CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. NN CC Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 92/2025 del Tribunale di
CO ( giudice dr.ssa Bignami ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. FRETI Parte_1 P.IVA_1
OR presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1 via Mentana n. 26/A in CO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. TURSI EZIO C.F._2 C.F._3
( ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE C.F._4 RIMENBRANZE, 21 21047 SARONNO all'indirizzo pec
Email_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso
PER L'APPELLATO
Come da memoria
Fatto e diritto
Con sentenza n. 92/2025 il Tribunale di CO pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ha così deciso : accerta Parte_2 Parte_1 fra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 27 luglio 2021 con inquadramento al livello 5° CCNL Pubblici
Esercizi ; accerta la nullità del licenziamento orale del ricorrente del 28 settembre
2021 e per l'effetto ordina ad di reintegrare Parte_1 Pt_2
nel posto dii lavoro;
condanna al pagamento in
[...] Parte_1
favore del ricorrente di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento deli contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite;
condanna
[...]
alla rifusione delle restanti spese di litre che liquida in Parte_1
complessivi euro 3086,00 , oltre IVA e CPA , 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
aveva chiesto al Tribunale di : Pt_2 Accertare e dichiarare la inefficacia e l'illegittimità del licenziamento in tronco al ricorrente in forma orale in data /effetto 28.9.2021;
condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e/o mansione equivalenti e al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globale di fatto non percepite ed ai contributi omessi fino alla effettiva reintegrazione , al pagamento della retribuzione globale di fatto mensile di euro 1550,00 lordi, ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia oltre interessi di mora , rivalutazione monetaria ed accessori di legge e fatta salva la facoltà di opzione ex lege 108/1990 ;
Accertato e dichiarato l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente , nonché le conseguenti differenze retributive maturate dallo stesso rispetto a quanto percepito sulla base delle buste paga ricevute , condannare la resistente a corrispondere
l'importo di euro 1700,00 in favore del ricorrente , ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia , oltre interessi di mora , rivalutazione monetaria ed accessori di legge “.
A fondamento della propria domanda , aveva dedotto di aver iniziato a Pt_2 lavorare per la società in qualità di cuoco a far data dal 27 luglio 2021; di Parte_1
aver svolto la propria attività lavorativa fino al 28 settembre precisando testualmente : “ In data 28.9.2021 veniva quindi intimato in forma orale il licenziamento in tronco del lavoratore “
Costituendosi in giudizio , la società rilevava che “ il tipo contrattuale , l'orario di lavoro e l'inquadramento professionale effettivo del erano quelli Pt_2 correttamente indicati nei contratti e nelle buste paga elaborate …”.
In ordine al licenziamento orale , la società deduceva : “ Nessun licenziamento orale risulta essere avvenuto nella fattispecie . ER , fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro , il sig. era stato notiziato dalla datrice di lavoro che il Pt_2 rapporto contrattuale sarebbe stato svolto a tempo determinato , per la durata del periodo estivo , da fine giugno a fine settembre 2021 ….Il rapporto di lavoro cessava per scadenza naturale al 27.9.2021 “. Il Tribunale , accertata la mancata sottoscrizione del contratto a termine prodotto dalla società , ha concluso che il contratto di lavoro deve ritenersi fin dall'inizio a tempo indeterminato.
Ha accolto la domanda inerente il licenziamento orale precisando : “ E' pacifico che il rapporto di lavoro si sia risolto per volontà datoriale , in corrispondenza della presunta scadenza del termine e che tale estromissione sia avvenuta in assenza di un atto scritto. Sul punto si veda quanto affermato dalla resistente nella propria memoria difensiva laddove viene affermato che “ il sig, era stato notiziato Pt_2 dalla datrice di lavoro che il rapporto contrattuale sarebbe stato svolto a tempo determinato per la durata del periodo estivo , da fine giugno a fine settembre 2021
…”
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda relativa alle differenze retributive da inquadramento superiore “ stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente “.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della Parte_1 sentenza , anche il rigetto della domanda inerente la nullità del licenziamento .
Costituendosi in giudizio nel corso del grado di appello con atto del 30 settembre
2025 per l'udienza del 2 ottobre 2025 , ha concluso : Pt_2
In via preliminare concedere rinvio del giudizio per il perfezionamento dell'intesa raggiunta e , nella denegata ipotesi di inadempimento , proseguire nel giudizio.
Nel merito rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata ,
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore “ .
Risulta dal verbale del 2 ottobre 2025 “ E' presente l'appellato personalmente con
l'avv. Barnaba , il quale consultatosi con il proprio cliente chiede fissarsi udienza di discussione “ .
La causa è stata quindi a tal fine rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025.
Con atto del 13.10.2025 , costituendosi con nuovo difensore , , ha chiesto “ Pt_2
l'accoglimento di tutte le precedenti conclusioni “ . Con nota 3.12.2025 l'avv. Tursi ha depositato “ atto di impugnazione dell'accordo stragiudiziale intervenuto in data 5.8.2025 “.
All'udienza del 4.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo .
°°°°°°°
Il Collegio rileva innanzitutto che , alla luce delle richiamate risultanze inerenti lo svolgimento di questo grado del giudizio , appare evidente il fallimento delle trattative intercorse fra le parti per la definizione della controversia e che debba quindi escludersi la possibilità , cui ha fatto riferimento nel corso della discussione orale il procuratore dell'appellante , di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Si può dire, anzi , che le trattative intercorse hanno prodotto l'insorgere di un nuovo diverso contenzioso fra le parti .
Nel corso dell'udienza del 4 dicembre 2025 i difensori hanno inoltre dato espressamente “ atto che sono fallite le trattative “ .
Ciò premesso , nel merito , l'appello non è fondato per le considerazioni che seguono .
Con un unico articolato motivo , la società appellante censura la sentenza per aver il Tribunale ritenuto sussistente nella fattispecie la prova di un licenziamento orale .
Osserva : “ Il Giudice ha solo supposto , senza prove , sia che si sia verificato un licenziamento sia che esso si fosse concretizzato in forma orale , basandosi semplicemente sulla allegazione di per cui “ il sig. era stato notiziato Parte_1 Pt_2
dalla datrice di lavoro che il rapporto contrattuale sarebbe stato svolto a tempo determinato , per la durata del periodo estivo , da fine giugno a fine settembre 2021
“ . Ma tale deduzione non può certo essere inquadrata come una dichiarazione unilaterale di recesso imputabile in capo al datore di lavoro (…); può anche non discutersi di quali siano le conseguenze della mancata sottoscrizione di un contratto a termine e del suo inquadramento come rapporto di lavoro a tempo indeterminato
…ma è certo che nella fattispecie è totalmente mancata la prova – il cui onere incombeva in capo al lavoratore – della avvenuta verificazione della estromissione del lavoratore da imputarsi alla datrice di lavoro …. “ . Richiamando pronunce della giurisprudenza di legittimità , l'appellante afferma che chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare , oltre la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato , il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale , anche se realizzata con comportamenti concludenti “.
Tali censure , ad avviso del collegio , non colgono nel segno .
In punto di diritto , sono noti e consolidati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa gli oneri probatori delle parti .
Ha chiarito la Corte di Cassazione :
“ in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la 'estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (Cass. n. 31501 del 2018 )
Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti( …..) la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una unilaterale volontà datoriale di esercitare il potere dj recesso e risolvere il rapporto.
L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa
l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale “ ( così testualmente in motivazione Cass.13195 /2019 ; in senso conforme ex plurimis cfr. , da ultimo , Cass. 30823/2025 pubblicata in data 24.11.2025 ) .
Tenuto conto di tali principi , va osservato , in punto di fatto , che nella fattispecie il rapporto di lavoro è pacificamente cessato in data 28 settembre 2021.
Occorre allora porsi la domanda se il dato fattuale della cessazione sia accompagnato , nella fattispecie , da altri elementi che inducano a concludere che l'allontanamento dall'attività lavorativa di sia avvenuta per una unilaterale Pt_2 volontà datoriale di risoluzione del rapporto non espressa nella forma prescritta.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie la risposta a tale domanda debba essere positiva .
Con missiva in data 6 ottobre 2021 , rilevando l'invalidità del contratto a Pt_2 termine , ha prontamente impugnato e contestato “ il diniego opposto al sig.
di proseguire nel proprio rapporto di lavoro come oralmente comunicatogli in Pt_2 data 28 settembre 2021 “. ( doc. n. 1 fasc. in primo grado ). Pt_2
Con comunicazione in data 23 Novembre 2021 ( doc. 3 fasc. primo grado ) la Pt_2
società ha risposto osservando soltanto , in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro , che “ il contratto di lavoro era stato regolarmente predisposto e presentato al sig. , il quale si è rifiutato di firmarlo e siamo in grado di dimostrarlo “. Pt_2
Costituendosi nel primo grado de presente procedimento la società come si è già detto , ha affermato che “ il tipo contrattuale , l'orario di lavoro e l'inquadramento professionale effettivo del erano quelli correttamente indicati nei contratti e Pt_2 nelle buste paga elaborate ….
Nessun licenziamento orale risulta essere avvenuto nella fattispecie . ER , fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro , il sig. era stato notiziato dalla Pt_2
datrice di lavoro che il rapporto contrattuale sarebbe stato svolto a tempo determinato , per la durata del periodo estivo , da fine giugno a fine settembre
2021 ….Il rapporto di lavoro cessava per scadenza naturale al 27.9.2021 “
La società ha quindi sostanzialmente sostenuto, producendo il relativo contratto ( doc. n. 1 fasc. primo grado ) di essersi avvalsa del termine finale presente Parte_1 nel contratto prodotto ( 27 settembre 2021 ), termine di cessazione del rapporto indicato anche nelle buste paga prodotte ( doc. 4 fasc. primo grado ). CP_1
La società ha fondato pertanto la legittimità del suo operato sulla sussistenza di un contratto a termine e sulla previsione di un termine finale del rapporto di lavoro fissato alla data del 27 settembre 2021.
Il Collegio evidenzia come sia questa la ragione posta dalla società appellante alla base della non contestata cessazione del rapporto in data 28.9.2021 e della decisione di non proseguire il rapporto di lavoro.
La società , inoltre , non ha fatto alcun riferimento ad una cessazione del rapporto correlata a dimissioni o ad una risoluzione consensuale.
In tale contesto è però pacifico che l'asserito contratto a termine prodotto dalla società non risulta sottoscritto dalle parti e che il rapporto di lavoro debba considerarsi , come correttamente già rilevato dal Tribunale , a tempo indeterminato ab origine ( 27.7.2021 ).
In forza di tali risultanze , venuto meno il fondamento contrattuale invocato , la iniziativa della società rivela allora , ad avviso del collegio, una unilaterale volontà datoriale di estromissione del lavoratore non espressa nella forma prescritta.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 92/2025 del Tribunale di CO;
condanna al pagamento delle spese del grado che, in Parte_1 favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 4 dicembre 2025
Il Presidente
NN CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. NN CC Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 92/2025 del Tribunale di
CO ( giudice dr.ssa Bignami ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. FRETI Parte_1 P.IVA_1
OR presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1 via Mentana n. 26/A in CO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. TURSI EZIO C.F._2 C.F._3
( ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE C.F._4 RIMENBRANZE, 21 21047 SARONNO all'indirizzo pec
Email_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso
PER L'APPELLATO
Come da memoria
Fatto e diritto
Con sentenza n. 92/2025 il Tribunale di CO pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ha così deciso : accerta Parte_2 Parte_1 fra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 27 luglio 2021 con inquadramento al livello 5° CCNL Pubblici
Esercizi ; accerta la nullità del licenziamento orale del ricorrente del 28 settembre
2021 e per l'effetto ordina ad di reintegrare Parte_1 Pt_2
nel posto dii lavoro;
condanna al pagamento in
[...] Parte_1
favore del ricorrente di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento deli contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite;
condanna
[...]
alla rifusione delle restanti spese di litre che liquida in Parte_1
complessivi euro 3086,00 , oltre IVA e CPA , 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
aveva chiesto al Tribunale di : Pt_2 Accertare e dichiarare la inefficacia e l'illegittimità del licenziamento in tronco al ricorrente in forma orale in data /effetto 28.9.2021;
condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e/o mansione equivalenti e al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globale di fatto non percepite ed ai contributi omessi fino alla effettiva reintegrazione , al pagamento della retribuzione globale di fatto mensile di euro 1550,00 lordi, ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia oltre interessi di mora , rivalutazione monetaria ed accessori di legge e fatta salva la facoltà di opzione ex lege 108/1990 ;
Accertato e dichiarato l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente , nonché le conseguenti differenze retributive maturate dallo stesso rispetto a quanto percepito sulla base delle buste paga ricevute , condannare la resistente a corrispondere
l'importo di euro 1700,00 in favore del ricorrente , ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia , oltre interessi di mora , rivalutazione monetaria ed accessori di legge “.
A fondamento della propria domanda , aveva dedotto di aver iniziato a Pt_2 lavorare per la società in qualità di cuoco a far data dal 27 luglio 2021; di Parte_1
aver svolto la propria attività lavorativa fino al 28 settembre precisando testualmente : “ In data 28.9.2021 veniva quindi intimato in forma orale il licenziamento in tronco del lavoratore “
Costituendosi in giudizio , la società rilevava che “ il tipo contrattuale , l'orario di lavoro e l'inquadramento professionale effettivo del erano quelli Pt_2 correttamente indicati nei contratti e nelle buste paga elaborate …”.
In ordine al licenziamento orale , la società deduceva : “ Nessun licenziamento orale risulta essere avvenuto nella fattispecie . ER , fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro , il sig. era stato notiziato dalla datrice di lavoro che il Pt_2 rapporto contrattuale sarebbe stato svolto a tempo determinato , per la durata del periodo estivo , da fine giugno a fine settembre 2021 ….Il rapporto di lavoro cessava per scadenza naturale al 27.9.2021 “. Il Tribunale , accertata la mancata sottoscrizione del contratto a termine prodotto dalla società , ha concluso che il contratto di lavoro deve ritenersi fin dall'inizio a tempo indeterminato.
Ha accolto la domanda inerente il licenziamento orale precisando : “ E' pacifico che il rapporto di lavoro si sia risolto per volontà datoriale , in corrispondenza della presunta scadenza del termine e che tale estromissione sia avvenuta in assenza di un atto scritto. Sul punto si veda quanto affermato dalla resistente nella propria memoria difensiva laddove viene affermato che “ il sig, era stato notiziato Pt_2 dalla datrice di lavoro che il rapporto contrattuale sarebbe stato svolto a tempo determinato per la durata del periodo estivo , da fine giugno a fine settembre 2021
…”
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda relativa alle differenze retributive da inquadramento superiore “ stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente “.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della Parte_1 sentenza , anche il rigetto della domanda inerente la nullità del licenziamento .
Costituendosi in giudizio nel corso del grado di appello con atto del 30 settembre
2025 per l'udienza del 2 ottobre 2025 , ha concluso : Pt_2
In via preliminare concedere rinvio del giudizio per il perfezionamento dell'intesa raggiunta e , nella denegata ipotesi di inadempimento , proseguire nel giudizio.
Nel merito rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata ,
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore “ .
Risulta dal verbale del 2 ottobre 2025 “ E' presente l'appellato personalmente con
l'avv. Barnaba , il quale consultatosi con il proprio cliente chiede fissarsi udienza di discussione “ .
La causa è stata quindi a tal fine rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025.
Con atto del 13.10.2025 , costituendosi con nuovo difensore , , ha chiesto “ Pt_2
l'accoglimento di tutte le precedenti conclusioni “ . Con nota 3.12.2025 l'avv. Tursi ha depositato “ atto di impugnazione dell'accordo stragiudiziale intervenuto in data 5.8.2025 “.
All'udienza del 4.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo .
°°°°°°°
Il Collegio rileva innanzitutto che , alla luce delle richiamate risultanze inerenti lo svolgimento di questo grado del giudizio , appare evidente il fallimento delle trattative intercorse fra le parti per la definizione della controversia e che debba quindi escludersi la possibilità , cui ha fatto riferimento nel corso della discussione orale il procuratore dell'appellante , di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Si può dire, anzi , che le trattative intercorse hanno prodotto l'insorgere di un nuovo diverso contenzioso fra le parti .
Nel corso dell'udienza del 4 dicembre 2025 i difensori hanno inoltre dato espressamente “ atto che sono fallite le trattative “ .
Ciò premesso , nel merito , l'appello non è fondato per le considerazioni che seguono .
Con un unico articolato motivo , la società appellante censura la sentenza per aver il Tribunale ritenuto sussistente nella fattispecie la prova di un licenziamento orale .
Osserva : “ Il Giudice ha solo supposto , senza prove , sia che si sia verificato un licenziamento sia che esso si fosse concretizzato in forma orale , basandosi semplicemente sulla allegazione di per cui “ il sig. era stato notiziato Parte_1 Pt_2
dalla datrice di lavoro che il rapporto contrattuale sarebbe stato svolto a tempo determinato , per la durata del periodo estivo , da fine giugno a fine settembre 2021
“ . Ma tale deduzione non può certo essere inquadrata come una dichiarazione unilaterale di recesso imputabile in capo al datore di lavoro (…); può anche non discutersi di quali siano le conseguenze della mancata sottoscrizione di un contratto a termine e del suo inquadramento come rapporto di lavoro a tempo indeterminato
…ma è certo che nella fattispecie è totalmente mancata la prova – il cui onere incombeva in capo al lavoratore – della avvenuta verificazione della estromissione del lavoratore da imputarsi alla datrice di lavoro …. “ . Richiamando pronunce della giurisprudenza di legittimità , l'appellante afferma che chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare , oltre la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato , il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale , anche se realizzata con comportamenti concludenti “.
Tali censure , ad avviso del collegio , non colgono nel segno .
In punto di diritto , sono noti e consolidati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa gli oneri probatori delle parti .
Ha chiarito la Corte di Cassazione :
“ in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la 'estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (Cass. n. 31501 del 2018 )
Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti( …..) la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una unilaterale volontà datoriale di esercitare il potere dj recesso e risolvere il rapporto.
L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa
l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale “ ( così testualmente in motivazione Cass.13195 /2019 ; in senso conforme ex plurimis cfr. , da ultimo , Cass. 30823/2025 pubblicata in data 24.11.2025 ) .
Tenuto conto di tali principi , va osservato , in punto di fatto , che nella fattispecie il rapporto di lavoro è pacificamente cessato in data 28 settembre 2021.
Occorre allora porsi la domanda se il dato fattuale della cessazione sia accompagnato , nella fattispecie , da altri elementi che inducano a concludere che l'allontanamento dall'attività lavorativa di sia avvenuta per una unilaterale Pt_2 volontà datoriale di risoluzione del rapporto non espressa nella forma prescritta.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie la risposta a tale domanda debba essere positiva .
Con missiva in data 6 ottobre 2021 , rilevando l'invalidità del contratto a Pt_2 termine , ha prontamente impugnato e contestato “ il diniego opposto al sig.
di proseguire nel proprio rapporto di lavoro come oralmente comunicatogli in Pt_2 data 28 settembre 2021 “. ( doc. n. 1 fasc. in primo grado ). Pt_2
Con comunicazione in data 23 Novembre 2021 ( doc. 3 fasc. primo grado ) la Pt_2
società ha risposto osservando soltanto , in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro , che “ il contratto di lavoro era stato regolarmente predisposto e presentato al sig. , il quale si è rifiutato di firmarlo e siamo in grado di dimostrarlo “. Pt_2
Costituendosi nel primo grado de presente procedimento la società come si è già detto , ha affermato che “ il tipo contrattuale , l'orario di lavoro e l'inquadramento professionale effettivo del erano quelli correttamente indicati nei contratti e Pt_2 nelle buste paga elaborate ….
Nessun licenziamento orale risulta essere avvenuto nella fattispecie . ER , fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro , il sig. era stato notiziato dalla Pt_2
datrice di lavoro che il rapporto contrattuale sarebbe stato svolto a tempo determinato , per la durata del periodo estivo , da fine giugno a fine settembre
2021 ….Il rapporto di lavoro cessava per scadenza naturale al 27.9.2021 “
La società ha quindi sostanzialmente sostenuto, producendo il relativo contratto ( doc. n. 1 fasc. primo grado ) di essersi avvalsa del termine finale presente Parte_1 nel contratto prodotto ( 27 settembre 2021 ), termine di cessazione del rapporto indicato anche nelle buste paga prodotte ( doc. 4 fasc. primo grado ). CP_1
La società ha fondato pertanto la legittimità del suo operato sulla sussistenza di un contratto a termine e sulla previsione di un termine finale del rapporto di lavoro fissato alla data del 27 settembre 2021.
Il Collegio evidenzia come sia questa la ragione posta dalla società appellante alla base della non contestata cessazione del rapporto in data 28.9.2021 e della decisione di non proseguire il rapporto di lavoro.
La società , inoltre , non ha fatto alcun riferimento ad una cessazione del rapporto correlata a dimissioni o ad una risoluzione consensuale.
In tale contesto è però pacifico che l'asserito contratto a termine prodotto dalla società non risulta sottoscritto dalle parti e che il rapporto di lavoro debba considerarsi , come correttamente già rilevato dal Tribunale , a tempo indeterminato ab origine ( 27.7.2021 ).
In forza di tali risultanze , venuto meno il fondamento contrattuale invocato , la iniziativa della società rivela allora , ad avviso del collegio, una unilaterale volontà datoriale di estromissione del lavoratore non espressa nella forma prescritta.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 92/2025 del Tribunale di CO;
condanna al pagamento delle spese del grado che, in Parte_1 favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 4 dicembre 2025
Il Presidente
NN CC