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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3842/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3842/2023
Tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
CP_2
INTERVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 12:45 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. REDAELLI SPREAFICO ODOARDO, oggi sostituito dall'avv. Linda Parte_1
Oliva
Per e 'avv. GAGGIOTTI ANTONELLA Controparte_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3842/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REDAELLI Parte_1 C.F._1
SPREAFICO ODOARDO, elettivamente domiciliato in VIA L. MAJNO 18 MILANO presso il difensore avv. REDAELLI SPREAFICO ODOARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI ANTONELLA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BULLONI N. 12 BRESCIA presso il difensore avv. GAGGIOTTI
ANTONELLA
CONVENUTO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI ANTONELLA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BULLONI N. 12 BRESCIA presso il difensore avv. GAGGIOTTI
ANTONELLA
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'On.Le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società per la caduta occorsa Controparte_1 alla Sig.a in data 18.02.2022 mentre si trovava a bordo dell'autobus LS01 (ex art. Parte_1
1681 cod. civ., o in subordine ex art. 2054, 2043 e 2049 cod. civ.) e per l'effetto condannare la predetta, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutte le ragioni di danno patrimoniale e non patrimoniale patite dalla ricorrente, quantificate nella pagina 2 di 13 complessiva somma di €.77.646,55= (compresa la rifusione delle spese della CTU e del consulente di parte nella CTU), o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi compensativi dal danno al soddisfo per ritardato adempimento, o mora debendi, e rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo;
- condannare la convenuta e la parte che ha svolto intervento adesivo volontario ai Controparte_1 sensi dell'art.105 cpc , unitamente e/o in solido fra loro, alla rifusione delle spese e CP_2
competenze legali di difesa della ricorrente, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, come da separata nota che si deposita, con distrazione in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario.”
Per Controparte_1
“In via preliminare: autorizzarsi l'intervento volontario di CP_2
In via principale: respingersi le pretese di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto. Spese
e compensi professionali rifusi.
In via subordinata: accogliersi le pretese di parte ricorrente nei limiti del giusto e rigorosamente provato in proporzione al grado di responsabilità attribuita alle parti nella determinazione del sinistro. Spese e compensi professionali rifusi o compensati.”
Per CP_2
“In via preliminare: autorizzarsi l'intervento volontario di CP_2
In via principale: respingersi le pretese di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto. Spese
e compensi professionali rifusi.
In via subordinata: accogliersi le pretese di parte ricorrente nei limiti del giusto e rigorosamente provato in proporzione al grado di responsabilità attribuita alle parti nella determinazione del sinistro. Spese e compensi professionali rifusi o compensati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendo il risarcimento dei danni subiti Parte_1 Controparte_1
in data 18.02.2022 allorché, verso le ore 13.10, il bus sul quale stava salendo, prima di consentirle di prendere posto, frenava bruscamente facendole perdere l'equilibrio e cadere a terra.
La ricorrente ha dedotto la responsabilità contrattuale del vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c. per i danni subiti dalla trasportata, in particolare deducendo che l'autista del bus avrebbe potuto evitare il danno pagina 3 di 13 mediante l'utilizzo della normale diligenza. In subordine, ha dedotto la responsabilità extracontrattuale della resistente ai sensi degli artt. 2054, 2043 e 2049 c.c..
La ricorrente ha pertanto richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 77.646,55, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. si è costituita contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo che la Controparte_1
responsabilità per il sinistro è da ascrivere interamente alla ricorrente, alle sue condizioni fisiche o comunque ad una sua autonoma perdita di equilibrio, non addebitabile all'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. In ogni caso, la resistente ha dedotto l'interruzione del nesso causale tra il trasporto e le lesioni, considerato che la ricorrente non si è recata al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto, ma solo tre giorni dopo.
A sostegno della propria assicurata è intervenuta volontariamente ex art. 105 c.p.c. Controparte_1
nella qualità di compagnia di assicurazione per la RCA del mezzo su cui era trasportata CP_2
la ricorrente.
La causa è stata istruita dal g.i. cui era originariamente assegnata mediante prova orale e ammissione di c.t.u. medico-legale.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La ricorrente ha svolto, in via alternativa, sia l'azione risarcitoria contrattuale, volta a far valere la responsabilità di derivante da contratto di trasporto, ai sensi dell'art. 1681 c.c., sia Controparte_1
l'azione risarcitoria extracontrattuale, volta a far valere la responsabilità della società convenuta, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Il fatto per cui è causa può essere inquadrato nell'ambito della responsabilità contrattuale del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio ex art. 1681 c.c., ipotesi avanzata in via principale dalla parte ricorrente. Come è noto, a mente dell'art. 1681 c.c., “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde
pagina 4 di 13 dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
La ricorrente, invero, ha prodotto a sostegno della domanda il proprio titolo di viaggio (cfr. biglietto sub doc. 1 fasc. attoreo), in tal modo chiaramente deducendo una responsabilità contrattuale della convenuta per i danni cagionati durante il viaggio, nozione nella quale, come chiarito dalla giurisprudenza, vanno ricomprese anche le soste effettuate dal veicolo durante l'interruzione del movimento necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri (cfr. Cass. n. 2496/2004 in relazione al trasporto a mezzo tram o filobus), nonché il carico dei bagagli e l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini (cfr. Cass. n. 11198/2003 in ipotesi di trasporto su metropolitana).
Dalla natura contrattuale della responsabilità del vettore, secondo la giurisprudenza prevalente, discende che grava sul viaggiatore la prova, oltre che del contratto di trasporto e del danno subito, anche del nesso causale tra quest'ultimo e l'attività del vettore, incombendo invece sul danneggiato l'onere di dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr., ex multis, Cass. n. 11198/2003). La prova liberatoria può consistere anche nella prova che il sinistro è dipeso esclusivamente da fatto del passeggero o di un terzo (ex multis: Cass. 19.05.2008 n. 12694).
Può dunque osservarsi che la norma in esame pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità, la quale opera, però, a condizione che il trasportato abbia precedentemente fornito la prova del nesso causale tra il sinistro e il trasporto (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7423/1999).
In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'art. 1681 c.c. (così come l'art. 409 cod. nav.) pone a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (cfr. Cass. n. 3285/2006).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che la domanda della ricorrente sia meritevole di accoglimento.
All'esito dell'istruttoria orale sul punto svolta, invero, ritiene il Tribunale che – essendo pacifica la presenza a bordo dell'autobus della ricorrente e documentalmente provata la stipulazione di un contratto di trasporto – il fatto della caduta della stessa mentre si trovava sull'autobus, a seguito della brusca ripartenza del conducente, con conseguenti lesioni personali della stessa, possa considerarsi provato, per i seguenti motivi.
pagina 5 di 13 La caduta di a bordo dell'autobus LS016 è stata confermata da tutti i testi escussi Parte_1 all'udienza del 11.10.23.
In particolare, la teste indifferente, ha dichiarato che in data 18.02.22 si trovava Testimone_1
sullo stesso autobus, seduta sui sedili in fondo;
che in tali circostanze di tempo e luogo “ho visto la signora salire dall'entrata posteriore. L'autista è partito subito e bruscamente e la signora non è riuscita nel frattempo né a sedersi né ad aggrapparsi ad un sostegno. È caduta a terra all'indietro.
L'autobus ha proseguito la sua marcia, malgrado una delle ragazze che cercava di soccorrere
l'anziana signora insieme a me, fosse andata ad avvisare l'autista. Lui aveva gli auricolari. E non rispose nemmeno alla ragazza. Ho scoperto successivamente che la ragazza era la nipote della signora caduta a terra.”. Analogamente la teste nipote della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_2
“confermo, quando mia nonna è salita sull'autobus, io mi trovavo già lì perché frequento la scuola di
Leno ed ero salita qualche fermata prima”; “appena salita la nonna, il semaforo è scattato verde e
l'autista è ripartito immediatamente e bruscamente, tanto che mia nonna non è riuscita nemmeno a fare in tempo ad aggrapparsi ad un sostegno;
anche noi ragazzi ci siamo accorti della partenza brusca”; “mia nonna è caduta a terra all'indietro”; “l'autista non ha mai arrestato il mezzo e non si è mai accertato delle condizioni di salute di mia nonna”.
Anche il teste ovvero il conducente dell'autobus, ha confermato la caduta della Tes_3 ricorrente (“ho visto la signora caduta a terra dallo specchietto retrovisore, ho fermato l'autobus, come da protocollo, e ho fatto sedere la signora, accertandomi che non si fosse fatta male”).
Il fatto storico della caduta della ricorrente sull'autobus in data 18.02.22 deve, dunque, ritenersi provato.
Devono ritenersi prive di pregio le contestazioni della convenuta e della intervenuta in relazione alla dedotta inattendibilità delle testimoni escusse, dovendosi ritenere, quanto alla teste Testimone_1
che non siano emerse ragioni per dubitarsi della attendibilità della sua testimonianza, resa da
[...] persona indifferente all'esito della lite e stante la sua coerenza con le altre emergenze probatorie.
Quanto alla teste può osservarsi che il rapporto di parentela con la ricorrente (nonna della Tes_2
teste) non può costituire da sé solo argomento per addivenire ad un giudizio negativo in punto di attendibilità, atteso che tale valutazione deve avvenire in relazione al contenuto delle dichiarazioni e non aprioristicamente “per categoria” (cfr., ex multis, Cass. n. 16529/2004), in quanto, in quest'ultima ipotesi, il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla “capacità a testimoniare” in rapporto, appunto, a “categorie” di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza. Il giudizio di attendibilità della testimonianza afferisce, infatti, alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di pagina 6 di 13 natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. n. 7763/2010).
Ciò osservato, deve ritenersi non siano emersi nel caso di specie elementi rilevanti che inducano a dubitare della attendibilità della teste sotto il profilo oggettivo, attesa la coerenza e precisione delle dichiarazioni rese dalla stessa, del tutto convergenti con quelle della teste Tes_1
Il Tribunale non reputa condivisibili le censure svolte dalla convenuta e dalla terza intervenuta in merito a presunte contraddizioni delle testimoni: in particolare il fatto che le testi abbiano dichiarato che il conducente non si fosse fermato a seguito della caduta della ricorrente (mentre la aveva Pt_1
allegato che il conducente avesse arrestato la marcia) e il fatto che la abbia riferito di avere Tes_2 accompagnato la nonna la Pronto soccorso insieme alla mamma, “una volta a casa” (mentre risulta che la ricorrente si sia recata al Pronto soccorso solo tre giorni dopo) sono divergenze non determinanti ed estranee al nucleo centrale della narrazione circa l'accadimento storico, che non appaiono idonee a minare la credibilità complessiva del racconto.
La ricorrente, inoltre, ha prodotto documentazione medica, quale il referto del Pronto Soccorso, recante data di tre giorni successiva al sinistro (doc. 3 fasc. attoreo), da cui si evince che la stessa, in data
21.02.22, ebbe a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Manerbio riferendo una lesione accidentale (indicata all'accettazione come trauma lombo-sacrale), riportata il 18.02.22 alle ore 00:00.
Quanto all'idoneità della caduta sull'autobus in data 18.02.22 a determinare la lesione oggetto di doglianza in causa, deve osservarsi che, da un punto di vista causale, tale questione ha trovato risposta positiva nella c.t.u. medico-legale espletata nel presente giudizio, laddove il c.t.u. nominato, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, tenuto conto della coerente vicenda clinica che ebbe ad interessare la ricorrente a seguito dell'evento in questione, ha ritenuto la compatibilità causale tra le lesioni e il trauma subito nel sinistro.
Né, ad avviso di questo giudice, l'idoneità causale di detto evento può essere smentita in ragione del fatto che la ricorrente si recò presso il Pronto soccorso a distanza di tre giorni dall'evento dannoso, verosimilmente in ragione di una iniziale sottovalutazione, da parte della della portata lesiva Pt_1
delle conseguenze riportate a seguito della caduta.
Quanto, infine, alla contestazione sollevata dalla parte convenuta e da quella intervenuta in ordine alle circostanze di accadimento del sinistro che parte ricorrente avrebbe riferito in sede di accesso al pronto soccorso e che sono confluite nel referto del servizio di accettazione e pronto soccorso del 21.02.22 (in particolare l'indicazione, alla voce “modalità di trauma”, di “lesione accidentale. Lesioni riportate il
18.02.22 alle ore 00:00”), la stessa appare priva di pregio. Da un lato, deve considerarsi che non sono pagina 7 di 13 infrequenti erronee indicazioni in tale sede, considerato che generalmente l'attenzione dei sanitari è principalmente concentrata sulla verifica delle condizioni del soggetto;
dall'altro, deve evidenziarsi che hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699
e ss. c.c., le sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, certamente non coperte da fede privilegiata le annotazioni compiute dal sanitario nel referto in ordine alla dinamica di un sinistro e alla soggettività del paziente come dallo stesso riferita che, dunque, risultano liberamente apprezzabili dal giudice sulla scorta del complessivo compendio probatorio. In ogni caso deve osservarsi che l'indicazione “lesione accidentale”, senza ulteriori specificazioni, stante la sua genericità, appare ben compatibile con una caduta (“accidentale”) su un autobus, né appare determinante l'indicazione errata dell'orario del fatto (correttamente indicato come avvenuto nella data del 18.02.22), verosimilmente dovuta ad un mero errore materiale.
In conclusione, dalle emergenze probatorie è risultata prova della presenza di Parte_1 sull'autobus, dell'esistenza di un contratto di trasporto con il vettore nonché Controparte_1
l'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso occorso alla ricorrente e il trasporto stesso.
Deve dunque ritenersi, alla stregua delle deduzioni delle parti e dell'istruzione svolta, e considerati i principi di diritto da applicare, la responsabilità del vettore Controparte_1
In proposito, infatti, deve rammentarsi come l'art. 1681 c.c. stabilisca, ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per sinistri occorsi al trasportato, un requisito particolarmente stringente, onerando il vettore di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In altri termini,
è posta a carico del vettore una presunzione di responsabilità, superabile solo con la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ebbene, nel caso di specie non può dirsi che il vettore abbia fornito una simile prova Controparte_1
liberatoria.
Al fine di offrire tale prova liberatoria il vettore avrebbe dovuto allegare e dimostrare Controparte_1
che il suo conducente, nell'occasione, aveva tenuto una condotta di guida corretta e conforme alle norme speciali del Codice della Strada e a quelle generali della comune prudenza;
ovvero che il conducente del mezzo era ripartito, dopo la fermata (quindi in un momento in cui i passeggeri appena saliti erano verosimilmente in piedi e in movimento alla ricerca di posto a sedere o dell'obliteratrice), in modo assolutamente cauto. Deve escludersi che ciò sia avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue che, risultando provata la sussistenza del contratto di trasporto e di un sinistro occorso a durante il trasporto, in mancanza, come si è osservato, di prova liberatoria, deve essere Parte_1
affermata la responsabilità del vettore Arriva Italia s.p.a., che non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
pagina 8 di 13 2.1 I danni alla persona riportati dalla ricorrente sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata alla dott. le cui conclusioni appaiono adeguatamente motivate e del tutto condivisibili. Persona_1
Deve dunque ritenersi che avendo riportato frattura somatica amielica a carico di L1, Parte_1
inizialmente trattata conservativamente, sottoposta in data 01.03.2022 ad intervento di artrodesi posteriore T11-L3, in conseguenza del fatto dannoso del 18.02.22 – dopo un periodo di inabilità assoluta per 32 gg., al 75% per 60 gg., al 50% per i successivi 60 gg. ed al 25% per ulteriori 60 gg. – abbia subito una riduzione definitiva della sua integrità psico-fisica pari al 19%, per esiti di stabilizzazione vertebrale dorso-lombare T11-L3 con conseguente limitazione del tratto rachideo interessato.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di NO ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di NO prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini pagina 9 di 13 percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
2.2 Tutto ciò premesso, deve ritenersi che la prova del danno da sofferenza sia stata fornita, in via presuntiva, sulla base della tipologia di lesioni subite dalla ricorrente e delle allegazioni nel ricorso introduttivo, giustificandosi, pertanto, il riconoscimento del punto base del danno non patrimoniale previsto dalle Tabelle di NO (2024), dovendo il Giudice applicare le tabelle in vigore al momento della decisione e non già al momento del fatto illecito o dell'introduzione della causa (Cass. 13.12.2016
n. 25485; Cass. 7.10.2022, n. 29320; Cass. 20.07.2023, n. 21630).
Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere alla ricorrente, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 14.030,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 19%, e può essere liquidato, in considerazione dell'età della ricorrente
(81 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti (ovvero al termine del periodo di invalidità temporanea, atteso che solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, il danno può dirsi venuto ad esistenza;
cfr., ex multis, Cass. 7.02.2017, n. 3121; Cass. 21.06.2012, n.
10303; Cass. 25.02.2004, n. 3806), nella somma di euro 56.796,00.
Sulla base dei principi richiamati in tema di liquidazione del danno non patrimoniale e di personalizzazione, trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno subito da Parte_1
Ne consegue che deve essere riconosciuto alla ricorrente un risarcimento complessivo pari ad euro
70.826,00 a titolo di danno non patrimoniale.
2.3 Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate pagina 10 di 13 alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro
70.826,00 devalutata all'epoca del fatto (18.12.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 18.12.2022 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3. Per quanto concerne le spese mediche sostenute dalla ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa, compete altresì alla stessa, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate nella misura di euro 753,00, quanto agli esborsi per acquisto di busto ortopedico e calza antitrombotiche, per trattamento riabilitativo e per MOC-DEXA, con esclusione delle ulteriori spese allegate dalla ricorrente per acquisto di farmaci, da ritenersi non congrue in quanto non attinenti alla lesività riportata (cfr. relazione c.t.u. dott. pag. 6). Il Per_1 consulente dell'ufficio ha altresì escluso la necessità di spese mediche future.
Spettano alla anche il rimborso della spesa sostenuta per ottenere copia della cartella clinica e Pt_1
degli esami radiologici necessaria al fine di provare la sussistenza del proprio diritto al risarcimento del danno nell'ambito del presente giudizio, pari ad euro 57,00.
Non possono trovare riconoscimento gli ulteriori importi richiesti dalla ricorrente, in particolare relativi ad asseriti trasporti, per euro 105,60 ed euro 40,00, considerato che la parte si è limitata a produrre la relativa documentazione senza alcuna puntuale allegazione nel ricorso introduttivo circa la correlazione causale di tali costi al sinistro per cui è causa.
Deve parimenti essere escluso il risarcimento delle spese per assistenza domiciliare durante la convalescenza, in difetto di prova, attesa l'inidoneità della dichiarazione prodotta dalla ricorrente a tale fine sub doc. 5 e stante la rinuncia, da parte della stessa, all'audizione della teste . Testimone_4
Può pertanto riconoscersi alla ricorrente il complessivo importo di euro 810,00 (euro 753,00 + euro
57,00), a titolo di danno patrimoniale.
Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla pagina 11 di 13 data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022. Poiché è intervenuta CP_2
nel presente giudizio sostenendo le ragioni della propria assicurata la quale è Controparte_1
risultata soccombente, la compagnia intervenuta deve essere condannata in solido a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente.
Le spese di lite, pertanto, sono liquidate a carico solidale di e di in Controparte_1 CP_2
favore della ricorrente, secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta per assenza di memorie e fase decisionale ridotta), le spese di lite sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte ricorrente redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro 565,40 per spese e in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Odoardo Redaelli Spreafico, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La ricorrente ha altresì richiesto il rimborso delle spese di c.t.p. per euro 1.220,00, in relazione all'attività svolta dal dott. (cfr. doc. 12 fasc. attoreo). Per_2
Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass., 03.01.2013, n. 84). La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma unicamente quella della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357).
Nel caso di specie, rilevato che la ricorrente ha depositato la fattura del dott. per complessivi Per_2 euro 1.220,00, considerato che l'importo complessivo esposto appare sproporzionato rispetto alla prestazione di consulenza svolta dal c.t.p. (anche in considerazione all'importo riconosciuto allo stesso pagina 12 di 13 c.t.u., pari ad euro 800,00 oltre accessori, ovvero 976,00), deve essere equitativamente ridotto e può essere liquidato in misura pari al compenso riconosciuto al c.t.u., pari ad euro 976,00.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto e della terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
70.826,00 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 810,00 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori calcolati come in motivazione;
- condanna e in solido a rifondere la ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 CP_2
liquidate euro 565,40 per spese e in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Odoardo Redaelli
Spreafico, dichiaratosi antistatario;
oltre ad euro 976,00 per spese di c.t.p.;
- pone definitivamente a carico del convenuto e della terza intervenuta le spese della c.t.u, come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Brescia 13.03.25
Il Giudice dott.ssa Laura Frata
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3842/2023
Tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
CP_2
INTERVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 12:45 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. REDAELLI SPREAFICO ODOARDO, oggi sostituito dall'avv. Linda Parte_1
Oliva
Per e 'avv. GAGGIOTTI ANTONELLA Controparte_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3842/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REDAELLI Parte_1 C.F._1
SPREAFICO ODOARDO, elettivamente domiciliato in VIA L. MAJNO 18 MILANO presso il difensore avv. REDAELLI SPREAFICO ODOARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI ANTONELLA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BULLONI N. 12 BRESCIA presso il difensore avv. GAGGIOTTI
ANTONELLA
CONVENUTO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI ANTONELLA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BULLONI N. 12 BRESCIA presso il difensore avv. GAGGIOTTI
ANTONELLA
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'On.Le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società per la caduta occorsa Controparte_1 alla Sig.a in data 18.02.2022 mentre si trovava a bordo dell'autobus LS01 (ex art. Parte_1
1681 cod. civ., o in subordine ex art. 2054, 2043 e 2049 cod. civ.) e per l'effetto condannare la predetta, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutte le ragioni di danno patrimoniale e non patrimoniale patite dalla ricorrente, quantificate nella pagina 2 di 13 complessiva somma di €.77.646,55= (compresa la rifusione delle spese della CTU e del consulente di parte nella CTU), o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi compensativi dal danno al soddisfo per ritardato adempimento, o mora debendi, e rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo;
- condannare la convenuta e la parte che ha svolto intervento adesivo volontario ai Controparte_1 sensi dell'art.105 cpc , unitamente e/o in solido fra loro, alla rifusione delle spese e CP_2
competenze legali di difesa della ricorrente, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, come da separata nota che si deposita, con distrazione in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario.”
Per Controparte_1
“In via preliminare: autorizzarsi l'intervento volontario di CP_2
In via principale: respingersi le pretese di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto. Spese
e compensi professionali rifusi.
In via subordinata: accogliersi le pretese di parte ricorrente nei limiti del giusto e rigorosamente provato in proporzione al grado di responsabilità attribuita alle parti nella determinazione del sinistro. Spese e compensi professionali rifusi o compensati.”
Per CP_2
“In via preliminare: autorizzarsi l'intervento volontario di CP_2
In via principale: respingersi le pretese di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto. Spese
e compensi professionali rifusi.
In via subordinata: accogliersi le pretese di parte ricorrente nei limiti del giusto e rigorosamente provato in proporzione al grado di responsabilità attribuita alle parti nella determinazione del sinistro. Spese e compensi professionali rifusi o compensati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendo il risarcimento dei danni subiti Parte_1 Controparte_1
in data 18.02.2022 allorché, verso le ore 13.10, il bus sul quale stava salendo, prima di consentirle di prendere posto, frenava bruscamente facendole perdere l'equilibrio e cadere a terra.
La ricorrente ha dedotto la responsabilità contrattuale del vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c. per i danni subiti dalla trasportata, in particolare deducendo che l'autista del bus avrebbe potuto evitare il danno pagina 3 di 13 mediante l'utilizzo della normale diligenza. In subordine, ha dedotto la responsabilità extracontrattuale della resistente ai sensi degli artt. 2054, 2043 e 2049 c.c..
La ricorrente ha pertanto richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 77.646,55, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. si è costituita contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo che la Controparte_1
responsabilità per il sinistro è da ascrivere interamente alla ricorrente, alle sue condizioni fisiche o comunque ad una sua autonoma perdita di equilibrio, non addebitabile all'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. In ogni caso, la resistente ha dedotto l'interruzione del nesso causale tra il trasporto e le lesioni, considerato che la ricorrente non si è recata al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto, ma solo tre giorni dopo.
A sostegno della propria assicurata è intervenuta volontariamente ex art. 105 c.p.c. Controparte_1
nella qualità di compagnia di assicurazione per la RCA del mezzo su cui era trasportata CP_2
la ricorrente.
La causa è stata istruita dal g.i. cui era originariamente assegnata mediante prova orale e ammissione di c.t.u. medico-legale.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La ricorrente ha svolto, in via alternativa, sia l'azione risarcitoria contrattuale, volta a far valere la responsabilità di derivante da contratto di trasporto, ai sensi dell'art. 1681 c.c., sia Controparte_1
l'azione risarcitoria extracontrattuale, volta a far valere la responsabilità della società convenuta, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Il fatto per cui è causa può essere inquadrato nell'ambito della responsabilità contrattuale del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio ex art. 1681 c.c., ipotesi avanzata in via principale dalla parte ricorrente. Come è noto, a mente dell'art. 1681 c.c., “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde
pagina 4 di 13 dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
La ricorrente, invero, ha prodotto a sostegno della domanda il proprio titolo di viaggio (cfr. biglietto sub doc. 1 fasc. attoreo), in tal modo chiaramente deducendo una responsabilità contrattuale della convenuta per i danni cagionati durante il viaggio, nozione nella quale, come chiarito dalla giurisprudenza, vanno ricomprese anche le soste effettuate dal veicolo durante l'interruzione del movimento necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri (cfr. Cass. n. 2496/2004 in relazione al trasporto a mezzo tram o filobus), nonché il carico dei bagagli e l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini (cfr. Cass. n. 11198/2003 in ipotesi di trasporto su metropolitana).
Dalla natura contrattuale della responsabilità del vettore, secondo la giurisprudenza prevalente, discende che grava sul viaggiatore la prova, oltre che del contratto di trasporto e del danno subito, anche del nesso causale tra quest'ultimo e l'attività del vettore, incombendo invece sul danneggiato l'onere di dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr., ex multis, Cass. n. 11198/2003). La prova liberatoria può consistere anche nella prova che il sinistro è dipeso esclusivamente da fatto del passeggero o di un terzo (ex multis: Cass. 19.05.2008 n. 12694).
Può dunque osservarsi che la norma in esame pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità, la quale opera, però, a condizione che il trasportato abbia precedentemente fornito la prova del nesso causale tra il sinistro e il trasporto (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7423/1999).
In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'art. 1681 c.c. (così come l'art. 409 cod. nav.) pone a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (cfr. Cass. n. 3285/2006).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che la domanda della ricorrente sia meritevole di accoglimento.
All'esito dell'istruttoria orale sul punto svolta, invero, ritiene il Tribunale che – essendo pacifica la presenza a bordo dell'autobus della ricorrente e documentalmente provata la stipulazione di un contratto di trasporto – il fatto della caduta della stessa mentre si trovava sull'autobus, a seguito della brusca ripartenza del conducente, con conseguenti lesioni personali della stessa, possa considerarsi provato, per i seguenti motivi.
pagina 5 di 13 La caduta di a bordo dell'autobus LS016 è stata confermata da tutti i testi escussi Parte_1 all'udienza del 11.10.23.
In particolare, la teste indifferente, ha dichiarato che in data 18.02.22 si trovava Testimone_1
sullo stesso autobus, seduta sui sedili in fondo;
che in tali circostanze di tempo e luogo “ho visto la signora salire dall'entrata posteriore. L'autista è partito subito e bruscamente e la signora non è riuscita nel frattempo né a sedersi né ad aggrapparsi ad un sostegno. È caduta a terra all'indietro.
L'autobus ha proseguito la sua marcia, malgrado una delle ragazze che cercava di soccorrere
l'anziana signora insieme a me, fosse andata ad avvisare l'autista. Lui aveva gli auricolari. E non rispose nemmeno alla ragazza. Ho scoperto successivamente che la ragazza era la nipote della signora caduta a terra.”. Analogamente la teste nipote della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_2
“confermo, quando mia nonna è salita sull'autobus, io mi trovavo già lì perché frequento la scuola di
Leno ed ero salita qualche fermata prima”; “appena salita la nonna, il semaforo è scattato verde e
l'autista è ripartito immediatamente e bruscamente, tanto che mia nonna non è riuscita nemmeno a fare in tempo ad aggrapparsi ad un sostegno;
anche noi ragazzi ci siamo accorti della partenza brusca”; “mia nonna è caduta a terra all'indietro”; “l'autista non ha mai arrestato il mezzo e non si è mai accertato delle condizioni di salute di mia nonna”.
Anche il teste ovvero il conducente dell'autobus, ha confermato la caduta della Tes_3 ricorrente (“ho visto la signora caduta a terra dallo specchietto retrovisore, ho fermato l'autobus, come da protocollo, e ho fatto sedere la signora, accertandomi che non si fosse fatta male”).
Il fatto storico della caduta della ricorrente sull'autobus in data 18.02.22 deve, dunque, ritenersi provato.
Devono ritenersi prive di pregio le contestazioni della convenuta e della intervenuta in relazione alla dedotta inattendibilità delle testimoni escusse, dovendosi ritenere, quanto alla teste Testimone_1
che non siano emerse ragioni per dubitarsi della attendibilità della sua testimonianza, resa da
[...] persona indifferente all'esito della lite e stante la sua coerenza con le altre emergenze probatorie.
Quanto alla teste può osservarsi che il rapporto di parentela con la ricorrente (nonna della Tes_2
teste) non può costituire da sé solo argomento per addivenire ad un giudizio negativo in punto di attendibilità, atteso che tale valutazione deve avvenire in relazione al contenuto delle dichiarazioni e non aprioristicamente “per categoria” (cfr., ex multis, Cass. n. 16529/2004), in quanto, in quest'ultima ipotesi, il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla “capacità a testimoniare” in rapporto, appunto, a “categorie” di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza. Il giudizio di attendibilità della testimonianza afferisce, infatti, alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di pagina 6 di 13 natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. n. 7763/2010).
Ciò osservato, deve ritenersi non siano emersi nel caso di specie elementi rilevanti che inducano a dubitare della attendibilità della teste sotto il profilo oggettivo, attesa la coerenza e precisione delle dichiarazioni rese dalla stessa, del tutto convergenti con quelle della teste Tes_1
Il Tribunale non reputa condivisibili le censure svolte dalla convenuta e dalla terza intervenuta in merito a presunte contraddizioni delle testimoni: in particolare il fatto che le testi abbiano dichiarato che il conducente non si fosse fermato a seguito della caduta della ricorrente (mentre la aveva Pt_1
allegato che il conducente avesse arrestato la marcia) e il fatto che la abbia riferito di avere Tes_2 accompagnato la nonna la Pronto soccorso insieme alla mamma, “una volta a casa” (mentre risulta che la ricorrente si sia recata al Pronto soccorso solo tre giorni dopo) sono divergenze non determinanti ed estranee al nucleo centrale della narrazione circa l'accadimento storico, che non appaiono idonee a minare la credibilità complessiva del racconto.
