Art. 1. Articolo unico
L'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406 , e' sostituito dal seguente:
"La disciplina stabilita all' articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 , non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado".
L'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406 , e' sostituito dal seguente:
"La disciplina stabilita all' articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 , non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado".