Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11351
CASS
Sentenza 29 aprile 2024

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Massime1

In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo.

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  • 1Lavoro in proprio dopo il fallimento,
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Per l’attività post fallimento
    https://www.fiscooggi.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11351
Data del deposito : 29 aprile 2024

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