Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 25/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4756 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
Fratello (ME), Via Aluntina n°53, cod. fisc. , e C.F._1
, nato il [...] a [...], Parte_2
residente in [...], cod. fisc. , quali eredi C.F._2
di , rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Teresa Amata, Persona_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in S.Agata Militello (ME), via
Campidoglio (ang. Via Asmara),
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMENIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CASCIO ESTER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 30.12.2021, i ricorrenti e , in qualità di eredi della Parte_1 Parte_2
defunta , adivano il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, Persona_1
chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di CP_1
accompagnamento maturati dalla de cuius dal 01/01/2020 fino alla data del decesso, avvenuto il 07/08/2020.
delle somme spettanti.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva la cessazione della materia del CP_1
contendere, avendo provveduto alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi a favore dei ricorrenti in data 20.01.2022, entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della relativa domanda amministrativa (15.10.2021). L' CP_2
richiedeva, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite, affermando che l'iter amministrativo per la liquidazione degli importi spettanti agli eredi era stato espletato conformemente alle tempistiche di legge, senza che vi fosse un ritardo imputabile.
L'art. 445-bis c.p.c. disciplina il procedimento per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di prestazioni assistenziali. Il decreto di omologa dell'11/02/2021 ha assunto valore definitivo, vincolando l' al CP_1
riconoscimento della prestazione richiesta. Tale pronuncia ha valore vincolante per l' , rendendo superflua ogni ulteriore contestazione circa la sussistenza CP_2
del diritto alla prestazione richiesta.
Ai sensi dell'art. 12 della L. 118/1971 e dell'art. 18 della L. 80/2006, l'indennità di accompagnamento è concessa ai soggetti riconosciuti totalmente inabili e bisognosi di assistenza continua. Tale misura assistenziale è concepita per garantire un sostegno ai soggetti in condizioni di gravissima infermità, che necessitano di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
L'art. 7 della L. 533/1973 dispone che i ratei maturati e non riscossi dal beneficiario deceduto spettino agli eredi legittimi che dimostrino la propria qualità mediante idonea documentazione probatoria.
L'istruttoria documentale conferma che gli eredi hanno presentato tempestivamente la richiesta di liquidazione dei ratei arretrati e che l' ha CP_1
provveduto al pagamento in data 20.01.2022, nei termini previsti dalla normativa vigente. La sequenza degli eventi processuali e amministrativi attesta che l CP_2
ha operato secondo le disposizioni regolamentari in materia di liquidazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non emergendo elementi di colpa o negligenza che giustifichino un'ulteriore condanna.
In considerazione di quanto esposto, la materia del contendere deve ritenersi cessata. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il pagamento integrale delle somme richieste in corso di giudizio comporta il venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n.
18417/2013). L'assenza di un interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio implica la necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione della mancata opposizione dell' all'accertamento del diritto della de cuius e CP_1
della tempestività del pagamento, appare equo disporne la compensazione integrale tra le parti. Tale statuizione è conforme all'orientamento giurisprudenziale che privilegia una soluzione equitativa nei casi in cui il pagamento avvenga entro i termini di legge e senza l'insorgenza di un contenzioso propriamente detto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ritenendo che l'operato dell' sia avvenuto nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla CP_1
normativa di riferimento.
Così deciso in Patti 25/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo