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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/05/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 756/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 756 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da
P.IVA: , con sede in IA, via Libero Testa Parte_1 P.IVA_1
n. 235, elettivamente elegge domicilio in IA, via Umbria int. B/24, presso lo studio degli avv.ti Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(parte attrice in riassunzione – opposta)
contro
:
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, rappresentata e P.IVA_2 difesa nel presente giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte convenuta – opponente)
Oggetto: azione di accertamento del credito – riassunzione ex art. 50 c.p.c. del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2021 emesso dal Tribunale di IA;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 ottobre 2023. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la Parte_1
ha riassunto – a seguito di declaratoria di incompetenza – il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2021, emesso dal Tribunale di IA nei confronti dell'amministrazione convenuta, chiedendo, in via principale, la condanna della suddetta amministrazione al pagamento, in favore della società attrice, della somma complessivamente pari ad € 1.906.852,75 (oltre interessi e spese) riconosciuta in sede monitoria a titolo di mancato pagamento di n. 4 fatture, emesse dalla società attrice nel dicembre 2020, e relative alla fornitura di servizi di prima accoglienza di cittadini extracomunitari, espletata in virtù di apposite “convenzioni” di affidamento diretto del servizio, stipulate tra la società, odierna attrice in riassunzione, e la dal 2015 al 2020. In subordine, la società attrice ha, CP_1
altresì, richiesto la condanna dell'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio la , eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1
formulata, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., trattandosi di domanda nuova;
nel merito, l'amministrazione ha, altresì, eccepito l'insussistenza del credito vantato dalla tenuto conto: Pt_1
- da un lato, del pagamento delle prestazioni in questione da parte dell'amministrazione sino alla data di trasferimento dei migranti e/o sino alla revoca delle “convenzioni”;
- dall'altro lato, dell'insussistenza, in ogni caso, di alcun titolo contrattuale in capo alla società attrice, stante l'intervenuta risoluzione delle convenzioni stipulate con la per grave inadempimento di quest'ultima. Pt_1
L'amministrazione convenuta ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e rigettata l'istanza di ordinanza ex art. 186- ter c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 25 ottobre 2023 la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In primo luogo, è opportuno premettere che, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, grava sull'attore che – come nel caso di specie – agisca per l'adempimento di un'obbligazione l'onere di allegare la fonte del proprio diritto di credito, potendosi, invece, questi limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento da parte della controparte, mentre è onere del debitore allegare e provare di aver regolarmente adempiuto la propria prestazione e/o la sussistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, la società attrice fonda il proprio diritto di credito sui seguenti provvedimenti amministrativi emessi dalla , odierna convenuta: CP_1
- “convenzione” del 18 settembre 2015 (periodo dal 21/09/2015 al 31/12/2015, struttura di Cantalupo nel NN);
- “convenzione” del 30 dicembre 2015 (proroga per il 2016 della Convenzione di cui sopra);
- “convenzione” del 14 luglio 2016 (ratifica servizi espletati per eventi imprevedibili presso la struttura di San RO NA);
- “convenzione” del 23 agosto 2016 (ratifica servizi espletati per eventi imprevedibili presso la struttura di IA di IA);
- “convenzione” del 23 dicembre 2016 (comunicazione di cessazione, a far data dal 22 dicembre 2016, degli affidamenti nelle strutture di Cantalupo nel NN, TT al
OL, San RO NA, IA, IA di IA);
- “convenzione” del 9 gennaio 2017 (comunicazione di rinnovo, a far data dal 1° gennaio
2017 e sino alla data di aggiudicazione della gara, degli affidamenti oggetto della convenzione di cui sopra).
Circa l'esatta quantificazione delle somme dovute (invero, nemmeno evincibile dalle convenzioni di cui sopra), l'odierna attrice, inoltre, fonda il proprio credito sulle fatture elettroniche emesse, negli anni dal 2016 al 2020, azionate in sede monitoria.
