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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 249/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
16.09.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Marco Siniscalco
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gambardella
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONE DELLE PARTI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15.01.2025, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel comune di Salerno in data 21.09.2011 e che Controparte_1
1 r.g. 249/2025
dalla loro unione erano nate (11.03.2013) e (12.07.2016), chiedeva Persona_1 Persona_2 dichiararsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, opponendosi all'avversaria ricostruzione dei fatti ed articolando diverse condizioni alle quali disporre la pronunzia.
All'udienza del 06.05.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Collegio che le autorizzava a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse delle minori, rinviando a successiva udienza per l'acquisizione degli accertamenti tributari disposti.
All'udienza del 16.09.2025 il Giudice, preso atto della disponibilità delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e vista la richiesta delle stesse in ordine alla emissione della sentenza sullo status, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, dovendo rimettersi sul ruolo la causa come da separata ordinanza, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria per verificare l'andamento della regolamentazione e l'esito del percorso proposto.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Salerno in data C.F._2
21.09.2011, trascritto nel predetto Comune al n.261 P. 2, S. A, Uff. 1, anno 2011;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
2 r.g. 249/2025
d) dispone la rimessione della causa sul ruolo come separata ordinanza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 249/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
16.09.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Marco Siniscalco
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gambardella
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONE DELLE PARTI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15.01.2025, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel comune di Salerno in data 21.09.2011 e che Controparte_1
1 r.g. 249/2025
dalla loro unione erano nate (11.03.2013) e (12.07.2016), chiedeva Persona_1 Persona_2 dichiararsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, opponendosi all'avversaria ricostruzione dei fatti ed articolando diverse condizioni alle quali disporre la pronunzia.
All'udienza del 06.05.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Collegio che le autorizzava a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse delle minori, rinviando a successiva udienza per l'acquisizione degli accertamenti tributari disposti.
All'udienza del 16.09.2025 il Giudice, preso atto della disponibilità delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e vista la richiesta delle stesse in ordine alla emissione della sentenza sullo status, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, dovendo rimettersi sul ruolo la causa come da separata ordinanza, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria per verificare l'andamento della regolamentazione e l'esito del percorso proposto.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Salerno in data C.F._2
21.09.2011, trascritto nel predetto Comune al n.261 P. 2, S. A, Uff. 1, anno 2011;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
2 r.g. 249/2025
d) dispone la rimessione della causa sul ruolo come separata ordinanza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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