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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/12/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 551 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Gaeta, via Riccione n. 8, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio De Cesare, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Gaeta (LT) Controparte_1 via Flacca presso lo studio dell'Avv. Paolo Sciolto che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 24.11.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 4.03.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 12.09.2022 in Gaeta (LT) con il sig. che dall'unione è nato il Controparte_1
figlio (il 25.09.2023); che la convivenza era divenuta intollerabile – ha chiesto al Tribunale Per_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzare la sig.ra a provvedere Parte_1
in autonomia anche senza il consenso o contro l'opposizione del padre, all'effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie per il figlio;
disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé e regolamentarsi il diritto di visita paterno;
porsi a carico del l'assegno di mantenimento a suo favore di euro 500,00 mensili e a favore del figlio di euro CP_1
500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto inaudita altera parte del 14.03.2025, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., veniva autorizzata la madre ad effettuare le vaccinazioni obbligatorie sul minore che veniva affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e posto a carico del padre un obbligo di mantenimento a favore del figlio di euro mensili 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito il sig. il quale ha CP_1
aderito alla domanda di separazione e ha chiesto in via preliminare di sospendere il provvedimento inudita altera parte limitatamente alla parte in cui autorizzava a sottoporre il minore Parte_1
a vaccinazione;
per il resto, ha chiesto di confermare le ulteriori statuizioni adottate nel Per_1
citato decreto.
All'udienza del 14.5.2025 sono stati confermati i provvedimenti adottati inaudita altera parte.
Con ordinanza del 23.06.2025, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, in via temporanea e urgente, è stato disposto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed è stato disciplinato il diritto di visita paterno. È stato inoltre posto a carico del il contributo per il mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 250,00, oltre il 50% CP_1
delle spese straordinarie, e a favore della moglie nella misura mensile di euro 150,00.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.11.2025 le parti hanno dato atto di aver sottoscritto, in data 22.11.2025, l'accordo per le condizioni della separazione di seguito sintetizzato: 1) la madre potrà procedere in autonomia, quindi senza il consenso del padre, in merito alle vaccinazioni obbligatorie del minore e alla sua iscrizione all'asilo nido e successivamente alla scuola Per_1 materna e poi a quelle dell'obbligo; 2) l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
3) l'obbligo di mantenimento a carico del a favore del figlio di euro mensili 400,00, oltre il 50% dell'assegno unico e a favore CP_1 della moglie di euro mensili 200,00; 4) l'assegno periodico a favore della OS verrà
pagina 2 di 3 automaticamente revocato quado la stessa reperirà un lavoro comunque, a far data dal mese di dicembre 2027; 5) la ripartizione delle spese straordinarie per il minore nella misura del 50% per ciascuno (cfr. accordo allegato alle note scritte depositate per l'udienza del 24.11.2025).
Preso atto di quanto sopra, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti e della prole e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
551/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e confermato con note scritte sostitutive dell'udienza del 24.11.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto a Gaeta (LT), il 12.09.2022 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 2022, al n. 57, parte II, Serie A);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 551 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Gaeta, via Riccione n. 8, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio De Cesare, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Gaeta (LT) Controparte_1 via Flacca presso lo studio dell'Avv. Paolo Sciolto che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 24.11.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 4.03.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 12.09.2022 in Gaeta (LT) con il sig. che dall'unione è nato il Controparte_1
figlio (il 25.09.2023); che la convivenza era divenuta intollerabile – ha chiesto al Tribunale Per_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzare la sig.ra a provvedere Parte_1
in autonomia anche senza il consenso o contro l'opposizione del padre, all'effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie per il figlio;
disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé e regolamentarsi il diritto di visita paterno;
porsi a carico del l'assegno di mantenimento a suo favore di euro 500,00 mensili e a favore del figlio di euro CP_1
500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto inaudita altera parte del 14.03.2025, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., veniva autorizzata la madre ad effettuare le vaccinazioni obbligatorie sul minore che veniva affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e posto a carico del padre un obbligo di mantenimento a favore del figlio di euro mensili 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito il sig. il quale ha CP_1
aderito alla domanda di separazione e ha chiesto in via preliminare di sospendere il provvedimento inudita altera parte limitatamente alla parte in cui autorizzava a sottoporre il minore Parte_1
a vaccinazione;
per il resto, ha chiesto di confermare le ulteriori statuizioni adottate nel Per_1
citato decreto.
All'udienza del 14.5.2025 sono stati confermati i provvedimenti adottati inaudita altera parte.
Con ordinanza del 23.06.2025, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, in via temporanea e urgente, è stato disposto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed è stato disciplinato il diritto di visita paterno. È stato inoltre posto a carico del il contributo per il mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 250,00, oltre il 50% CP_1
delle spese straordinarie, e a favore della moglie nella misura mensile di euro 150,00.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.11.2025 le parti hanno dato atto di aver sottoscritto, in data 22.11.2025, l'accordo per le condizioni della separazione di seguito sintetizzato: 1) la madre potrà procedere in autonomia, quindi senza il consenso del padre, in merito alle vaccinazioni obbligatorie del minore e alla sua iscrizione all'asilo nido e successivamente alla scuola Per_1 materna e poi a quelle dell'obbligo; 2) l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
3) l'obbligo di mantenimento a carico del a favore del figlio di euro mensili 400,00, oltre il 50% dell'assegno unico e a favore CP_1 della moglie di euro mensili 200,00; 4) l'assegno periodico a favore della OS verrà
pagina 2 di 3 automaticamente revocato quado la stessa reperirà un lavoro comunque, a far data dal mese di dicembre 2027; 5) la ripartizione delle spese straordinarie per il minore nella misura del 50% per ciascuno (cfr. accordo allegato alle note scritte depositate per l'udienza del 24.11.2025).
Preso atto di quanto sopra, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti e della prole e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
551/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e confermato con note scritte sostitutive dell'udienza del 24.11.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto a Gaeta (LT), il 12.09.2022 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 2022, al n. 57, parte II, Serie A);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
pagina 3 di 3