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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15205 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL ER UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15205/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BONU' ILLARI e l'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICI ELISA
e
CHITO' RC (c.f. ), con l'avv. ROMEDA LUCA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
2) Assegnazione al sig. della casa coniugale, divenuta nel frattempo di sua esclusiva proprietà Parte_2 in ragione degli accordi di separazione omologati con sentenza non definitiva n. 171/2025 del 6 marzo
2025, con gli arredi e corredi ivi presenti.
3) Affidamento condiviso del figlio minore nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 337 bis Per_1
e ss. cod. civ., con fissazione della residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione del padre.
4) I ricorrenti concordano una suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori del figlio minore , il quale starà presso i genitori a settimane alterne (dal lunedì dopo la scuola alla Per_1 domenica, con pernottamento sino al rientro a scuola il lunedì mattina). Resta inteso tra i ricorrenti, che ciascun genitore è libero di intrattenere rapporti e di frequentare il figlio nella settimana in cui sarà Per_1 collocato presso l'altro.
Quanto alle festività, i coniugi condividono che il figlio minore trascorrerà con gli stessi, ad anni alterni, i giorni di Natale e San Silvestro/Capodanno, così come quelli di Pasqua e Pasquetta.
Quanto alle ferie estive, le parti concordano che il figlio possa trascorrere anche quindici giorni consecutivi con ciascun genitore.
I coniugi manifestano la massima disponibilità e si impegnano a modificare all'occorrenza i predetti accordi, in base ai propri impegni nonché ai bisogni e alle richieste del figlio, vista anche la sua età. Per_ 5) Le parti condividono che le figlie maggiorenni e EL potranno regolare liberamente i rapporti con i genitori, secondo i propri impegni e compatibilmente con quelli dei genitori stessi, mantenendo comunque la residenza anagrafica presso il padre ed una frequentazione paritetica con entrambi i genitori.
6) Quanto al mantenimento ordinario, vista la prevista frequentazione paritetica, i ricorrenti concordano che ciascun genitore provvederà direttamente a tutte le spese dei tre figli legate alla convivenza dei medesimi con lo stesso, con modalità diretta come previsto dal comma 4 dell'art. 337 ter c.c..
7) Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, graveranno invece sul sig. per il 60% e sulla sig.ra per il restante 40%, con l'intesa che Parte_2 Parte_1 andranno corrisposte al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. Le parti concordano di considerare straordinarie, e quindi soggette alla predetta regolamentazione, le seguenti spese: vestiario per i figli, spese dei cellulari, e tutti i costi inerenti ai mezzi in utilizzo ai figli (quali bolli e assicurazioni), spese e tasse per lo studio e l'università.
8) I ricorrenti condividono che l'Assegno Unico per i figli sia percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, i quali mantengono altresì il diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 60% a favore del sig. e del 40% a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
9) I ricorrenti rinunciano alla reciproca richiesta di un assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti.
10) I ricorrenti esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio in relazione al figlio minore . Persona_3
11) I ricorrenti concordano che ciascuno si faccia carico delle spese per l'alimentazione del cane di famiglia nei periodi in cui ciascuno lo terrà con sé, che coincideranno con i periodi di frequentazione dei figli con ciascun genitore. Per le spese relative alla cura e alla salute dello stesso, esse saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra previo accordo circa Parte_2 Parte_1 la loro necessità ed il loro ammontare e con esibizione della documentazione comprovante l'esatto rimborso, che andrà corrisposto alla parte anticipataria entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. 12) Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SALE MARASINO (BS) (atto n. 3, Parte II, Serie B) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 171/2025 del 06.03.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore e delle figlie maggiorenni economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL ER UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15205/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BONU' ILLARI e l'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICI ELISA
e
CHITO' RC (c.f. ), con l'avv. ROMEDA LUCA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
2) Assegnazione al sig. della casa coniugale, divenuta nel frattempo di sua esclusiva proprietà Parte_2 in ragione degli accordi di separazione omologati con sentenza non definitiva n. 171/2025 del 6 marzo
2025, con gli arredi e corredi ivi presenti.
3) Affidamento condiviso del figlio minore nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 337 bis Per_1
e ss. cod. civ., con fissazione della residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione del padre.
4) I ricorrenti concordano una suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori del figlio minore , il quale starà presso i genitori a settimane alterne (dal lunedì dopo la scuola alla Per_1 domenica, con pernottamento sino al rientro a scuola il lunedì mattina). Resta inteso tra i ricorrenti, che ciascun genitore è libero di intrattenere rapporti e di frequentare il figlio nella settimana in cui sarà Per_1 collocato presso l'altro.
Quanto alle festività, i coniugi condividono che il figlio minore trascorrerà con gli stessi, ad anni alterni, i giorni di Natale e San Silvestro/Capodanno, così come quelli di Pasqua e Pasquetta.
Quanto alle ferie estive, le parti concordano che il figlio possa trascorrere anche quindici giorni consecutivi con ciascun genitore.
I coniugi manifestano la massima disponibilità e si impegnano a modificare all'occorrenza i predetti accordi, in base ai propri impegni nonché ai bisogni e alle richieste del figlio, vista anche la sua età. Per_ 5) Le parti condividono che le figlie maggiorenni e EL potranno regolare liberamente i rapporti con i genitori, secondo i propri impegni e compatibilmente con quelli dei genitori stessi, mantenendo comunque la residenza anagrafica presso il padre ed una frequentazione paritetica con entrambi i genitori.
6) Quanto al mantenimento ordinario, vista la prevista frequentazione paritetica, i ricorrenti concordano che ciascun genitore provvederà direttamente a tutte le spese dei tre figli legate alla convivenza dei medesimi con lo stesso, con modalità diretta come previsto dal comma 4 dell'art. 337 ter c.c..
7) Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, graveranno invece sul sig. per il 60% e sulla sig.ra per il restante 40%, con l'intesa che Parte_2 Parte_1 andranno corrisposte al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. Le parti concordano di considerare straordinarie, e quindi soggette alla predetta regolamentazione, le seguenti spese: vestiario per i figli, spese dei cellulari, e tutti i costi inerenti ai mezzi in utilizzo ai figli (quali bolli e assicurazioni), spese e tasse per lo studio e l'università.
8) I ricorrenti condividono che l'Assegno Unico per i figli sia percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, i quali mantengono altresì il diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 60% a favore del sig. e del 40% a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
9) I ricorrenti rinunciano alla reciproca richiesta di un assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti.
10) I ricorrenti esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio in relazione al figlio minore . Persona_3
11) I ricorrenti concordano che ciascuno si faccia carico delle spese per l'alimentazione del cane di famiglia nei periodi in cui ciascuno lo terrà con sé, che coincideranno con i periodi di frequentazione dei figli con ciascun genitore. Per le spese relative alla cura e alla salute dello stesso, esse saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra previo accordo circa Parte_2 Parte_1 la loro necessità ed il loro ammontare e con esibizione della documentazione comprovante l'esatto rimborso, che andrà corrisposto alla parte anticipataria entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. 12) Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SALE MARASINO (BS) (atto n. 3, Parte II, Serie B) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 171/2025 del 06.03.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore e delle figlie maggiorenni economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.