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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2693/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torano Castello, Via Vico I San Parte_1
Nicola n. 34 Fraz. Sartano, presso lo studio dell'Avv. Marco Cariati che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile;
assegno mensile
invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile o l'assegno mensile di invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 La c.t.u., dott.ssa nominata in prima istanza, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento (con il quale pare richiesto solo il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di
CP_ assistenza) nell'ambito del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha concluso affermando l'assenza del requisito Per_1
sanitario indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata.
Le contestazioni della parte ricorrente, in merito, appaiono generiche e non tali da comportare la necessità di altra c.t.u., dovendosi anche considerare che la dott.ssa ha riconosciuto un grado di invalidità significativamente inferiore a quello Per_1
chiesto e che la parte ricorrente non ha allegato compiutamente un peggioramento delle patologie affermate.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 17.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2693/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torano Castello, Via Vico I San Parte_1
Nicola n. 34 Fraz. Sartano, presso lo studio dell'Avv. Marco Cariati che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile;
assegno mensile
invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile o l'assegno mensile di invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 La c.t.u., dott.ssa nominata in prima istanza, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento (con il quale pare richiesto solo il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di
CP_ assistenza) nell'ambito del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha concluso affermando l'assenza del requisito Per_1
sanitario indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata.
Le contestazioni della parte ricorrente, in merito, appaiono generiche e non tali da comportare la necessità di altra c.t.u., dovendosi anche considerare che la dott.ssa ha riconosciuto un grado di invalidità significativamente inferiore a quello Per_1
chiesto e che la parte ricorrente non ha allegato compiutamente un peggioramento delle patologie affermate.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 17.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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