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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4278/2020.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr. MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4278/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1693/2020, pubblicata in data 13.07.2020
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1
ZA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
di quest'ultimo sito in Falciano del Massico (CE), Via Vellaria n. 20
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I Controparte_1
), in qualità di procuratrice e mandataria di rappresentata e P.IVA_1 CP_2
difesa dall'Avv. Pierluigi Federici (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 9
pagina 1 di 10
APPELLATA
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_4
), in qualità di procuratrice e mandataria di rappresentata e P.IVA_2 CP_2
difesa dall'Avv. Pierluigi Federici (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Barberini n. 86 (
[...]
) CP_5
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la opponendosi al decreto Controparte_6
ingiuntivo n. 638/16 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli aveva ingiunto, nella sua qualità di fideiussore di , di pagare Parte_2
la somma complessiva di € 336.807,39 (di cui € 164.191,68 per saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10333/15 ed euro 172.615,71 per saldo debitore del rapporto anticipi n. 17289903/41) oltre interessi successivi e spese. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito. Invocava, poi,
l'operatività dell'art. 1956 c.c. atteso che la banca, benché a conoscenza delle mutate,
pagina 2 di 10 in senso peggiorativo, condizioni economiche del debitore principale, aveva continuato a fargli credito. Contestava, poi, la validità ed efficacia delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e agli interessi anatocistici, nonché
l'abusiva concessione del credito. Chiedeva pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare: in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, con conseguente nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che nulla è dovuto dall'istante, sig. , alla Banca opposta, per le ragioni Parte_1
in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
con vittoria di spese, onorari e competenze, come per legge, in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n.
55/2014”.
Si costituiva la banca opposta ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza del credito azionato, chiedendo rigettarsi l'opposizione.
Nel corso del giudizio interveniva in qualità di procuratrice speciale di CP_2
che nelle more del giudizio era divenuta cessionaria del credito Controparte_1
litigioso originariamente vantato dalla Controparte_6
aderendo e facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente di cui chiedeva l'estromissione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 1693/2020, depositata in data 13.07.2020, così decideva: “accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 638/16 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
condanna l'opponente al pagamento, in favore di CP_1
, e per essa la sua mandataria in persona del legale rappresentante
[...] CP_2
p.t., dell'importo di € 162.314,21 oltre interessi legali dalla notifica dell'opposto decreto al saldo;
compensa le spese del giudizio tra tutte le parti;
pone le spese di
c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente, da un lato, e di
pagina 3 di 10 , e per essa la sua mandataria dall'altro, nella misura Controparte_1 CP_2
frazionata del 50 % ciascuno”.
con atto notificato in data 27.11.2021, proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di due motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “-in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare: conosciuti e conoscibili per legge il provvedimento della Banca d'ltalia n. 55 del 2.5.2005, lo schema fideiussione ABI a questo allegato ed il provvedimento n. 14251 dell'AGCM del 20.4.2005; conseguentemente per i motivi esposti accogliersi l'appello dichiarando nulla la fideiussione sottoscritta dall'opponente come posta a Parte_1
base del D.l. opposto e pertanto non dovuta somma alcuna di quelle ingiunte e per cui è condanna nella sentenza gravata. - vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva nella qualità di Controparte_1
procuratrice e mandataria di la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, CP_2
chiedeva così provvedere: “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità del presente giudizio di appello per i motivi, di fatto e di diritto, indicati in atti;
nel merito: respingere il presente appello
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1693/2020 pubblicata il 13.07.2020, resa nel giudizio iscritto al n.ro 4317/2016, emessa dal Tribunale di S.Maria C.V., Terza
Sezione Civile;
Con rifusione di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Nel corso del procedimento interveniva in giudizio la nella qualità Controparte_4
di nuova titolare del credito prospettando che: in virtù di idoneo contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), concluso in data 31 maggio 2024,
[...]
ha acquistato pro soluto da - con CP_4 Controparte_1 CP_7
pagina 4 di 10 riferimento ai comparti di cartolarizzazione “Aporti 1”, “Aporti 2”, “Aporti 3”,
“Aporti 4” - e un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_8 Controparte_9
(per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo dovuti) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda,
n. 67 dell'8 giugno 2024.
La richiamava e faceva proprie le medesime conclusioni rassegnate CP_4 CP_4
dalla come da comparsa di intervento volontario. Con vittoria Controparte_1
delle spese di lite.
La Corte, all'udienza del 15.05.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ.,
Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Venendo al merito, rileva la Corte che ha censurato la Parte_1
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di due motivi di appello:
pagina 5 di 10 a) “Erra la sentenza impugnata allorché ritiene che l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione posto a base del D.I. come sottoscritto dall'opponente
, ora appellante, non sia accoglibile in quanto la Parte_1
documentazione di sostegno alla stessa è stata prodotta oltre il termine di cui all'art.
183, comma 6 cpc, dal che le preclusioni istruttorie determinatesi”. b) “Della nullità della fideiussione posta a base del D.I. dal che la fondatezza dell'opposizione all'ingiunzione e conseguenziale non debenza delle somme di cui alla sentenza impugnata”.
L'appello è infondato.
Ed invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite si è occupata ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali nella sentenza n. 26242 del 12 dicembre 2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi (tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e
Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista, per così dire, quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, essendo, la rilevabilità officiosa della nullità, circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass. civ. sent. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024). Nel caso in esame, infatti, il Tribunale constatava che la documentazione a sostegno dell'eccezione di nullità
pagina 6 di 10 della fideiussione, che avrebbe consentito di vagliare la corrispondenza tra le clausole inserite nel contratto per cui è causa e quelle contenute nello schema a suo tempo diffuso dall'ABI, veniva depositata tardivamente, ovvero solo al momento del deposito della comparsa conclusionale che, come è noto, ha valore meramente esplicativo delle difese già rese nei termini di rito. Quanto alla presunzione di conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria dello schema ABI, poi, è intervenuta la
Suprema Corte che ha ribadito che il provvedimento n. 55 del 2005 è un atto regolatorio per il quale non vale il principio iura novit curia, e che lo stesso, pertanto, non può essere qualificato come fatto notorio. In particolare, la Corte
Suprema di Cassazione ha chiarito che: “… giova aggiungere che i ricorrenti – oltre
a non aver dedotto alcunché a proposito della data e delle caratteristiche della fideiussione in questione, e ad aver precisato solo con l'istanza di decisione la conformità della stessa allo schema ABI – non hanno prodotto tempestivamente il provvedimento della Banca d'Italia – che in quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte, inconferente essendo l'evocazione del principio iura novit curia e della giurisprudenza di merito che invoca in proposito il << fatto notorio
>>”. Ancora sul punto: “non spiega quando sarebbero stati prodotti i documenti
ABI e della Banca d'Italia, necessari a vagliare la pretesa nullità- sicuramente rilevabile d'ufficio ma in base alle allegazioni e risultanze in atti” (Cass. civ.
Ordinanza n. 675/2025). Va osservato, inoltre, che, come recentemente opinato dalla
Cassazione: “Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello [...] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa
Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia”
pagina 7 di 10 (Cass. n. 16289 del 2024). Conclude, quindi, così la Suprema Corte: “Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca
d'Italia ed il modello ABI” (Cass. civ. Ordinanza n. 675/2025). In ogni caso, va comunque rilevato che la nullità discendente dalla conformità all'intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55 del 2005 della Banca d'Italia sarebbe comunque limitata alle sole clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, ossia le clausole n. 2, 6, 8 dello schema ABI. Nel caso in esame, quindi, pur volendo aderire, in via del tutto ipotetica, alla ricostruzione effettuata dall'odierno appellante, la fideiussione rimarrebbe valida ed efficace, con al più l'espunzione di quelle clausole ritenute (ipoteticamente) nulle, non potendosi parlare in ogni caso di nullità assoluta poiché la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato né offerto di dimostrare che non avrebbe concluso il contratto di fideiussione se privo delle clausole indicate come nulle. Analogamente, manca la prova del fatto che, in assenza di dette clausole, la fideiussione non potesse esistere autonomamente: infatti, il contratto contestato risulterebbe valido ed in grado di produrre effetti anche senza le clausole colpite eventualmente da nullità, che non ne costituiscono parte essenziale o inscindibile. Il secondo motivo di gravame deve ritenersi assorbito. Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata la sentenza di primo grado. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola pagina 8 di 10 fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio. A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del
24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1693/2020, pubblicata in data 13.07.2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) AN , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
al pagamento, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
[...]
250,00 per spese ed in € 9.991,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr. Michele Magliulo
.
pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr. MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4278/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1693/2020, pubblicata in data 13.07.2020
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1
ZA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
di quest'ultimo sito in Falciano del Massico (CE), Via Vellaria n. 20
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I Controparte_1
), in qualità di procuratrice e mandataria di rappresentata e P.IVA_1 CP_2
difesa dall'Avv. Pierluigi Federici (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 9
pagina 1 di 10
APPELLATA
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_4
), in qualità di procuratrice e mandataria di rappresentata e P.IVA_2 CP_2
difesa dall'Avv. Pierluigi Federici (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Barberini n. 86 (
[...]
) CP_5
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la opponendosi al decreto Controparte_6
ingiuntivo n. 638/16 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli aveva ingiunto, nella sua qualità di fideiussore di , di pagare Parte_2
la somma complessiva di € 336.807,39 (di cui € 164.191,68 per saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10333/15 ed euro 172.615,71 per saldo debitore del rapporto anticipi n. 17289903/41) oltre interessi successivi e spese. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito. Invocava, poi,
l'operatività dell'art. 1956 c.c. atteso che la banca, benché a conoscenza delle mutate,
pagina 2 di 10 in senso peggiorativo, condizioni economiche del debitore principale, aveva continuato a fargli credito. Contestava, poi, la validità ed efficacia delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e agli interessi anatocistici, nonché
l'abusiva concessione del credito. Chiedeva pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare: in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, con conseguente nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che nulla è dovuto dall'istante, sig. , alla Banca opposta, per le ragioni Parte_1
in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
con vittoria di spese, onorari e competenze, come per legge, in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n.
55/2014”.
Si costituiva la banca opposta ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza del credito azionato, chiedendo rigettarsi l'opposizione.
Nel corso del giudizio interveniva in qualità di procuratrice speciale di CP_2
che nelle more del giudizio era divenuta cessionaria del credito Controparte_1
litigioso originariamente vantato dalla Controparte_6
aderendo e facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente di cui chiedeva l'estromissione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 1693/2020, depositata in data 13.07.2020, così decideva: “accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 638/16 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
condanna l'opponente al pagamento, in favore di CP_1
, e per essa la sua mandataria in persona del legale rappresentante
[...] CP_2
p.t., dell'importo di € 162.314,21 oltre interessi legali dalla notifica dell'opposto decreto al saldo;
compensa le spese del giudizio tra tutte le parti;
pone le spese di
c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente, da un lato, e di
pagina 3 di 10 , e per essa la sua mandataria dall'altro, nella misura Controparte_1 CP_2
frazionata del 50 % ciascuno”.
con atto notificato in data 27.11.2021, proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di due motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “-in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare: conosciuti e conoscibili per legge il provvedimento della Banca d'ltalia n. 55 del 2.5.2005, lo schema fideiussione ABI a questo allegato ed il provvedimento n. 14251 dell'AGCM del 20.4.2005; conseguentemente per i motivi esposti accogliersi l'appello dichiarando nulla la fideiussione sottoscritta dall'opponente come posta a Parte_1
base del D.l. opposto e pertanto non dovuta somma alcuna di quelle ingiunte e per cui è condanna nella sentenza gravata. - vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva nella qualità di Controparte_1
procuratrice e mandataria di la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, CP_2
chiedeva così provvedere: “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità del presente giudizio di appello per i motivi, di fatto e di diritto, indicati in atti;
nel merito: respingere il presente appello
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1693/2020 pubblicata il 13.07.2020, resa nel giudizio iscritto al n.ro 4317/2016, emessa dal Tribunale di S.Maria C.V., Terza
Sezione Civile;
Con rifusione di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Nel corso del procedimento interveniva in giudizio la nella qualità Controparte_4
di nuova titolare del credito prospettando che: in virtù di idoneo contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), concluso in data 31 maggio 2024,
[...]
ha acquistato pro soluto da - con CP_4 Controparte_1 CP_7
pagina 4 di 10 riferimento ai comparti di cartolarizzazione “Aporti 1”, “Aporti 2”, “Aporti 3”,
“Aporti 4” - e un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_8 Controparte_9
(per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo dovuti) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda,
n. 67 dell'8 giugno 2024.
La richiamava e faceva proprie le medesime conclusioni rassegnate CP_4 CP_4
dalla come da comparsa di intervento volontario. Con vittoria Controparte_1
delle spese di lite.
La Corte, all'udienza del 15.05.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ.,
Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Venendo al merito, rileva la Corte che ha censurato la Parte_1
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di due motivi di appello:
pagina 5 di 10 a) “Erra la sentenza impugnata allorché ritiene che l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione posto a base del D.I. come sottoscritto dall'opponente
, ora appellante, non sia accoglibile in quanto la Parte_1
documentazione di sostegno alla stessa è stata prodotta oltre il termine di cui all'art.
183, comma 6 cpc, dal che le preclusioni istruttorie determinatesi”. b) “Della nullità della fideiussione posta a base del D.I. dal che la fondatezza dell'opposizione all'ingiunzione e conseguenziale non debenza delle somme di cui alla sentenza impugnata”.
L'appello è infondato.
Ed invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite si è occupata ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali nella sentenza n. 26242 del 12 dicembre 2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi (tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e
Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista, per così dire, quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, essendo, la rilevabilità officiosa della nullità, circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass. civ. sent. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024). Nel caso in esame, infatti, il Tribunale constatava che la documentazione a sostegno dell'eccezione di nullità
pagina 6 di 10 della fideiussione, che avrebbe consentito di vagliare la corrispondenza tra le clausole inserite nel contratto per cui è causa e quelle contenute nello schema a suo tempo diffuso dall'ABI, veniva depositata tardivamente, ovvero solo al momento del deposito della comparsa conclusionale che, come è noto, ha valore meramente esplicativo delle difese già rese nei termini di rito. Quanto alla presunzione di conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria dello schema ABI, poi, è intervenuta la
Suprema Corte che ha ribadito che il provvedimento n. 55 del 2005 è un atto regolatorio per il quale non vale il principio iura novit curia, e che lo stesso, pertanto, non può essere qualificato come fatto notorio. In particolare, la Corte
Suprema di Cassazione ha chiarito che: “… giova aggiungere che i ricorrenti – oltre
a non aver dedotto alcunché a proposito della data e delle caratteristiche della fideiussione in questione, e ad aver precisato solo con l'istanza di decisione la conformità della stessa allo schema ABI – non hanno prodotto tempestivamente il provvedimento della Banca d'Italia – che in quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte, inconferente essendo l'evocazione del principio iura novit curia e della giurisprudenza di merito che invoca in proposito il << fatto notorio
>>”. Ancora sul punto: “non spiega quando sarebbero stati prodotti i documenti
ABI e della Banca d'Italia, necessari a vagliare la pretesa nullità- sicuramente rilevabile d'ufficio ma in base alle allegazioni e risultanze in atti” (Cass. civ.
Ordinanza n. 675/2025). Va osservato, inoltre, che, come recentemente opinato dalla
Cassazione: “Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello [...] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa
Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia”
pagina 7 di 10 (Cass. n. 16289 del 2024). Conclude, quindi, così la Suprema Corte: “Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca
d'Italia ed il modello ABI” (Cass. civ. Ordinanza n. 675/2025). In ogni caso, va comunque rilevato che la nullità discendente dalla conformità all'intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55 del 2005 della Banca d'Italia sarebbe comunque limitata alle sole clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, ossia le clausole n. 2, 6, 8 dello schema ABI. Nel caso in esame, quindi, pur volendo aderire, in via del tutto ipotetica, alla ricostruzione effettuata dall'odierno appellante, la fideiussione rimarrebbe valida ed efficace, con al più l'espunzione di quelle clausole ritenute (ipoteticamente) nulle, non potendosi parlare in ogni caso di nullità assoluta poiché la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato né offerto di dimostrare che non avrebbe concluso il contratto di fideiussione se privo delle clausole indicate come nulle. Analogamente, manca la prova del fatto che, in assenza di dette clausole, la fideiussione non potesse esistere autonomamente: infatti, il contratto contestato risulterebbe valido ed in grado di produrre effetti anche senza le clausole colpite eventualmente da nullità, che non ne costituiscono parte essenziale o inscindibile. Il secondo motivo di gravame deve ritenersi assorbito. Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata la sentenza di primo grado. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola pagina 8 di 10 fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio. A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del
24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1693/2020, pubblicata in data 13.07.2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) AN , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
al pagamento, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
[...]
250,00 per spese ed in € 9.991,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr. Michele Magliulo
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