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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n.1783, contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 28.04.2025, svoltasi mediante “trattazione scritta”, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra
( c.f. , rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 alle liti allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Giacomo Dominijanni e Cinzia Gregorace
attore
e
con sede in , C.F. , Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv. Gregorio Buccolieri, ed elettivamente domiciliato in alla via Citriniti n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Menzica CP_1
convenuto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, il , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità del per i Controparte_1 danni descritti in premessa, subiti dall'attore;
- condannare il al pagamento, a beneficio di Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di € 34.336,95, o della somma maggiore Parte_1
1 o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria e danno da lucro cessante come allegato in narrativa.
. Con vittoria di spese e distrazione a beneficio dei sottoscritti difensori
Si costituiva il il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Preliminarmente, in rito, per le ragioni spiegate in premessa, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. Piernicola NI De MI e, per l'effetto, ordinarne l'intervento entro il termine perentorio stabilito dall'Ill.mo Giudice adito;
In via principale: per le ragioni spiegate in premessa, rigettarsi integralmente la domanda proposta perché inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio
In via subordinata: per le ragioni spiegate in premessa, tenuto conto della specifica quota di responsabilità dell'attore e di tutte le parti interessate dal presente giudizio nella causazione dei danni e nell'aggravamento degli stessi, ridursi proporzionalmente il quantum debeatur, che risulterà rigorosamente provato in corso di causa se del caso, anche a mezzo CTU TECNICA, al fine di individuare le singole cause che hanno determinato l'insorgere delle infiltrazioni e la responsabilità specifica dell'attore tenuto conto delle risultanze emerse nel corso delle relazioni tecniche redatte dall'ing. , dall'ing. e nella perizia del geom. CP_2 CP_3 CP_4
Con compensazione delle spese e competenze legali.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di ATP e quindi, dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2025 ed in tale sede trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
………….
Il sig. ha agito in giudizio - nella sua qualità di proprietario dell'immobile, Parte_1 posto al secondo piano sito nel Comune di Catanzaro (CZ), al vico III Jannoni n. 14 - nei confronti del chiedendo il risarcimento dei danni subiti sia alle mura ed ai solai Controparte_1 dell'immobile pari ad euro 8.215,41 sia per quelli subiti al beni mobili relativi agli arredi presenti nello stesso, stimati dal perito della ATP in euro 25.300,00, a causa del fenomeno infiltrativo proveniente dal tetto di copertura e dai cornicioni del fabbricato.
Nella specie, a fondamento della domanda risarcitoria proposta, l'attore ha dedotto che, già da tempo il suo appartamento versava in una “situazione generale disastrosa causata dalla diffusa presenza di copiose infiltrazioni meteoriche che imbibivano i solai e le murature portanti dell'intero edificio, provocando altresì il completo deterioramento e distruzione di tutti gli arredi e delle suppellettili presenti”, e che per via di tali infiltrazioni e vista l'urgenza di provvedere alla raccolta
2 degli elementi di prova non più differibile stante il pericolo di una loro dispersione, ha chiesto che il
Presidente del Tribunale di Catanzaro disponesse accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., sull'immobile descritto al fine di accertare e quantificare i danni subiti e le cause delle infiltrazioni meteoriche. Disposto l'accertamento preventivo, il Presidente del Tribunale ha nominato l'Ing. il quale, svolti tutti gli accertamenti tecnici del caso nei luoghi di causa, Persona_1 ha redatto la relazione peritale depositata il 26 marzo 2013.
Parte attrice nel presente procedimento ha, quindi, chiesto il riconoscimento della responsabilità per i fatti in capo al e la sua condanna al risarcimento dei danni subiti CP_1 quantificati in € 34.336,95 di cui euro 8.215,41 per i danni subiti all'immobile , euro 821,54 per spese tecniche ed euro 25.300,00 quale risarcimento dei danni subiti agli arredi presente nell'immobile, così come riconosciuto dal CTU nominato.
Il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda attorea evidenziando la CP_1 mancata chiamata in giudizio dell'avv. Piernicola NI De MI quale litisconsorte necessario ritenendo che le infiltrazioni subite dal sig. dipendessero anche dalle aperture prive di serramenti Pt_1 dell'appartamento di proprietà esclusiva del NI De MI ed altresì contestava l'insussistenza di alcuna responsabilità del , ma piuttosto alla mancata diligenza di Controparte_1 parte attrice a non trasferire i beni mobili posti all'interno dell'immobile in altra struttura o perlomeno ricoprirli onde scongiurare l'aggravarsi del peggioramento.
Premesso che nel disposto accertamento tecnico preventivo, la parti chiamate in giudizio e/o intervenute hanno, ognuno per le proprie ragioni, rappresentato al nominato CTU di avere a loro volta subito danni dalle copiose infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura del fabbricato, alle rispettive proprietà ed in particolare il sig. Piernicola NI De MI ha chiesto al CTU di tenere in debito conto i rilievi tecnici e giuridici acclarati nel giudizio RG n. 5104/94, così come la CP_5 intervenuta ha chiesto al CTU di tenere in debito conto le perizie tecniche espletate nel corso dei procedimenti giudiziari instaurati prima che venisse costituito il condominio, così che il perito, Ing.
dopo le opportune indagini, ha accertato il pessimo stato dell'immobile valutando per ogni Per_1 singola parte i danni subiti alle rispettive proprietà.
Ebbene, fatta questa premessa , deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di parte convenuta in merito alla chiamata in giudizio dell'avv. Piernicola NI De MI , ritenendolo litisconsorte necessario, atteso che nell'odierno giudizio l'azione posta in essere dal sig.
[...]
riguarda la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla sua proprietà in seguito alle Parte_1 infiltrazioni provenienti dal tetto del fabbricato, non rivestendo la qualità di litisconsorte necessario;
ed infatti si può dire che sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i condomini ogni qual volta la sentenza, sia rivolta per la declaratoria di nullità del regolamento di condominio;
della revoca e/o
3 nomina giudiziale dell'amministratore; dell'accertamento della proprietà esclusiva o comune di un bene;
della modifica giudiziale delle tabelle millesimali, della demolizione di un bene comune. Il provvedimento che andrà a decidere un tale giudizio avrà inevitabilmente effetti verso tutti i condomini, ma non solo per quanto riguarda i riflessi condominiali della sentenza (anche la semplice impugnativa di delibera svolge i suoi effetti su tutti i condomini), ma anche e soprattutto sui diritti soggettivi di ciascun singolo condomino. Nel caso specifico poiché si versa in tema di risarcimento dei danni, la responsabilità è solidale e quindi in questo caso, il è solo Facoltativo: il CP_6 danneggiato ha la facoltà, ma non l'obbligo, di citare in giudizio tutti i responsabili. Può legittimamente scegliere di agire contro uno solo di essi. (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num.
16889 Anno 2025).
La chiamata in giudizio peraltro risulta inammissibile per la tardiva costituzione del
, oltre che dalla acclarata perizia tecnica che ha escluso che le Controparte_1 infiltrazioni nella proprietà provenissero anche dagli infissi della proprietà NI De MI Pt_1
( cfr pag. 17) ma esclusivamente dal pessimo stato di conservazione del manto di copertura e dai canali di gronda inidonei a smaltire l'acqua raccolta.
Né tantomeno può essere preso in considerazione il richiamo alle relazioni peritali redatte sia dall'ing. (CTU nel procedimento nrg. 5104/1994) che dall'ing. CTU (nel giudizio CP_2 CP_3 cautelare nrg. 3070/2002 cui ha fatto seguito il giudizio di merito n.rg. 4146/2005), essendo tali giudizi già coperti da giudicato e peraltro ai fini ,meramente cognitivi ,sono state esaminate dal CTU
Ing. nel procedimento di ATP, il quale ha proceduto ad effettuare le proprie indagini allo Per_1 stato attuale rispetto a quanto già acclarato nelle indagini espletate dai vari tecnici succedutisi nel tempo .
Ciò che rileva ai fine della decisione sono le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nell'accertamento tecnico preventivo il cui fascicolo è stato acquisito nel presente giudizio il 03.03.2025 , ma la relazione tecnica depositata da parte attrice fin dal suo atto introduttivo.
Nel merito deve osservarsi che la domanda attorea è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte .
Stante la domanda di risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. formulata da parte attrice nei confronti del in ragione dei danni provocati da un bene condominiale CP_1 comune deve, evidenziarsi che è il solo , quale custode delle parti comuni, a rispondere CP_1 in via autonoma ex art. 2051 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dalle parti condominiali comuni (nello stesso senso cfr. Tribunale Bari,
19/08/2015, n.3634).
4 Infatti "...qualora il fenomeno sia causa di danni ai singoli condomini, nei confronti di costoro
è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c.. il , che è tenuto quale custode ad CP_1 eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria..." (Cass. n. 3753/1999; cfr. Cass. civ. Sez.
2, Sentenza n. 15291 del 12/07/2011: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.” “Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.”).
La responsabilità da cose in custodia: cenni in diritto
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
In premessa, giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione – cui il Tribunale ritiene di aderire – l'obbligo di custodia idoneo a integrare la potenziale responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
In particolare, la Corte di Cassazione ha compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il
5 nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 28811 del 05/12/2008).
Inoltre, è pacifico che l'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento. Può, dunque, rilevarsi che il danno si considera arrecato “dalla cosa”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato.
A tale riguardo occorre specificare, poi, che la norma di cui all'art. 2051 c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode pone a carico di chi agisce in giudizio di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; confr., Cass. civ., 6767/2001,
10687/2011, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011,
24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814).
Giova osservare, poi, quanto al rapporto di custodia, che la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. 27 marzo 2007 n. 704) definisce "custodia" quel potere effettivo che si esercita su una res e si sostanzia in tre elementi: a) il potere di controllare la cosa;
b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è prodotta;
c) il potere di escludere i terzi dall'ingerenza sulla cosa. Si è precisato altresì che, quando si definisce custode chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, ci si riferisce non solo al proprietario, ma anche al semplice possessore o anche al detentore del bene.
L'an debeatur
6 Ciò premesso in diritto, venendo al caso concreto, ritiene il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso dell'ATP, che può ritenersi provato che, nell'appartamento di proprietà dell'attore, si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua diffuse e copiose dovute al cattivo stato di manutenzione della copertura del fabbricato.
Nella specie si osserva che, nella relazione di c.t.u., le cui conclusioni meritano di essere interamente condivise poiché opportunamente motivate sulla base della documentazione versata in atti ed alla luce dell'esame dello stato dei luoghi, il consulente ha accertato che“lo stato attuale di danneggiamento è radicalmente mutato rispetto a quanto accertato nel 2004 dall'ing. il CP_3 sottoscritto ha condotto un'indagine mirata ad accertare l'evoluzione dello stato dei piani soprastanti all'appartamento danneggiato” ( cfrr pag. 16 relazione CTU).
Il CTU ha altresì accertato l'esistenza dei danni dedotti nella proprietà esclusiva del sig.
[...]
( vedi atto di divisione depositato con le memorie n. 2 ex art 183 c.p.c.) avendo rilevato Parte_1 che l'acqua meteorica si infiltra sia attraverso il manto di copertura del fabbricato in pessimo stato di conservazione e manutenzione, sia in prossimità dei canali di gronda inidonei a smaltire l'acqua raccolta ed attraversa il solaio del sottotetto. …… concludendo che la causa dei danni subiti dai beni di proprietà è il pessimo stato di conservazione e manutenzione del manto di copertura Pt_1 del fabbricato e l'inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della stessa copertura. .( pag. 17 perizia)
Quanto alla quantificazione dei danni all'immobile di proprietà Vero, il CTU ha quantificato esclusivamente i maggiori danni rispetto a quelli accertati nei precedenti procedimenti giudiziali introdotti dagli altri condomini e già coperti da giudicato, affermando che i danni alle pareti ed ai solai dell'immobile risultano pari ad euro 8.215,41 oltre spese tecniche quantificate nel 10% pari ad euro 821,54 , mentre i danni ai beni mobili costituiti dagli arredi , il CTU avvalendosi di un esperto restauratore sig. che ne ha classificato i pezzi in base all'epoca , stimando gli stessi Persona_2 sia in base al costo di restauro, qualora il pezzo non fosse danneggiato sia al costo di mercato, è giunto alla quantificazione pari ad euro 25.300,00 il tutto per un totale complessivo di euro 34.336,95.
Non coglie nel segno l'eccezione sollevata da parte convenuta secondo cui il danneggiato avrebbe concorso al pregiudizio subito ai beni mobili presenti nell'abitazione avendo omesso di proteggere i suppellettili , mobili ed affreschi, mentre invece usando l'ordinaria diligenza, avrebbe evitato l'aggravamento delle conseguenze dannose , deve a riguardo osservarsi che secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte "... In tema di risarcimento del danno, l'indagine d'ufficio del giudice in ordine al concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., presuppone che siano stati prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano
7 causale, dello stesso, mentre la diversa ipotesi di cui al comma 2 della medesima disposizione, relativa al contegno del danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno ( come nel caso di specie) senza contribuire alla sua causazione, forma oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. ..." (cfr.
CO DI AS , Sentenza n. 7965/2023 del 20-03-2023) tale eccezione deve inquadrarsi
, nel secondo comma dell'art 1227 c.c. avendo natura di eccezione in senso stretto, ed avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza ai sensi dell'art 167 comma 2 c.p.c., nel termine previsto dall'art 166 c.p.c. , secondo le norme ratione temporis applicabile alla presente controversia, ma poiché il Condominio si è costituito tardivamente, la domanda è intempestiva ed inammissibile.
In definitiva, alla luce dell'esame degli accertamenti peritali espletati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, in cui il CTU ha individuato, elencato e quantificato i danni alla proprietà cronologicamente successivi a quelli che erano stati dedotti nei giudizi intrapresi Pt_1
e di cui come sopra detto già coperti da giudicato, deve affermarsi che le infiltrazioni di acqua nell'appartamento di proprietà di parte attrice sono dipese dalla cattiva conservazione e manutenzione del manto di copertura del fabbricato e l'inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della stessa copertura.
Considerato che il manto di copertura costituisce un bene comune ai sensi dell'art. CP_7
1117 c.c., il soggetto responsabile, ex art. 2051 c.c., per i danni causati da dette infiltrazioni deve essere individuato nel odierno convenuto. Invero parte attrice ha provato la sussistenza CP_1 del nesso causale tra il bene custodito (manto di copertura) e l'evento dannoso (infiltrazioni patite dall'attore, che hanno interessato l'immobile e gli arredi contenuti nella sua proprietà).
Sul punto giova, infatti, evidenziare che il Codice civile, all'art. 1117 c.1, prevede tra le parti comuni del , anche il manto di copertura ( tetti e lastrici solari) ed i muri maestri , in CP_1 quanto rientra tra le parti necessarie all'uso comune. Di conseguenza se, come riscontrato nel caso di specie, la causa delle infiltrazioni di acqua sono da ricondurre nella cattiva manutenzione del manto di copertura del fabbricato e l'inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della stessa copertura, la responsabilità è solo del . CP_1
Invero, il è custode dei beni e dei servizi comuni ed in quanto tale è obbligato a CP_1 vigilare sulla cosa e ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino danni a terzi.
Ritiene, dunque, il Tribunale che debba affermarsi l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c., per i fatti di causa, del convenuto il quale non ha provato la sussistenza del caso fortuito. CP_1
8 Quanto al risarcimento del danno da lucro cessante richiesto da parte attrice e consistente nel mancato fruttifero rendimento che la somma avrebbe prodotto in ragione della produttività del denaro, deve osservarsi che il lucro cessante indica il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire in assenza dell'illecito o dell'inadempimento.
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla componente del lucro cessante, vale a dire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno, stabilendo che :” il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità, e non di mera possibilità” ( Ordinanza 8 marzo 2018, n.
5613)
Nel caso specifico ritiene il tribunale che il “sicuro” rendimento fruttifero costituisce parte di risarcimento meramente ipotetico non avendo parte attrice fornito prove o, quantomeno indizi, specifici che la somma sarebbe stata portata a rendimento. Tale presunzione non può giustificare il riconoscimento di un importo ,neanche quantificato, a titolo di lucro cessante, il quale diversamente comprende il guadagno che probabilmente sarebbe stato conseguito in assenza dell'inadempimento.
Serve dunque una prova rigorosa, che metta il giudice nelle condizioni di formulare un giudizio di probabilità e non in termini di mera possibilità.
Tale posta risarcitoria deve quindi essere esclusa.
In definitiva, accertata la responsabilità del custode per i fatti Controparte_1 di causa, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore del sig. , della somma complessiva di € 34.336,95 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento ai valori minimi, attesa la modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (art. 4, comma
1), dello scaglione tariffario relativo alla somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5, comma 1) e con distrazione a favore dei procuratori antistatari ex art 93 c.p.c.
Deve essere riconosciuta in favore di parte attrice anche le spese relative al procedimento di
ATP con applicazione delle tabelle di cui al D.M 140/2012 ratione temporis applicabile con riferimento ai valori minimi.
Pone le spese di CTU così come liquidate con decreto del 16.01.2014 a carico del
[...]
[..
[...] . Controparte_8
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , la somma di €
[...] Parte_1
34.336,95 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda attorea, di risarcimento danno da lucro cessante;
- condanna il in persona dell'amministratore p.t., a rifondere Controparte_1 all'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 5.527,00 ( di cui € 518,00 per esborsi ed €
3.809,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre le fasi del procedimento di
ATP che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi professionali), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU relative al procedimento di ATP definitivamente a carico del
. Controparte_1
Catanzaro 12.09.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
10
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n.1783, contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 28.04.2025, svoltasi mediante “trattazione scritta”, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra
( c.f. , rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 alle liti allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Giacomo Dominijanni e Cinzia Gregorace
attore
e
con sede in , C.F. , Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv. Gregorio Buccolieri, ed elettivamente domiciliato in alla via Citriniti n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Menzica CP_1
convenuto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, il , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità del per i Controparte_1 danni descritti in premessa, subiti dall'attore;
- condannare il al pagamento, a beneficio di Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di € 34.336,95, o della somma maggiore Parte_1
1 o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria e danno da lucro cessante come allegato in narrativa.
. Con vittoria di spese e distrazione a beneficio dei sottoscritti difensori
Si costituiva il il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Preliminarmente, in rito, per le ragioni spiegate in premessa, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. Piernicola NI De MI e, per l'effetto, ordinarne l'intervento entro il termine perentorio stabilito dall'Ill.mo Giudice adito;
In via principale: per le ragioni spiegate in premessa, rigettarsi integralmente la domanda proposta perché inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio
In via subordinata: per le ragioni spiegate in premessa, tenuto conto della specifica quota di responsabilità dell'attore e di tutte le parti interessate dal presente giudizio nella causazione dei danni e nell'aggravamento degli stessi, ridursi proporzionalmente il quantum debeatur, che risulterà rigorosamente provato in corso di causa se del caso, anche a mezzo CTU TECNICA, al fine di individuare le singole cause che hanno determinato l'insorgere delle infiltrazioni e la responsabilità specifica dell'attore tenuto conto delle risultanze emerse nel corso delle relazioni tecniche redatte dall'ing. , dall'ing. e nella perizia del geom. CP_2 CP_3 CP_4
Con compensazione delle spese e competenze legali.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di ATP e quindi, dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2025 ed in tale sede trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
………….
Il sig. ha agito in giudizio - nella sua qualità di proprietario dell'immobile, Parte_1 posto al secondo piano sito nel Comune di Catanzaro (CZ), al vico III Jannoni n. 14 - nei confronti del chiedendo il risarcimento dei danni subiti sia alle mura ed ai solai Controparte_1 dell'immobile pari ad euro 8.215,41 sia per quelli subiti al beni mobili relativi agli arredi presenti nello stesso, stimati dal perito della ATP in euro 25.300,00, a causa del fenomeno infiltrativo proveniente dal tetto di copertura e dai cornicioni del fabbricato.
Nella specie, a fondamento della domanda risarcitoria proposta, l'attore ha dedotto che, già da tempo il suo appartamento versava in una “situazione generale disastrosa causata dalla diffusa presenza di copiose infiltrazioni meteoriche che imbibivano i solai e le murature portanti dell'intero edificio, provocando altresì il completo deterioramento e distruzione di tutti gli arredi e delle suppellettili presenti”, e che per via di tali infiltrazioni e vista l'urgenza di provvedere alla raccolta
2 degli elementi di prova non più differibile stante il pericolo di una loro dispersione, ha chiesto che il
Presidente del Tribunale di Catanzaro disponesse accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., sull'immobile descritto al fine di accertare e quantificare i danni subiti e le cause delle infiltrazioni meteoriche. Disposto l'accertamento preventivo, il Presidente del Tribunale ha nominato l'Ing. il quale, svolti tutti gli accertamenti tecnici del caso nei luoghi di causa, Persona_1 ha redatto la relazione peritale depositata il 26 marzo 2013.
Parte attrice nel presente procedimento ha, quindi, chiesto il riconoscimento della responsabilità per i fatti in capo al e la sua condanna al risarcimento dei danni subiti CP_1 quantificati in € 34.336,95 di cui euro 8.215,41 per i danni subiti all'immobile , euro 821,54 per spese tecniche ed euro 25.300,00 quale risarcimento dei danni subiti agli arredi presente nell'immobile, così come riconosciuto dal CTU nominato.
Il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda attorea evidenziando la CP_1 mancata chiamata in giudizio dell'avv. Piernicola NI De MI quale litisconsorte necessario ritenendo che le infiltrazioni subite dal sig. dipendessero anche dalle aperture prive di serramenti Pt_1 dell'appartamento di proprietà esclusiva del NI De MI ed altresì contestava l'insussistenza di alcuna responsabilità del , ma piuttosto alla mancata diligenza di Controparte_1 parte attrice a non trasferire i beni mobili posti all'interno dell'immobile in altra struttura o perlomeno ricoprirli onde scongiurare l'aggravarsi del peggioramento.
Premesso che nel disposto accertamento tecnico preventivo, la parti chiamate in giudizio e/o intervenute hanno, ognuno per le proprie ragioni, rappresentato al nominato CTU di avere a loro volta subito danni dalle copiose infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura del fabbricato, alle rispettive proprietà ed in particolare il sig. Piernicola NI De MI ha chiesto al CTU di tenere in debito conto i rilievi tecnici e giuridici acclarati nel giudizio RG n. 5104/94, così come la CP_5 intervenuta ha chiesto al CTU di tenere in debito conto le perizie tecniche espletate nel corso dei procedimenti giudiziari instaurati prima che venisse costituito il condominio, così che il perito, Ing.
dopo le opportune indagini, ha accertato il pessimo stato dell'immobile valutando per ogni Per_1 singola parte i danni subiti alle rispettive proprietà.
Ebbene, fatta questa premessa , deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di parte convenuta in merito alla chiamata in giudizio dell'avv. Piernicola NI De MI , ritenendolo litisconsorte necessario, atteso che nell'odierno giudizio l'azione posta in essere dal sig.
[...]
riguarda la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla sua proprietà in seguito alle Parte_1 infiltrazioni provenienti dal tetto del fabbricato, non rivestendo la qualità di litisconsorte necessario;
ed infatti si può dire che sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i condomini ogni qual volta la sentenza, sia rivolta per la declaratoria di nullità del regolamento di condominio;
della revoca e/o
3 nomina giudiziale dell'amministratore; dell'accertamento della proprietà esclusiva o comune di un bene;
della modifica giudiziale delle tabelle millesimali, della demolizione di un bene comune. Il provvedimento che andrà a decidere un tale giudizio avrà inevitabilmente effetti verso tutti i condomini, ma non solo per quanto riguarda i riflessi condominiali della sentenza (anche la semplice impugnativa di delibera svolge i suoi effetti su tutti i condomini), ma anche e soprattutto sui diritti soggettivi di ciascun singolo condomino. Nel caso specifico poiché si versa in tema di risarcimento dei danni, la responsabilità è solidale e quindi in questo caso, il è solo Facoltativo: il CP_6 danneggiato ha la facoltà, ma non l'obbligo, di citare in giudizio tutti i responsabili. Può legittimamente scegliere di agire contro uno solo di essi. (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num.
16889 Anno 2025).
La chiamata in giudizio peraltro risulta inammissibile per la tardiva costituzione del
, oltre che dalla acclarata perizia tecnica che ha escluso che le Controparte_1 infiltrazioni nella proprietà provenissero anche dagli infissi della proprietà NI De MI Pt_1
( cfr pag. 17) ma esclusivamente dal pessimo stato di conservazione del manto di copertura e dai canali di gronda inidonei a smaltire l'acqua raccolta.
Né tantomeno può essere preso in considerazione il richiamo alle relazioni peritali redatte sia dall'ing. (CTU nel procedimento nrg. 5104/1994) che dall'ing. CTU (nel giudizio CP_2 CP_3 cautelare nrg. 3070/2002 cui ha fatto seguito il giudizio di merito n.rg. 4146/2005), essendo tali giudizi già coperti da giudicato e peraltro ai fini ,meramente cognitivi ,sono state esaminate dal CTU
Ing. nel procedimento di ATP, il quale ha proceduto ad effettuare le proprie indagini allo Per_1 stato attuale rispetto a quanto già acclarato nelle indagini espletate dai vari tecnici succedutisi nel tempo .
Ciò che rileva ai fine della decisione sono le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nell'accertamento tecnico preventivo il cui fascicolo è stato acquisito nel presente giudizio il 03.03.2025 , ma la relazione tecnica depositata da parte attrice fin dal suo atto introduttivo.
Nel merito deve osservarsi che la domanda attorea è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte .
Stante la domanda di risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. formulata da parte attrice nei confronti del in ragione dei danni provocati da un bene condominiale CP_1 comune deve, evidenziarsi che è il solo , quale custode delle parti comuni, a rispondere CP_1 in via autonoma ex art. 2051 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dalle parti condominiali comuni (nello stesso senso cfr. Tribunale Bari,
19/08/2015, n.3634).
4 Infatti "...qualora il fenomeno sia causa di danni ai singoli condomini, nei confronti di costoro
è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c.. il , che è tenuto quale custode ad CP_1 eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria..." (Cass. n. 3753/1999; cfr. Cass. civ. Sez.
2, Sentenza n. 15291 del 12/07/2011: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.” “Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.”).
La responsabilità da cose in custodia: cenni in diritto
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
In premessa, giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione – cui il Tribunale ritiene di aderire – l'obbligo di custodia idoneo a integrare la potenziale responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
In particolare, la Corte di Cassazione ha compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il
5 nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 28811 del 05/12/2008).
Inoltre, è pacifico che l'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento. Può, dunque, rilevarsi che il danno si considera arrecato “dalla cosa”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato.
A tale riguardo occorre specificare, poi, che la norma di cui all'art. 2051 c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode pone a carico di chi agisce in giudizio di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; confr., Cass. civ., 6767/2001,
10687/2011, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011,
24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814).
Giova osservare, poi, quanto al rapporto di custodia, che la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. 27 marzo 2007 n. 704) definisce "custodia" quel potere effettivo che si esercita su una res e si sostanzia in tre elementi: a) il potere di controllare la cosa;
b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è prodotta;
c) il potere di escludere i terzi dall'ingerenza sulla cosa. Si è precisato altresì che, quando si definisce custode chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, ci si riferisce non solo al proprietario, ma anche al semplice possessore o anche al detentore del bene.
L'an debeatur
6 Ciò premesso in diritto, venendo al caso concreto, ritiene il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso dell'ATP, che può ritenersi provato che, nell'appartamento di proprietà dell'attore, si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua diffuse e copiose dovute al cattivo stato di manutenzione della copertura del fabbricato.
Nella specie si osserva che, nella relazione di c.t.u., le cui conclusioni meritano di essere interamente condivise poiché opportunamente motivate sulla base della documentazione versata in atti ed alla luce dell'esame dello stato dei luoghi, il consulente ha accertato che“lo stato attuale di danneggiamento è radicalmente mutato rispetto a quanto accertato nel 2004 dall'ing. il CP_3 sottoscritto ha condotto un'indagine mirata ad accertare l'evoluzione dello stato dei piani soprastanti all'appartamento danneggiato” ( cfrr pag. 16 relazione CTU).
Il CTU ha altresì accertato l'esistenza dei danni dedotti nella proprietà esclusiva del sig.
[...]
( vedi atto di divisione depositato con le memorie n. 2 ex art 183 c.p.c.) avendo rilevato Parte_1 che l'acqua meteorica si infiltra sia attraverso il manto di copertura del fabbricato in pessimo stato di conservazione e manutenzione, sia in prossimità dei canali di gronda inidonei a smaltire l'acqua raccolta ed attraversa il solaio del sottotetto. …… concludendo che la causa dei danni subiti dai beni di proprietà è il pessimo stato di conservazione e manutenzione del manto di copertura Pt_1 del fabbricato e l'inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della stessa copertura. .( pag. 17 perizia)
Quanto alla quantificazione dei danni all'immobile di proprietà Vero, il CTU ha quantificato esclusivamente i maggiori danni rispetto a quelli accertati nei precedenti procedimenti giudiziali introdotti dagli altri condomini e già coperti da giudicato, affermando che i danni alle pareti ed ai solai dell'immobile risultano pari ad euro 8.215,41 oltre spese tecniche quantificate nel 10% pari ad euro 821,54 , mentre i danni ai beni mobili costituiti dagli arredi , il CTU avvalendosi di un esperto restauratore sig. che ne ha classificato i pezzi in base all'epoca , stimando gli stessi Persona_2 sia in base al costo di restauro, qualora il pezzo non fosse danneggiato sia al costo di mercato, è giunto alla quantificazione pari ad euro 25.300,00 il tutto per un totale complessivo di euro 34.336,95.
Non coglie nel segno l'eccezione sollevata da parte convenuta secondo cui il danneggiato avrebbe concorso al pregiudizio subito ai beni mobili presenti nell'abitazione avendo omesso di proteggere i suppellettili , mobili ed affreschi, mentre invece usando l'ordinaria diligenza, avrebbe evitato l'aggravamento delle conseguenze dannose , deve a riguardo osservarsi che secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte "... In tema di risarcimento del danno, l'indagine d'ufficio del giudice in ordine al concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., presuppone che siano stati prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano
7 causale, dello stesso, mentre la diversa ipotesi di cui al comma 2 della medesima disposizione, relativa al contegno del danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno ( come nel caso di specie) senza contribuire alla sua causazione, forma oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. ..." (cfr.
CO DI AS , Sentenza n. 7965/2023 del 20-03-2023) tale eccezione deve inquadrarsi
, nel secondo comma dell'art 1227 c.c. avendo natura di eccezione in senso stretto, ed avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza ai sensi dell'art 167 comma 2 c.p.c., nel termine previsto dall'art 166 c.p.c. , secondo le norme ratione temporis applicabile alla presente controversia, ma poiché il Condominio si è costituito tardivamente, la domanda è intempestiva ed inammissibile.
In definitiva, alla luce dell'esame degli accertamenti peritali espletati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, in cui il CTU ha individuato, elencato e quantificato i danni alla proprietà cronologicamente successivi a quelli che erano stati dedotti nei giudizi intrapresi Pt_1
e di cui come sopra detto già coperti da giudicato, deve affermarsi che le infiltrazioni di acqua nell'appartamento di proprietà di parte attrice sono dipese dalla cattiva conservazione e manutenzione del manto di copertura del fabbricato e l'inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della stessa copertura.
Considerato che il manto di copertura costituisce un bene comune ai sensi dell'art. CP_7
1117 c.c., il soggetto responsabile, ex art. 2051 c.c., per i danni causati da dette infiltrazioni deve essere individuato nel odierno convenuto. Invero parte attrice ha provato la sussistenza CP_1 del nesso causale tra il bene custodito (manto di copertura) e l'evento dannoso (infiltrazioni patite dall'attore, che hanno interessato l'immobile e gli arredi contenuti nella sua proprietà).
Sul punto giova, infatti, evidenziare che il Codice civile, all'art. 1117 c.1, prevede tra le parti comuni del , anche il manto di copertura ( tetti e lastrici solari) ed i muri maestri , in CP_1 quanto rientra tra le parti necessarie all'uso comune. Di conseguenza se, come riscontrato nel caso di specie, la causa delle infiltrazioni di acqua sono da ricondurre nella cattiva manutenzione del manto di copertura del fabbricato e l'inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della stessa copertura, la responsabilità è solo del . CP_1
Invero, il è custode dei beni e dei servizi comuni ed in quanto tale è obbligato a CP_1 vigilare sulla cosa e ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino danni a terzi.
Ritiene, dunque, il Tribunale che debba affermarsi l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c., per i fatti di causa, del convenuto il quale non ha provato la sussistenza del caso fortuito. CP_1
8 Quanto al risarcimento del danno da lucro cessante richiesto da parte attrice e consistente nel mancato fruttifero rendimento che la somma avrebbe prodotto in ragione della produttività del denaro, deve osservarsi che il lucro cessante indica il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire in assenza dell'illecito o dell'inadempimento.
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla componente del lucro cessante, vale a dire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno, stabilendo che :” il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità, e non di mera possibilità” ( Ordinanza 8 marzo 2018, n.
5613)
Nel caso specifico ritiene il tribunale che il “sicuro” rendimento fruttifero costituisce parte di risarcimento meramente ipotetico non avendo parte attrice fornito prove o, quantomeno indizi, specifici che la somma sarebbe stata portata a rendimento. Tale presunzione non può giustificare il riconoscimento di un importo ,neanche quantificato, a titolo di lucro cessante, il quale diversamente comprende il guadagno che probabilmente sarebbe stato conseguito in assenza dell'inadempimento.
Serve dunque una prova rigorosa, che metta il giudice nelle condizioni di formulare un giudizio di probabilità e non in termini di mera possibilità.
Tale posta risarcitoria deve quindi essere esclusa.
In definitiva, accertata la responsabilità del custode per i fatti Controparte_1 di causa, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore del sig. , della somma complessiva di € 34.336,95 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento ai valori minimi, attesa la modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (art. 4, comma
1), dello scaglione tariffario relativo alla somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5, comma 1) e con distrazione a favore dei procuratori antistatari ex art 93 c.p.c.
Deve essere riconosciuta in favore di parte attrice anche le spese relative al procedimento di
ATP con applicazione delle tabelle di cui al D.M 140/2012 ratione temporis applicabile con riferimento ai valori minimi.
Pone le spese di CTU così come liquidate con decreto del 16.01.2014 a carico del
[...]
[..
[...] . Controparte_8
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , la somma di €
[...] Parte_1
34.336,95 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda attorea, di risarcimento danno da lucro cessante;
- condanna il in persona dell'amministratore p.t., a rifondere Controparte_1 all'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 5.527,00 ( di cui € 518,00 per esborsi ed €
3.809,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre le fasi del procedimento di
ATP che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi professionali), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU relative al procedimento di ATP definitivamente a carico del
. Controparte_1
Catanzaro 12.09.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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