Ebbene, si osserva tuttavia, al riguardo, in primo luogo, che, com'è noto, le fatture emesse dalla parte – costituendo un documento unilaterale formato e proveniente esclusivamente dalla stessa parte – possono integrare una valida prova del credito solo nell'ambito del procedimento per decreto ingiuntivo, e non anche nel successivo giudizio di opposizione o, comunque, di accertamento del credito (quale è il presente giudizio), trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale l'attore è, dunque, onerato, come visto, secondo le regole generali, di fornire la prova circa la fonte del proprio diritto di credito, non solo nell'an ma anche nel quantum. Nel caso di specie, tuttavia – si osserva –, vertendosi in materia di affidamenti di servizi pubblici, la fonte del diritto di credito vantato dalla società attrice non potrebbe che individuarsi in un contratto pubblico – tale non essendo di certo le “note” o “convenzioni” emesse dalla Prefettura ed aventi, al più, efficacia di mera proposta peraltro non seguita, nel caso di specie, da alcuna accettazione avente la medesima forma scritta da parte della società attrice – che giustifichi, di volta in volta, ciascuno degli affidamenti diretti, pure disposti dall'amministrazione in favore della in assenza di gara, stante l'urgenza della Pt_1
prestazione.
Ebbene, è del tutto evidente, nel caso di specie, come l'assenza di un contratto avente forma scritta a pena di nullità (mai prodotto né, del resto, allegato dalle parti del presente giudizio) impedisca, in radice, di ritenere giuridicamente esistente la fonte “contrattuale” del credito azionato, in questa sede, dalla società attrice, con conseguente rigetto della domanda azionata a titolo contrattuale.
Quanto, poi, alla riconoscibilità, in via residuale, del “credito” ai sensi dell'art. 2041 c.c.
(azione pure, di per sé, in questa sede eccezionalmente ammissibile, nonostante trattasi di domanda nuova e aggiuntiva rispetto a quella azionata in sede monitoria e nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)1, si osserva quanto segue.
Il legislatore del 1942, com'è noto, innovando rispetto al codice civile previgente, ha codificato espressamente il divieto di arricchirsi senza giusta causa (art. 2041 c.c.) – già in passato ritenuto implicito nel sistema della responsabilità civile anche in assenza di espressa codificazione, in quanto ancorato al principio di equità secondo cui nemo locupletari potest cum aliena iactura) –, collocando la norma dopo quelle sulla gestione d'affari (art. 2028 e ss.
c.c.) e sulla ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), che, insieme, costituiscono la categoria dei cd. “quasi contratti”.
Ebbene, l'art. 2041 c.c. – norma, quindi, di chiusura, espressiva del principio generale che non ammette spostamenti patrimoniali non giustificati causalmente – elenca i presupposti per l'esperimento dell'azione ivi prevista, che sono, in particolare: • l'arricchimento di un soggetto;
• la diminuzione patrimoniale di un altro soggetto;
• l'unicità del fatto causativo dell'arricchimento e dell'impoverimento;
• la mancanza di causa giustificativa dell'arricchimento e dell'impoverimento.
Ebbene, tali presupposti – secondo le regole generali – devono essere puntualmente allegati e provati dalla parte che agisce.
Nel caso di specie, tuttavia, la società attrice non ha provato, e nemmeno allegato, né la diminuzione patrimoniale dalla stessa subita (primo e ineludibile presupposto per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.), né, tantomeno, l'arricchimento dell'amministrazione convenuta, essendosi limitata a richiedere, a titolo di indennizzo, il pagamento delle somme asseritamente dovute in virtù delle “convenzioni” e corrispondenti, quindi, al “corrispettivo” di cui alle fatture azionate in sede monitoria.
Si osserva infatti, in primo luogo, che gli esatti contorni della nozione di impoverimento sono stati definitivamente delineati dalla Suprema corte la quale, sin dalla pronuncia a Sezioni unite n. 23385/2008 – avente ad oggetto, peraltro, proprio un'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all'assenza di un valido contratto –, ha definitivamente chiarito che “l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”.
La Suprema corte, del resto, ha, negli anni, progressivamente assunto un atteggiamento di maggior rigore relativamente all'onere probatorio richiesto in capo al soggetto che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti di una pubblica amministrazione, censurando la prassi di conferire incarichi e forniture in violazione delle regole dell'evidenza pubblica, poi remunerati mediante il ricorso alla regola dell'indebito arricchimento (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 23385/2008).
La Suprema corte ha precisato, in particolare, che il ricorso al corrispettivo asseritamente spettante a titolo contrattuale, quale metodo di calcolo dell'indennizzo, costituisce “una mera finzione del tutto inaccettabile, una volta stabilita la nullità dell'incarico o dell'appalto che costituisce la conditio sine qua non della loro applicazione” (così: Cass. civ., Sez. unite, n.
23385/2008). Non è possibile, in altri termini, “trasformare l'azione restitutoria in un meccanismo rivolto ad assicurare il “giusto corrispettivo” dell'incarico o dei lavori eseguiti e comunque, più in generale, per garantire gli effetti sostanziali dell'azione contrattuale attraverso l'artificio di valutazione parametriche” (in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 23358/2022 cit.).
Nel caso di specie, tuttavia, è evidente che parte attrice abbia richiesto all'amministrazione, odierna convenuta, esattamente la medesima controprestazione, quantificata (peraltro unilateralmente, mediante le fatture in atti) in termini di “corrispettivo” del servizio reso dalla società attrice, peraltro, in epoca successiva, in ogni caso, all'efficacia temporale degli affidamenti diretti in questione e/o alla loro revoca (infra).
È del tutto evidente, dunque, che l'indennizzo richiesto dalla parte attrice non sia in alcun modo parametrato all'impoverimento dalla stessa effettivamente subito, bensì al mancato guadagno, ossia al mancato pagamento delle fatture azionate in sede monitoria.
Pertanto, posto che, per le ragioni già osservate, l'impoverimento non può consistere nella mancata percezione del “corrispettivo residuo” – il che costituirebbe, come giustamente osservato dalla Suprema corte, una mera finzione –, deve concludersi che la società attrice non ha in alcun modo allegato in cosa sarebbe consistito tale depauperamento, né ha offerto elementi per ritenere che tale depauperamento (e il corrispettivo arricchimento della ) sia CP_1
avvenuto in termini superiori rispetto alla somma – non irrisoria – già corrisposta dalla per il servizio reso. CP_1
È, infatti, appena il caso di osservare, al riguardo, che l'amministrazione, odierna convenuta, ha allegato e provato di aver pagato, del complessivo credito asseritamente vantato dalla società attrice, l'importo pari ad € 158.506,16, corrispondente alle somme dovute alla società attrice a titolo di “saldo degli acconti già erogati”, relativamente al servizio di accoglienza effettuato presso le strutture di Cantalupo nel NN (€ 60.503,44), TT al OL (€
180.757,07) e San RO NA (€ 139.666,65), detratte le somme già corrisposte per l'accoglienza presso la struttura di IA d'IA (€ 127.535,50) e di IA (€ 94.885,50)
e rivelatesi, tuttavia, non dovute, attesa la revoca del servizio nelle more disposta (infra), pagamenti questi ultimi mai contestati, del resto, dalla società attrice e, anzi, dalla stessa riconosciuti nel proprio atto di citazione, ove la dà, appunto, atto che la Pt_2 CP_1
ha provveduto al pagamento di una minima parte delle somme dovute.
Più nello specifico, l'amministrazione ha allegato di aver effettuato: - relativamente alla struttura di Cantalupo nel NN, i pagamenti dovuti fino alla data del trasferimento dei migranti (28 marzo 2018);
- relativamente alla struttura di San RO NA, i pagamenti dovuti fino alla data del trasferimento dei migranti (novembre 2018);
- relativamente alla struttura di TT, i pagamenti dovuti fino alla data del trasferimento dei migranti (novembre 2018);
- relativamente alla struttura di IA di IA (con riferimento alla quale la convenzione era stata risolta in data 18/04/2017), i pagamenti, benché non dovuti
(stante la revoca intervenuta), fino al mese di novembre 2017 (poi portati in detrazione dalle ulteriori somme dovute nel provvedimento di liquidazione in atti);
- relativamente alla struttura di IA (con riferimento alla quale la convenzione era stata risolta in data 04/05/2017), i pagamenti, benché non dovuti (stante la revoca intervenuta), fino al 30 novembre 2017 (poi portati in detrazione delle ulteriori somme dovute nel provvedimento di liquidazione in atti).
Con riferimento alle strutture di IA e IA di IA, infatti, l'amministrazione ha allegato e provato (cfr. la documentazione in atti) l'intervenuta risoluzione delle relative
“convenzioni”, per riscontrati inadempimenti della società attrice (in particolare: relativamente a IA, l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla e, relativamente a IA di IA, l'aver mantenuto la struttura in situazione di CP_1
disordine e in condizioni igieniche precarie).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, non essendo contestati, da parte della società attrice, i pagamenti effettuati dall'amministrazione convenuta, riepilogati come sopra,
e in difetto, in ogni caso, di ogni allegazione e prova, da parte della società attrice, in ordine all'entità dell'impoverimento cui commisurare il ristoro (così precludendo ogni indagine da parte del giudice, indagine che, del resto, non potrebbe estendersi sino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte allegare e provare), la domanda non può essere accolta nemmeno ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, l'integrale rigetto delle domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 [...]
. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata nel presente giudizio) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 1.000,001 a € 2.000.000, individuato avuto riguardo al petitum), con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria (concretamente non espletata se non mediante deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 756 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta tutte le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
della ; Controparte_1
• Condanna la rifondere le spese di lite sostenute dalla Parte_1
per il Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 10.180,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Campobasso, 15 maggio 2024.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 15753/2014, secondo cui “l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 c.p.c., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 756 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da
P.IVA: , con sede in IA, via Libero Testa Parte_1 P.IVA_1
n. 235, elettivamente elegge domicilio in IA, via Umbria int. B/24, presso lo studio degli avv.ti Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(parte attrice in riassunzione – opposta)
contro
:
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, rappresentata e P.IVA_2 difesa nel presente giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte convenuta – opponente)
Oggetto: azione di accertamento del credito – riassunzione ex art. 50 c.p.c. del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2021 emesso dal Tribunale di IA;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 ottobre 2023. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la Parte_1
ha riassunto – a seguito di declaratoria di incompetenza – il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2021, emesso dal Tribunale di IA nei confronti dell'amministrazione convenuta, chiedendo, in via principale, la condanna della suddetta amministrazione al pagamento, in favore della società attrice, della somma complessivamente pari ad € 1.906.852,75 (oltre interessi e spese) riconosciuta in sede monitoria a titolo di mancato pagamento di n. 4 fatture, emesse dalla società attrice nel dicembre 2020, e relative alla fornitura di servizi di prima accoglienza di cittadini extracomunitari, espletata in virtù di apposite “convenzioni” di affidamento diretto del servizio, stipulate tra la società, odierna attrice in riassunzione, e la dal 2015 al 2020. In subordine, la società attrice ha, CP_1
altresì, richiesto la condanna dell'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio la , eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1
formulata, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., trattandosi di domanda nuova;
nel merito, l'amministrazione ha, altresì, eccepito l'insussistenza del credito vantato dalla tenuto conto: Pt_1
- da un lato, del pagamento delle prestazioni in questione da parte dell'amministrazione sino alla data di trasferimento dei migranti e/o sino alla revoca delle “convenzioni”;
- dall'altro lato, dell'insussistenza, in ogni caso, di alcun titolo contrattuale in capo alla società attrice, stante l'intervenuta risoluzione delle convenzioni stipulate con la per grave inadempimento di quest'ultima. Pt_1
L'amministrazione convenuta ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e rigettata l'istanza di ordinanza ex art. 186- ter c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 25 ottobre 2023 la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In primo luogo, è opportuno premettere che, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, grava sull'attore che – come nel caso di specie – agisca per l'adempimento di un'obbligazione l'onere di allegare la fonte del proprio diritto di credito, potendosi, invece, questi limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento da parte della controparte, mentre è onere del debitore allegare e provare di aver regolarmente adempiuto la propria prestazione e/o la sussistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, la società attrice fonda il proprio diritto di credito sui seguenti provvedimenti amministrativi emessi dalla , odierna convenuta: CP_1
- “convenzione” del 18 settembre 2015 (periodo dal 21/09/2015 al 31/12/2015, struttura di Cantalupo nel NN);
- “convenzione” del 30 dicembre 2015 (proroga per il 2016 della Convenzione di cui sopra);
- “convenzione” del 14 luglio 2016 (ratifica servizi espletati per eventi imprevedibili presso la struttura di San RO NA);
- “convenzione” del 23 agosto 2016 (ratifica servizi espletati per eventi imprevedibili presso la struttura di IA di IA);
- “convenzione” del 23 dicembre 2016 (comunicazione di cessazione, a far data dal 22 dicembre 2016, degli affidamenti nelle strutture di Cantalupo nel NN, TT al
OL, San RO NA, IA, IA di IA);
- “convenzione” del 9 gennaio 2017 (comunicazione di rinnovo, a far data dal 1° gennaio
2017 e sino alla data di aggiudicazione della gara, degli affidamenti oggetto della convenzione di cui sopra).
Circa l'esatta quantificazione delle somme dovute (invero, nemmeno evincibile dalle convenzioni di cui sopra), l'odierna attrice, inoltre, fonda il proprio credito sulle fatture elettroniche emesse, negli anni dal 2016 al 2020, azionate in sede monitoria.
Ebbene, si osserva tuttavia, al riguardo, in primo luogo, che, com'è noto, le fatture emesse dalla parte – costituendo un documento unilaterale formato e proveniente esclusivamente dalla stessa parte – possono integrare una valida prova del credito solo nell'ambito del procedimento per decreto ingiuntivo, e non anche nel successivo giudizio di opposizione o, comunque, di accertamento del credito (quale è il presente giudizio), trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale l'attore è, dunque, onerato, come visto, secondo le regole generali, di fornire la prova circa la fonte del proprio diritto di credito, non solo nell'an ma anche nel quantum. Nel caso di specie, tuttavia – si osserva –, vertendosi in materia di affidamenti di servizi pubblici, la fonte del diritto di credito vantato dalla società attrice non potrebbe che individuarsi in un contratto pubblico – tale non essendo di certo le “note” o “convenzioni” emesse dalla Prefettura ed aventi, al più, efficacia di mera proposta peraltro non seguita, nel caso di specie, da alcuna accettazione avente la medesima forma scritta da parte della società attrice – che giustifichi, di volta in volta, ciascuno degli affidamenti diretti, pure disposti dall'amministrazione in favore della in assenza di gara, stante l'urgenza della Pt_1
prestazione.
Ebbene, è del tutto evidente, nel caso di specie, come l'assenza di un contratto avente forma scritta a pena di nullità (mai prodotto né, del resto, allegato dalle parti del presente giudizio) impedisca, in radice, di ritenere giuridicamente esistente la fonte “contrattuale” del credito azionato, in questa sede, dalla società attrice, con conseguente rigetto della domanda azionata a titolo contrattuale.
Quanto, poi, alla riconoscibilità, in via residuale, del “credito” ai sensi dell'art. 2041 c.c.
(azione pure, di per sé, in questa sede eccezionalmente ammissibile, nonostante trattasi di domanda nuova e aggiuntiva rispetto a quella azionata in sede monitoria e nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)1, si osserva quanto segue.
Il legislatore del 1942, com'è noto, innovando rispetto al codice civile previgente, ha codificato espressamente il divieto di arricchirsi senza giusta causa (art. 2041 c.c.) – già in passato ritenuto implicito nel sistema della responsabilità civile anche in assenza di espressa codificazione, in quanto ancorato al principio di equità secondo cui nemo locupletari potest cum aliena iactura) –, collocando la norma dopo quelle sulla gestione d'affari (art. 2028 e ss.
c.c.) e sulla ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), che, insieme, costituiscono la categoria dei cd. “quasi contratti”.
Ebbene, l'art. 2041 c.c. – norma, quindi, di chiusura, espressiva del principio generale che non ammette spostamenti patrimoniali non giustificati causalmente – elenca i presupposti per l'esperimento dell'azione ivi prevista, che sono, in particolare: • l'arricchimento di un soggetto;
• la diminuzione patrimoniale di un altro soggetto;
• l'unicità del fatto causativo dell'arricchimento e dell'impoverimento;
• la mancanza di causa giustificativa dell'arricchimento e dell'impoverimento.
Ebbene, tali presupposti – secondo le regole generali – devono essere puntualmente allegati e provati dalla parte che agisce.
Nel caso di specie, tuttavia, la società attrice non ha provato, e nemmeno allegato, né la diminuzione patrimoniale dalla stessa subita (primo e ineludibile presupposto per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.), né, tantomeno, l'arricchimento dell'amministrazione convenuta, essendosi limitata a richiedere, a titolo di indennizzo, il pagamento delle somme asseritamente dovute in virtù delle “convenzioni” e corrispondenti, quindi, al “corrispettivo” di cui alle fatture azionate in sede monitoria.
Si osserva infatti, in primo luogo, che gli esatti contorni della nozione di impoverimento sono stati definitivamente delineati dalla Suprema corte la quale, sin dalla pronuncia a Sezioni unite n. 23385/2008 – avente ad oggetto, peraltro, proprio un'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all'assenza di un valido contratto –, ha definitivamente chiarito che “l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”.
La Suprema corte, del resto, ha, negli anni, progressivamente assunto un atteggiamento di maggior rigore relativamente all'onere probatorio richiesto in capo al soggetto che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti di una pubblica amministrazione, censurando la prassi di conferire incarichi e forniture in violazione delle regole dell'evidenza pubblica, poi remunerati mediante il ricorso alla regola dell'indebito arricchimento (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 23385/2008).
La Suprema corte ha precisato, in particolare, che il ricorso al corrispettivo asseritamente spettante a titolo contrattuale, quale metodo di calcolo dell'indennizzo, costituisce “una mera finzione del tutto inaccettabile, una volta stabilita la nullità dell'incarico o dell'appalto che costituisce la conditio sine qua non della loro applicazione” (così: Cass. civ., Sez. unite, n.
23385/2008). Non è possibile, in altri termini, “trasformare l'azione restitutoria in un meccanismo rivolto ad assicurare il “giusto corrispettivo” dell'incarico o dei lavori eseguiti e comunque, più in generale, per garantire gli effetti sostanziali dell'azione contrattuale attraverso l'artificio di valutazione parametriche” (in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 23358/2022 cit.).
Nel caso di specie, tuttavia, è evidente che parte attrice abbia richiesto all'amministrazione, odierna convenuta, esattamente la medesima controprestazione, quantificata (peraltro unilateralmente, mediante le fatture in atti) in termini di “corrispettivo” del servizio reso dalla società attrice, peraltro, in epoca successiva, in ogni caso, all'efficacia temporale degli affidamenti diretti in questione e/o alla loro revoca (infra).
È del tutto evidente, dunque, che l'indennizzo richiesto dalla parte attrice non sia in alcun modo parametrato all'impoverimento dalla stessa effettivamente subito, bensì al mancato guadagno, ossia al mancato pagamento delle fatture azionate in sede monitoria.
