Decreto cautelare 5 aprile 2023
Ordinanza cautelare 9 maggio 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/04/2026, n. 7733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7733 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05681/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5681 del 2023, proposto da
Ristorante A Trastevere S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Lucchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. rep. CA/1469/2023 del 29.03.23, numero prot. CA/68006/2023 del 29.03.2023 avente ad oggetto “ Sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla Ristorante Trastevere Srl nel locale sito in Via di S. Francesco a Ripa n. 157-158 ” e di tutti gli atti pregressi e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Questi i fatti di cui è causa.
La Ristorante Trastevere S.r.l. esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 79 Legge Regionale n. 22/2019, in Via di S. Francesco a Ripa n. 157-158.
Con Rapporto Informativo il I Gruppo Centro di Polizia Locale Roma Capitale prot. VA/109462 del 2.10.2020, ha comunicato al Municipio di aver accertato, con verbale n. 81180116421 elevato ai sensi dell’art. 14 c. 1 lett. B e 14 bis D.A.C. 91/19, che, in data 25 luglio 2020, la predetta Società sebbene “ in possesso di concessione OSP con prot. CA/999 del 22/4/2016 per mq 14,08 (m 8,80x1,60) e Istanza di ampliamento occupazione di suolo pubblico emergenza Covid-19 per ulteriori mq 4,88 con prot. CA/98849 del 5/6/2020, di fatto occupa il suolo pubblico antistante l’attività per mq 27,20 (m 16,00x1,70) realizzando un ampliamento pari a mq 8,24 con tavoli, sedie ed elementi di perimetrazione senza essere in possesso di ulteriore titolo ”.
Con nota prot. CA/167314 del 13.10.2021, l’esercente è stato diffidato dal persistere nell’occupazione di suolo pubblico abusiva, con espressa avvertenza che il Municipio competente, in caso di reiterazione di analoghe violazioni, avrebbe provveduto alla sospensione dell’attività per giorni 3 (tre) in virtù di quanto previsto dall’art. 6 della L.R. n. 77/97 e dall’art. 23 c. 5 e 6 della D.A.C. 21/2021 (ex art. 14, comma 2 della D.A.C. n. 91/2019).
Successivamente il I Gruppo Centro di Polizia Locale Roma Capitale con Rapporto Informativo prot. VA/68484 del 25.5.2022, ha informato il Municipio di aver accertato, con verbale n. 81180196773 del 16.4.2022 elevato ai sensi dell’art. 23, c. 5 e 6 della D.A.C. 21/21, un’occupazione abusiva di suolo pubblico di mq 18 rispetto a quanto autorizzato con Istanza Covid prot. CA/212915 del 23.12.2020.
Il Municipio I, con Determinazione Dirigenziale n. 1469 del 29/3/2023 prot. CA/68006, ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla Ristorante a Trastevere S.r.l. avendo constatato il configurarsi di recidiva per occupazione di suolo pubblico abusiva, ovvero occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione, come definita dall’art. 23 c. 1 lett. B D.A.C. 21/21 (ex art. 14 c. 1 lett. B della D.A.C. 91/19), e sussistendo i presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 della legge 25 marzo 1997 n. 77.
Con il ricorso in esame, l’esercente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta determinazione e di tutti gli atti pregressi e successivi, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
La domanda è affidata al seguente motivo: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 77/1997, nonché dell’art. 3 comma 1, lett. m) della l.r. 21/2006, dell’art. 14 del regolamento Cosap nonché dell’art. 23 co. 5 e 6 della DAC 21/21 – violazione art. 3 co. 16 della l. 94/2009 e della deliberazione n. 21 verbale n. 37 (seduta pubblica del 24.03.21), posto che la sanzione della sospensione (prevista dall’art. 6 della l.r. n. 77/97 e dell’art. 23 co. 5 della dac 21/21 ex art. 14 comma 2 della dac n. 91/19) è irrogabile solo in ipotesi di occupazione “totalmente abusiva” - eccesso di potere – ingiustizia manifesta – illegittimità della determinazione dirigenziale – insussistenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione della sospensione e per la qualificazione della recidiva in punto di occupazione di suolo pubblico – decorso del termine decadenziale ex art. 3 comma 1, lett. m) della l.r. 21/2006 – illegittimità dell’azione amministrativa – mancanza di una seconda diffida – eccessività del tempo decorso dalla asserita violazione e la contestazione/sospensione ”.
In sintesi, sostiene la Società che la sanzione della sospensione dell’attività (prevista dall’art. 6 della L.R. n. 77/97 e dell’art. 23 co. 5 della DAC 21/21 ex art. 14 comma 2 della DAC n. 91/19) sarebbe irrogabile nei soli casi di occupazione di suolo pubblico “ totalmente abusiva ” e non già in ipotesi di eventuale sconfinamento/aumento della superficie occupata. Oggetto di accertamento non sarebbe stata la “ medesima violazione ”, atteso che la prima “ contestazione ” avrebbe avuto ad oggetto un ampliamento rispetto alla Osp per mq 14,08 in costanza di Scia per l’ampliamento causa Covid-19, mentre la seconda riguarderebbe un ampliamento pari a mq 18. Inoltre non si sarebbe verificata “ l’ulteriore condizione richiesta per la recidiva del comportamento illegittimo, consistente, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento Cosap e dall’art. 3, c. 1, lett. m) della L.R. Lazio n. 29 novembre 2006, n. 21, nella “commissione della medesima violazione nell’arco di centottanta giorni ”. Ancora non sarebbe stato “ concretamente possibile ” un ampliamento di 18 metri.
