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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/09/2024, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 3654 R.G. dell'anno 2019 vertente TRA
c.f. rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Pierluigi Morena, presso lo studio del quale elegge domicilio in Salerno alla Via Torretta n. 4 ATTORE
E
Controparte_1
“ ), Società con socio unico
[...] CP_2 CP_3
iscritta all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia al n.
[...]
, n. Registro delle Imprese di Roma e cod. fisc. , p. P.IVA_1 P.IVA_2
IVA , con sede in Roma, al Viale America, n. 351, aderente P.IVA_3 al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, nonché al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, co. 1, del D.lgs. 415/1996, mandataria e gestore, in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla L. 662/96, in persona del Dott. non in proprio Controparte_4 ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante che agisce in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 13.06.2019, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 24.07.2019, redatto dal Notaio Dott.
[...] di Roma, Rep. 84030, Racc. n. 23613, registrato a Roma il Per_1
30.07.2019 al n. 22230 Serie 1/T, regolarmente iscritta nel Registro delle
1 Imprese il 27.08.2019, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1 CONVENUTA NONCHE'
(P.IVA: Controparte_5
), in persona del Procuratore , (CF: P.IVA_4 Controparte_6 [...]
) giusta procura speciale per notar – C.F._2 Persona_2 rep. n. 42.907, racc. n. 24.405, del 05.07.2017, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Ettore Freda presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla Via Carlo del Balzo n. 59 CONVENUTA E Controparte_7
con sede in alla Via Olivieri, C.F. in persona
[...] CP_7 P.IVA_5 del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Castelluccio, presso il cui studio in alla Via Mancini n.36 CP_7 elettivamente domicilia giusta procura in atti CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 012201990023469
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino Parte_1
l' e Controparte_5 Controparte_1
, spiegando opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e
[...] chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per i motivi indicati nell'atto introduttivo, con conseguente declaratoria d'illegittimità dell'atto impugnato e inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le somme di cui all'intimazione. Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-la nullità della intimazione di pagamento per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della pretesa, essendo mancata la necessaria allegazione alla stessa della cartella di pagamento, asseritamente notificata, ma in realtà mai
2 notificata, e non risultando indicata, nell'atto notificato, la natura e l'entità del credito azionato;
-l'illegittimità e quindi la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000 nonché per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti nonché di buona fede e certezza del diritto sanciti dagli art. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli art. 7 e 10 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), insufficiente tutela del contribuente e difetto di motivazione;
-nullità della intimazione di pagamento per carenza assoluta di potere in capo all'Agente della Riscossione trattandosi di crediti privatistici vantati da a seguito di surroga nella Controparte_1 posizione dell'originario creditore giusta mutuo CP_8 chirografario erogato in favore di con garanzia Parte_2 prestata dallo speciale Fondo ex L. 662/96 e con fideiussori
[...]
, , e;
Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
- applicabilità dell'art. 1957 c.c. - decadenza e/o prescrizione, perdita efficacia fideiussione. Nel costituirsi in giudizio l' , oltre a Controparte_5 rappresentare il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze relative alle vicende riguardanti il credito portato dalla cartella e richiamato nell'intimazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza di tutti i motivi posti alla sua base, allegando il regolare compimento della notifica della cartella di pagamento sottesa. nel costituirsi in Controparte_1 giudizio ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla notifica della cartella e degli atti successivi e chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di ottenere la CP_8 condanna di quest'ultima, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, al pagamento di euro 73.142,62, a titolo di liquidazione della perdita accertata per la posizione rubricata al n. 283692, oltre interessi, rivalutazione ed ulteriori maggiorazioni e spese previste dalla normativa di riferimento.
3 Autorizzata la chiamata in causa, nel costituirsi in giudizio CP_8 ha rappresentato la pendenza innanzi al Tribunale di Benevento del giudizio di opposizione a d. i. intrapreso dalla società e dai fideiussori ed avente ad oggetto il rapporto di mutuo chirografario per cui è causa oltre che di conto corrente, chiedendo dunque la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo fino alla definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Benevento RG 5370/2015; in subordine dichiarare inammissibili e/o rigettare l'opposizione; in via ulteriormente gradata rigettare la domanda di chiamata in causa, il tutto con vittoria di spese. La causa è stata istruita con la sola acquisizione documentale, assegnata alla Scrivente a far data dal 27 settembre 2021, introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 28 maggio 2024 - ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 3 Legge 742/1969 e dell'art. 92 R.D. 12/1942 (Ord. Giudiziario) stante la natura dell'impugnativa.
****** Deve premettersi come nel caso di specie non appaia necessario procedere ad una previa qualificazione giuridica dei motivi proposti in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c. ovvero ex art. 617 c.p.c. dal momento che la parte opponente ha in ogni caso tempestivamente promosso il presente giudizio nei venti giorni dall'avvenuta notifica della intimazione di pagamento. Sempre in via preliminare si osserva come l'opponente abbia inteso proporre piuttosto contestazioni riguardanti la legittimità del procedimento di riscossione a mezzo ruolo esattoriale del credito vantato da ritenendolo afferente a rapporto di natura privatistica e riguardanti la validità del procedimento esattoriale (per mancata notifica dell'atto presupposto, per difetto di motivazione e per genericità dell'intimazione di pagamento etc.). Si premette che, in generale, la questione dell'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e quella dell'esistenza del credito per cui si procede sono questioni distinte, non necessariamente coincidenti, seppure interferenti;
potrebbe, infatti, mancare un titolo esecutivo ma, a prescindere da ciò, essere sussistente o insussistente, in tutto o in parte, il credito sottostante.
4 Il debitore contro il quale sia minacciata o intrapresa l'esecuzione forzata, può semplicemente contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (ad esempio sostenendo che manchi un valido titolo esecutivo) senza però contestare la sussistenza del relativo credito sul piano sostanziale, ma può anche contestare la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva (ad esempio allegando fatti estintivi, impeditivi o modificativi dello stesso, ovviamente nei limiti in cui ciò sia consentito dalla natura del titolo). Le indicate contestazioni, introducendo motivi di opposizione differenti, costituiscono domande diverse ed autonome, che lo stesso opponente può proporre congiuntamente in via principale, ma può anche avanzare in via vicendevolmente subordinata: naturalmente, l'accertamento dell'insussistenza (in tutto o in parte) del credito escluderà automaticamente anche il correlativo diritto di procedere ad esecuzione forzata, mentre non è vero il contrario, in quanto l'accertamento del difetto di un valido titolo esecutivo non è incompatibile con la sussistenza del credito sul piano sostanziale. Laddove venga avanzata, in via principale, una mera contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'insussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, solo in via subordinata, una contestazione relativa all'esistenza del credito, il giudice dell'opposizione che accerti il difetto del titolo esecutivo, non può e non deve pronunciare sulla domanda di accertamento della sussistenza del credito (in quanto solo subordinata). Laddove, al contrario, venga proposta, oltre alla contestazione della sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., anche la domanda di accertamento negativo della sussistenza (in tutto o in parte) del relativo credito, a prescindere dall'esito dell'opposizione all'esecuzione sul difetto di titolo esecutivo (cioè, non in via subordinata), peraltro, il giudice dell'opposizione che accolga quest'ultima dovrà in ogni caso emettere una specifica ed espressa pronuncia di accertamento (positivo o negativo, integrale o parziale) in ordine all'esistenza del credito in questione. Nella specie si precisa, ai fini della perimetrazione del thema decidendum, che l'attore opponente non ha proposto, né in via principale né in via
5 subordinata, un'azione di accertamento negativo del credito né ha chiesto accertarsi la nullità della fideiussione, limitandosi a far rilevare la pendenza di altro giudizio (di opposizione a d. i.) in cui sono state sollevate censure avverso la validità del rapporto principale e della fideiussione prestata, al fine di rappresentare l'incertezza del credito sotteso o comunque allo scopo di evidenziare la natura privatistica del rapporto di finanziamento. Inammissibile è dunque l'introduzione del settimo motivo di opposizione, formulato per la prima volta in comparsa conclusionale e rubricato
“inesistenza della pretesa creditoria” in quanto avente ad oggetto argomentazioni e richieste tardive. Parimenti tardiva è l'eccezione circa il difetto dello ius postulandi dell' in Controparte_5 quanto, si legge, assistita dall'Avvocato del libero foro e non anche dall'Avvocatura di Stato, oltre perché, trattasi di questione, ampiamente superata sia dalla disciplina normativa (cfr. d.l. 34/2019 convertito con modificazioni in legge) sia dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta per dirimere il dibattito interpretativo a ss.uu. (Cass. S.U. sent. n. 30008/2019). Procedendo quindi secondo l'ordine dei motivi proposto nel libello introduttivo si osserva quanto segue. Quante alle preliminari eccezioni afferenti la ritenuta nullità dell'intimazione di pagamento si osserva che l'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata “quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”, mentre in base al successivo comma 2, l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella deve essere preceduta dalla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello “approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento
6 in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021). Non è prescritto, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente un termine perentorio per la notifica dell'intimazione di pagamento rispetto alla notifica della cartella di pagamento;
né si ritiene sussistente l'onere di allegare l'atto presupposto, di cui peraltro
[...]
ha fornito prova della rituale notifica nei Controparte_5 confronti del contribuente (cfr. all. . CP_10
Nel caso di specie l'opponente ha peraltro dimostrato, articolando plurimi motivi di opposizione, di aver avuto piena contezza del contenuto della cartella e del credito sotteso alla stessa e, quindi, piena conoscenza dell'atto impugnato. Inoltre, si osserva che secondo orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale, in quanto atto amministrativo, non richiede alcuna sottoscrizione da parte dell'agente che l'ha formata, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (ex multis Cass. 17 luglio 2014, n. 16321; Cass.15 aprile 2011 n. 8613; Cass. 5 giugno 2008, n. 14894; Cassazione, 22 gennaio 2018, n.1545). A quanto osservato consegue l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati su vizi formali dell'intimazione di pagamento. Quanto alle doglianze sulla ammissibilità del procedimento di riscossione esattoriale e sulla sussistenza della “legittimazione” e sul “potere” di
[...]
è bene premettere che la normativa vigente Controparte_5 prevede che il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, amministrato da ai sensi della legge Controparte_11
662/96, in applicazione anche di quanto stabilito con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del 20.06.2005, procede al recupero dei crediti revocati, applicando il procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 43/1988, così come modificato dall'art. 17 del D.lgs. 46/99, richiamato dall'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98, ultimo periodo, per il quale “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo”. Quanto alle norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, vengono in rilievo anche il D.M. del 20 giugno 2005 n. 18456 (avente ad
7 oggetto la "rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese") e il D.M. del 23 settembre 2005 n. 19412. L'art. 2 del primo decreto citato prevede che le banche che hanno erogato il credito possano rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Il comma 4 di tale art. 2 stabilisce, nell'ultimo periodo, che "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46". Si ritiene di aderire inoltre all'impostazione secondo cui l'art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, e dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica (cfr. conf. Tribunale di Avellino rel. Pasquariello Ordinanza n. 17/2024; Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023). L'art. 8 bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni in legge 33/2015, ha affermato, con una norma di interpretazione autentica, che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". Quando l'Istituto mutuante richiede, per effetto dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento garantito, l'attivazione del Fondo, il Comitato di Gestione, previo accertamento dell'effettiva mancata restituzione del dovuto, è tenuto a deliberare il provvedimento di liquidazione della perdita (riscontro operato unicamente in funzione di
8 quanto offerto documentalmente dalla medesima banca a all'atto dell'escussione della garanzia pubblica, atteso che il gestore opposto è terzo rispetto alle parti – quali, istituto mutuante e soggetto beneficiario del prestito – del sottostante contratto di finanziamento).
quindi, è tenuto a liquidare la perdita, sulla base Controparte_11 delle dichiarazioni rese dalla banca finanziatrice e dell'autenticità degli atti prodotti da quest'ultima. Tanto premesso, nella vicenda in esame, l'ente impositore,
[...]
ha dedotto che, una volta Controparte_12 constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora inviata da a ciascun coobbligato (quali, l'impresa debitrice principale ed i suoi eventuali fideiussori), scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida medesima, l'Ufficio finanziario competente procede alla formazione del ruolo per la riscossione coattiva nei confronti di tutti i debitori, il che risulta essere avvenuto nella vicenda in esame. La Corte di Cassazione con la ordinanza 1005/2023 ha ribadito che “la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie pp. 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, infatti, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. Il titolo legittimante la riscossione da parte di è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito.
9 E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa (cfr. conf. Tribunale di Napoli Sentenza n. 2702/2023 est. Ardituro). È proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini, è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale. Sicché, anche volendo aderire alla tesi della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Ha, invece, natura pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia. Tanto chiarito, è di per sé priva di pregio, l'eccezione sulla incertezza del credito azionato in considerazione della contemporanea pendenza di altro giudizio fra la società debitrice, l'opponente (quale fideiussore) e banca finanziatrice. Richiamando quanto appena detto circa il distinto rapporto (privatistico) tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, e quello (pubblicistico) tra l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, e ribadendo ancora che - a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di - si realizza una surroga ex lege che consente immediatamente ad di agire nei confronti dell'impesa finanziata e di eventuali garanti, va evidenziato che le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo. ha comunque diritto di ripetere da , nella qualità Parte_1
(incontestata) di fideiussore, quanto liquidato alla Banca: atterrà al
10 rapporto tra impresa finanziata (e fideiussori) e banca (di cui all'altro giudizio) stabilire eventualmente l'effettiva posizione debitoria della prima, con conseguente eventuale diritto dell'odierno opponente alla restituzione dell'indebito, ma dalla banca, e non da Controparte_11
Alla luce della ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti e chiarito che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica non possono incidere sulla procedura esattoriale (cfr. ex multis Tribunale Milano, 09/01/2023, n. 107; conf. Tribunale di Avellino rel. Rizzi sentenza n. 642/2023), deve rilevarsi la totale estraneità rispetto all'oggetto del presente giudizio dei profili di censura riguardanti il rapporto sotteso, compendiati dalla parte opponente, con conseguente inammissibilità degli stessi nella presente sede, dovendo ogni censura afferente il rapporto di finanziamento essere sollevata, nell'ambito di distinto giudizio ed essendo incontestati i presupposti di fatto per cui ha liquidato l'istituto finanziatore, surrogandosi ex lege nella posizione dello stesso. Si riporta, in quanto condiviso dal Giudicante, il principio espresso dal Tribunale di Avellino in fattispecie sovrapponibile, nella recente sentenza sopra citata, secondo cui “il mediocredito, a fronte del diritto di ottenere dai debitori esecutati il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, di contro, non è neppure legittimata a chiamare in giudizio la Banca in manleva poiché non può essere opposta alla banca alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge. L'alterazione di un simile meccanismo da parte del creditore che escuta abusivamente la garanzia può solo originare una pretesa risarcitoria nei confronti del creditore procedente o da parte del debitore inadempiente che ha già subito la procedura di recupero da parte dell'Istituto garante e nei limiti in cui ha corrisposto gli importi non dovuti o da parte dello stesso Istituto garante che ha pagato gli importi non dovuti e nei limiti in cui non li ha recuperati dal debitore. E ciò perché la garanzia prestata dalla banca operante come gestore del Fondo Pubblico di Garanzia ex L. n. 662/96 ha natura incondizionata” (cfr. sentenza Trib. Avellino n. 642/2023 rel. Rizzi). Per completezza espositiva in ogni caso si evidenzia la totale infondatezza anche del quinto motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'intervenuta decadenza del garante ex art. 1957 c.c. È infatti circostanza documentale che, a seguito della formale risoluzione del contratto, ossia dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del
11 termine intervenuta il 7.5.2015 (cfr. prod. e che costituisce il dies a quo del termine di cui all'art. 1957 c.c., abbia depositato il CP_8 ricorso monitorio nei confronti di e dei Parte_2 fideiussori entro il termine semestrale, da cui è scaturito il giudizio di opposizione richiamato in citazione. Peraltro, si osserva che, per ammissione dell'opponente, i contratti di fideiussione - la cui validità non è oggetto di questo giudizio - prevedevano una deroga espressa all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che siffatta doglianza sarebbe da ritenersi anche per questo motivo priva di pregio. L'opposizione deve essere quindi rigettata. La complessità della materia risulta palese anche a fronte degli orientamenti di merito di segno contrario e della continua elaborazione della giurisprudenza di legittimità - in itinere - che sta sentendo l'esigenza di chiarire i vari punti controversi;
ciò determina una integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione; b) Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in data 6 settembre 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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