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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09/06/1966, residente in [...]9, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre n. 23/5 sc. B, presso lo studio dell'Avv.
Chiara Martina De Gennaro, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
D'America), il 13/11/1967, residente in [...]8, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti
Conclusioni per parte attrice: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Con Vittoria di Spese ed Onorari.”
[...] Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 e ritualmente notificato, il SI. Parte_1
ha chiesto la separazione dalla moglie SI.ra , con cui aveva
[...] Controparte_1
contratto matrimonio civile in Sant'Olcese (GE) in data 14/10/2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 36 Parte II Serie C Vol. Anno 2007 Uff. 1) e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una sopravvenuta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata a far data dal 2014.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo di residenza noto risultante dal certificato anagrafico in atti, la convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza del 01/10/2024, rimanendo contumace, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni che parte ricorrente ha precisato come in epigrafe.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nel totale disinteresse della resistente pur ritualmente convenuta, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo, come confermato dal fatto che la convenuta si sia trasferita stabilmente presso la nuova residenza da ben 10 anni.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
In assenza di figli nati dall'unione e di domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di separazione se non la mera pronuncia in punto status.
Sussistono tuttavia giusti motivi, da individuarsi nella natura costitutiva della pronuncia e nella mancata opposizione della convenuta rimasta contumace, per dichiarare non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 09/06/1966, e , nata a [...] il Controparte_1
13/11/1967, senza alcuna ulteriore condizione;
– Nulla sulle spese di lite.
Ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Olcese (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 36 Parte II
Serie C Vol. Anno 2007 Uff. 1).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25/10/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09/06/1966, residente in [...]9, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre n. 23/5 sc. B, presso lo studio dell'Avv.
Chiara Martina De Gennaro, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
D'America), il 13/11/1967, residente in [...]8, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti
Conclusioni per parte attrice: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Con Vittoria di Spese ed Onorari.”
[...] Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 e ritualmente notificato, il SI. Parte_1
ha chiesto la separazione dalla moglie SI.ra , con cui aveva
[...] Controparte_1
contratto matrimonio civile in Sant'Olcese (GE) in data 14/10/2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 36 Parte II Serie C Vol. Anno 2007 Uff. 1) e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una sopravvenuta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata a far data dal 2014.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo di residenza noto risultante dal certificato anagrafico in atti, la convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza del 01/10/2024, rimanendo contumace, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni che parte ricorrente ha precisato come in epigrafe.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nel totale disinteresse della resistente pur ritualmente convenuta, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo, come confermato dal fatto che la convenuta si sia trasferita stabilmente presso la nuova residenza da ben 10 anni.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
In assenza di figli nati dall'unione e di domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di separazione se non la mera pronuncia in punto status.
Sussistono tuttavia giusti motivi, da individuarsi nella natura costitutiva della pronuncia e nella mancata opposizione della convenuta rimasta contumace, per dichiarare non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 09/06/1966, e , nata a [...] il Controparte_1
13/11/1967, senza alcuna ulteriore condizione;
– Nulla sulle spese di lite.
Ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Olcese (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 36 Parte II
Serie C Vol. Anno 2007 Uff. 1).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25/10/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni