e dalle attivitàsvolte nelle zone controllate e sorvegliate nonché quelle
5 ai fini del controllo di persone e di attrezzature in uscita dalle zone in cui sussista un rischio significativo di diffusione di contaminazione Pertanto, sulla scorta della disciplina appena sopra richiamata, qualora in un'area di lavoro sussista per i lavoratori a quella addetti ed operanti un rischio di superamento anche di uno solo dei valori indicati nel paragrafo 3.1 sopra riportato, in forza di valutazioni compiute da un esperto qualificato, detta area deve essere classificata Zona Controllata. Tanto comporta implicitamente per lo svolgimento abituale dell'attività professionale in una area di lavoro qualificata come zona controllata il rischio di assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta. Pertanto, sebbene la disciplina sulla qualificazione del personale in categorie indichi i livelli di esposizione per classificare i soli lavoratori radio esposti in categoria A, per il personale destinato ad operare in una zona c.d. controllata, secondo la qualificazione sopra richiamata, sussiste un'analoga esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni, anche a prescindere dalla classificazione datane, se in categoria A o B. In concreto, con la disciplina appena sopra richiamata, è stata disposta una vera e propria equiparazione in termini di esposizione qualificata al rischio di assorbimento di radiazioni tra il personale qualificato in categoria A ed il personale che svolge abitualmente mansioni in un'area di lavoro classificata come zona controllata. Ciò posto, per quel che riguarda il caso in esame, occorre ritenere del tutto pacifico tra le parti che l'odierna parte ricorrente sia di norma esposta a radiazioni ionizzanti per ragioni professionali e per questo sia stata classificata tra il personale in categoria A. Tanto è chiaramente ricavabile dai certificati medici prodotti concernenti il giudizio di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti dove la parte ricorrente è qualificata quale personale classificato in categoria A (vedi: Certificato del giudizio d'idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti del 9.10.2017; Certificato del giudizio d'idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti del 31.10.2018; Certificato del giudizio d'idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti del 28.10.2019). Ebbene, tanto conforta le legittime pretese della parte ricorrente, risultando accertato nel corso del giudizio che la stessa è classificata in categoria A e sottoposta a un'esposizione qualificata al rischio di assorbimento annuo di radiazioni previsto espressamente per il personale classificato in categoria A. Non solo, nel ricorso introduttivo è stato allegato, e non specificamente contestato dalla parte resistente a ciò tenuta, che la ricorrente abbia continuo contatto con impianti peacemaker e defibrillatori risultando, dunque, esposta a radiazioni ionizzanti sia in elettrostimolazione che in emodinamica. Tanto conforta le legittime pretese della parte ricorrente, risultando accertato nel corso del giudizio che la stessa è classificata in categoria A e sottoposta ad un'esposizione qualificata al rischio di assorbimento annuo di radiazioni previsto espressamente per il personale classificato in categoria A. Pacifico tra le parti il quantum delle pretese in esame, in mancanza di contestazione specifica che la parte resistente aveva l'onere di formulare sui conteggi operati dalla parte ricorrente. Sotto tale profilo deve darsi atto che, sebbene la ricorrente abbia, nelle conclusioni di cui al ricorso, fatto riferimento al periodo novembre 2014 – dicembre 2019, dall'esame della ctp allegata è dai conteggi ivi contenuti è chiaro che la stessa chiede la somma di euro 6.300,69, in realtà, in riferimento al periodo novembre 2014 – novembre 2019.
6 Pur dovendo accertarsi che la ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo biologico, non può essere accolta invece la domanda di indennizzo per la mancata fruizione dello stesso, stante la mancata allegazione di congrui parametri di quantificazione. Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 6.300,69 a titolo di indennità professionale specifica da novembre 2014 a novembre 2019 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito all'effettivo soddisfo. Cont Al riguardo, del resto, l nelle note del 17.09.2023 ha dedotto che sta procedendo al pagamento dell'indennità per rischio radiologico a far data dal 01.06.2022 e dalla busta paga allegata, relativa al mese di giungo 2022 risulta che la somma riconosciuta alla ricorrente a titolo di indennità è di euro 103,29 pari a quella riportata nei conteggi depositati dalla ricorrente stessa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il promosso ricorso e, per l'effetto, CONDANNA la PARTE RESISTENTE al pagamento, in favore di PARTE RICORRENTE, della complessiva somma di € 6.300,69 a titolo di indennità professionale specifica spettante dal novembre 2014 al novembre 2019 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito all'effettivo soddisfo;
2. RIGETTA la domanda di condanna della resistente al pagamento dell'equo indennizzo per la mancata fruizione del riposo biologico;
3. CONDANNA PARTE RESISTENTE al pagamento in favore di PARTE RICORRENTE delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00 per compenso professionale ed euro 118,50 per esborsi, oltre Iva e Cpa se dovute, come per legge, e spese forfetarie pari al 15% del compenso;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 21.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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