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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9318 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9318 /2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Branca Renata Maria, in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Gontero Elena, in virtù di procura speciale in atti;
CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte d udienza depositate rispettivamente in data 14.02.2025 e in data 25.02.2025).
Per il PM: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3383/2020 del 28.09.2020 Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 25.05.2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 la modifica delle condizioni di divorzio.
Con comparsa depositata il 20.12.2024 si costituiva in giudizio dando CP_1 atto di aver raggiunto un accordo con la controparte nelle more della celebrazione dell'udienza.
All'udienza del 20.01.2025, celebrata dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo e, su istanza congiunta delle medesime, l'udienza ex art. 473bis 21 cpc veniva sostituita dal deposito di note scritte d'udienza. Nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti meriti integrale accoglimento, nulla ostandovi.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 3383/2020 del 28.09.2020 emessa da Tribunale di Torino, così provvede:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio è divenuto maggiorenne Persona_1 ed economicamente indipendente ed a decorrere dal mese di novembre 2024 nulla più è dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento e spese Parte_1 CP_1 extra per il figlio;
Persona_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9318 /2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Branca Renata Maria, in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Gontero Elena, in virtù di procura speciale in atti;
CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte d udienza depositate rispettivamente in data 14.02.2025 e in data 25.02.2025).
Per il PM: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3383/2020 del 28.09.2020 Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 25.05.2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 la modifica delle condizioni di divorzio.
Con comparsa depositata il 20.12.2024 si costituiva in giudizio dando CP_1 atto di aver raggiunto un accordo con la controparte nelle more della celebrazione dell'udienza.
All'udienza del 20.01.2025, celebrata dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo e, su istanza congiunta delle medesime, l'udienza ex art. 473bis 21 cpc veniva sostituita dal deposito di note scritte d'udienza. Nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti meriti integrale accoglimento, nulla ostandovi.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 3383/2020 del 28.09.2020 emessa da Tribunale di Torino, così provvede:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio è divenuto maggiorenne Persona_1 ed economicamente indipendente ed a decorrere dal mese di novembre 2024 nulla più è dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento e spese Parte_1 CP_1 extra per il figlio;
Persona_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.