Si è costituita Roma Capitale eccependo in via preliminare la carenza di interesse attuale della deducente “ rilevato il subentro di nuovo soggetto nell’attività commerciale … che vanifica ogni utilità in capo alla ricorrente dal preteso annullamento, attesa l’altrui riconducibilità dell’attività ad oggi ”.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto.
In sintesi, ha sostenuto che: la distinzione tra occupazione totalmente abusiva e solo parzialmente eccedente il titolo concessorio non avrebbe alcun fondamento normativo; non troverebbe applicazione il termine di 180 giorni ma quello di due anni ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. m), della L.R. n. 22/2019; in entrambe le contestazioni sarebbe stata accertata l’occupazione di suolo pubblico eccedente rispetto a quella autorizzata, condotta che integrerebbe la medesima fattispecie normativa indipendentemente dalla diversa estensione quantitativa dell’area occupata; l’art. 6 della legge n. 77/1997 prevederebbe espressamente che la sospensione dell’attività debba essere disposta previa diffida, senza in alcun modo richiedere l’adozione di ulteriori diffide in occasione di successivi accertamenti.
Con ordinanza n. 2320 del 9 maggio 2023 – non appellata - è stata respinta l’istanza cautelare, “ Considerato che la reiterazione della violazione, per il combinato disposto degli articoli 6 della L. 77\1997 e 74 L.R. n. 22\2019 è verificabile nel corso di due anni, e che nella specie le violazioni sono state incontestatamente commesse in un lasso di tempo inferiore ”.
In occasione dell’udienza di discussione, la ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva, mentre Roma Capitale ha depositato documenti e memorie.
All’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso della sussistenza di una condizione di improcedibilità ex art. 73 c.p.a..
2. Osserva il Collegio che, nelle more del presente giudizio, la Società ha adempiuto all’ordine di chiusura imposto dal provvedimento in questa sede gravato.
Essendo stata data esecuzione al provvedimento impugnato, è venuta meno, per la ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, all’annullamento dello stesso.
Pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a. in relazione alla domanda di annullamento degli atti gravati
3. Il ricorso deve essere comunque scrutinato nel merito, ai fini della domanda risarcitoria.
4. E’ possibile soprassedere allo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate da Roma Capitale, attesa l’infondatezza nel merito per le ragioni che si vengono ad illustrare.
5. L’abuso contestato alla Società ricorrente è quello espressamente definito dall’art. 14 c. 1 lett. b della D.A.C. 91/19, in forza del quale: “ È considerata abusiva: … b) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione ”.
La diffida del 13 ottobre 2021 prevedeva espressamente che: “ in caso di reiterazione di analoghe violazioni ”, sarebbe stata disposta la sospensione dell’attività per giorni tre, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 77/1997 e dell’art. 23, commi 5 e 6, della D.A.C. n. 21/2021; per reiterazione doveva intendersi la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, ai sensi dell’articolo 74 c. 1 lett. m della L.R. 22/2019.
L’art. 6 legge n. 77/1997 dispone che: “ in caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni ”.
L’art. 74, comma 1, lett. m), della L.R. 22/2019 definisce la reiterazione come “ la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981 ”.
Orbene, nella fattispecie all’esame del Collegio, i due accertamenti sono stati effettuati in data 25 luglio 2020 e in data 16 aprile 2022, quindi nell’arco dei due anni prescritti dalla legge.
Inoltre le violazioni sanzionate sono analoghe: hanno entrambe ad oggetto violazioni analoghe, consistenti in occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella autorizzata.
Da una piana lettura dell’art. 14 c. 1 lett. b della D.A.C. 91/19 – che, come visto, prevede testualmente che “ È considerata abusiva: … b) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione ” – discende che ad essere sanzionata è anche l’ipotesi di eventuale sconfinamento/aumento della superficie occupata, e non solamente l’occupazione totalmente abusiva.
Per tutte le ragioni appena esposte, il provvedimento sanzionatorio adottato da Roma Capitale in questa sede gravato deve ritenersi legittimo.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria formulata in questa sede non può trovare accoglimento.
Invero, come noto, ai fini del risarcimento del danno occorrono due requisiti: a) sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria; b) sul piano soggettivo, l'integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l'ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell'Amministrazione ( ex multis : Consiglio di Stato n. 8594/2025).
Stante la legittimità dei provvedimenti impugnati, mancano i presupposti fondanti la responsabilità amministrativa.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
6. In conclusione, il ricorso in esame è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di annullamento degli atti impugnati e infondato in relazione alla domanda risarcitoria.
7. Le spese possono essere compensate, attesa la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
AN ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN ER | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO