Art. 10. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l' articolo 8, commi 15 , 16 e 17 , e l' articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195 .
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l' articolo 8, commi 15 , 16 e 17 , e l' articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195 .