Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 462 2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
dott. Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. grado iscritta al n. 462 2025 r.g. promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Venturi Roberto, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Stradone Porta Palio, n. 36
RECLAMANTE
contro
( ) rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Rocca Riccardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Padova,
Viale Navigazione Interna, n. 51
RECLAMATO
Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza della IV Sezione Civile della Corte D'Appello di Venezia del
3.3.2025 resa nel procedimento 1751 2024 sub 1
1. Con l'ordinanza oggi reclamata è stato rigettato, per assenza del presupposto del fumus boni iuris, il ricorso promosso in corso di causa ex art. 671 c.p.c. da (d'ora in poi Parte_1
per brevità avente ad oggetto l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili, CP_2
1
1.1. Quale primo motivo di censura la reclamante deduce come l'inadempimento rispetto alle obbligazioni dedotte nel contratto di cessione di quote sociali del 9.1.2008, in particolare rispetto al mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative entro il termine del 30.9.2008, fosse imputabile unicamente alla e quindi al , detentore di una parte delle quote Parte_2 CP_1
stesse (1%).
1.2.Ad avviso di G.P.E. il Collegio della cautela avrebbe omesso di valutare la delibera n. 2204 dell'8.8.2008 della (doc. n. 10 fascicolo di primo grado , recante disposizioni Parte_3 CP_2
attuative per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, con la quale veniva individuato l'ufficio regionale preposto a ricevere e ad istruire le istanze di autorizzazione alla costruzione degli impianti fotovoltaici di quelle dimensioni (15 MW), per cui nessuna inerzia colpevole poteva essere ascritta alla reclamante, essendo l'ufficio regionale di riferimento stato istituito nell'imminenza dello scadere del termine contrattuale sopra citato e viste le tempistiche richieste per l'istruttoria della procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 20-26 Dlvo n.
152/2006 che rendevano di fatto impossibile l'avveramento della condizione.
1.3.Non solo, ma anche l'autorizzazione dell'NE o di TE (ente concessionario delle linee elettriche) era da annoverarsi fra le necessarie autorizzazioni alla realizzazione del progetto;
per quest'ultima sarebbero stati necessari almeno 3 anni (cfr. doc. 6 allegato alla citazione di rinvio: verbale deposizione del teste all'udienza del 14.10.2014 e verbale deposizione Testimone_1
all'udienza del 7.4.2015 (cfr.doc.8). Testimone_2
1.4. Pertanto la valutazione economica della convenienza dell'affare in relazione ai tempi occorrenti per le autorizzazioni non poteva essere qualificato come “mero capriccio della promissaria acquirente”, in quanto le parti, nella loro autonomia, avevano ritenuto il termine del 30.9.2008 quello oltre il quale la convenienza economica dell'affare non era più giustificabile per entrambi.
2.Quale secondo motivo di censura l'errata valutazione delle comunicazioni del 28.7.2008 (doc n. 8)
e 20.8.2008, le quali non dimostrerebbero disinteresse di ma la presa d'atto dell'impossibilità CP_2
di rispettare il termine contrattuale ed il mancato avveramento della condizione.
3. Quale terzo motivo di reclamo viene dedotta l'errata interpretazione delle deposizioni rese nel giudizio di primo grado dai testimoni e , i quali avrebbero confermato l'interesse di Tes_3 Tes_4
alla conclusione dell'affare. CP_2
4. Quale quarto profilo di censura rileva l'allegazione già fin dal giudizio di primo grado e la prova da parte di della redazione di un nuovo progetto a cura del geometra (docc. CP_2 Controparte_3
2 3 e 5 del fascicolo di parte di primo grado), il quale aveva interamente rifatto il primo redatto dall'ing.
e alla Free Energy ST ed i cui costi dovevano essere sostenuti dopo la presentazione CP_4 della domanda di VIA da parte dell' , quale proprietaria del terreno. Parte_4
Ribadisce la diligenza di nell'espletamento di plurimi incontri condivisi fino all'estate del CP_2
2008.
5.Quanto alla presentazione della domanda di rileva come la questione del pagamento degli Pt_5
oneri connessi fosse irrilevante in quanto per la presentazione di tale domanda non vi erano costi da sostenere poichè il contributo economico da versare sarebbe stato determinato dall'autorità solo successivamente.
6.Stante l'avveramento della condizione risolutiva e l'efficacia conservata del contratto, sussisterebbe il diritto di alla restituzione della somma liquidata dalla Banca fideiubente, non potendo la CP_2
prestazione della garanzia a prima richiesta essere qualificata come caparra confirmatoria ex art. 1385
c.c.., attesa la natura personale della prima e reale della seconda.
Quanto al periculum ribadisce l'esistenza di plurimi atti dispositivi del proprio patrimonio da parte del reclamato al fine di sottrarli alla garanzia del credito per cui è causa (atti di cui alle lettere da a) a d) nonché l'intervenuta sentenza del Tribunale di Padova n. 89 del 23.7.2020 dichiarativa del fallimento di (doc. n. 9) e la sua cancellazione del registro delle imprese. Parte_6
3.Si è costituito eccependo in via preliminare la propria estraneità soggettiva dal lato CP_1
passivo rispetto al credito restitutorio vantato da per essere la fideiussione stata prestata CP_2 esclusivamente in favore di (in ragione della detenzione da parte di quest'ultima del Parte_6
99% delle quote sociali della società a questa liquidata giusta bonifico dell'8.11.2008 Parte_2
(doc. 3).
3.1. Richiama, quanto al dedotto inadempimento di G.P.E. tutte le deduzioni di merito già svolte nei precedenti giudizi e le motivazioni sul punto del Tribunale di Padova prima e della Corte d'Appello di Venezia poi.
3.2. Ribadisce anche l'inesistenza del dedotto periculum in mora in ragione di plurimi pignoramenti su cespiti anche ereditari del (docc. 7 e 8). CP_1
****
1. Preliminarmente la Corte rileva come correttamente il Collegio della cautela abbia ritenuto la non incompatibilità tra la prestazione di una fideiussione a prima richiesta e la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.
2.Invero l'art. 2, comma secondo, del contratto preliminare di compravendita del 9.1.2008, contempla una clausola atipica di caparra nella parte in cui prevede che “entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto verrà consegnata fideiussione bancaria a prima richiesta di un importo di €300.000,00
3 in sostituzione della caparra confirmatoria avente la stessa valenza ed a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti”.
2.1. Ciò detto deve osservarsi che, sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'art. 1385, comma 1, c.c. al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, “possono, tuttavia, differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite.” (Cassazione civile sez. II, 24/04/2013, n.10056; Cassazione civile sez.
II, 29/11/2022, n.35068 cfr. Cassazione civile sez. II, 15/04/2002, n.5424).
2.2. Pertanto l'ipotesi ordinaria ex art. 1385 c.c. che, si ripete, prevede la dazione della somma direttamente a mani del destinatario al momento della conclusione del contratto non esclude che, come nel caso di specie, le parti possano dare vita ad una “clausola atipica di caparra”, vale a dire effettuare la traditio secondo tempi e modalità diversi ex art. 1322 c.c. ma in ogni caso compatibili con lo scopo della clausola di cui all'art. 1385 c.c.
2.3.Deve quindi ritenersi perfezionata la traditio anche mediante consegna della somma ad un terzo diverso dalle parti contrattuali, così interpretando la loro volontà ed autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1322 c.c., (cfr. Cass. n.17127/2011 in caso di consegna di assegno bancario quale caparra confirmatoria).
2.4. Ritiene il Collegio che, conformemente al tenore letterale del contratto, la prestazione della fideiussione a prima richiesta (quindi senza l'obbligo della preventiva escussione), nonostante in astratto sia ascrivibile, quale promessa di pagamento, tra le garanzie personali accessorie al credito, in concreto persegua il medesimo scopo della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., vale a dire, garantire l'adempimento delle obbligazioni dedotte dalle parti, anche tramite un terzo garante (nel caso di specie l'Istituto bancario fideiubente), non essendo rilevante la mancata traditio della somma direttamente dal debitore nelle mani del creditore, - essendo peraltro nel caso di specie l'importo di
€300.000,00 già indicato nella fideiussione bancaria emessa in favore di -, in quanto Parte_6 ciò che rileva è l'effettiva uscita della somma dal patrimonio e quindi dalla disponibilità del solvens.
2.5. Osserva il Collegio come la somma fosse già stata intestata dalla alla promissaria CP_5 venditrice e quindi da ritenersi imputata a quest'ultima, mentre la riscossione da parte di Parte_6
quale parte non inadempiente, rappresentava un elemento accessorio e successivo al già
[...]
avvenuto perfezionamento della clausola atipica di caparra de quo (cfr. Cass. SU n. 26617/2007).
3. Quanto alle condotte di inadempimento, ritiene il Collegio che le censure del reclamante, delibate congiuntamente, siano infondate e che correttamente paiono essere state imputate a sulla base CP_2
della valutazione sommaria propria della presente fase.
4 3.1. L'art. 4 del contratto prevedeva quale condizione risolutiva: “il mancato rilascio entro il
30.9.2008 di tutte le autorizzazioni necessarie al fine di realizzare il progetto proposto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico effettuato dalla Free Energy STs di Prenn Martin di
Campo di UR (BZ) in collaborazione con il dott. Ing. di Velturno (BZ). L'impianto Persona_1 fotovoltaico previsto ha una potenza nominale installata di almeno 15 MW”.
3.2. Inoltre l'art. 7 prevedeva che: “la parte promittente acquirente ha dato incarico alla Free Energy
STs ed al dott. Ing. di eseguire il progetto e presentare le domande per Controparte_6 ottenere l'autorizzazione ed ha sottoscritto con essi un contratto in tal senso. I relativi costi saranno interamente sostenuti dalla parte acquirente a prescindere dal buon fine, così come ogni altro costo preliminare per l'ottenimento delle autorizzazioni o per opere preliminari quali preparazione del terreno, allacciamento all'ENEL, ecc”.
3.3.Orbene il dato oggettivo da cui muovere è la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, pari ad almeno 15 MW, per come confermato dal contratto preliminare e dal decreto n. 9 emesso dalla in data 28.3.2008 (doc. n.6), a seguito dell'istanza di verifica depositata in data Parte_3
1.2.2008 dalla proprietaria ai sensi dell'art. 32 Dlvo n. 152/2006, decreto che fa Parte_2 riferimento ad un progetto per l'installazione di 205.000,00 pannelli fotovoltaici in area fluviale e soggetta a vincolo paesaggistico, potenza che ha comportato la necessità della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale e l'avvio della Conferenza di Servizi, nonchè l'installazione di una cabina elettrica di potenza maggiore a fronte di una richiesta iniziale dell'11.10.2017 di 7 MV
(cfr. teste e ), con tempistiche per la realizzazione della nuova linea CP_6 Tes_1 Tes_2
elettrica di circa un triennio.
3.4.Ritiene la Corte che la scelta di realizzare un impianto con potenza nominale ampliata (e conseguentemente una nuova cabina elettrica) era stata valutata e condivisa dalle parti ad origine, così come la convenienza economica dell'affare, con obbligo in capo a di presentare la CP_2
domanda di valutazione di impatto ambientale, unitamente al debito progetto, tramite gli incaricati
Free Energy STs e dott. Ing. ai sensi dell'art. 7 del contratto ed a sostenerne Controparte_6
i relativi costi, ciò “a prescindere dal buon fine”.
3.5. Il rifiuto opposto da di consentire, tramite l'elaborazione di un progetto adeguato, il CP_2 deposito della domanda di e di sostenere i relativi costi, di entità irrisoria (€26.850,00 circa) Pt_5 rispetto al prezzo dell'operazione (€3.150.000,00), appare pertanto condotta posta in essere in spregio degli obblighi contrattuali sopra citati e di non scarsa importanza ex art. 1455 cc., alla luce del peculiare sinallagma contrattuale realizzato dalle parti.
3.6. Né sul punto è rilevante la delibera n. 2204 dell'8.8.2008, della (doc. n. 10), Parte_3
trattandosi di provvedimento organizzativo di carattere generale istitutivo di un ufficio (Progetto
5 Energia Unico), con compiti di coordinamento delle altre strutture regionali che nulla incideva sulle procedure sopra richiamate.
3.7.E ancora non risulta documentato un nuovo incarico congiunto né un progetto elaborato a firma del geometra il quale, escusso all'udienza del 14.10.2014, ha riferito di aver trasmesso “la CP_7 documentazione prodotta sub doc. n. 3 dall'attrice”, contenente “disegni delle sezioni e della pianta della struttura di sostegno”, ma non un progetto vero e proprio.
3.8.Quanto alle deposizioni del teste , escusso all'udienza del 26.6.2015, le predette Testimone_5
sono irrilevanti in quanto afferenti alla mera fase preliminare di messa in contatto dei soggetti contraenti, mentre quelle di , (socio di escusso all'udienza del Testimone_6 Parte_6
14.10.2014), confermano la fattibilità della realizzazione dell'impianto, l'assenza di risposte da parte
Cont di dopo la missiva del 22.4.2008 (doc. n. 4), quantomeno fino ad agosto 2008, infine che, nel corso degli incontri con il legale rappresentante di quest'ultimo non intendeva sostenere le CP_2
spese necessarie per la valutazione di impatto ambientale.
3.9.Pertanto la condotta omissiva di he, nonostante i plurimi solleciti dei promittenti venditori CP_2
e la condivisione circa la realizzazione di un impianto fotovoltaico con determinate caratteristiche tecniche ed in zona vincolata, si è protratta dalla data di comunicazione del decreto della Pt_3
del 28.3.2008 (8.4.2008) fino alle comunicazioni di del 28.7.2008 e 1.8.2008 – queste
[...] CP_2
ultime dimostrative della perdita di interesse per ritenuta impossibilità dell'avveramento della condizione (rilascio delle autorizzazioni) entro il termine pattuito - può allo stato qualificarsi come colpevole inadempimento di non scarsa importanza, con conseguente rigetto del reclamo per insussistenza del fumus boni iuris.
3.10. Ogni altra questione inerente il periculum non viene esaminata in quanto assorbita.
P.Q.M.
la Corte D'Appello di Venezia, visto l'art. 669 terdecies c.p.c., rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza della IV Sezione Civile della Corte D'Appello di Venezia del 3.3.2025, resa nel procedimento n. 1751 2024 r.g. sub 1; spese al definitivo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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