Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 613
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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Le controversie aventi ad oggetto la rivendicazione da parte di dipendenti delle USL di competenze connesse all'effettuazione di prestazioni svolte in regime di plus orario attengono al rapporto di pubblico impiego e come tali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso il generale divieto di attività libero - professionale sancito per i dipendenti USL e tenuto conto che tale attività era eccezionalmente consentita dal d.P.R. n. 348 del 1983 al solo personale sanitario (medici e veterinari) e solo fino al 31 dicembre 1985; pertanto solo per tale categoria di dipendenti e solo entro il limite temporale sopraddetto le attività svolte in regime di plus orario potranno configurarsi come libero professionali o autonome, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.

In tema di pubblico impiego, qualora il dipendente chieda gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su proprie spettanze secondo criteri di automaticità, allegando la mera inosservanza del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo sostanzialmente ad oggetto competenze accessorie di retribuzioni tardivamente corrisposte; tale giurisdizione, peraltro, non trova deroga in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di un riconoscimento del debito da parte della P.A. datrice di lavoro, giacché tale atto non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova e deve essere valutato, con riguardo alla sua estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 613
    Data del deposito : 1 settembre 1999

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