La ricorrente, inoltre, ha prodotto documentazione medica, quale il referto del Pronto Soccorso, recante data di tre giorni successiva al sinistro (doc. 3 fasc. attoreo), da cui si evince che la stessa, in data
21.02.22, ebbe a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Manerbio riferendo una lesione accidentale (indicata all'accettazione come trauma lombo-sacrale), riportata il 18.02.22 alle ore 00:00.
Quanto all'idoneità della caduta sull'autobus in data 18.02.22 a determinare la lesione oggetto di doglianza in causa, deve osservarsi che, da un punto di vista causale, tale questione ha trovato risposta positiva nella c.t.u. medico-legale espletata nel presente giudizio, laddove il c.t.u. nominato, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, tenuto conto della coerente vicenda clinica che ebbe ad interessare la ricorrente a seguito dell'evento in questione, ha ritenuto la compatibilità causale tra le lesioni e il trauma subito nel sinistro.
Né, ad avviso di questo giudice, l'idoneità causale di detto evento può essere smentita in ragione del fatto che la ricorrente si recò presso il Pronto soccorso a distanza di tre giorni dall'evento dannoso, verosimilmente in ragione di una iniziale sottovalutazione, da parte della della portata lesiva Pt_1
delle conseguenze riportate a seguito della caduta.
Quanto, infine, alla contestazione sollevata dalla parte convenuta e da quella intervenuta in ordine alle circostanze di accadimento del sinistro che parte ricorrente avrebbe riferito in sede di accesso al pronto soccorso e che sono confluite nel referto del servizio di accettazione e pronto soccorso del 21.02.22 (in particolare l'indicazione, alla voce “modalità di trauma”, di “lesione accidentale. Lesioni riportate il
18.02.22 alle ore 00:00”), la stessa appare priva di pregio. Da un lato, deve considerarsi che non sono pagina 7 di 13 infrequenti erronee indicazioni in tale sede, considerato che generalmente l'attenzione dei sanitari è principalmente concentrata sulla verifica delle condizioni del soggetto;
dall'altro, deve evidenziarsi che hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699
e ss. c.c., le sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, certamente non coperte da fede privilegiata le annotazioni compiute dal sanitario nel referto in ordine alla dinamica di un sinistro e alla soggettività del paziente come dallo stesso riferita che, dunque, risultano liberamente apprezzabili dal giudice sulla scorta del complessivo compendio probatorio. In ogni caso deve osservarsi che l'indicazione “lesione accidentale”, senza ulteriori specificazioni, stante la sua genericità, appare ben compatibile con una caduta (“accidentale”) su un autobus, né appare determinante l'indicazione errata dell'orario del fatto (correttamente indicato come avvenuto nella data del 18.02.22), verosimilmente dovuta ad un mero errore materiale.
In conclusione, dalle emergenze probatorie è risultata prova della presenza di Parte_1 sull'autobus, dell'esistenza di un contratto di trasporto con il vettore nonché Controparte_1
l'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso occorso alla ricorrente e il trasporto stesso.
Deve dunque ritenersi, alla stregua delle deduzioni delle parti e dell'istruzione svolta, e considerati i principi di diritto da applicare, la responsabilità del vettore Controparte_1
In proposito, infatti, deve rammentarsi come l'art. 1681 c.c. stabilisca, ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per sinistri occorsi al trasportato, un requisito particolarmente stringente, onerando il vettore di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In altri termini,
è posta a carico del vettore una presunzione di responsabilità, superabile solo con la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ebbene, nel caso di specie non può dirsi che il vettore abbia fornito una simile prova Controparte_1
liberatoria.
Al fine di offrire tale prova liberatoria il vettore avrebbe dovuto allegare e dimostrare Controparte_1
che il suo conducente, nell'occasione, aveva tenuto una condotta di guida corretta e conforme alle norme speciali del Codice della Strada e a quelle generali della comune prudenza;
ovvero che il conducente del mezzo era ripartito, dopo la fermata (quindi in un momento in cui i passeggeri appena saliti erano verosimilmente in piedi e in movimento alla ricerca di posto a sedere o dell'obliteratrice), in modo assolutamente cauto. Deve escludersi che ciò sia avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue che, risultando provata la sussistenza del contratto di trasporto e di un sinistro occorso a durante il trasporto, in mancanza, come si è osservato, di prova liberatoria, deve essere Parte_1
affermata la responsabilità del vettore Arriva Italia s.p.a., che non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
pagina 8 di 13 2.1 I danni alla persona riportati dalla ricorrente sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata alla dott. le cui conclusioni appaiono adeguatamente motivate e del tutto condivisibili. Persona_1
Deve dunque ritenersi che avendo riportato frattura somatica amielica a carico di L1, Parte_1
inizialmente trattata conservativamente, sottoposta in data 01.03.2022 ad intervento di artrodesi posteriore T11-L3, in conseguenza del fatto dannoso del 18.02.22 – dopo un periodo di inabilità assoluta per 32 gg., al 75% per 60 gg., al 50% per i successivi 60 gg. ed al 25% per ulteriori 60 gg. – abbia subito una riduzione definitiva della sua integrità psico-fisica pari al 19%, per esiti di stabilizzazione vertebrale dorso-lombare T11-L3 con conseguente limitazione del tratto rachideo interessato.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di NO ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di NO prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini pagina 9 di 13 percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
2.2 Tutto ciò premesso, deve ritenersi che la prova del danno da sofferenza sia stata fornita, in via presuntiva, sulla base della tipologia di lesioni subite dalla ricorrente e delle allegazioni nel ricorso introduttivo, giustificandosi, pertanto, il riconoscimento del punto base del danno non patrimoniale previsto dalle Tabelle di NO (2024), dovendo il Giudice applicare le tabelle in vigore al momento della decisione e non già al momento del fatto illecito o dell'introduzione della causa (Cass. 13.12.2016
n. 25485; Cass. 7.10.2022, n. 29320; Cass. 20.07.2023, n. 21630).
Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere alla ricorrente, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 14.030,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 19%, e può essere liquidato, in considerazione dell'età della ricorrente
(81 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti (ovvero al termine del periodo di invalidità temporanea, atteso che solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, il danno può dirsi venuto ad esistenza;
cfr., ex multis, Cass. 7.02.2017, n. 3121; Cass. 21.06.2012, n.
10303; Cass. 25.02.2004, n. 3806), nella somma di euro 56.796,00.
Sulla base dei principi richiamati in tema di liquidazione del danno non patrimoniale e di personalizzazione, trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno subito da Parte_1
Ne consegue che deve essere riconosciuto alla ricorrente un risarcimento complessivo pari ad euro
70.826,00 a titolo di danno non patrimoniale.
2.3 Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate pagina 10 di 13 alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro
70.826,00 devalutata all'epoca del fatto (18.12.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 18.12.2022 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3. Per quanto concerne le spese mediche sostenute dalla ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa, compete altresì alla stessa, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate nella misura di euro 753,00, quanto agli esborsi per acquisto di busto ortopedico e calza antitrombotiche, per trattamento riabilitativo e per MOC-DEXA, con esclusione delle ulteriori spese allegate dalla ricorrente per acquisto di farmaci, da ritenersi non congrue in quanto non attinenti alla lesività riportata (cfr. relazione c.t.u. dott. pag. 6). Il Per_1 consulente dell'ufficio ha altresì escluso la necessità di spese mediche future.
Spettano alla anche il rimborso della spesa sostenuta per ottenere copia della cartella clinica e Pt_1
degli esami radiologici necessaria al fine di provare la sussistenza del proprio diritto al risarcimento del danno nell'ambito del presente giudizio, pari ad euro 57,00.
Non possono trovare riconoscimento gli ulteriori importi richiesti dalla ricorrente, in particolare relativi ad asseriti trasporti, per euro 105,60 ed euro 40,00, considerato che la parte si è limitata a produrre la relativa documentazione senza alcuna puntuale allegazione nel ricorso introduttivo circa la correlazione causale di tali costi al sinistro per cui è causa.
Deve parimenti essere escluso il risarcimento delle spese per assistenza domiciliare durante la convalescenza, in difetto di prova, attesa l'inidoneità della dichiarazione prodotta dalla ricorrente a tale fine sub doc. 5 e stante la rinuncia, da parte della stessa, all'audizione della teste . Testimone_4
Può pertanto riconoscersi alla ricorrente il complessivo importo di euro 810,00 (euro 753,00 + euro
57,00), a titolo di danno patrimoniale.
Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla pagina 11 di 13 data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022. Poiché è intervenuta CP_2
nel presente giudizio sostenendo le ragioni della propria assicurata la quale è Controparte_1
risultata soccombente, la compagnia intervenuta deve essere condannata in solido a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente.
Le spese di lite, pertanto, sono liquidate a carico solidale di e di in Controparte_1 CP_2
favore della ricorrente, secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta per assenza di memorie e fase decisionale ridotta), le spese di lite sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte ricorrente redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro 565,40 per spese e in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Odoardo Redaelli Spreafico, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La ricorrente ha altresì richiesto il rimborso delle spese di c.t.p. per euro 1.220,00, in relazione all'attività svolta dal dott. (cfr. doc. 12 fasc. attoreo). Per_2
Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass., 03.01.2013, n. 84). La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma unicamente quella della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357).
Nel caso di specie, rilevato che la ricorrente ha depositato la fattura del dott. per complessivi Per_2 euro 1.220,00, considerato che l'importo complessivo esposto appare sproporzionato rispetto alla prestazione di consulenza svolta dal c.t.p. (anche in considerazione all'importo riconosciuto allo stesso pagina 12 di 13 c.t.u., pari ad euro 800,00 oltre accessori, ovvero 976,00), deve essere equitativamente ridotto e può essere liquidato in misura pari al compenso riconosciuto al c.t.u., pari ad euro 976,00.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto e della terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
70.826,00 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 810,00 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori calcolati come in motivazione;
- condanna e in solido a rifondere la ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 CP_2
liquidate euro 565,40 per spese e in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Odoardo Redaelli
Spreafico, dichiaratosi antistatario;
oltre ad euro 976,00 per spese di c.t.p.;
- pone definitivamente a carico del convenuto e della terza intervenuta le spese della c.t.u, come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Brescia 13.03.25
Il Giudice dott.ssa Laura Frata
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