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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1746/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1746 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in NO Parte_1 C.F._1
IR (Av), alla via XXV Aprile n. 17, presso lo studio dell'avv. Guerino Gazzella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
12.12.2025; il P.M., con parere del 31.5.2024, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.5.2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto in NO IR (Av) il
- Pagina 1 - 26.5.1990 con e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune Controparte_1 medesimo (atto n. 32, p. II, Serie A, anno 1990).
A tal fine, riferiva: che dal matrimonio era nato un solo figlio il 15.6.1990, ormai Per_1 economicamente indipendente;
che con decreto del 25.1.1994 il Tribunale di NO IR omologava la separazione, trasformata in consensuale, con obbligo a carico del ricorrente di mantenere il figlio in misura pari a £ 500.000,00; che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di legge.
All'udienza del 12.6.2025, il Giudice delegato, dichiarata la contumacia della resistente e interrogato il ricorrente, revocava l'assegno di mantenimento in favore del figlio e, Per_1 ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione all'udienza del
12.12.2025, ove essa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, il decreto di omologa della separazione del 25.1.1994, emesso dal Tribunale di NO IR. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Quanto, poi, al mantenimento del figlio maggiore (n. 15.6.1990), va confermata Per_1
l'ordinanza del giudice delegato del 12.6.2025, con cui è stato revocato l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente, essendo il figlio ultra maggiorenne e lavoratore all'estero (cfr. in atti stato di famiglia).
Ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Pagina 2 - 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.5.1990 in
NO IR (Av) tra (n. ad Avellino l'11.2.1969) e Parte_1 [...]
(n. ad NO IR il 12.2.1973); CP_1
2. REVOCA l'assegno di mantenimento, stabilito con decreto di omologa del Tribunale di NO IR del 25.1.1994, a carico di , in favore di Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento del figlio CP_1 Per_1
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NO IR (Av) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 532, Parte II, Serie A, Anno 1990);
4. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1746 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in NO Parte_1 C.F._1
IR (Av), alla via XXV Aprile n. 17, presso lo studio dell'avv. Guerino Gazzella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
12.12.2025; il P.M., con parere del 31.5.2024, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.5.2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto in NO IR (Av) il
- Pagina 1 - 26.5.1990 con e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune Controparte_1 medesimo (atto n. 32, p. II, Serie A, anno 1990).
A tal fine, riferiva: che dal matrimonio era nato un solo figlio il 15.6.1990, ormai Per_1 economicamente indipendente;
che con decreto del 25.1.1994 il Tribunale di NO IR omologava la separazione, trasformata in consensuale, con obbligo a carico del ricorrente di mantenere il figlio in misura pari a £ 500.000,00; che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di legge.
All'udienza del 12.6.2025, il Giudice delegato, dichiarata la contumacia della resistente e interrogato il ricorrente, revocava l'assegno di mantenimento in favore del figlio e, Per_1 ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione all'udienza del
12.12.2025, ove essa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, il decreto di omologa della separazione del 25.1.1994, emesso dal Tribunale di NO IR. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Quanto, poi, al mantenimento del figlio maggiore (n. 15.6.1990), va confermata Per_1
l'ordinanza del giudice delegato del 12.6.2025, con cui è stato revocato l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente, essendo il figlio ultra maggiorenne e lavoratore all'estero (cfr. in atti stato di famiglia).
Ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Pagina 2 - 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.5.1990 in
NO IR (Av) tra (n. ad Avellino l'11.2.1969) e Parte_1 [...]
(n. ad NO IR il 12.2.1973); CP_1
2. REVOCA l'assegno di mantenimento, stabilito con decreto di omologa del Tribunale di NO IR del 25.1.1994, a carico di , in favore di Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento del figlio CP_1 Per_1
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NO IR (Av) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 532, Parte II, Serie A, Anno 1990);
4. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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