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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5431/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Zafferana Etnea - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2585/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 14/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1455 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per l'Ricorrente_1, appellante:
in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'illegittimità
e/o l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e, per gli effetti, dichiararlo nullo, annullarlo ovvero, con qualsiasi altra formula, dichiararne l'inefficacia e comunque non dovuta somma alcuna da parte dell'odierno appellante a nessun titolo, per le causali di cui in narrativa, in subordine anche in via parziale;
- condannare controparte alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, cassa previdenza ed iva come per legge
Per il Comune di Zafferana Etnea:
rigettare l'appello proposto e confermare la decisione impugnata;
con vittoria di spese, onorari e compensi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2585/2023, pronunciata sul ricorso RGR n. 1106/2020, depositata il 14.04.2023la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sez. 2, rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Istituto autonomo case popolari di Acireale adducendo i seguenti motivi:
I.NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO SICCOME PRIVO DELLE PAGINE DALLA
27 ALLA 38; CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ERRONEITA' DELL'ATTO; VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 7, L. N. 212 DEL 2000, NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMI 161 E 162, L. N.
296/2006;
II. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER INCOMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE AVEVA
DETERMINATO LE ALIQUOTE
III. ILLEGITTIMITÀ ED INFONDATEZZA DELLA PRETESA IMPOSITIVA: FABBRICATI DI CIVILE
ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI
IV. ERRONEITA' DI CALCOLO DEL TOTALE DELLE IMPOSTE, RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI.
Resisteva il Comune di Zafferana.
Seguiva memoria di replica dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune convenuto, come invece sarebbe stato suo onere, non ha documentato l'asserito conferimento di poteri di rappresentanza, da parte della giunta, in favore del dr. Nominativo_1.
Unitamente alla sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale ( n. 12 del 7.2.2024) non è stato infatti prodotto il c. d. Allegato A ( organigramma) dal quale avrebbe dovuto desumersi la nomina di esso dr. Nominativo_1 a Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Zafferana Etnea.
Ne consegue, in capo a quest'ultimo, il difetto di legittimao ad processum e di jus postulandi.
Ugualmente fondata è l'eccezione di nullità dell'avviso d accertamento notificato in quanto mancante di ben undici pagine e, segnatamente, dalle pagine dalla n. 27 alla pagina n. 38.
Per effetto di quanto precede l'atto impugnato deve ritenersi carente di motivazione, risultando, ad esempio, incomprensibili le procedure di calcolo dell'ammontare complessivo delle imposte pretese ( Cass. Civ., Sez.
6, ord. n. 14347 del 25.5.2021).
In accoglimento dell'appello proposto va quindi annullato l'atto in contestazione, e, per il principio della soccombenza, condannato il Comune convenuto al pagamento, in favore dell 'Ric._1, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ricorrente_1
avverso la sentenza n. 2585/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania, Sezione
2, annulla l'avviso di accertamento n. 1455 IMU 2014 emesso nei confronti di esso Istituto;
condanna il Comune di Zafferana al pagamento in favore dell' Ric._1 delle spese del giudizio che liquida, oltre accessori di legge, in € 1.500,00 per ciascun grado.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5431/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Zafferana Etnea - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2585/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 14/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1455 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per l'Ricorrente_1, appellante:
in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'illegittimità
e/o l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e, per gli effetti, dichiararlo nullo, annullarlo ovvero, con qualsiasi altra formula, dichiararne l'inefficacia e comunque non dovuta somma alcuna da parte dell'odierno appellante a nessun titolo, per le causali di cui in narrativa, in subordine anche in via parziale;
- condannare controparte alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, cassa previdenza ed iva come per legge
Per il Comune di Zafferana Etnea:
rigettare l'appello proposto e confermare la decisione impugnata;
con vittoria di spese, onorari e compensi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2585/2023, pronunciata sul ricorso RGR n. 1106/2020, depositata il 14.04.2023la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sez. 2, rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Istituto autonomo case popolari di Acireale adducendo i seguenti motivi:
I.NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO SICCOME PRIVO DELLE PAGINE DALLA
27 ALLA 38; CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ERRONEITA' DELL'ATTO; VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 7, L. N. 212 DEL 2000, NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMI 161 E 162, L. N.
296/2006;
II. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER INCOMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE AVEVA
DETERMINATO LE ALIQUOTE
III. ILLEGITTIMITÀ ED INFONDATEZZA DELLA PRETESA IMPOSITIVA: FABBRICATI DI CIVILE
ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI
IV. ERRONEITA' DI CALCOLO DEL TOTALE DELLE IMPOSTE, RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI.
Resisteva il Comune di Zafferana.
Seguiva memoria di replica dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune convenuto, come invece sarebbe stato suo onere, non ha documentato l'asserito conferimento di poteri di rappresentanza, da parte della giunta, in favore del dr. Nominativo_1.
Unitamente alla sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale ( n. 12 del 7.2.2024) non è stato infatti prodotto il c. d. Allegato A ( organigramma) dal quale avrebbe dovuto desumersi la nomina di esso dr. Nominativo_1 a Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Zafferana Etnea.
Ne consegue, in capo a quest'ultimo, il difetto di legittimao ad processum e di jus postulandi.
Ugualmente fondata è l'eccezione di nullità dell'avviso d accertamento notificato in quanto mancante di ben undici pagine e, segnatamente, dalle pagine dalla n. 27 alla pagina n. 38.
Per effetto di quanto precede l'atto impugnato deve ritenersi carente di motivazione, risultando, ad esempio, incomprensibili le procedure di calcolo dell'ammontare complessivo delle imposte pretese ( Cass. Civ., Sez.
6, ord. n. 14347 del 25.5.2021).
In accoglimento dell'appello proposto va quindi annullato l'atto in contestazione, e, per il principio della soccombenza, condannato il Comune convenuto al pagamento, in favore dell 'Ric._1, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ricorrente_1
avverso la sentenza n. 2585/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania, Sezione
2, annulla l'avviso di accertamento n. 1455 IMU 2014 emesso nei confronti di esso Istituto;
condanna il Comune di Zafferana al pagamento in favore dell' Ric._1 delle spese del giudizio che liquida, oltre accessori di legge, in € 1.500,00 per ciascun grado.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato