Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3070/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Piero Paolo Cantu' come da procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
CHIEDONO CHE IL TRIBUNALE
Trasmessi gli atti al P.M. per il suo parere ed espletati gli incombenti di legge, ferme le ulteriori statuizioni di cui ai provvedimenti menzionati in narrativa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1017/08 del Tribunale di Monza, come rettificata con decreto di modificazione delle condizioni di divorzio pubblicato in data 19.10.2010 nel procedimento r.g. n.
3248/2010 vol. giur. del Trib. Di Monza
VOGLIA disporre che il sig. ai sensi dell'art. 337 septies c.c. comma I o altra norma Parte_1 ritenuta applicabile al caso di specie:
•Assolva l'onere di contributo al mantenimento del figlio tramite: Parte_3
-il versamento diretto a favore dello stesso figlio in luogo che alla madre Parte_3 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto Parte_2 corrente allo stesso intestato, dell'importo di euro 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli
-la concessione, diretta o indiretta, al figlio , sino al raggiungimento della sua Parte_3 autosufficienza economica, in uso gratuito dell'appartamento sito a Monza (MB), Via Col di Lana,
18 o diverso immobile di valore equivalente e gradito dal figlio stesso, facendosi carico anche delle relative spese condominiali ordinarie e straordinarie
• corrisponda direttamente al figlio, previa richiesta dello stesso, in via esclusiva tutte le spese mediche, non mutuabili, nonché quelle scolastiche, e sostenga il 70% delle spese per attività ricreative e sportive del figlio, previamente concordate fra i coniugi, sino ad un tetto massimo di euro
1.700,00. Entro il suddetto limite il 30% delle spese rimarrà, invece, a carico della madre sig.ra
Parte_2
• corrisponda al figlio eventuali ulteriori spese per attività ricreative e sportive di , oltre Parte_3 il suddetto tetto massimo ed omologare le suddette condizioni.
***
Si chiede, infine, all'Ill.mo Tribunale adito di disporre che – a cura della Cancelleria – venga trasmessa copia autentica della emanando provvedimento all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Monza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese legali integralmente compensate tra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio;
che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio, vista la natura del giudizio, debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.04.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo delle parti.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti