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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2782/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2782/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Schepis
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IN Di LE
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 30/10/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 01/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi e (oggi Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
CO (SR) il 19/06/2003 (Atto n. 10, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 2003).
1 Dalla superiore unione nascevano le figlie (29/03/2004), Per_1 Per_2
(21/11/2005) e (22/12/2009). Per_3
Con sentenza n. 1457/2023, pubblicata il 26/07/2023, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, chiedeva di: Parte_1
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre;
- regolamentare il diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti;
- disporre, a proprio carico, l'obbligo di versare alla resistente la somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda di divorzio, all'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé e alla regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi. Contestava, invece, la domanda relativa al mantenimento della minore, chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente la somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie e , entrambe economicamente non indipendenti. Chiedeva, Per_3 Per_2 altresì, di disporre la corresponsione dell'assegno unico per intero a favore della resistente.
In vista dell'udienza del 25/09/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo, sottoscritto dalle parti e depositato agli atti:
“-Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19/06/2003 tra la sig.ra Parte_2
, oggi e il sig. (atto n. 10 parte II serie A
[...] Controparte_1 Parte_1
– anno 2003 Comune di CO (SR) Ufficio 1), ordinandone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
-disporre l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento Persona_4 prevalente presso la madre e con espressa autorizzazione sin Controparte_1
d'ora a poter richiedere e/o rinnovare la carta identità senza alcuna autorizzazione del padre;
-regolamentare il diritto del sig. di vedere e frequentare le figlie, in linea Parte_1 con quanto di fatto avviene, secondo liberi accordi tra padre-figlie, anche in ragione dell'età di quest'ultime;
2 -determinare a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie
[...]
e , somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT Per_2 Per_3 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data della presente decisione, ferme per il pregresso le statuizioni già adottate anche in sede presidenziale.
Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno tutte le spese di natura straordinaria, quali es. scolastiche, universitarie, ricreative, viaggi e spostamenti in genere, quelle relative ai mezzi di locomozione e relative spese di gestione di ogni genere, ed anche di carattere medico non erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale di cui le figlie dovessero necessitare;
in ogni caso dette spese straordinarie saranno sempre preventivamente concordare da entrambi i genitori e per la cui individuazione ci si riporta alle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di
Siracusa, salvo i casi di comprovata urgenza ed in ogni caso tenendo conto delle possibilità economiche di entrambi i genitori.
L'assegno Unico Universale per i figli a carico erogato dall'Inps per le figlie verrà percepito interamente dalla sig.ra , senza nulla pretendere il sig. Controparte_1
per esso;
Parte_1
-Per quanto qui non espressamente specificato rimangono ferme le precedenti statuizioni rese”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non
3 presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2782/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e (all'epoca del matrimonio
[...] Controparte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 concordatario in CO il 19/06/2003 (Atto n. 10, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 2003); omologa le condizioni inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
20.10.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2782/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Schepis
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IN Di LE
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 30/10/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 01/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi e (oggi Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
CO (SR) il 19/06/2003 (Atto n. 10, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 2003).
1 Dalla superiore unione nascevano le figlie (29/03/2004), Per_1 Per_2
(21/11/2005) e (22/12/2009). Per_3
Con sentenza n. 1457/2023, pubblicata il 26/07/2023, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, chiedeva di: Parte_1
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre;
- regolamentare il diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti;
- disporre, a proprio carico, l'obbligo di versare alla resistente la somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda di divorzio, all'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé e alla regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi. Contestava, invece, la domanda relativa al mantenimento della minore, chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente la somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie e , entrambe economicamente non indipendenti. Chiedeva, Per_3 Per_2 altresì, di disporre la corresponsione dell'assegno unico per intero a favore della resistente.
In vista dell'udienza del 25/09/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo, sottoscritto dalle parti e depositato agli atti:
“-Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19/06/2003 tra la sig.ra Parte_2
, oggi e il sig. (atto n. 10 parte II serie A
[...] Controparte_1 Parte_1
– anno 2003 Comune di CO (SR) Ufficio 1), ordinandone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
-disporre l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento Persona_4 prevalente presso la madre e con espressa autorizzazione sin Controparte_1
d'ora a poter richiedere e/o rinnovare la carta identità senza alcuna autorizzazione del padre;
-regolamentare il diritto del sig. di vedere e frequentare le figlie, in linea Parte_1 con quanto di fatto avviene, secondo liberi accordi tra padre-figlie, anche in ragione dell'età di quest'ultime;
2 -determinare a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie
[...]
e , somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT Per_2 Per_3 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data della presente decisione, ferme per il pregresso le statuizioni già adottate anche in sede presidenziale.
Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno tutte le spese di natura straordinaria, quali es. scolastiche, universitarie, ricreative, viaggi e spostamenti in genere, quelle relative ai mezzi di locomozione e relative spese di gestione di ogni genere, ed anche di carattere medico non erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale di cui le figlie dovessero necessitare;
in ogni caso dette spese straordinarie saranno sempre preventivamente concordare da entrambi i genitori e per la cui individuazione ci si riporta alle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di
Siracusa, salvo i casi di comprovata urgenza ed in ogni caso tenendo conto delle possibilità economiche di entrambi i genitori.
L'assegno Unico Universale per i figli a carico erogato dall'Inps per le figlie verrà percepito interamente dalla sig.ra , senza nulla pretendere il sig. Controparte_1
per esso;
Parte_1
-Per quanto qui non espressamente specificato rimangono ferme le precedenti statuizioni rese”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non
3 presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2782/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e (all'epoca del matrimonio
[...] Controparte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 concordatario in CO il 19/06/2003 (Atto n. 10, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 2003); omologa le condizioni inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
20.10.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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