TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8227/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 11/01/1989), con il patrocinio dell'avv. LANZA ROMINA;
Parte_1
E
(ROMA (RM), 29/08/1975), con il patrocinio dell'avv. LANZA ROMINA;
CP_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 CP_1
separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/06/2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
I coniugi continueranno a coabitare temporaneamente presso sita la casa famigliare dagli stessi condotta in locazione sita in Roma, Via Mario Rossi Tancredi n. 58C, per i soli mesi necessari per la disdetta del contratto secondo i termini ivi previsti che dovrà essere inviata entro la fine del mese di maggio, salvo accordo o necessità reciproca;
1. Trascorso tale periodo la sig.ra andrà ad abitare temporaneamente presso l'abitazione dei Pt_1 genitori, sigg.ri e sita in Via Raffaele Sorbi n. 16 dove vivrà con il Parte_2 Persona_1 figlio minore mentre il sig. si trasferirà presso altro immobile dallo stesso condotto in CP_1 locazione comunicando il relativo indirizzo;
2. L'affido del minore sarà condiviso tra i genitori con collocamento principale dello stesso Per_2 presso l'abitazione della madre sicché tutte le decisioni riguardanti il figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori (compreso l'eventuale trasferimento di residenza e/o domicilio in altro Comune del minore) eccetto per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese dal genitore con lui tempo per tempo convivente;
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1 Per_2 la somma di euro 300,00 mensili, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente ad essa intestato, oltre aggiornamento ISTAT annuale come per legge;
4. Nel momento in cui la sig.ra sarà gravata dal pagamento di un mutuo per l'acquisto di un Pt_1 immobile ovvero di un canone di locazione, e comunque a partire dal mese di maggio 2026, il predetto assegno di mantenimento sarà aumentato ad euro 400,00 mensili;
5. Le spese straordinarie necessarie per l'interesse ed i bisogni di saranno suddivise tra i Per_2 genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri stabiliti dal Protocollo del Tribunale di
Roma e che di seguito si riportano integralmente e precisamente:
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere (già concordata tra i coniugi), prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di 2 informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata;
sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (i genitori hanno già concordato il nuoto); medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese protesiche, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
- Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
1. La sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno unico erogato dall' e Pt_1 CP_2 ulteriori bonus eventualmente spettanti per legge;
2. In merito alle modalità di esercizio del diritto di visita del figlio minore le parti Per_2 stabiliscono che il padre tenga il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 10 alla domenica riportandolo dalla madre entro le ore 20, salvo diverso accordo tra i coniugi e comunque tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e dei turni di lavoro di ciascuno in base ai quali potranno concordare diverse modalità di visita;
Nei periodi di vacanza
1. trascorrerà le festività natalizie in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti Per_2 genitoriali e, pertanto, il 24 con il padre e il 25 con la madre e viceversa per l'anno successivo e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore;
allo stesso modo, ad anni alterni, trascorrerà il periodo di vacanze pasquali, dal sabato Santo fino al martedì successivo, salvo diversi accordi tra i genitori.
2. trascorrerà con il padre 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, durante le vacanze estive Per_2 comunicando alla madre dove porterà il figlio, in un periodo da
3 1 rispettive esigenze lavorative e di vita;
2 Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno dei coniugi possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
Per_2
3 I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio:
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 11/01/1989) e Parte_1
(ROMA (RM), 29/08/1975), che hanno contratto matrimonio in ROMA in CP_1
data 23/06/2018 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 225
Parte 2s , Serie A02, Anno 2018, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul
Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 03/04/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8227/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 11/01/1989), con il patrocinio dell'avv. LANZA ROMINA;
Parte_1
E
(ROMA (RM), 29/08/1975), con il patrocinio dell'avv. LANZA ROMINA;
CP_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 CP_1
separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/06/2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
I coniugi continueranno a coabitare temporaneamente presso sita la casa famigliare dagli stessi condotta in locazione sita in Roma, Via Mario Rossi Tancredi n. 58C, per i soli mesi necessari per la disdetta del contratto secondo i termini ivi previsti che dovrà essere inviata entro la fine del mese di maggio, salvo accordo o necessità reciproca;
1. Trascorso tale periodo la sig.ra andrà ad abitare temporaneamente presso l'abitazione dei Pt_1 genitori, sigg.ri e sita in Via Raffaele Sorbi n. 16 dove vivrà con il Parte_2 Persona_1 figlio minore mentre il sig. si trasferirà presso altro immobile dallo stesso condotto in CP_1 locazione comunicando il relativo indirizzo;
2. L'affido del minore sarà condiviso tra i genitori con collocamento principale dello stesso Per_2 presso l'abitazione della madre sicché tutte le decisioni riguardanti il figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori (compreso l'eventuale trasferimento di residenza e/o domicilio in altro Comune del minore) eccetto per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese dal genitore con lui tempo per tempo convivente;
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1 Per_2 la somma di euro 300,00 mensili, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente ad essa intestato, oltre aggiornamento ISTAT annuale come per legge;
4. Nel momento in cui la sig.ra sarà gravata dal pagamento di un mutuo per l'acquisto di un Pt_1 immobile ovvero di un canone di locazione, e comunque a partire dal mese di maggio 2026, il predetto assegno di mantenimento sarà aumentato ad euro 400,00 mensili;
5. Le spese straordinarie necessarie per l'interesse ed i bisogni di saranno suddivise tra i Per_2 genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri stabiliti dal Protocollo del Tribunale di
Roma e che di seguito si riportano integralmente e precisamente:
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere (già concordata tra i coniugi), prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di 2 informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata;
sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (i genitori hanno già concordato il nuoto); medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese protesiche, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
- Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
1. La sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno unico erogato dall' e Pt_1 CP_2 ulteriori bonus eventualmente spettanti per legge;
2. In merito alle modalità di esercizio del diritto di visita del figlio minore le parti Per_2 stabiliscono che il padre tenga il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 10 alla domenica riportandolo dalla madre entro le ore 20, salvo diverso accordo tra i coniugi e comunque tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e dei turni di lavoro di ciascuno in base ai quali potranno concordare diverse modalità di visita;
Nei periodi di vacanza
1. trascorrerà le festività natalizie in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti Per_2 genitoriali e, pertanto, il 24 con il padre e il 25 con la madre e viceversa per l'anno successivo e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore;
allo stesso modo, ad anni alterni, trascorrerà il periodo di vacanze pasquali, dal sabato Santo fino al martedì successivo, salvo diversi accordi tra i genitori.
2. trascorrerà con il padre 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, durante le vacanze estive Per_2 comunicando alla madre dove porterà il figlio, in un periodo da
3 1 rispettive esigenze lavorative e di vita;
2 Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno dei coniugi possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
Per_2
3 I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio:
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 11/01/1989) e Parte_1
(ROMA (RM), 29/08/1975), che hanno contratto matrimonio in ROMA in CP_1
data 23/06/2018 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 225
Parte 2s , Serie A02, Anno 2018, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul
Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 03/04/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi