Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 2
Le controversie aventi ad oggetto la rivendicazione da parte di dipendenti delle USL di competenze connesse all'effettuazione di prestazioni svolte in regime di plus orario attengono al rapporto di pubblico impiego e come tali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso il generale divieto di attività libero - professionale sancito per i dipendenti USL e tenuto conto che tale attività era eccezionalmente consentita dal d.P.R. n. 348 del 1983 al solo personale sanitario (medici e veterinari) e solo fino al 31 dicembre 1985; pertanto solo per tale categoria di dipendenti e solo entro il limite temporale sopraddetto le attività svolte in regime di plus orario potranno configurarsi come libero professionali o autonome, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
In tema di pubblico impiego, qualora il dipendente chieda gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su proprie spettanze secondo criteri di automaticità, allegando la mera inosservanza del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo sostanzialmente ad oggetto competenze accessorie di retribuzioni tardivamente corrisposte; tale giurisdizione, peraltro, non trova deroga in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di un riconoscimento del debito da parte della P.A. datrice di lavoro, giacché tale atto non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova e deve essere valutato, con riguardo alla sua estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIRETTORE GENERALE AUSL, BA/4 COMMISSARIO LIQUIDATORE USL BA/12, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARIOSTO 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICA POSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO DIGIROLAMO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RELLA ADDOLORATA;
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 143/98 della Sezione distaccata di Pretura di MODUGNO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'autorità giudiziaria amministrativa.
Svolgimento del processo
La gestione liquidatoria di disciolta unità sanitaria locale (USL) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Pretore del lavoro di Bari per il pagamento degli interessi legali pretesi sulle somme tardivamente versate da detta USL in corrispettivo di attività svolta anche in regime di plus orario, in costanza di rapporto di pubblico impiego. Assumeva al riguardo, tra l'altro, che spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di compensi per tali prestazioni, a prescindere dal riconoscimento del debito da parte dell'ente datore di lavoro.
Nel corso del giudizio di primo grado la stessa gestione ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, in relazione al quale non è stata svolta alcuna attività difensiva dalla controparte.
Si ribadisce nel ricorso l'assunto dedotto innanzi il Pretore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e si chiede la declaratoria sia del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sia della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Motivi della decisione
Devesi dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come correttamente ritenuto dalla parte ricorrente, alla stregua della univoca giurisprudenza di queste Sezioni Unite.
Invero, se le controversie aventi ad oggetto la rivendicazione, da parte di sanitari (medici o veterinari) dipendenti dalle unità sanitarie locali, di competenze connesse all'effettuazione di prestazioni svolte in regime di plus orario attengono a rapporto di pubblico impiego e come tali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che le attività in regime di plus orario possano configurarsi come libero professionali o autonome (con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario) in quanto svolte sino al 31 dicembre 1985, come eccezionalmente consentito nel vigore del DPR n. 348 del 1983 che le configurava appunto come prestazioni libero professionali, le medesime attività del sanitario in genere (medico o no), svolte comunque successivamente a tale data, come nella specie, rimangono tutte attività rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, permanendo per tale categoria di dipendenti delle USL (come per il personale non sanitario) il generale divieto di attività libero professionale in concomitanza con tale rapporto, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v., per tutte, Cass. SU 3 marzo 1994 n. 2085). Con riferimento al particolare caso di specie, poi, è opportuno ribadire quanto già affermato da queste Sezioni Unite (v., tra le altre, sent. 26 febbraio 1991 n 2048), secondo cui, qualora il dipendente chieda gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su proprie spettanze retributive secondo criteri di automaticità, allegando la mera inosservanza del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo sostanzialmente ad oggetto competenze accessorie delle retribuzioni tardivamente corrisposte. E, d'altra parte, tale giurisdizione non trova deroga, in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di un riconoscimento del debito, da parte della P.A. datrice di lavoro, posto che tale atto non comporta novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova e deve essere valutato, per quanto concerne la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene (conf. Cass. SU 2 agosto 1995 n. 8457). Quanto alle spese giudiziali, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensarle interamente tra le parti per l'intero processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999