Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.4465/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4465/2024 R.G. riservata in decisione in data 11.3.2025, e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BATTAGLIA UMBERTO e Parte_1 C.F._1
DIBOIS DANIELE e con domicilio eletto in Pavia, Via Breventano n. 12
RICORRENTE
E
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
“che sia confermato l'affido condiviso del minore tra i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre;
che sia previsto che gli incontri con il padre, il quale ha trovato lavoro a Brescia, si svolgano tutti i fine
settimana nelle giornate del sabato e della domenica con eventuale pernottamento con lui laddove disponga di un'adeguata sistemazione per il figlio;
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maggio di ciascun anno;
dare atto che la madre continuerà a percepire l'assegno unico e universale di attuali 230,00 euro circa;
porre a carico del padre l'obbligo di versare, a decorrere dal prossimo mese, l'assegno mensile di 250,00 euro quale mantenimento del figlio entro il giorno 20 di ogni mese,
il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale; nulla sulle spese che resteranno a carico della ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente pur dandosi atto che, all'udienza davanti al Giudice delegato dell'11.3.2025, lo stesso è personalmente comparso dichiarando di non volersi costituire in giudizio avendo raggiunto un accordo con la controparte in merito alle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore, come sopra riportate (v. verbale di udienza).
Reputa il Collegio, in ogni caso, che possa essere confermato l'affido condiviso tra i genitori del minore R_
(nato il [...]) come del resto chiesto dalla ricorrente, non essendo emerse ragioni per derogare al regime ordinario previsto dal Legislatore;
invero, le parti hanno raggiunto un accordo e non è contestato che il padre intrattenga regolari rapporti con il figlio, provvedendo altresì al suo mantenimento.
Va, altresì, previsto che il padre stia con il minore tutti i fine settimana nelle giornate del sabato e della domenica con eventuale pernottamento con lui, laddove disponga di un'adeguata sistemazione per il figlio, oltre che per metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni e per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Va, inoltre, senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, pertanto la madre, convivendo con lo stesso, provvederà direttamente al suo mantenimento attraverso la cura ed il sostentamento del predetto, mentre va posto a carico del padre, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, va evidenziato che le parti concordano nel prevedere che venga previsto un assegno mensile a carico del padre dell'importo di euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese extra-assegno, accordo che viene conseguentemente recepito dal Collegio.
Va, altresì, previsto che l'assegno unico universale per il figlio continui ad essere percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Visto l'esito del giudizio va, infine, previsto che le spese di lite restino a carico della ricorrente che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- conferma l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore (nato il [...]), con R_ collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che gli incontri padre-figlio avvengano secondo i tempi e le modalità indicate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Detta somma andrà automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese extra assegno da individuare e corrispondere secondo quanto indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- nulla sulle spese.
Pavia, così deciso in data 6.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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