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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16522 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 17.3.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp. pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma in Piazza Cola di Rienzo n. 92 presso lo studio dell'avv. Franco Carlini, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE E
Controparte_2
, in persona del legale rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guiducci per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.4.2024 la società ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che in data 22.3.2024, 1 l' le aveva notificato l'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 09720249025984414000, per la somma complessiva di euro 80.531,19, relativa al presunto mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali, tra cui tre facenti riferimento a contributi previdenziali e a premi CP_1
. CP_2
Lamentava, in via principale la nullità ed illegittimità della detta intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, affermando che le cartelle di pagamento oggetto di opposizione non erano mai state notificate;
deduceva altresì, per gli stessi motivi, la violazione degli artt. 13 e 14 della L. 689/81, non risultando mai notificate le cartelle in oggetto;
sosteneva che in tale modo era stato compromesso il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 19, terzo comma d.lgs. 546/1992; affermava l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione del credito sotteso alle cartelle di pagamento n. 09720040038512591000 e n. 09720170125400133000; nonché delle imputate somme aggiuntive sottese all'intimazione di pagamento n. 09720249025984414000. Concludeva chiedendo di accertare la nullità, illegittimità, invalidità inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720249025984414000 per mancato perfezionamento della notifica delle sottese cartelle di pagamento;
l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione delle cartelle n. 09720040038512591000 e n. 09720170125400133000 sottese alla opposta intimazione di pagamento nonché delle relative somme aggiuntive. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo il difetto di CP_1 legittimazione passiva con riguardo alla cartella avente ad oggetto contributi dell' n. 09720040038512591000, sottesa all'intimazione di pagamento CP_1 oggetto del contendere, essendo legittimata passiva l' Controparte_3
e chiedendo di rimanere indenne dal pagamento di spese processuali.
[...]
Si costituiva tardivamente in giudizio l' precisando che due delle tre cartelle CP_2 sottese all'intimazione di pagamento erano di propria pertinenza ed eccependo, a propria volta, il difetto di legittimazione passiva in favore dell' e comunque CP_4 concludendo nel merito per l'infondatezza del ricorso. Il giudice con provvedimento dell'11.10.2024, ritenutane l'opportunità, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3
, adempimento che veniva curato dalla parte ricorrente.
[...]
Si costituiva, quindi, tempestivamente in giudizio l' che eccepiva il difetto CP_4 di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'azione e nel merito la sua infondatezza. Istruita la causa solo documentalmente, essa veniva decisa con la presente sentenza, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
1. L'intimazione di pagamento oggetto del contendere n. 09720259025984414000, notificata il 22.3.2024 è stata impugnata con riferimento a tre specifiche cartelle per un importo complessivo di euro 19.078,96: 1) cartella n. 09720040038512591000, avente ad oggetto contributi previdenziali inerenti il Modello DM 10, relativa agli anni 2001 e 2002, importo CP_1 complessivo euro 18.904,79 comprensivo di interessi e sanzioni;
2) cartella n. 09720170125400133000, avente ad oggetto premi , anni di CP_2 riferimento 2016 e 2017, importo complessivo euro 92,50 comprensivo di interessi e sanzioni;
2 3) cartella n. 09720220201404892000, avente ad oggetto premi , anni di CP_2 riferimento 2021 e 2022, importo complessivo euro 81,67 comprensivo di interessi e sanzioni.
2. Con il primo motivo di opposizione la società ricorrente si duole della nullità dell'intimazione di pagamento per il vizio consistente nell'omessa notifica di atti precedenti e in particolare delle tre cartelle di pagamento ad essa sottese. Il motivo è inammissibile, trattandosi di censura procedurale rientrante nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine perentorio, previsto a pena di decadenza e rilevabile anche ex officio, di venti giorni dalla notifica dell'intimazione avvenuta il 22.3.2024 (circostanza documentata e pacifica), mentre il ricorso è stato depositato successivamente. Ad ogni buon conto, per scrupolo di completezza, deve osservarsi che la censura, anche ove l'opposizione fosse stata tempestiva, sarebbe stata infondata atteso che le regole che valgono nei procedimenti di riscossione tributaria per cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Cass. Sez Unite n. 16412/2007 n. 5791/2008) non valgono per la materia contributiva qui in trattazione (Trib. Roma 9664/23, Trib. Roma n. 9659/2023).
3. Infondato, altresì, il secondo motivo di opposizione la società si duole della violazione di norme del tutto inconferenti con il thema decidendum e, segnatamente degli artt. 13 e 14 L. 689/2981, relative all'ordinanza – ingiunzione per sanzioni amministrative e dell'art. 19 d.lgs. 546/2019, relativa al contenzioso tributario.
4. Con l'ultimo motivo di opposizione, opportunamente interpretato e qualificato, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia inteso lamentare la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
4.a. Infondata è la censura con riferimento alla cartella n. 09720220201404892000, che concerne premi degli anni 2021 e 2022 per CP_2
l'importo di euro 74,54, la quale è stata ritualmente notificata il 6.3.2023 (cfr. docc. 14, 15 fascicolo e per la quale anche se non vi fosse stata tale CP_4 notifica non sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del contendere, avvenuta il 22.3.2024.
4.b. Parimenti infondata è la censura relativa alla cartella n. 09720170125400133000 relativa ai premi degli anni 2016 e 2017 per CP_2
l'importo di euro 76,08: rispetto a tale cartella l' ha documentato di avere CP_4 notificato – quantomeno – l'intimazione di pagamento n. 09720219007423887000 in data 20.10.2022 (docc. 31 e 31 bis) e quindi prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione.
4.c. Fondata è invece la censura relativa alla cartella n. 09720040038512591000 che concerne contributi relativi agli atti 2001 e 2002, per l'importo CP_1 complessivo di euro 18.904,79 comprensivo di interessi e sanzioni: vi è prova in atti che la cartella è stata notificata dall' , a mezzo posta, Controparte_5 in data 5.2.2004 (doc. 3 fasc. , ma non vi è prova che siano stati poi CP_4 compiuti successivi tempestivi atti interruttivi.
3 Segnatamente il concessionario ha dato prova di avere notificato in data 26.9.2008 l'intimazione n. 09720089093202981000 (doc 16 fasc. ma non vi CP_4
è alcuna evidenza che essa fosse relativa proprio alla cartella in oggetto. Sicchè i successivi atti interruttivi del 2013, 2016, 2019, 2021, 2022, 2024, in assenza di prova della regolarità di quello del 2008, sono irrilevanti perché sono intervenuti a credito già prescritto. D'altro canto il prospetto riepilogativo degli atti interruttivi contenuto nella memoria di costituzione dell' in assenza di documentazione che comprovi CP_4 quanto in esso rappresentato e cioè la corrispondenza dell'intimazione alla cartella oggetto del contendere, non ha valore probatorio. Entro questi limiti, quindi, potrà essere accolto il ricorso.
5. In ragione della reciproca soccombenza, appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta la parziale nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720249025984414000 per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella n. 09720040038512591000;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Roma 17.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
4
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16522 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 17.3.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp. pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma in Piazza Cola di Rienzo n. 92 presso lo studio dell'avv. Franco Carlini, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE E
Controparte_2
, in persona del legale rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guiducci per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.4.2024 la società ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che in data 22.3.2024, 1 l' le aveva notificato l'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 09720249025984414000, per la somma complessiva di euro 80.531,19, relativa al presunto mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali, tra cui tre facenti riferimento a contributi previdenziali e a premi CP_1
. CP_2
Lamentava, in via principale la nullità ed illegittimità della detta intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, affermando che le cartelle di pagamento oggetto di opposizione non erano mai state notificate;
deduceva altresì, per gli stessi motivi, la violazione degli artt. 13 e 14 della L. 689/81, non risultando mai notificate le cartelle in oggetto;
sosteneva che in tale modo era stato compromesso il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 19, terzo comma d.lgs. 546/1992; affermava l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione del credito sotteso alle cartelle di pagamento n. 09720040038512591000 e n. 09720170125400133000; nonché delle imputate somme aggiuntive sottese all'intimazione di pagamento n. 09720249025984414000. Concludeva chiedendo di accertare la nullità, illegittimità, invalidità inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720249025984414000 per mancato perfezionamento della notifica delle sottese cartelle di pagamento;
l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione delle cartelle n. 09720040038512591000 e n. 09720170125400133000 sottese alla opposta intimazione di pagamento nonché delle relative somme aggiuntive. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo il difetto di CP_1 legittimazione passiva con riguardo alla cartella avente ad oggetto contributi dell' n. 09720040038512591000, sottesa all'intimazione di pagamento CP_1 oggetto del contendere, essendo legittimata passiva l' Controparte_3
e chiedendo di rimanere indenne dal pagamento di spese processuali.
[...]
Si costituiva tardivamente in giudizio l' precisando che due delle tre cartelle CP_2 sottese all'intimazione di pagamento erano di propria pertinenza ed eccependo, a propria volta, il difetto di legittimazione passiva in favore dell' e comunque CP_4 concludendo nel merito per l'infondatezza del ricorso. Il giudice con provvedimento dell'11.10.2024, ritenutane l'opportunità, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3
, adempimento che veniva curato dalla parte ricorrente.
[...]
Si costituiva, quindi, tempestivamente in giudizio l' che eccepiva il difetto CP_4 di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'azione e nel merito la sua infondatezza. Istruita la causa solo documentalmente, essa veniva decisa con la presente sentenza, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
1. L'intimazione di pagamento oggetto del contendere n. 09720259025984414000, notificata il 22.3.2024 è stata impugnata con riferimento a tre specifiche cartelle per un importo complessivo di euro 19.078,96: 1) cartella n. 09720040038512591000, avente ad oggetto contributi previdenziali inerenti il Modello DM 10, relativa agli anni 2001 e 2002, importo CP_1 complessivo euro 18.904,79 comprensivo di interessi e sanzioni;
2) cartella n. 09720170125400133000, avente ad oggetto premi , anni di CP_2 riferimento 2016 e 2017, importo complessivo euro 92,50 comprensivo di interessi e sanzioni;
2 3) cartella n. 09720220201404892000, avente ad oggetto premi , anni di CP_2 riferimento 2021 e 2022, importo complessivo euro 81,67 comprensivo di interessi e sanzioni.
2. Con il primo motivo di opposizione la società ricorrente si duole della nullità dell'intimazione di pagamento per il vizio consistente nell'omessa notifica di atti precedenti e in particolare delle tre cartelle di pagamento ad essa sottese. Il motivo è inammissibile, trattandosi di censura procedurale rientrante nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine perentorio, previsto a pena di decadenza e rilevabile anche ex officio, di venti giorni dalla notifica dell'intimazione avvenuta il 22.3.2024 (circostanza documentata e pacifica), mentre il ricorso è stato depositato successivamente. Ad ogni buon conto, per scrupolo di completezza, deve osservarsi che la censura, anche ove l'opposizione fosse stata tempestiva, sarebbe stata infondata atteso che le regole che valgono nei procedimenti di riscossione tributaria per cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Cass. Sez Unite n. 16412/2007 n. 5791/2008) non valgono per la materia contributiva qui in trattazione (Trib. Roma 9664/23, Trib. Roma n. 9659/2023).
3. Infondato, altresì, il secondo motivo di opposizione la società si duole della violazione di norme del tutto inconferenti con il thema decidendum e, segnatamente degli artt. 13 e 14 L. 689/2981, relative all'ordinanza – ingiunzione per sanzioni amministrative e dell'art. 19 d.lgs. 546/2019, relativa al contenzioso tributario.
4. Con l'ultimo motivo di opposizione, opportunamente interpretato e qualificato, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia inteso lamentare la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
4.a. Infondata è la censura con riferimento alla cartella n. 09720220201404892000, che concerne premi degli anni 2021 e 2022 per CP_2
l'importo di euro 74,54, la quale è stata ritualmente notificata il 6.3.2023 (cfr. docc. 14, 15 fascicolo e per la quale anche se non vi fosse stata tale CP_4 notifica non sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del contendere, avvenuta il 22.3.2024.
4.b. Parimenti infondata è la censura relativa alla cartella n. 09720170125400133000 relativa ai premi degli anni 2016 e 2017 per CP_2
l'importo di euro 76,08: rispetto a tale cartella l' ha documentato di avere CP_4 notificato – quantomeno – l'intimazione di pagamento n. 09720219007423887000 in data 20.10.2022 (docc. 31 e 31 bis) e quindi prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione.
4.c. Fondata è invece la censura relativa alla cartella n. 09720040038512591000 che concerne contributi relativi agli atti 2001 e 2002, per l'importo CP_1 complessivo di euro 18.904,79 comprensivo di interessi e sanzioni: vi è prova in atti che la cartella è stata notificata dall' , a mezzo posta, Controparte_5 in data 5.2.2004 (doc. 3 fasc. , ma non vi è prova che siano stati poi CP_4 compiuti successivi tempestivi atti interruttivi.
3 Segnatamente il concessionario ha dato prova di avere notificato in data 26.9.2008 l'intimazione n. 09720089093202981000 (doc 16 fasc. ma non vi CP_4
è alcuna evidenza che essa fosse relativa proprio alla cartella in oggetto. Sicchè i successivi atti interruttivi del 2013, 2016, 2019, 2021, 2022, 2024, in assenza di prova della regolarità di quello del 2008, sono irrilevanti perché sono intervenuti a credito già prescritto. D'altro canto il prospetto riepilogativo degli atti interruttivi contenuto nella memoria di costituzione dell' in assenza di documentazione che comprovi CP_4 quanto in esso rappresentato e cioè la corrispondenza dell'intimazione alla cartella oggetto del contendere, non ha valore probatorio. Entro questi limiti, quindi, potrà essere accolto il ricorso.
5. In ragione della reciproca soccombenza, appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta la parziale nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720249025984414000 per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella n. 09720040038512591000;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Roma 17.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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