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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 614/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola Tedesco ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Scafati (SA) in via Poggiomarino n. 110 - pec Email_1
RICORRENTE contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli avv.
Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto - pec t. Email_2
RESISTENTE
E
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede a Boscoreale (NA) in Via Cangiani n. 287
Email_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
1 1) Previa declaratoria di invalidità del provvedimento di disconoscimento, accertare e dichiarare intercorso un rapporto di lavoro subordinato part time per ore 6 ore settimanali a tempo determinato fra e l' Parte_1 [...]
con sede legale in Boscoreale (NA), via Controparte_3
Cangiani n. 287, C.F. , per il periodo dal 01.10.2018 e fino al P.IVA_1
31.08.2019 e di poi ancora dal 01.09.2019 e fino al 30.06.2020, oltre ai periodi già regolarmente riconosciuti, come emerge dall'estratto contributivo allegato agli atti di causa;
2) per l'effetto nell'ipotesi di accertata omissione del versamento dei contributi condannare la con sede legale in Boscoreale (NA), Controparte_2 via Cangiani n. 287, C.F. al versamento dei contributi relativi al P.IVA_1 periodo dal 01.10.2018 e fino al 31.08.2019 e di poi ancora a dal 01.09.2019 e fino al 30.06.2020, oltre ai periodi già regolarmente riconosciuti come emerge dall'estratto contributivo allegato agli atti di causa;
3) in ogni caso, condannare l' Controparte_4
a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della
[...] posizione contributiva di , in particolare mediante Parte_1 l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per l' : CP_1
Respingere il ricorso per accertamento negativo, incidentalmente accertando e dichiarando la legittimità e veridicità degli addebiti formulati nel verbale ispettivo, e rigettando il ricorso in quanto infondato, con espresso rigetto della CP_ richiesta di condanna di a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione di . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVAZIONE
Il ricorso per accertamento negativo proposto da Parte_1 avverso le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022004294 in data 28\04\2023 redatto in forma congiunta da CP_5 di Napoli con il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di Collaboratore Scolastico part time (6 ore settimanali) formalmente instaurato dal ricorrente nei periodi 01\10\2018-31\08\2019 e 1\09\2019-30\06\2020 con la società Controparte_2 all'esito della espletata istruttoria è risultato immeritevole di accoglimento .
2 Il ricorrente infatti non ha assolto all'onere che su di lui incombeva ex art. 2697 c.c. di provare di avere effettivamente svolto nel periodo in contestazione alcuna attività lavorativa neppure lontanamente assimilabile a quella del lavoro subordinato;
forma di lavoro quella subordinata connotata com'è noto dalla prestazione di una attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore con inserimento nell'organizzazione di quest'ultimo ( cfr. Cass. Sez. L. Sentenza n. 224 del 09/01/2001 Rv. 543004-01 e stessa sezione n. 17382 del 17/11/2003 Rv. 568232-01 e n. 1717 del 23/01/2009 ) e con assoggettamento personale del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare ( cd. eterodirezione : vedi sul punto Cass. Sez. L. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009 Rv. 611181-01 e stessa sezione n. 19352 del 17/12/2003 Rv. 569019-01 e n.
9151 del 13/05/2004 Rv. 572859-01) nonché direttivo e organizzativo ( cd. eterodeterminazione : vedi sul punto Sez. L. Sentenza n. 8364 del 09/04/2014
Rv. 630241-01 e stessa sezione n. 19568 del 26/08/2013 Rv. 628270-01 ) del datore di lavoro .
Elementi sintomatici tipici questi ultimi di un rapporto di lavoro subordinato di certo non rinvenibili :
− né dalla documentazione allegata al ricorso , da cui non emerge che il ricorrente nell'ampio arco temporale dal 01\10\2018 al 30\06\2020 abbia mai usufruito di periodi di ferie o malattia e tantomeno abbia mai avanzato richieste in tale senso;
abbia mai ricevuto ordini formali o direttive scritte provenienti dalla datrice di lavoro;
sia mai stato destinatario di provvedimenti di natura disciplinare;
abbia mai osservato orari di lavoro predeterminati;
− né dai quattro capitoli di prova testimoniale articolati nella parte narrativa del ricorso pure confermati dalla istruttoria orale espletata per rogatoria , facendo i capitoli nn. 1-2-4 riferimento alla esistenza dei due contratti di lavoro di cui è causa nonché alle modalità di formale svolgimento e pagamento della prestazione lavorativa ed avendo il capitolo n. 3 ( in cui si chiedeva se il ricorrente “ …riceveva ordini e direttive direttamente dalla sig.ra CP_6
la quale provvedeva, altresì, alla vigilanza ed al controllo
[...] nell'esecuzione della prestazione…” ) un contenuto del tutto generico come tale inidoneo a comprovare la esistenza di un effettivo rapporto gerarchico comportante la reale sottoposizione dell' al potere direttivo e Parte_1 disciplinare della datrice di lavoro nonché l'obbligo di osservare determinati e prefissati orari , richiedere le ferie o giustificare le assenze per malattia .
In ogni caso la regolarità formale dei rapporti di lavoro instaurati dal ricorrente con la società non potrebbe mai sanarne la Controparte_2 loro nullità derivante dalla accertata illiceità della loro causa , ben diversa da
3 quella tipica rappresentata dallo scambio fra obbligazioni, rispettivamente del datore di lavoro (retribuzione) e del lavoratore (prestazione).
Facendo fede sul punto le dettagliate ed esaustive indagini (comprendenti l'acquisizione di documentazione e l'audizione di oltre trecento informatori) condotte in forma congiunta dagli ispettori dell' di Napoli - tra CP_5 cui gli ispettori e che sentiti per Persona_1 Persona_2 rogatoria le hanno integralmente confermate nel corso del presente giudizio − condensate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022004294 in data 28\04\2023 elevato a carico della che Controparte_2 ha portato al disconoscimento - oltre che dei rapporti di lavoro dell' Pt_1
- anche di altri 131 rapporti di lavoro di personale non docente che sono risultati non avere reali obiettivi economici ma l'unico scopo fraudolento del raggiungimento di requisiti curriculari utili ai fini dell'aggiudicazione di supplenze brevi e saltuarie nella scuola pubblica.
Si legge in particolare nel verbale nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022004294 in data 28\04\2023 : “ …Nell'ambito degli accertamenti disposti dalla Direzione Centrale, è stata effettuata una verifica ispettiva nei confronti della società a responsabilità limitata denominata "
[...]
", con sede legale ed operativa in Boscoreale (NA) alla via Controparte_2
Cangiani 287, ed attività esercitata di altra istruzione secondaria di secondo grado…Gli scriventi, in data 11.01.2023, si sono recati presso l'indirizzo indicato quale sede operativa, in Boscoreale (NA) alla via Cangiani 287, ove reperivano l'attività di "altra istruzione secondaria di secondo grado"…Si aveva modo di riscontrare che alle attività didattiche stavano partecipando cinque, ovvero, al massimo, sei alunni. Si procedeva a raccogliere sommarie …Quindi, nel mattino del 11.01.2023, i docenti presenti erano 5, mentre il personale amministrativo era pari a 4 unità (si esclude dal computo l'amministratore unico): si è avuto modo di riscontrare una superiorità numerica del personale docente su quello non docente…Si è proceduto in seguito a riconvocare i predetti lavoratori presso CP_ l' di Castellammare di Stabia al fine di raccogliere sommaria dichiarazione in merito alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa…Dalle notizie assunte nel corso dell'accertamento ispettivo e dall'analisi delle evidenze degli archivi automatizzati in possesso dell'istituto, è emerso quanto segue: La società
a responsabilità limitata denominata " " ha iniziato Controparte_2
l'attività in data 13.09.2017 ed esercita attività di scuola secondaria parificata;
Amministratore unico e legale rappresentante è la sig.ra , Controparte_6 nata a [...] il [...] (C.F. ), e residente in C.F._2
Poggiomarino (NA) via F. Miranda 63. Alla data della richiesta documentale, la ditta in oggetto risultava iscritta presso l' di Castellammare di Stabia, come CP_1
4 azienda con personale dipendente, con matricola 5137436687, a decorrere dal
15.09.2017.
Il presente accertamento, condotto nelle forme ora per allora, è derivato dalla necessità di verificare se vi sia stata o meno effettiva prestazione lavorativa, tenuto conto che:
1) Le denunce contributive inoltrate all' dalle aziende con dipendenti sono CP_1 idonee ad implementare il conto assicurativo individuale, utile sia per il conseguimento di requisiti previsti dalla legge per l'accesso a prestazioni
"immediate" (malattia, maternità, disoccupazione involontaria, ecc.), sia a prestazioni pensionistiche, al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge. Per quello che interessa le scuole paritarie, si evidenzia che i contributi accreditati al singolo lavoratore hanno una utilità non solo previdenziale, ma anche che risultano strumentali a certificare il servizio prestato presso una scuola paritaria, utile al fine dell'attribuzione di punteggio nelle graduatorie per le c.d.
"supplenze" brevi e saltuarie nella scuola pubblica e in ambito nazionale;
2) Nei cinque anni di operatività aziendale, è acquisito nelle banche dati in possesso dell'Istituto che l'azienda ha comunicato con modello circa Pt_2
380 contratti di lavoro, sia come personale docente che non docente, la stragrande maggioranza dei quali per poche o pochissime ore settimanali (molti risultano assunti con impegno orario da pari a sei ore settimanali), ed Pt_2 imponibile previdenziale mensile molto basso: si rileva una frammentazione antieconomica nella gestione dei rapporti di lavoro;
3) Si rileva inoltre una significativa sproporzione tra personale docente e personale non docente, che si è esternata in questi termini: dicembre 2017 professori 22 unità, personale amministrativo 27 unità; dicembre 2018 professori 25 unità, personale amministrativo 42 unità; dicembre 2019 professori 24 unità, personale amministrativo 56 unità; dicembre 2020 professori 27 unità, personale amministrativo 70 unità; dicembre 2021 professori 40 unità, personale amministrativo 68 unità; dicembre 2022 professori 45 unità, personale amministrativo 76 unità. I dati appena riportati sono quelli "formali", promananti dalle denunce aziendali circa la manodopera formalmente assunta. In sede di accesso ispettivo datato 11 gennaio 2023, si riscontrava che i docenti presenti erano 5, il personale amministrativo era pari a 4 unità, gli studenti presenti erano in numero non superiore alle 5/6 unità;
4) Rilevante parte del personale non docente permane in forza anche durante i mesi di luglio ed agosto sebbene vi sia la sospensione delle attività didattiche, mentre per i docenti già a giugno scadono i contratti. All'esito dell'acquisizione di centinaia di verbali di informazioni, nessun lavoratore è stato in grado di indicare una motivazione. Per completezza di informazioni, si precisa che il
5 personale non docente in forza per i mesi estivi è stato: pari a 18 ad agosto 2018, pari a 39 ad agosto 2019, pari a 54 ad agosto 2020, pari a 63 ad agosto 2021, pari a 73 ad agosto 2022 (ebbene sì, questa scuola ad agosto 2022 aveva formalmente in forza 73 unità di personale tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici!);
5) Alcuni dei lavoratori risultano residenti (alla data, si badi bene, di stipula del contratto di lavoro con la scuola paritaria ) a notevole Controparte_2 distanza dal luogo di lavoro (in altra provincia, ovvero, in qualche caso, anche fuori regione) con conseguente criticità nella erogazione della prestazione lavorativa, ovvero risultano assunti contemporaneamente presso altro datore di lavoro, con indubbie problematiche sia riguardanti il superamento
(complessivamente inteso) delle ore lavorate (tempo pieno 40 ore settimanali) per singola settimana lavorativa, sia con riferimento alla compatibilità di tali distinti impegni lavorativi. In taluni casi, si è evidenziata anche la contemporanea gestione di attività di tipo autonomo, con iscrizione alla relativa cassa di previdenza: ci sono persone che contemporaneamente lavorano come bidelli ovvero assistenti amministrativi e gestiscono piccoli esercizi commerciali o artigianali;
6) Con riferimento, in particolare, al personale non docente, vi sono molte problematiche circa il vaglio della effettività della prestazione lavorativa: il personale non docente risulta contrattualizzato per sole sei ore settimanali. La presunta prestazione lavorativa resa dal personale non docente non ha obiettivi economici, ed appare prevalente il raggiungimento di requisiti curriculari utili ai fini dell'aggiudicazione di supplenze brevi e saltuarie nella scuola pubblica. I collaboratori scolastici risultano assunti in numero di svariate decine per mese, con predisposizione di una necessaria turnazione sia in base al giorno della settimana ed alla alternanza mattina/pomeriggio: ogni giorno della settimana
(sabato compreso) si sarebbero alternate ben due corpose "squadre" di collaboratori scolastici, che in relazione al numero delle aule e alla superficie complessiva della scuola sono oggettivamente sproporzionate in eccesso. Anche per gli assistenti amministrativi, considerati gli spazi dedicati al lavoro impiegatizio, si è esternata una evidente sproporzione tra il fabbisogno effettivo di lavoro e invece quello formalmente contrattualizzato con i presunti impiegati.
Il numero delle postazioni lavorative dedicate al lavoro impiegatizio risulta essere di gran lunga inferiore alle presunte unità lavorative presenti in ogni turno. Vi è una alternanza di più persone, come riferito nelle centinaia di dichiarazioni raccolte, alla medesima scrivania (sabato compreso), ad ordinare i medesimi documenti, a rispondere al medesimo telefono, ad occuparsi del medesimo archivio: con riferimento al profilo professionale dell'assistente amministrativo giova fin da adesso evidenziare che tutti hanno riferito di
6 occuparsi di rispondere al telefono, fare fotocopie, predisporre documenti, e, tuttavia, nessuno ha riferito un numero certo in merito agli iscritti del singolo anno in cui ha lavorato in Istituto. Se non si ha contezza almeno del numero, grosso modo, degli studenti iscritti, di quali documenti ci si occupa? Nessuno si occupava di certificati di servizio dei singoli docenti, nessuno ha rilasciato notizie certe in merito al numero di personale docente, nessuno si occupava di predisporre i contratti di lavoro delle persone che stavano per essere assunte, nessuno ha riferito nulla di certo in merito alle unità coinvolte: in sostanza riferivano, tutti, di maneggiare documenti, ma nessuno riferiva nulla di preciso del proprio lavoro, anche protrattosi, formalmente, per anni… In base alla consultazione dei modelli per il Funzionamento (a firma della titolarità aziendale), si è accertato che gli iscritti sono stati: a.s. 2017/2018 105, a.s.
2018/2019 117, a.s. 2019/2020 116, a.s. 2020/2021128, a.s. 2021/2022 111, a.s.
2022/2023 126. Nessuno di centinaia di assistenti amministrativi, che pur riferivano di occuparsi di segreteria, iscrizioni, fotocopie, è risultato a conoscenza di tale dato! Nel novembre 2020 il numero di dipendenti è risultato pari a 100 (100 denunce individuali) con 128 iscritti, a ottobre 2021 il numero di dipendenti è risultato pari a 110 (a fronte di 111 iscritti), a novembre 2022 sono risultati 122 dipendenti a fronte di 126 iscritti…Il criterio di base sul quale si fonda il disconoscimento del rapporto di lavoro è dato dalle risultanze delle 272 dichiarazioni raccolte e delle informazioni ivi contenute…13)
[...]
21.09.1994 c.f. , si procede ad annullare il Parte_1 C.F._3 rapporto di lavoro in quanto nessuno riferisce dì tale asserito collaboratore scolastico;
si tratta di nominativo indicato nelle schede di funzionamento prodotte agli ispettori ma non contenuto nelle schede di funzionamento rese, su richiesta, dal Provveditorato…” .
Macroscopiche irregolarità formali e sostanziali quelle accertate dagli ispettori - non contestate dalla parte ricorrente - che comprovano la natura illecita e truffaldina dei 132 rapporti di lavoro di personale non docente (tra cui quello di instaurati da Pt_1 Controparte_2
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , vengono liquidate secondo il criterio generale della soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il giorno 23\05\2024, disattesa ogni altra Parte_1
7 istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con ed in CP_1 contumacia della Controparte_2
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna alla rifusione in favore dell' delle Parte_1 CP_1 spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.694,00 ( di cui euro 351,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso a Rimini il giorno 10\04\2025 .
Il Giudice
Lucio ARDIGO'
8