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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1623/2024 promossa da: avv. FABIO DALLA MURA del Foro di Padova (C.F. ), il quale ha C.F._1
agito per sé ex art. 86 c.p.c. e il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via
Roma n. 55, Int. 3, 35027 Noventa Padovana (PD).
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Marasciulo del Foro di Varese C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Varese, Via Puccini n. 15, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da atto introduttivo):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e sono debitori nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'avv. Fabio Dalla Mura della somma complessiva di € 7.112,16 per crediti professionali e, per l'effetto, condannare gli stessi in via solidale al pagamento della predetta somma o di quella, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
1 - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
Per parte resistente (come da fogli depositati telematicamente in data 9 aprile 2025):
“Rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto le domande tutte avanzate dal ricorrente nei confronti dei signori
[...]
e CP_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. ed ex art. 14 D.lgs 150/2011 l'avv. FABIO
DALLA MURA conveniva in giudizio i sig.ri Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna degli stessi al pagamento dei propri compensi dovuti per l'attività giudiziale espletata nl loro interesse nel corso del procedimento n. 2557/2018 RG svoltosi innanzi al Tribunale di Varese.
In particolare, allegava il ricorrente:
- che la sig.ra e il sig. si erano rivolti al suo studio legale al fine di ricevere CP_1 CP_2
consulenza e assistenza in giudizio per il recupero di quanto gli stessi avevano versato per l'acquisto di una multiproprietà, poi rivelatasi inesistente;
- che aveva svolto attività professionale di consulenza e studio della posizione descritta dai convenuti, nonché giudiziale nel procedimento n. 2557/2018 RG incardinato nell'interesse degli stessi;
- che per tale attività professionale non aveva richiesto la corresponsione di alcuna somma a titolo di fondo spese e anticipo onorari;
- che il procedimento sopra indicato si era concluso in favore dei sig.ri e CP_1 CP_2
con ordinanza n. 59/2023 emessa in data 17 gennaio 2023 dal Tribunale di Varese;
- che, nonostante le richieste e i solleciti, gli odierni convenuti non avevano corrisposto il compenso richiesto.
1.2 Rinviata la prima udienza per il mancato rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 281 undecies c.p.c. e concesso nuovo termine per la costituzione dei convenuti, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21 febbraio 2025, si costituivano
[...]
[...
[...] [
e chiedendo il rigetto della domanda formulata dal CP_3 Controparte_2
ricorrente e contestando quanto allegato e dedotto dallo stesso.
In particolare, allegavano i convenuti:
- che in data 13 febbraio 2017 con contratto di mandato avevano incaricato la società Studio
Consulenze Galileo S.r.l. (P.IVA ), con sede in Albignasego (PD), via Galileo P.IVA_1
Galilei n. 129/A, di provvedere, “anche avvalendosi di professionisti, quali avvocati di comprovata esperienza in materia, nonché di collaboratori esterni allo studio di propria esclusiva scelta”, a tutti gli incombenti necessari all'annullamento e/o revoca definitiva dei diritti reali od obbligatori di godimento turnario sul bene immobile turistico denominato
“Castillo Beach” sito in Fuerteventura, località Las Palmas, Spagna, di cui al contratto stipulato con la società Holiday Business Consulting S.p.A. e del relativo contratto di finanziamento stipulato con la società (doc. 1); Controparte_4
- che avevano corrisposto alla società Studio Consulenze Galileo S.r.l. la somma forfettariamente quantificata in euro 7.500 (iva inclusa) a titolo di corrispettivo per il mandato conferito, “nonché per l'attività stragiudiziale e/o giudiziale di primo grado del legale nominato”;
- che la società di consulenza aveva incaricato l'avv. Dalla Mura di provvedere alla tutela dei loro diritti;
- che si erano limitati a conferire procura alle liti al ricorrente e, pertanto, il loro rapporto con il ricorrente non si poteva qualificare come mandato di patrocinio o altro accordo bilaterale;
- che il contratto di patrocinio era intercorso tra la mandataria e il ricorrente, come provato dal fatto che la prima aveva provveduto a pagare il contributo unificato e i diritti di cancelleria relativamente al procedimento introdotto nel loro interesse (doc. 6) e che il ricorrente aveva fatturato nei confronti della mandataria (doc. 7).
1.3 Non avendo le parti formulato istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 5 marzo 2025 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 15 aprile 2025.
2. La domanda del ricorrente
2.1 La domanda formulata dal ricorrente non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.2 Occorre preliminarmente svolgere alcune osservazioni in diritto.
3 Il fondamento del diritto al compenso dell'avvocato per l'attività giudiziale svolta non è la procura alle liti, ma il contratto di patrocinio, ovvero il mandato con il quale viene conferito al professionista l'incarico di svolgere la propria attività nell'interesse di una parte.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nell'affermare il principio sopra richiamato distinguendo chiaramente l'istituto del mandato da quello della procura alle liti. Si legge, infatti, in una delle tante pronunce a riguardo “che mandato e procura sono atti distinti: mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. n. 13963 del 2006; Cass. n. 14276 del 2017)” (ex multis Cass. n. 8863/2021, vedi anche Cass. n. 20865/2019).
Ne consegue che “il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo
(Cass. Civ., Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez.
II, 29.9.2004, n. 19596)” (Cass. n. 7953/2024).
Deve poi aggiungersi che, sempre secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 20865/2019; Cass. n. 8863/2021; Cass. n. 7953/2024), il rilascio della procura non costituisce prova documentale anche del contratto di patrocinio, potendo al più generare una presunzione circa l'esistenza anche del mandato. Se dunque si può presumere che il mandante coincida con il soggetto che conferisce la procura, tuttavia vi sono ipotesi in cui non vi
è corrispondenza tra questi soggetti. Peraltro, mentre per la procura alle liti è richiesta la forma scritta, per il mandato vige il principio della libertà delle forme e, pertanto, la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (ex multis Cass. n.
26522/2018 e pronunce già citate).
2.3 Tornando al caso di specie e facendo applicazione dei principi richiamati, deve rilevarsi che il ricorrente, a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti circa l'esistenza di un contratto di patrocinio da loro conferito e della documentazione dagli stessi prodotta a sostegno di quanto allegato, non ha fornito prova adeguata del titolo posto a fondamento delle proprie pretese.
4 E infatti, il ricorrente a sostegno della propria domanda si è limitato a produrre copia degli atti del procedimento n. 2557/2018 RG incardinato innanzi al Tribunale di Varese nell'interesse dei convenuti, tra i quali era ricompresa la copia della procura alle liti rilasciata nei suoi confronti da
Controparte_1 Controparte_2
Orbene, se è vero che tale documentazione potrebbe generare la presunzione dell'esistenza di un contratto di patrocinio intercorso tra le parti in causa, è altrettanto vero che i convenuti hanno puntualmente contestato l'esistenza di tale contratto e prodotto documentazione idonea a far ritenere superata tale presunzione.
Nel dettaglio i convenuti hanno dedotto e provato: i) di aver conferito mandato in data 13 febbraio 2017 alla società Studio Consulenze Galileo S.r.l. (P.IVA , con sede in P.IVA_1
Albignasego (PD), via Galileo Galilei n. 129/A, incaricandola “di provvedere, anche avvalendosi di professionisti, quali avvocati di comprovata esperienza in materia, nonché di collaboratori esterni allo studio di propria esclusiva scelta, a tutti gli incombenti necessari all'annullamento
e/o revoca definitiva dei diritti menzionati in premessa al punto 2)” ovvero i diritti reali od obbligatori di godimento turnario sul bene immobile turistico denominato “Castillo Beach” sito in Fuerteventura, località Las Palmas, Spagna, di cui al contratto stipulato da loro con la società
Holiday Business Consulting S.p.A. e del relativo contratto di finanziamento stipulato con la società (doc. 1 fascicoli convenuti); ii) che il contratto di mandato citato Controparte_4 prevedeva a titolo di corrispettivo per il mandato conferito alla mandataria, “nonché per l'attività stragiudiziale e/o giudiziale di primo grado del legale nominato”, la somma forfettariamente quantificata in euro 7.500 (iva inclusa) “per iter e studio della pratica, lettere di intervento, fax, mail, telefonate e spese obbligatorie varie” (doc. 1 fascicolo convenuti); iii) che il ricorrente era stato individuato quale legale incaricato di curare i loro interessi da parte della mandataria, la quale li aveva avvisati che sarebbero stati contattati dallo studio legale scelto (doc. 5 fascicolo convenuti); iv) che la mandataria aveva provveduto a pagare il contributo unificato e i diritti di cancelleria relativamente al procedimento introdotto nel loro interesse (doc. 6 fascicolo convenuti); iv) che il ricorrente aveva emesso fattura relativa a un parte dei propri compensi nei confronti della mandataria (doc. 7).
A fronte di tali allegazioni e documenti idonei a superare la presunzione di esistenza del contratto di patrocinio tra le parti in causa, ovvero a ritenere che l'incarico sia stato conferito dalla società
5 Studio Consulenze Galileo S.r.l. al ricorrente, quest'ultimo non ha provato, né si è offerto di provare l'effettivo conferimento del mandato da parte dei convenuti.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata non potendo ritenersi i convenuti tenuti al pagamento di alcun corrispettivo nei confronti del ricorrente in mancanza di prova del conferimento dell'incarico da parte degli stessi.
3. Le spese di lite
Con riferimento alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse devono essere poste a carico del ricorrente e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, ridotti del 30% tenuto conto del valore della causa come determinato dalla domanda, dell'oggetto e della complessità della controversia, nonchè del rito seguito e dell'attività difensiva effettivamente prestata da ciascuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. RIGETTA la domanda del ricorrente, AVV. DALLA MURA FABIO;
2. CONDANNA il ricorrente, AVV. DALLA MURA FABIO, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, e , che si liquidano in Controparte_2 Controparte_1
euro 3.554, oltre il 15% per spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Varese, 7 maggio 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1623/2024 promossa da: avv. FABIO DALLA MURA del Foro di Padova (C.F. ), il quale ha C.F._1
agito per sé ex art. 86 c.p.c. e il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via
Roma n. 55, Int. 3, 35027 Noventa Padovana (PD).
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Marasciulo del Foro di Varese C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Varese, Via Puccini n. 15, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da atto introduttivo):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e sono debitori nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'avv. Fabio Dalla Mura della somma complessiva di € 7.112,16 per crediti professionali e, per l'effetto, condannare gli stessi in via solidale al pagamento della predetta somma o di quella, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
1 - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
Per parte resistente (come da fogli depositati telematicamente in data 9 aprile 2025):
“Rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto le domande tutte avanzate dal ricorrente nei confronti dei signori
[...]
e CP_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. ed ex art. 14 D.lgs 150/2011 l'avv. FABIO
DALLA MURA conveniva in giudizio i sig.ri Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna degli stessi al pagamento dei propri compensi dovuti per l'attività giudiziale espletata nl loro interesse nel corso del procedimento n. 2557/2018 RG svoltosi innanzi al Tribunale di Varese.
In particolare, allegava il ricorrente:
- che la sig.ra e il sig. si erano rivolti al suo studio legale al fine di ricevere CP_1 CP_2
consulenza e assistenza in giudizio per il recupero di quanto gli stessi avevano versato per l'acquisto di una multiproprietà, poi rivelatasi inesistente;
- che aveva svolto attività professionale di consulenza e studio della posizione descritta dai convenuti, nonché giudiziale nel procedimento n. 2557/2018 RG incardinato nell'interesse degli stessi;
- che per tale attività professionale non aveva richiesto la corresponsione di alcuna somma a titolo di fondo spese e anticipo onorari;
- che il procedimento sopra indicato si era concluso in favore dei sig.ri e CP_1 CP_2
con ordinanza n. 59/2023 emessa in data 17 gennaio 2023 dal Tribunale di Varese;
- che, nonostante le richieste e i solleciti, gli odierni convenuti non avevano corrisposto il compenso richiesto.
1.2 Rinviata la prima udienza per il mancato rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 281 undecies c.p.c. e concesso nuovo termine per la costituzione dei convenuti, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21 febbraio 2025, si costituivano
[...]
[...
[...] [
e chiedendo il rigetto della domanda formulata dal CP_3 Controparte_2
ricorrente e contestando quanto allegato e dedotto dallo stesso.
In particolare, allegavano i convenuti:
- che in data 13 febbraio 2017 con contratto di mandato avevano incaricato la società Studio
Consulenze Galileo S.r.l. (P.IVA ), con sede in Albignasego (PD), via Galileo P.IVA_1
Galilei n. 129/A, di provvedere, “anche avvalendosi di professionisti, quali avvocati di comprovata esperienza in materia, nonché di collaboratori esterni allo studio di propria esclusiva scelta”, a tutti gli incombenti necessari all'annullamento e/o revoca definitiva dei diritti reali od obbligatori di godimento turnario sul bene immobile turistico denominato
“Castillo Beach” sito in Fuerteventura, località Las Palmas, Spagna, di cui al contratto stipulato con la società Holiday Business Consulting S.p.A. e del relativo contratto di finanziamento stipulato con la società (doc. 1); Controparte_4
- che avevano corrisposto alla società Studio Consulenze Galileo S.r.l. la somma forfettariamente quantificata in euro 7.500 (iva inclusa) a titolo di corrispettivo per il mandato conferito, “nonché per l'attività stragiudiziale e/o giudiziale di primo grado del legale nominato”;
- che la società di consulenza aveva incaricato l'avv. Dalla Mura di provvedere alla tutela dei loro diritti;
- che si erano limitati a conferire procura alle liti al ricorrente e, pertanto, il loro rapporto con il ricorrente non si poteva qualificare come mandato di patrocinio o altro accordo bilaterale;
- che il contratto di patrocinio era intercorso tra la mandataria e il ricorrente, come provato dal fatto che la prima aveva provveduto a pagare il contributo unificato e i diritti di cancelleria relativamente al procedimento introdotto nel loro interesse (doc. 6) e che il ricorrente aveva fatturato nei confronti della mandataria (doc. 7).
1.3 Non avendo le parti formulato istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 5 marzo 2025 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 15 aprile 2025.
2. La domanda del ricorrente
2.1 La domanda formulata dal ricorrente non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.2 Occorre preliminarmente svolgere alcune osservazioni in diritto.
3 Il fondamento del diritto al compenso dell'avvocato per l'attività giudiziale svolta non è la procura alle liti, ma il contratto di patrocinio, ovvero il mandato con il quale viene conferito al professionista l'incarico di svolgere la propria attività nell'interesse di una parte.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nell'affermare il principio sopra richiamato distinguendo chiaramente l'istituto del mandato da quello della procura alle liti. Si legge, infatti, in una delle tante pronunce a riguardo “che mandato e procura sono atti distinti: mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. n. 13963 del 2006; Cass. n. 14276 del 2017)” (ex multis Cass. n. 8863/2021, vedi anche Cass. n. 20865/2019).
Ne consegue che “il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo
(Cass. Civ., Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez.
II, 29.9.2004, n. 19596)” (Cass. n. 7953/2024).
Deve poi aggiungersi che, sempre secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 20865/2019; Cass. n. 8863/2021; Cass. n. 7953/2024), il rilascio della procura non costituisce prova documentale anche del contratto di patrocinio, potendo al più generare una presunzione circa l'esistenza anche del mandato. Se dunque si può presumere che il mandante coincida con il soggetto che conferisce la procura, tuttavia vi sono ipotesi in cui non vi
è corrispondenza tra questi soggetti. Peraltro, mentre per la procura alle liti è richiesta la forma scritta, per il mandato vige il principio della libertà delle forme e, pertanto, la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (ex multis Cass. n.
26522/2018 e pronunce già citate).
2.3 Tornando al caso di specie e facendo applicazione dei principi richiamati, deve rilevarsi che il ricorrente, a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti circa l'esistenza di un contratto di patrocinio da loro conferito e della documentazione dagli stessi prodotta a sostegno di quanto allegato, non ha fornito prova adeguata del titolo posto a fondamento delle proprie pretese.
4 E infatti, il ricorrente a sostegno della propria domanda si è limitato a produrre copia degli atti del procedimento n. 2557/2018 RG incardinato innanzi al Tribunale di Varese nell'interesse dei convenuti, tra i quali era ricompresa la copia della procura alle liti rilasciata nei suoi confronti da
Controparte_1 Controparte_2
Orbene, se è vero che tale documentazione potrebbe generare la presunzione dell'esistenza di un contratto di patrocinio intercorso tra le parti in causa, è altrettanto vero che i convenuti hanno puntualmente contestato l'esistenza di tale contratto e prodotto documentazione idonea a far ritenere superata tale presunzione.
Nel dettaglio i convenuti hanno dedotto e provato: i) di aver conferito mandato in data 13 febbraio 2017 alla società Studio Consulenze Galileo S.r.l. (P.IVA , con sede in P.IVA_1
Albignasego (PD), via Galileo Galilei n. 129/A, incaricandola “di provvedere, anche avvalendosi di professionisti, quali avvocati di comprovata esperienza in materia, nonché di collaboratori esterni allo studio di propria esclusiva scelta, a tutti gli incombenti necessari all'annullamento
e/o revoca definitiva dei diritti menzionati in premessa al punto 2)” ovvero i diritti reali od obbligatori di godimento turnario sul bene immobile turistico denominato “Castillo Beach” sito in Fuerteventura, località Las Palmas, Spagna, di cui al contratto stipulato da loro con la società
Holiday Business Consulting S.p.A. e del relativo contratto di finanziamento stipulato con la società (doc. 1 fascicoli convenuti); ii) che il contratto di mandato citato Controparte_4 prevedeva a titolo di corrispettivo per il mandato conferito alla mandataria, “nonché per l'attività stragiudiziale e/o giudiziale di primo grado del legale nominato”, la somma forfettariamente quantificata in euro 7.500 (iva inclusa) “per iter e studio della pratica, lettere di intervento, fax, mail, telefonate e spese obbligatorie varie” (doc. 1 fascicolo convenuti); iii) che il ricorrente era stato individuato quale legale incaricato di curare i loro interessi da parte della mandataria, la quale li aveva avvisati che sarebbero stati contattati dallo studio legale scelto (doc. 5 fascicolo convenuti); iv) che la mandataria aveva provveduto a pagare il contributo unificato e i diritti di cancelleria relativamente al procedimento introdotto nel loro interesse (doc. 6 fascicolo convenuti); iv) che il ricorrente aveva emesso fattura relativa a un parte dei propri compensi nei confronti della mandataria (doc. 7).
A fronte di tali allegazioni e documenti idonei a superare la presunzione di esistenza del contratto di patrocinio tra le parti in causa, ovvero a ritenere che l'incarico sia stato conferito dalla società
5 Studio Consulenze Galileo S.r.l. al ricorrente, quest'ultimo non ha provato, né si è offerto di provare l'effettivo conferimento del mandato da parte dei convenuti.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata non potendo ritenersi i convenuti tenuti al pagamento di alcun corrispettivo nei confronti del ricorrente in mancanza di prova del conferimento dell'incarico da parte degli stessi.
3. Le spese di lite
Con riferimento alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse devono essere poste a carico del ricorrente e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, ridotti del 30% tenuto conto del valore della causa come determinato dalla domanda, dell'oggetto e della complessità della controversia, nonchè del rito seguito e dell'attività difensiva effettivamente prestata da ciascuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. RIGETTA la domanda del ricorrente, AVV. DALLA MURA FABIO;
2. CONDANNA il ricorrente, AVV. DALLA MURA FABIO, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, e , che si liquidano in Controparte_2 Controparte_1
euro 3.554, oltre il 15% per spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Varese, 7 maggio 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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