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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 545/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Palazzolo sull'Oglio (BS), Piazza Roma n. 35, presso e nello studio dell'Avv. POMA GIACOMO del Foro di Brescia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello
Appellante contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Albignasego Controparte_1 C.F._1
(PD), Via S. Andrea n. 154, presso e nello studio dell'Avv. MORO FEDERICA del Foro di Padova, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis: in via principale e nel merito: accogliere – per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi – l'appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto, in riforma della sentenza 284/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, Dott.ssa Elisabetta Bastianon, nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. n. 333/2021, depositata in cancelleria il 28.11.2023, notificata il 7.1.2024, rigettare integralmente le domande spiegate dal sig. nei confronti dell'appellante in quanto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto per le ragioni esposte, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario e spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ivi incluse le spese di consulenza tecnica di parte dell'Ing. (doc. 21 - fascicolo di primo grado); Per_1 spese di causa interamente rifuse”.
Parte appellata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: in via principale, rigettarsi l'appello proposto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, e confermarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa n. 284/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa in data 17.11.2023 e pubblicata il 28.11.2023 e, in ogni caso, accertata e dichiarata la presenza di vizi e difetti nel veicolo Audi A6 venduto dalla convenuta all'attore e targato FT900GH, condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la società con sede in San Paolo Parte_1
D'Argon (BG), Via Bergamo 20, P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere al P.IVA_1 sig. la somma di € 4.130,00 pari alle spese necessarie per la riparazione ed il Controparte_1 ripristino del mezzo o la diversa somma, anche maggiore, che sarà determinata in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi dall'esborso al saldo, sempre il tutto entro i limiti di competenza del giudice di pace adito;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso spese C.T.U.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 284/2023 con la quale il Giudice di Pace di Bassano del Grappa (R.G. n. 333/2021), in accoglimento della domanda avanzata da , accertati i difetti del veicolo da quest'ultimo Controparte_1
acquistato dall'appellante, aveva condannato la società venditrice al pagamento della somma di Euro
4.263,41 quale importo corrispondente ai costi di riparazione del mezzo, oltre interessi e spese di lite. La società appellante esponeva: che, con atto di citazione notificato in data 18.1.2021, Controparte_1
aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace di Bassano del Grappa, riferendo
[...] Parte_1
pagina 2 di 8 di aver acquistato da detta società in data 23.11.2018 l'autoveicolo usato marca Audi modello A6 Avant
3.0/V6, il quale avrebbe successivamente presentato rumorosità anomale, denunziate alla convenuta in data 21.11.2019; che, in base alla ricostruzione attorea, a seguito di verifiche operate da due autofficine, tale difetto sarebbe stato imputato a un problema agli organi di distribuzione del motore;
che, in assenza di un riscontro da parte della venditrice, avrebbe quindi riparato il mezzo a sue Controparte_1
spese, sostenendo l'esborso di Euro 4.130,00 di cui chiedeva la rifusione;
che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva eccepito pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Parte_1
giudice adito e nel merito aveva affermato che il veicolo era stato venduto privo di vizi o difetti e che nessuna anomala rumorosità era stata rilevata dall'autofficina convenzionata con la convenuta, mentre aveva rifiutato l'apertura di un ordine di lavorazione presso la predetta Controparte_1
autofficina convenzionata per meglio verificare quanto ed aveva unilateralmente commissionato interventi di asserita riparazione sul veicolo fino ad allora perfettamente marciante, senza instaurare un previo procedimento di accertamento tecnico preventivo;
che il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali e mediante la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'Ing. , aveva accolto la domanda attorea, condannando Persona_2
al risarcimento del danno lamentato da . Censurando la Parte_1 Controparte_1
pronuncia di primo grado, la società appellante deduceva: che nelle proprie motivazioni il Giudice di Pace aveva richiamato il testo dell'art. 135 cod. cons. nella formulazione introdotta a seguito del D.Lgs n. 170 del 4.11.2021, dunque ratione temporis inapplicabile alla vendita oggetto della controversia;
che in base alla norma vigente al momento della stipulazione del contratto la presunzione di esistenza di un difetto di conformità prevista dall'art. 132 cod. cons. era limitata ai sei mesi successivi alla consegna del bene compravenduto, mentre nel caso di specie la segnalazione dell'asserito difetto era avvenuta quasi dodici mesi dopo, così non trovando applicazione alcuna presunzione di legge circa la preesistenza di difetti di conformità del veicolo;
che all'esito dell'ispezione avvenuta in data 20.11.2019 presso l'officina convenzionata non era risultata alcuna anomala rumorosità; che diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non v'era alcuna valida prova della sussistenza del difetto lamentato al momento della consegna del bene;
che il giudice aveva travisato le risultanze dell'elaborato peritale, ritenendo che il C.T.U. avesse “accertato che la rumorosità anomala era ascrivibile alla difettosità dell'albero a camme deputato al comando delle valvole di scarico della bancata destra del motore”, altresì ritenendo pagina 3 di 8 condivisibile che il vizio lamentato non fosse riconducibile alla vetustà dello stesso ma più probabilmente
“correlabile alle imperfezioni congenite della tipologia di motori in questione”, senza considerare adeguatamente la circostanza per la quale il C.T.U. non era stato in grado di accertare con precisione che i pezzi esibiti dall'attore ed oggetto delle operazioni peritali fossero effettivamente quelli originariamente montati sulla specifica vettura oggetto della compravendita;
che infatti la consulenza tecnica d'ufficio aveva fondato il proprio convincimento non sulla verifica diretta del veicolo, ma piuttosto e meramente su una registrazione audiovisiva effettuata dall'attore in un luogo e tempo non determinabili, sull'analisi di componenti meccaniche d'incerta provenienza e su sommarie informazioni rese dal capofficina incaricato dalla controparte delle asserite riparazioni;
che viceversa l'effettivo accertamento nel contraddittorio dell'esistenza e delle cause dei vizi ex adverso dedotti non era più possibile, dovendone conseguire una statuizione di infondatezza delle tesi dell'attore, il quale non aveva assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso;
che peraltro la supposta rumorosità del motore poteva originare da cause diverse da quelle ipotizzate dal C.T.U., tenuto peraltro conto del fatto che in seguito alla segnalazione dell'asserita rumorosità anomala il proprietario del veicolo aveva percorso con lo stesso ulteriori 6.000 Km;
che il consumatore aveva in ogni caso denunciato tardivamente il vizio dopo la sua scoperta, così decadendo dalla tutela ex art. 130 cod. cons. – nonchè anche incorrendo nella decadenza di cui all'art. 1495 c.c. sebbene la disciplina di cui all'art. 1490 c.c. sia stata erroneamente richiamata e applicata dal giudice a quo. La società appellante chiedeva quindi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa con integrale rigetto delle domande attoree e con vittoria di spese di lite.
Costituitosi nel presente grado di giudizio, replicava: che dopo aver riscontrato Controparte_1
una rumorosità anomala del motore acquistato dalla controparte, era stata la stessa officina convenzionata da questa indicata, di Bergamo, a imputare il vizio ad alcuni organi della Controparte_2
distribuzione del motore e a consigliare l'integrale smontaggio dello stesso, poi eseguita dalla concessionaria Frav s.r.l. di Bassano del Grappa, perché la venditrice non avrebbe riconosciuto alcun rimborso né per il costo delle riparazioni necessarie, né per le spese di trasferta a Bergamo, né per l'utilizzo di un'automobile sostitutiva;
che la riparazione era stata effettuata per un corrispettivo di Euro
4.130,00 dopo che la società venditrice ne era stata comunque informata;
che tutte le componenti meccaniche sostituite erano state conservate dal proprietario del veicolo e messe poi in corso di causa pagina 4 di 8 a disposizione del C.T.U.; che correttamente il Giudice di Pace, sulla scorta di quanto appurato dal C.T.U. medesimo, aveva dichiarato che il vizio lamentato dall'attore era occulto ma già esistente al momento in cui il mezzo era stato venduto, in quanto derivante da imperfezioni congenite del tipo di motore montato sul mezzo;
che il C.T.U. aveva anche statuito l'irrilevanza dell'ulteriore chilometraggio maturato al momento dell'intervento rispetto a quello in precedenza maturato fino al momento della segnalazione del vizio;
che questo era stato tempestivamente denunciato al venditore, il quale non aveva eccepito alcuna eccezione di decadenza o prescrizione nel giudizio di primo grado, non potendo dunque formulare tale difesa, esposta peraltro in termini generici e infondati, per la prima volta nel giudizio di appello. chiedeva dunque che l'appello avversario venisse dichiarato Controparte_1
inammissibile o comunque rigettato e che venisse confermata la sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, non sussistendo i presupposti per addivenire a una siffatta pronuncia ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Quanto invece al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, eccepisce che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1
erroneamente applicato l'art. 135 cod. cons. nella sua versione successiva a quella ratione temporis vigente, così ritenendo che il difetto di conformità per cui è lite, in quando manifestatosi entro un anno dalla consegna del bene dal venditore all'acquirente, esistesse già al momento della consegna medesima, benchè per i contratti conclusi anteriormente al 01.01.2022 la presunzione de qua fosse limitata a sei mesi, in base all'art. 132 cod. cons. allora vigente, e non fosse dunque rilevante nel caso di specie, in quanto la compravendita era stata conclusa nel novembre del 2018 e la prima segnalazione dell'anomalia era stata presentata nell'ottobre 2019. Tale doglianza risulta fondata (per quanto la stessa società appellante abbia fatto riferimento, nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, a una “garanzia di dodici mesi”) ma inconducente, poiché – nonostante l'erroneo richiamo normativo contenuto nella sentenza appellata – questa risulta aver accolto le domande attoree non sulla base della presunzione in esame, ma piuttosto sulla base delle risultanze probatorie emerse in corso di causa. Emerge infatti pacificamente dalla lettura della motivazione della pagina 5 di 8 sentenza come la causa sia stata decisa in aderenza alle risultanze della C.T.U. (si legge infatti a pag. 4 della motivazione della pronuncia censurata: “Pertanto il C.T.U., confermando che appunto il vizio non è riconducibile alla vetustà del veicolo, ha riferito che il guasto appare più correlabile alle imperfezioni congenite della tipologia di motori in questione, come riferito dagli stessi riparatori Audi che il C.T.U. ha consultato: ecco perché questo giudice ritiene che detto vizio sia da considerarsi come vizio occulto e comunque già esistente al momento della vendita e consegna dell'auto”).
Con il secondo motivo d'appello, eccepisce che la sentenza impugnata, travisando Parte_1
le risultanze della C.T.U., avrebbe ritenuto come accertato da un punto di vista rigorosamente tecnico l'esistenza del vizio originario e occulto del motore del veicolo, nonostante il predetto motore non potesse essere in realtà oggetto di verifica e nonostante infatti le indagini peritali si fosse svolte di conseguenza sulla base di una registrazione audiovisiva non collocabile nel tempo e nello spazio, sulla base dell'esame di componenti meccaniche di origine ignota e sulla base delle sole dichiarazioni rese dal responsabile dell'officina che avrebbe riparato il veicolo al di fuori del contraddittorio tra le parti.
Ebbene, nella C.T.U. effettuata nel corso del primo grado di giudizio (doc. D attoreo) si legge che:
“nell'albero a camme azionante le valvole di scarico della bancata destra del motore, albero in cui risulta pregiudicato il collegamento tra la ruota dentata principale e la coassiale ruota secondaria (adibita al recupero del gioco), la quale, anziché essere solidale alla principale, ne risulta irregolarmente avulsa, riscontrandosi anche un macroscopico giuoco tra i fianchi del relativo accoppiamento scanalato;
secondo le informazioni raccolte presso autorizzate officine AUDI, detta problematica sarebbe non rara per motori della tipologia dell'attoreo, causa configurazione del gruppo cinematico catena-alberocamme- tendicatena, quest'ultimo ubicato in prossimità dell'albero a camme sopra individuato, che risulta così maggiormente sollecitato dalle oscillazioni tensili della catena stessa;
detto albero è formalmente corrispondente a quello sostituito nell'intervento documentato dall'attore (ricambio cod. 059109012 EM
– cfr. all. A/2)” (pag. 10 dell'elaborato peritale). Detto altrimenti, il C.T.U. ha appurato e riferito che sovente la tipologia di motore installato presso il veicolo acquistato dall'attore presenta il difetto di fabbricazione che causa la rumorosità anomala riferita nel caso di specie da . E Controparte_1
che tale difetto ricorresse appunto nella vicenda per cui è causa, così dovendosi escludere in base all'id quod plerumque accidit la sussistenza di diverse o concorrenti cause della suddetta rumorosità anomala del motore, si evince dal fatto che i componenti meccanici messi a sua disposizione dall'odierno pagina 6 di 8 appellato sono risultati di conformazione compatibile, oltre che con la tipologia di motore in esame, con la sussistenza in concreto del vizio lamentato (pag. 15 elaborato peritale). A tal proposito, non va dato seguito alla contestazione di parte appellante secondo cui non vi sarebbe certezza in merito all'effettiva riferibilità delle suddette componenti meccaniche al motore installato sul veicolo oggetto di compravendita tra le parti, in quanto il teste , titolare dell'officina Frav s.r.l. che ha eseguito Testimone_1
le riparazioni commissionate da , ha confermato di aver consegnato allo stesso Controparte_1
la parti sostituite a seguito dell'intervento, riconoscendole nelle fotografie esibitigli (cfr. verbale udienza di primo grado del 13.12.2021).
Pertanto, pur risultando precluso l'accertamento tecnico nel contradditorio tra le parti delle condizioni del veicolo anteriormente alla riparazione, ritiene questo Giudice che l'anomalia lamentata, così come la derivazione della stessa da un vizio congenito del bene, risultino dimostrate nella prospettiva di un quadro di carattere indiziario supportato da indizi gravi, precisi ed univocamente concordanti, come tali idonei a supplire ad una prova diretta ed oggettiva del vizio e del nesso causale tra lo stesso e il danno di cui è stato chiesto il risarcimento. Detto altrimenti, l'anomala rumorosità del veicolo risultante dalla audio-videoregistrazione realizzata dall'attore, che risulta verosimilmente rilevante anche considerando le circostanze e i mezzi di ripresa del documento, l'analisi delle caratteristiche tecniche della tipologia di motore montato sul modello di vettura acquistato dal consumatore, le informazioni acquisite e riferite dal C.T.U., che con una potente litote hanno definito la problematica lamentata come “non rara” per il modello di propulsore oggetto di causa, la compatibilità dei pezzi in possesso dell'appellato con detto propulsore e con il difetto riportato dal C.T.U., nonché il riconoscimento degli stessi in sede di escussione testimoniale, sono tutti elementi che, congiuntamente considerati, concorrono alla formazione di un solido convincimento circa la correttezza della decisione portata dalla sentenza impugnata.
Convincimento ulteriormente suffragato, a confutazione delle doglianze in parte qua di parte appellante, da quanto stabilito dal C.T.U. in merito all'irrilevanza del chilometraggio maturato tra la data di consegna del veicolo e la data dell'intervento di riparazione del motore dello stesso, nonché quindi in merito all'inconsistenza dell'ipotesi avanzata dalla società appellante circa la derivazione del guasto dalla vetustà della vettura (pag. 13 elaborato peritale).
Correttamente pertanto il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, ben interpretando le risultanze della
C.T.U. e in aderenza alle stesse, ha accertato che l'anomala rumorosità del motore a freddo derivava da pagina 7 di 8 un vizio occulto e comunque già esistente al momento della vendita e della consegna dell'auto.
Con il terzo e ultimo motivo di appello, infine, lamenta l'errata applicazione da parte Parte_1
del Giudice di Pace della responsabilità di cui all'art. 1490 c.c. e la prescrizione comunque della relativa azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. Tuttavia la correttezza della pronuncia di primo grado va confermata, a prescindere da tale richiamo normativo, alla luce della disciplina del codice del consumo e per tutte le ragioni sopra esposte (nessuna eccezione di decadenza o prescrizione era stata d'altronde formulata dalla società nella comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi al Giudice di Pace, risultandone per l'effetto preclusa la formulazione per la prima volta nel presente grado del giudizio).
L'appello proposto da va dunque rigettato, con integrale conferma della sentenza Parte_1
impugnata, anche con riguardo al profilo delle spese di lite ivi liquidate, in quanto la relativa statuizione non è stata oggetto di specifico gravame.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite del presente grado del giudizio vanno poste a carico della società appellante e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 1.100
a € 5.200), con esclusione della fase di trattazione in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinte le ulteriori domande ed eccezioni, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
284/2023 pubblicata dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa (R.G. n. 333/2021);
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado del giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. dichiara sussistenti a carico di i presupposti per il versamento di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Vicenza, in data 25 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Palazzolo sull'Oglio (BS), Piazza Roma n. 35, presso e nello studio dell'Avv. POMA GIACOMO del Foro di Brescia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello
Appellante contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Albignasego Controparte_1 C.F._1
(PD), Via S. Andrea n. 154, presso e nello studio dell'Avv. MORO FEDERICA del Foro di Padova, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis: in via principale e nel merito: accogliere – per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi – l'appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto, in riforma della sentenza 284/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, Dott.ssa Elisabetta Bastianon, nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. n. 333/2021, depositata in cancelleria il 28.11.2023, notificata il 7.1.2024, rigettare integralmente le domande spiegate dal sig. nei confronti dell'appellante in quanto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto per le ragioni esposte, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario e spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ivi incluse le spese di consulenza tecnica di parte dell'Ing. (doc. 21 - fascicolo di primo grado); Per_1 spese di causa interamente rifuse”.
Parte appellata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: in via principale, rigettarsi l'appello proposto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, e confermarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa n. 284/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa in data 17.11.2023 e pubblicata il 28.11.2023 e, in ogni caso, accertata e dichiarata la presenza di vizi e difetti nel veicolo Audi A6 venduto dalla convenuta all'attore e targato FT900GH, condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la società con sede in San Paolo Parte_1
D'Argon (BG), Via Bergamo 20, P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere al P.IVA_1 sig. la somma di € 4.130,00 pari alle spese necessarie per la riparazione ed il Controparte_1 ripristino del mezzo o la diversa somma, anche maggiore, che sarà determinata in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi dall'esborso al saldo, sempre il tutto entro i limiti di competenza del giudice di pace adito;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso spese C.T.U.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 284/2023 con la quale il Giudice di Pace di Bassano del Grappa (R.G. n. 333/2021), in accoglimento della domanda avanzata da , accertati i difetti del veicolo da quest'ultimo Controparte_1
acquistato dall'appellante, aveva condannato la società venditrice al pagamento della somma di Euro
4.263,41 quale importo corrispondente ai costi di riparazione del mezzo, oltre interessi e spese di lite. La società appellante esponeva: che, con atto di citazione notificato in data 18.1.2021, Controparte_1
aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace di Bassano del Grappa, riferendo
[...] Parte_1
pagina 2 di 8 di aver acquistato da detta società in data 23.11.2018 l'autoveicolo usato marca Audi modello A6 Avant
3.0/V6, il quale avrebbe successivamente presentato rumorosità anomale, denunziate alla convenuta in data 21.11.2019; che, in base alla ricostruzione attorea, a seguito di verifiche operate da due autofficine, tale difetto sarebbe stato imputato a un problema agli organi di distribuzione del motore;
che, in assenza di un riscontro da parte della venditrice, avrebbe quindi riparato il mezzo a sue Controparte_1
spese, sostenendo l'esborso di Euro 4.130,00 di cui chiedeva la rifusione;
che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva eccepito pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Parte_1
giudice adito e nel merito aveva affermato che il veicolo era stato venduto privo di vizi o difetti e che nessuna anomala rumorosità era stata rilevata dall'autofficina convenzionata con la convenuta, mentre aveva rifiutato l'apertura di un ordine di lavorazione presso la predetta Controparte_1
autofficina convenzionata per meglio verificare quanto ed aveva unilateralmente commissionato interventi di asserita riparazione sul veicolo fino ad allora perfettamente marciante, senza instaurare un previo procedimento di accertamento tecnico preventivo;
che il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali e mediante la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'Ing. , aveva accolto la domanda attorea, condannando Persona_2
al risarcimento del danno lamentato da . Censurando la Parte_1 Controparte_1
pronuncia di primo grado, la società appellante deduceva: che nelle proprie motivazioni il Giudice di Pace aveva richiamato il testo dell'art. 135 cod. cons. nella formulazione introdotta a seguito del D.Lgs n. 170 del 4.11.2021, dunque ratione temporis inapplicabile alla vendita oggetto della controversia;
che in base alla norma vigente al momento della stipulazione del contratto la presunzione di esistenza di un difetto di conformità prevista dall'art. 132 cod. cons. era limitata ai sei mesi successivi alla consegna del bene compravenduto, mentre nel caso di specie la segnalazione dell'asserito difetto era avvenuta quasi dodici mesi dopo, così non trovando applicazione alcuna presunzione di legge circa la preesistenza di difetti di conformità del veicolo;
che all'esito dell'ispezione avvenuta in data 20.11.2019 presso l'officina convenzionata non era risultata alcuna anomala rumorosità; che diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non v'era alcuna valida prova della sussistenza del difetto lamentato al momento della consegna del bene;
che il giudice aveva travisato le risultanze dell'elaborato peritale, ritenendo che il C.T.U. avesse “accertato che la rumorosità anomala era ascrivibile alla difettosità dell'albero a camme deputato al comando delle valvole di scarico della bancata destra del motore”, altresì ritenendo pagina 3 di 8 condivisibile che il vizio lamentato non fosse riconducibile alla vetustà dello stesso ma più probabilmente
“correlabile alle imperfezioni congenite della tipologia di motori in questione”, senza considerare adeguatamente la circostanza per la quale il C.T.U. non era stato in grado di accertare con precisione che i pezzi esibiti dall'attore ed oggetto delle operazioni peritali fossero effettivamente quelli originariamente montati sulla specifica vettura oggetto della compravendita;
che infatti la consulenza tecnica d'ufficio aveva fondato il proprio convincimento non sulla verifica diretta del veicolo, ma piuttosto e meramente su una registrazione audiovisiva effettuata dall'attore in un luogo e tempo non determinabili, sull'analisi di componenti meccaniche d'incerta provenienza e su sommarie informazioni rese dal capofficina incaricato dalla controparte delle asserite riparazioni;
che viceversa l'effettivo accertamento nel contraddittorio dell'esistenza e delle cause dei vizi ex adverso dedotti non era più possibile, dovendone conseguire una statuizione di infondatezza delle tesi dell'attore, il quale non aveva assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso;
che peraltro la supposta rumorosità del motore poteva originare da cause diverse da quelle ipotizzate dal C.T.U., tenuto peraltro conto del fatto che in seguito alla segnalazione dell'asserita rumorosità anomala il proprietario del veicolo aveva percorso con lo stesso ulteriori 6.000 Km;
che il consumatore aveva in ogni caso denunciato tardivamente il vizio dopo la sua scoperta, così decadendo dalla tutela ex art. 130 cod. cons. – nonchè anche incorrendo nella decadenza di cui all'art. 1495 c.c. sebbene la disciplina di cui all'art. 1490 c.c. sia stata erroneamente richiamata e applicata dal giudice a quo. La società appellante chiedeva quindi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa con integrale rigetto delle domande attoree e con vittoria di spese di lite.
Costituitosi nel presente grado di giudizio, replicava: che dopo aver riscontrato Controparte_1
una rumorosità anomala del motore acquistato dalla controparte, era stata la stessa officina convenzionata da questa indicata, di Bergamo, a imputare il vizio ad alcuni organi della Controparte_2
distribuzione del motore e a consigliare l'integrale smontaggio dello stesso, poi eseguita dalla concessionaria Frav s.r.l. di Bassano del Grappa, perché la venditrice non avrebbe riconosciuto alcun rimborso né per il costo delle riparazioni necessarie, né per le spese di trasferta a Bergamo, né per l'utilizzo di un'automobile sostitutiva;
che la riparazione era stata effettuata per un corrispettivo di Euro
4.130,00 dopo che la società venditrice ne era stata comunque informata;
che tutte le componenti meccaniche sostituite erano state conservate dal proprietario del veicolo e messe poi in corso di causa pagina 4 di 8 a disposizione del C.T.U.; che correttamente il Giudice di Pace, sulla scorta di quanto appurato dal C.T.U. medesimo, aveva dichiarato che il vizio lamentato dall'attore era occulto ma già esistente al momento in cui il mezzo era stato venduto, in quanto derivante da imperfezioni congenite del tipo di motore montato sul mezzo;
che il C.T.U. aveva anche statuito l'irrilevanza dell'ulteriore chilometraggio maturato al momento dell'intervento rispetto a quello in precedenza maturato fino al momento della segnalazione del vizio;
che questo era stato tempestivamente denunciato al venditore, il quale non aveva eccepito alcuna eccezione di decadenza o prescrizione nel giudizio di primo grado, non potendo dunque formulare tale difesa, esposta peraltro in termini generici e infondati, per la prima volta nel giudizio di appello. chiedeva dunque che l'appello avversario venisse dichiarato Controparte_1
inammissibile o comunque rigettato e che venisse confermata la sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, non sussistendo i presupposti per addivenire a una siffatta pronuncia ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Quanto invece al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, eccepisce che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1
erroneamente applicato l'art. 135 cod. cons. nella sua versione successiva a quella ratione temporis vigente, così ritenendo che il difetto di conformità per cui è lite, in quando manifestatosi entro un anno dalla consegna del bene dal venditore all'acquirente, esistesse già al momento della consegna medesima, benchè per i contratti conclusi anteriormente al 01.01.2022 la presunzione de qua fosse limitata a sei mesi, in base all'art. 132 cod. cons. allora vigente, e non fosse dunque rilevante nel caso di specie, in quanto la compravendita era stata conclusa nel novembre del 2018 e la prima segnalazione dell'anomalia era stata presentata nell'ottobre 2019. Tale doglianza risulta fondata (per quanto la stessa società appellante abbia fatto riferimento, nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, a una “garanzia di dodici mesi”) ma inconducente, poiché – nonostante l'erroneo richiamo normativo contenuto nella sentenza appellata – questa risulta aver accolto le domande attoree non sulla base della presunzione in esame, ma piuttosto sulla base delle risultanze probatorie emerse in corso di causa. Emerge infatti pacificamente dalla lettura della motivazione della pagina 5 di 8 sentenza come la causa sia stata decisa in aderenza alle risultanze della C.T.U. (si legge infatti a pag. 4 della motivazione della pronuncia censurata: “Pertanto il C.T.U., confermando che appunto il vizio non è riconducibile alla vetustà del veicolo, ha riferito che il guasto appare più correlabile alle imperfezioni congenite della tipologia di motori in questione, come riferito dagli stessi riparatori Audi che il C.T.U. ha consultato: ecco perché questo giudice ritiene che detto vizio sia da considerarsi come vizio occulto e comunque già esistente al momento della vendita e consegna dell'auto”).
Con il secondo motivo d'appello, eccepisce che la sentenza impugnata, travisando Parte_1
le risultanze della C.T.U., avrebbe ritenuto come accertato da un punto di vista rigorosamente tecnico l'esistenza del vizio originario e occulto del motore del veicolo, nonostante il predetto motore non potesse essere in realtà oggetto di verifica e nonostante infatti le indagini peritali si fosse svolte di conseguenza sulla base di una registrazione audiovisiva non collocabile nel tempo e nello spazio, sulla base dell'esame di componenti meccaniche di origine ignota e sulla base delle sole dichiarazioni rese dal responsabile dell'officina che avrebbe riparato il veicolo al di fuori del contraddittorio tra le parti.
Ebbene, nella C.T.U. effettuata nel corso del primo grado di giudizio (doc. D attoreo) si legge che:
“nell'albero a camme azionante le valvole di scarico della bancata destra del motore, albero in cui risulta pregiudicato il collegamento tra la ruota dentata principale e la coassiale ruota secondaria (adibita al recupero del gioco), la quale, anziché essere solidale alla principale, ne risulta irregolarmente avulsa, riscontrandosi anche un macroscopico giuoco tra i fianchi del relativo accoppiamento scanalato;
secondo le informazioni raccolte presso autorizzate officine AUDI, detta problematica sarebbe non rara per motori della tipologia dell'attoreo, causa configurazione del gruppo cinematico catena-alberocamme- tendicatena, quest'ultimo ubicato in prossimità dell'albero a camme sopra individuato, che risulta così maggiormente sollecitato dalle oscillazioni tensili della catena stessa;
detto albero è formalmente corrispondente a quello sostituito nell'intervento documentato dall'attore (ricambio cod. 059109012 EM
– cfr. all. A/2)” (pag. 10 dell'elaborato peritale). Detto altrimenti, il C.T.U. ha appurato e riferito che sovente la tipologia di motore installato presso il veicolo acquistato dall'attore presenta il difetto di fabbricazione che causa la rumorosità anomala riferita nel caso di specie da . E Controparte_1
che tale difetto ricorresse appunto nella vicenda per cui è causa, così dovendosi escludere in base all'id quod plerumque accidit la sussistenza di diverse o concorrenti cause della suddetta rumorosità anomala del motore, si evince dal fatto che i componenti meccanici messi a sua disposizione dall'odierno pagina 6 di 8 appellato sono risultati di conformazione compatibile, oltre che con la tipologia di motore in esame, con la sussistenza in concreto del vizio lamentato (pag. 15 elaborato peritale). A tal proposito, non va dato seguito alla contestazione di parte appellante secondo cui non vi sarebbe certezza in merito all'effettiva riferibilità delle suddette componenti meccaniche al motore installato sul veicolo oggetto di compravendita tra le parti, in quanto il teste , titolare dell'officina Frav s.r.l. che ha eseguito Testimone_1
le riparazioni commissionate da , ha confermato di aver consegnato allo stesso Controparte_1
la parti sostituite a seguito dell'intervento, riconoscendole nelle fotografie esibitigli (cfr. verbale udienza di primo grado del 13.12.2021).
Pertanto, pur risultando precluso l'accertamento tecnico nel contradditorio tra le parti delle condizioni del veicolo anteriormente alla riparazione, ritiene questo Giudice che l'anomalia lamentata, così come la derivazione della stessa da un vizio congenito del bene, risultino dimostrate nella prospettiva di un quadro di carattere indiziario supportato da indizi gravi, precisi ed univocamente concordanti, come tali idonei a supplire ad una prova diretta ed oggettiva del vizio e del nesso causale tra lo stesso e il danno di cui è stato chiesto il risarcimento. Detto altrimenti, l'anomala rumorosità del veicolo risultante dalla audio-videoregistrazione realizzata dall'attore, che risulta verosimilmente rilevante anche considerando le circostanze e i mezzi di ripresa del documento, l'analisi delle caratteristiche tecniche della tipologia di motore montato sul modello di vettura acquistato dal consumatore, le informazioni acquisite e riferite dal C.T.U., che con una potente litote hanno definito la problematica lamentata come “non rara” per il modello di propulsore oggetto di causa, la compatibilità dei pezzi in possesso dell'appellato con detto propulsore e con il difetto riportato dal C.T.U., nonché il riconoscimento degli stessi in sede di escussione testimoniale, sono tutti elementi che, congiuntamente considerati, concorrono alla formazione di un solido convincimento circa la correttezza della decisione portata dalla sentenza impugnata.
Convincimento ulteriormente suffragato, a confutazione delle doglianze in parte qua di parte appellante, da quanto stabilito dal C.T.U. in merito all'irrilevanza del chilometraggio maturato tra la data di consegna del veicolo e la data dell'intervento di riparazione del motore dello stesso, nonché quindi in merito all'inconsistenza dell'ipotesi avanzata dalla società appellante circa la derivazione del guasto dalla vetustà della vettura (pag. 13 elaborato peritale).
Correttamente pertanto il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, ben interpretando le risultanze della
C.T.U. e in aderenza alle stesse, ha accertato che l'anomala rumorosità del motore a freddo derivava da pagina 7 di 8 un vizio occulto e comunque già esistente al momento della vendita e della consegna dell'auto.
Con il terzo e ultimo motivo di appello, infine, lamenta l'errata applicazione da parte Parte_1
del Giudice di Pace della responsabilità di cui all'art. 1490 c.c. e la prescrizione comunque della relativa azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. Tuttavia la correttezza della pronuncia di primo grado va confermata, a prescindere da tale richiamo normativo, alla luce della disciplina del codice del consumo e per tutte le ragioni sopra esposte (nessuna eccezione di decadenza o prescrizione era stata d'altronde formulata dalla società nella comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi al Giudice di Pace, risultandone per l'effetto preclusa la formulazione per la prima volta nel presente grado del giudizio).
L'appello proposto da va dunque rigettato, con integrale conferma della sentenza Parte_1
impugnata, anche con riguardo al profilo delle spese di lite ivi liquidate, in quanto la relativa statuizione non è stata oggetto di specifico gravame.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite del presente grado del giudizio vanno poste a carico della società appellante e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 1.100
a € 5.200), con esclusione della fase di trattazione in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinte le ulteriori domande ed eccezioni, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
284/2023 pubblicata dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa (R.G. n. 333/2021);
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado del giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. dichiara sussistenti a carico di i presupposti per il versamento di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Vicenza, in data 25 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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