Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2440 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BARONE C.F._1
ISABELLA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. LARESCA C.F._2
GIOVANNI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/07/2024 i coniugi Parte_1
1
a Genova (GE) il 18/05/1973, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 16/05/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 93 parte 2 serie
A;
- che dall'unione era nato a [...], in data [...], un figlio di nome Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni pattuite per la separazione, ossia:
“1) Il figlio é affidato in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento primario presso la casa coniugale sita in via Flavia Accardo n. 1, Paradiso-Messina ove risiederà con la madre. 2)
Il figlio starà con ciascun genitore secondo i tempi e con le modalità appresso indicati, fermo restando che gli stessi potranno subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori e tenuto conto anche della volontà del piccolo : a) il minore starà con padre il mercoledì pomeriggio di ogni Per_1
settimana, venendo prelevato all'uscita da scuola (o alle ore 14:00 nei giorni in cui il minore non sarà a scuola) e riaccompagnato presso l'abitazione della madre alle ore 21.00; b) ogni quindici giorni, il padre il venerdì preleverà il minore all'uscita da scuola (o alle ore 14:00 nei giorni in cui il minore non sarà a scuola) e ivi verrà accompagnato il lunedì successivo (o alle ore 9:00 nei giorni in cui il figlio non andrà a scuola presso l'abitazione della genitrice); c) nel fine settimana in cui il minore non starà con il padre, potrà
2 essere da questi prelevato con le modalità previste per il mercoledì; ciò al fine di consentire al padre di vedere il figlio e trascorrere del tempo con lo stesso almeno due pomeriggi a settimana;
d) nel periodo delle festività natalizie, il minore starà con un genitore consecutivamente, iniziando per l'anno 2024 con il padre, dal pomeriggio del 22 dicembre, quando verrà prelevato alle ore 14.00, fino alla mattina del 28 dicembre, quando verrà riaccompagnato alle ore 9.00; e, con l'altro genitore, dal 28 dicembre fino alla mattina del 7 gennaio. E così via, in maniera alternata, di anno in anno;
e) nel periodo delle festività pasquali, il minore starà con un genitore consecutivamente, iniziando nel 2025 con la madre, dal venerdì pomeriggio antecedente la Pasqua (a decorrere dalle ore 14.00) e fino alla mattina del lunedì dell'Angelo e con l'altro genitore dalla mattina del lunedì dell'Angelo
(a decorrere dalle ore 9.00) fino al mercoledì mattina, quando verrà accompagnato, sempre dal medesimo genitore, a scuola (o fino alle ore 9.00 nel caso in cui il figlio non andrà a scuola in quel giorno); f) il 25 aprile del
2025 il bambino sarà con il padre e il 1° maggio 2025 con la madre;
e così alternativamente di anno in anno;
g) nel periodo estivo, previo accordo tra le parti, il minore trascorrerà con il padre un periodo consecutivo di almeno 5 giorni ad un massimo di 10 giorni. Ciascun genitore garantirà, durante l'arco temporale nel quale il figlio dimorerà con lo stesso, il puntuale adempimento degli obblighi scolastici, ludici e ricreativi del minore per come enucleasti nel depositato piano genitoriale. 3) Ciascun genitore comunicherà all'altro eventuali luoghi, fuori Messina, in cui verrà condotto durante il Per_1
periodo di permanenza con sé medesimo. 4) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del minore. 5) Entrambi i genitori si
3 impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto;
ciò al fine di consentire ad ognuno di essi di presenziare Per_1
eventualmente fruendo di permessi ovvero organizzando i rispettivi impegni lavorativi. 6) Entrambi i genitori si impegnano a crescere e educare il figlio con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi, nonché a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale. 7) Entrambi i genitori prestano il consenso al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore. 8) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza o modifiche del proprio recapito telefonico al fine di agevolare i rispettivi contatti nell'interesse del figlio. 9) Il padre corrisponderà alla madre del piccolo la somma di € 300,00 Per_1
(trecento/00) mensili a titolo di mantenimento del figlio;
la somma verrà versata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. 10) Tutte le spese straordinarie (da intendersi in esse ricomprese espressamente anche le spese di istruzione e di sostegno scolastico, quelle mediche, le ludiche, le sportive e le ricreative) dovranno essere concordate tra i genitori e saranno corrisposte dagli stessi nella misura del 50% ciascuno;
il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale. Gli assegni unici e universali per il figlio verranno trattenuti e/o incassati per l'intero dalla madre. L'indennità di frequenza erogata durante i mesi scolastici in favore del piccolo verrà incassata per l'intero dalla madre e destinata, sino Per_1
a quando erogata, a sostegno scolastico in favore del minore. 11) Il SI. potrà vedere i due cani in atto allocati nella casa coniugale Parte_2
per tre volte la settimana e per il periodo minimo di un'ora esclusivamente nello spazio antistante l'abitazione e previo accordo con la ricorrente. 12) Le
4 eventuali spese veterinarie dei due cani (che attualmente vivono con Per_1
e la madre nella casa coniugale) saranno corrisposte nella misura del 50% dal SI. le spese relative alla loro alimentazione resteranno Parte_2
a carico in ragione del 100% del SI. il quale provvederà Parte_2
all'acquisto del cibo. 13) La SI.ra si farà carico delle utenze Parte_1
domestiche relative alla casa coniugale provvedendo ad effettuare la voltura a proprio nome del contratto di fornitura elettrica. Analogamente, la SI.ra si farà carico del condominio relativo alla casa coniugale in atto Parte_1
dell'importo di € 50,00 mensili. Nell'attesa di procedere alla voltura dell'utenza elettrica, la SI.ra provvederà a rimborsare a chi dovere Parte_1
quanto da quest'ultimo anticipato. E a ciò la SI.ra adempirà per Parte_1
tutto il tempo in cui la stessa vi risiederà. I costi dei consumi relativi alle utenze domestiche saranno dovuti integralmente dalla SI.ra a Parte_1
partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
analogamente le spese condominiali. 14) Le spese di manutenzione ordinarie dell'appartamento già casa coniugale saranno a carico della SI.ra
[...]
; quelle straordinarie resteranno a carico integrale del SI. Parte_1 Pt_2
15) Nell'eventualità in cui i chiamati all'eredità e/o eredi della
[...]
SI.ra intendessero procedere alla vendita dell'immobile Persona_2
adibito a civile abitazione, sito in Via Flavia Accardo n. 1, 98168 Paradiso –
Messina, la SI.ra rilascerà il cespite solo ove abbia altra idonea Parte_1
abitazione in cui trasferire la residenza propria e del figlio . In tale Per_1
direzione, il SI. e la SI.ra acquisteranno un Parte_2 Parte_1
immobile possibilmente in zona nord di Messina (al fine di non alterare le abitudini socio-ambientali del minore), che verrà intestato al figlio Per_1
in ragione del 50% e della madre per la restante parte;
in tale immobile andranno ad abitare il figlio e la madre non appena verrà venduta l'attuale casa coniugale sita in Via Flavia Accardo n. 1, Paradiso-Messina. Per
5 l'acquisto del suddetto immobile, il SI. corrisponderà una somma Pt_2
non superiore a euro 75.000,00 e l'eventuale restante parte verrà corrisposta dalla SI.ra la quale manterrà sul cespite l'usufrutto in vita. 16) Parte_1
Non sussistendo conti correnti, nonché titoli in genere, cointestati, ciascun coniuge rimarrà intestatario del proprio conto e/o titolo. 17) Con riferimento al buono fruttifero di euro 80.000,00 (ottantamila/00) intestato ad Per_1
e relativo al risarcimento del danno liquidato in favore di
[...]
quest'ultimo, resta fermo che, così come già previsto, i coniugi potranno prelevare parte o il tutto della predetta somma solamente su autorizzazione del Giudice Tutelare e per comprovati motivi nell'interesse del figlio. 18)
Non sussistendo beni mobili registrati cointestati, ogni veicolo rimarrà nella piena proprietà e nel possesso del rispettivo proprietario. 19) I terreni e tutti i beni di provenienza donativa (diretta o indiretta) rimarranno di proprietà dei donatari. 20) Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, rinunciano a qualunque assegno divorzile. 21) Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro. G. porre le spese processuali a carico solidale delle parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 20/08/2024.
Con sentenza n. 253/2024 pubbl. il 28/10/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione consensuale delle parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 16/07/2024 e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 07/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51
6 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta di divorzio e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 253/2024 pubbl. il 28/10/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 16/05/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile
7 di detto Comune al n. 93 parte 2 serie A, tra , nata a Parte_1
Messina (ME) il 18/07/1980, e , nato a [...] Parte_2
il 18/05/1973, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 08/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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