Pertanto, posto che, per le ragioni già osservate, l'impoverimento non può consistere nella mancata percezione del “corrispettivo residuo” – il che costituirebbe, come giustamente osservato dalla Suprema corte, una mera finzione –, deve concludersi che la società attrice non ha in alcun modo allegato in cosa sarebbe consistito tale depauperamento, né ha offerto elementi per ritenere che tale depauperamento (e il corrispettivo arricchimento della ) sia CP_1
avvenuto in termini superiori rispetto alla somma – non irrisoria – già corrisposta dalla per il servizio reso. CP_1
È, infatti, appena il caso di osservare, al riguardo, che l'amministrazione, odierna convenuta, ha allegato e provato di aver pagato, del complessivo credito asseritamente vantato dalla società attrice, l'importo pari ad € 158.506,16, corrispondente alle somme dovute alla società attrice a titolo di “saldo degli acconti già erogati”, relativamente al servizio di accoglienza effettuato presso le strutture di Cantalupo nel NN (€ 60.503,44), TT al OL (€
180.757,07) e San RO NA (€ 139.666,65), detratte le somme già corrisposte per l'accoglienza presso la struttura di IA d'IA (€ 127.535,50) e di IA (€ 94.885,50)
e rivelatesi, tuttavia, non dovute, attesa la revoca del servizio nelle more disposta (infra), pagamenti questi ultimi mai contestati, del resto, dalla società attrice e, anzi, dalla stessa riconosciuti nel proprio atto di citazione, ove la dà, appunto, atto che la Pt_2 CP_1
ha provveduto al pagamento di una minima parte delle somme dovute.
Più nello specifico, l'amministrazione ha allegato di aver effettuato: - relativamente alla struttura di Cantalupo nel NN, i pagamenti dovuti fino alla data del trasferimento dei migranti (28 marzo 2018);
- relativamente alla struttura di San RO NA, i pagamenti dovuti fino alla data del trasferimento dei migranti (novembre 2018);
- relativamente alla struttura di TT, i pagamenti dovuti fino alla data del trasferimento dei migranti (novembre 2018);
- relativamente alla struttura di IA di IA (con riferimento alla quale la convenzione era stata risolta in data 18/04/2017), i pagamenti, benché non dovuti
(stante la revoca intervenuta), fino al mese di novembre 2017 (poi portati in detrazione dalle ulteriori somme dovute nel provvedimento di liquidazione in atti);
- relativamente alla struttura di IA (con riferimento alla quale la convenzione era stata risolta in data 04/05/2017), i pagamenti, benché non dovuti (stante la revoca intervenuta), fino al 30 novembre 2017 (poi portati in detrazione delle ulteriori somme dovute nel provvedimento di liquidazione in atti).
Con riferimento alle strutture di IA e IA di IA, infatti, l'amministrazione ha allegato e provato (cfr. la documentazione in atti) l'intervenuta risoluzione delle relative
“convenzioni”, per riscontrati inadempimenti della società attrice (in particolare: relativamente a IA, l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla e, relativamente a IA di IA, l'aver mantenuto la struttura in situazione di CP_1
disordine e in condizioni igieniche precarie).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, non essendo contestati, da parte della società attrice, i pagamenti effettuati dall'amministrazione convenuta, riepilogati come sopra,
e in difetto, in ogni caso, di ogni allegazione e prova, da parte della società attrice, in ordine all'entità dell'impoverimento cui commisurare il ristoro (così precludendo ogni indagine da parte del giudice, indagine che, del resto, non potrebbe estendersi sino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte allegare e provare), la domanda non può essere accolta nemmeno ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, l'integrale rigetto delle domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 [...]
. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata nel presente giudizio) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 1.000,001 a € 2.000.000, individuato avuto riguardo al petitum), con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria (concretamente non espletata se non mediante deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 756 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta tutte le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
della ; Controparte_1
• Condanna la rifondere le spese di lite sostenute dalla Parte_1
per il Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 10.180,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Campobasso, 15 maggio 2024.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 15753/2014, secondo cui “l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 c.p.c., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo”.