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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 491/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA incorporante per fusione la elettivamente Parte_1 Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 50, presso lo studio legale dell'Avv. Annalisa
Melchiorri del Foro di Roma, la quale la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado.
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Giosuè Carducci n. 30, presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Verini del Foro di L'Aquila, il quale la rappresentata e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 238/2024 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il
16.4.2024 – Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere il presente appello e in riforma della sentenza impugnata: accertata e dichiarata la sussistenza di validi titoli contrattuali disciplinanti l'erogazione delle prestazioni per cui è causa, e, per l'effetto, accertato e dichiarato che la Parte_2
è debitrice, per le causali di cui in premessa, della somma di €
[...]
351.652,58, condannare la stessa al pagamento in favore della Controparte_3 dell'importo di € 351.652,58 oltre interessi, anche sui ritardati pagamenti, nella misura legale codicistica a decorrere dalla scadenza delle singole partite creditorie, ovvero dalla notifica degli atti di cessione, oltre la svalutazione monetaria e il maggior danno nella misura come indicata in premessa, ovvero da determinarsi in via equitativa.
In via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di mancato riconoscimento delle somme anzidette sotto il profilo contrattuale, accertata e dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione ex art. 2041 C.C., la dovrà Parte_3 comunque essere condannata al pagamento del medesimo importo di € 351.652,58 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., da determinarsi, ove occorra, anche tramite ctu contabile, stante l'evidenza del vantaggio economico conseguito senza giusta causa Cont dalla onvenuta che, pur avendo usufruito delle prestazioni erogate dalla RA S.p.A., non ha corrisposto gli importi dovuti, ovvero al pagamento del diverso importo che sarà riconosciuto dovuto o equo. Il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'arricchimento della p.a. (scadenza delle singole fatture) sino a quella della pubblicazione della pronuncia, nonché oltre interessi legali compensativi sulla sorte via via rivalutata sempre a far data dall'arricchimento della p.a. sino a quella della pronuncia, nonché dalla data di pubblicazione della pronuncia oltre interessi di mora. Il tutto, comunque, con condanna della Azienda debitrice, in ognuna delle ipotesi sopra formulate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1224 e 1283 C.C., al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti da oltre sei mesi e ciò a far data dalla presente domanda.”.
Per l'appellata:
“che, in ragione degli argomenti dedotti nella precedente narrativa, la Corte adita, valutando eventualmente anche i motivi assorbiti nella sentenza di primo grado, voglia rigettare il gravame di controparte, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 274/2019 promosso dall (incorporata per fusione nella contro la Controparte_1 Controparte_3 [...] (per far accertare e dichiarare che la è Parte_4 Parte_5
Con debitrice della somma di € 351.652,58 nei confronti della e ottenere così la condanna della l CP_1 pagamento della stessa cifra oltre interessi, svalutazione monetaria e maggior danno o, in subordine, ottenere Con la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € 351.652,58 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta domandando il rigetto delle domande attoree- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “rigetta tutte le domande di parte attrice;
condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
17.252,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto: - che RA S.p.A era stata incaricata dalla Parte_4 dello svolgimento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del nuovo ospedale civile della Marsica in;
- che detto affidamento era avvenuto, Pt_2 inizialmente, con delibera n. 1338 del 30 maggio 1994 della di , la quale Pt_6 Pt_2 aveva affidato a RA S.p.a. tale incarico per una durata di sette mesi a partire dal 1.6.1994; Contr
- che in attesa di svolgere una procedura di affidamento a terzi di tale servizio, la aveva prorogato l'incarico affidato alla RA S.p.A. fino al 30.9.1997 attraverso le delibere n. 452 del 29 dicembre 1994, n. 50 del 22 aprile 1996 e n. 166 del 17 giugno 1996; - che RA, per tali attività, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010, aveva maturato un credito pari ad
Euro 353.364,44, come da fatture emesse dal 4.3.2009 al 13.12.2010; - che in seguito RA Contr era stata incaricata di realizzare singoli lavori, autorizzati di volta in volta dalla per i Cont quali aveva maturato un ulteriore credito nei confronti della pari ad Euro 31.912,04; - Cont che del credito complessivo dovuto alla RA S.p.A., pari ad Euro 385.267,48, la veva corrisposto solo la somma di Euro 33.623,90 e, pertanto, la in qualità di CP_1 cessionaria dei crediti della RA S.p.A., vantava un credito pari ad Euro 351.652,58 nei Contr confronti della Contr 1.2. Dava ancora atto che si era costituita in giudizio la ed aveva chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, deducendo: - l'invalidità dei titoli contrattuali adottati sulla base delle delibere di affidamento anche per via della violazione dell'art. 24, comma I, L. n.
109/1994 (applicabile ratione temporis); - l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per mancanza dei presupposti di legge;
- la prescrizione dei diritti di credito oggetto di causa;
- l'intervenuto pagamento delle fatture n. 1841/2009 e n. 5623/2010.
1.3 Ciò detto il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida, esaminava direttamente nel merito la domanda attorea e la respingeva. In particolare, riteneva invalido il contratto derivato dalla delibera n. 1338 del 30 maggio Contr 1994, in quanto non sottoscritto dalla e mancante dell'indicazione del compenso da corrispondere.
Aggiungeva che, anche a voler ritenere valido ed efficace il contratto in argomento, occorreva osservare come le proroghe successive avrebbero dato luogo al superamento, nel complesso, del limite economico previsto dall'art. 24 della L. 109/1994 con la Contr conseguenza che le prestazioni eseguite a favore della dovevano ritenersi effettuate in difetto di un valido titolo contrattuale.
Rilevava inoltre la mancanza di un valido titolo contrattuale anche con riguardo all'ulteriore credito di € 31.912,04 vantato dalla quale cessionaria della RA S.p.A., CP_1 escludendo l'applicabilità al caso di specie l'art. 71, comma 1, punto 5, della L.R. Abruzzo
n. 53/1980 richiamato dall'attrice.
Sul punto, affermava che le ipotesi emergenziali previste dal detto articolo non potevano essere rinvenute nel caso di specie e che, ad ogni modo, l'art. 24 della L. 109/94 doveva prevalere sulla normativa regionale. Contr 1.4. Infine, riteneva inammissibile la domanda subordinata di condanna della al pagamento di € 351.652,58 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. spiegata dalla CP_1
Al riguardo, sottolineava il difetto del requisito della residualità previsto dall'art. 2042 c.c. sia per l'invalidità dei contratti con la conseguente nullità della cessione per difetto dell'oggetto sia per la mancanza di facoltà, per il cessionario del credito, di esperire l'azione per indebito arricchimento.
Su quest'ultimo punto, citava la giurisprudenza di questa Corte d'Appello che ha affermato che solo il cedente è titolare dell'azione per indebito arricchimento essendo solo quest'ultimo il soggetto che subisce l'impoverimento e non anche il cessionario.
1.5. Sulla base di quanto esposto, pertanto, il giudice di prime cure respingeva le domande attoree condannando, per il principio della soccombenza, l'attrice alle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l chiedendone la Controparte_3 riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Errata esclusione della responsabilità contrattuale della per errata declaratoria dell'insussistenza Controparte_2 dei titoli contrattuali derivante dall'errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio ed integrante un valido titolo contrattuale – errata interpretazione e valutazione delle delibere di proroga intervenute – errata applicazione dell'art. 24 della legge 109/94 - omessa valutazione ed applicazione dell'art. 44 della legge 724/1994 – omessa applicazione della normativa di cui agli artt. 16 e 17 rd 2240/1923; 2) Errata esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità ex art. 2042 c.c. e comunque per nullità del contratto per illiceità dovuta a contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 24 della legge 109/94 – errata esclusione del diritto del cessionario ad agire ex art. 2041 c.c. per mancata realizzazione in capo ad esso dell'impoverimento viceversa subito dal cedente – errata individuazione della cedibilità del solo diritto di credito e non del diritto all'indennizzo da prestazione indebita – sussistenza del diritto a trasferire con atto di cessione sia un credito pecuniario che un credito per indennizzo – conseguente errata esclusione in capo alla cessionaria della titolarità del rapporto dedotto in giudizio e dunque del diritto all'indennizzo per nullità dell'oggetto della cessione – omesso esame di un fatto decisivo e pacifico tra le parti consistente nell'avvenuto pagamento al cessionario.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituita la Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
[...]
Peraltro, pur ritenendo corretti gli argomenti del primo giudice in merito alla invalidità ed inefficacia dei titoli dedotti in giudizio, rileva che il giudicante avrebbe ancor prima dovuto rilevare l'esistenza di giudicato esterno formatosi tra le parti, atteso che il Tribunale di
L'Aquila con la sentenza n. 480/2018 (relativa al procedimento n. 1681/2014 R.G.C.) aveva deciso un controversia avente ad oggetto pretese economiche di fondate sui CP_1 medesimi titoli del presente giudizio (contratto prodotto dall'attrice relativo alla deliberazione n. 1338 del 3.05.1994, pari a sette mesi decorrenti dal 1.06.2014 e le delibere nn. 452 del
29.12.1004, 50 del 22.04.1996 e 166 del 17.06.1996).
4. All'esito dell'udienza del 1.10.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 7.10.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.6.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L' ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni Controparte_3 nonché a depositare gli scritti conclusionali. Contr La ha depositato la sola comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 3.6.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 3.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame. 5.1 Con tale motivo l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'invalidità del contratto di affidamento. Contr Argomenta, in particolare, che il titolo contrattuale dell'incarico affidato dalla all'allora successivamente denominata RA S.p.A., doveva rinvenirsi Controparte_5
Contr nello schema di convenzione allegato all'offerta, prot. n. 4401 del 21.5.1994, inviata dall' stessa.
Sottolinea che la RA S.p.A., accettando l'offerta, aveva dichiarato, come da indicazione Contr della di aver preso visione dello schema di convenzione allegato all'offerta di cui tale schema era parte integrante.
Evidenzia che il detto schema di convenzione comprendeva anche l'indicazione del compenso pari a Lire 225.981.000 oltre IVA.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe errato nel non dare valenza di titolo contrattuale allo schema di convenzione, ritenendo, erroneamente, Contr che l'accordo contrattuale fosse privo della firma della e dell'indicazione del compenso per le prestazioni da eseguire.
Invero, secondo l'appellante, il giudice di prime cure, ove avesse considerato come un atto unitario l'offerta ed il relativo allegato con lo schema di convenzione, sarebbe giunto alla diversa, corretta conclusione che l'accordo contrattuale presentava tutti i requisiti richiesti.
Circa le proroghe dell'incarico avvenute con le tre delibere menzionate in giudizio, deduce l'inconferenza dell'art. 24 della L. 109/1994 richiamato dal giudice di primo grado nel sostenere l'illegittimità delle dette delibere per via del superamento del limite economico previsto dall'articolo stesso.
Sostiene invero che l'art. 24 della L. 109/1994 riguarda solo i nuovi affidamenti in trattativa privata e non anche la possibilità di prorogare un servizio già oggetto di affidamento come nel caso di specie.
Spiega che la normativa applicabile al caso di specie deve rinvenirsi nell'art. 6, comma 6, della L. n. 537/93 come sostituito dall'art. 44 della L. n. 724/94 che prevede l'ammissibilità della proroga del contratto in scadenza semplicemente sulla base della convenienza economica e del pubblico interesse, requisiti entrambi presenti nel caso in disamina per via del fatto che si doveva assicurare, nelle more dell'espletamento delle procedure ordinarie ad evidenza pubblica, il regolare funzionamento di servizi essenziali all'interno del presidio ospedaliero.
Censura, inoltre, la sentenza di primo grado nella parte in cui vi si afferma il contrasto tra l'art. 71 della L. regionale n. 53/1980 e l'art. 24 della L. 109/94. Deduce che l'art. 71, comma I, punto 5 della L. regionale n. 53/1980, che consente il ricorso Contr alla trattiva privata in caso di urgenza, è stato richiamato dalla stessa per motivare l'affidamento per trattativa privata nella lettera di offerta dei lavori.
Nel caso di specie, anche sulla base della giurisprudenza, si doveva ritenere la ravvisabilità dei presupposti legittimanti il ricorso alla trattativa privata ossia l'urgenza dei servizi da Contr compiere a favore della
Sottolinea infine che le fatture n. 2929 del 30.3.2009 e n. 5623 del 29.6.2010 offrirebbero la prova dell'effettiva realizzazione delle prestazioni ed anche la conferma della responsabilità Contr contrattuale assunta con esse dalla
5.2. Il Collegio rileva che dirimente, in punto di invalidità dell'originario contratto di affidamento di cui alla delibera n. 1338 del 30.05.1994 e delle proroghe disposte con delibere n. 452 del 29.12.1994, n. 50 del 22.04.1996 e n. 166 del 17.06.1996, si rivela il passaggio in giudicato della sentenza n. 480/2018, intervenuta tra le stesse parti, che detta invalidità ha dichiarato. Contr 5.3. Quanto invece al credito di € 31.912,04 (in parte pagato dalla con un residuo di €
21.255,06) che l'appellante ha basato sull'incarico di eseguire lavori di volta in volta Contr autorizzati dalla si condividono le argomentazioni spese dal primo giudice che ha evidenziato il difetto ab origine di un precipuo titolo contrattuale.
Correttamente il giudicante ha fatto riferimento al difetto nella specie dei presupposti ai quali l'art. 71, comma I, punto 5 della L. regionale n. 53/1980 consente il ricorso alla trattativa privata (“quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi- dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti -non consenta l'indugio della pubblica gara”, peraltro evidenziando la L.R. non può entrare in contrasto con l'art. 24 della
L. quadro n. 109/1994 che vede trovare applicazione nella specie.
5.4. Neanche il pagamento delle due fatture n. 2929 del 30.3.2009 e n. 5623 del 29.6.2010 può essere un elemento atto a sostituire la mancanza di un valido contratto.
Al riguardo deve affermarsi la necessarietà, da parte della Pubblica Amministrazione, di vincolarsi attraverso la forma scritta.
Il pagamento delle fatture, infatti, non può essere ritenuto una stipula per facta concludentia del contratto in quanto quest'ultimo, essendo interessata una P.A. richiedeva la forma scritta ad substantiam.
6. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. 6.1. L'appellante, con il secondo motivo, sostiene che erroneamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile per difetto di residualità l'azione di ingiustificato arricchimento esperita in via subordinata.
Sottolinea che proprio l'assenza di un titolo contrattuale valido implica l'ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c.
Contesta, inoltre, la tesi secondo cui il cessionario del credito non possa esperire l'azione ex art. 2041 c.c., argomentando diffusamente al riguardo.
In particolare, deduce che, sia che si tratti di un indennizzo per l'impoverimento dovuto all'esecuzione di una prestazione sulla base di un contratto inesistente o nullo, sia che si tratti del corrispettivo economico derivante dall'esecuzione di una prestazione contrattuale valida, il diritto originariamente spettante al cedente rimane identico a quello del cessionario.
Spiega che oggetto della cessione è un credito di un determinato importo nei confronti della Contr e che del tutto ininfluente, al fine di qualificare il credito acquistato, si rivelerebbe il riferimento alle fatture, atteso che, essendo essa esponente cessionaria del credito generato dalle prestazioni poste all'origine delle fatture emesse, sarebbe pienamente legittimata a richiederne l'adempimento, sia sotto il profilo contrattuale che sotto il profilo indennitario ex art. 2041 c.c.
Sostiene, in definitiva, che chi acquista un diritto di credito e i suoi accessori, divenendone titolare, diviene titolare anche di tutte le azioni connesse all'esercizio di quel diritto.
Tale cessione, dunque, permetterebbe al cessionario di azionare il credito e di richiederne il pagamento, come sarebbe spettato al cedente, indipendentemente dal fatto che il cedente sia l'unico soggetto ad aver subito un impoverimento. Contr Infine, evidenzia il fatto che la ha effettuato dei pagamenti, riconosciuti e documentati, direttamente in favore della cessionaria dal che si può dedurre, pacificamente, l'avvenuta Contr accettazione dell'atto di cessione da parte della stessa.
6.2. Il motivo deve essere rigettato sul dirimente rilievo del difetto di titolarità in capo all'odierna appellante (originaria attrice) del diritto alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.
6.3 Giova premettere che con gli atti di cessione prodotti dalla parte appellante in primo grado (atto di cessione di crediti pro-soluto per scrittura privata autenticata per atto a rogito dott. notaio in Milano, n. rep. 68400 del 21.07.2009; atto di cessione di Persona_1 crediti pro-soluto, per scrittura privata autenticata per atto a rogito dott. Persona_1 notaio in Milano, n. rep. 70058 del 27.09.2010; atto di cessione di crediti pro-soluto, per scrittura privata autenticata per atto a rogito dott. notaio in Milano n. rep. Persona_1 70545, del 28.12.2010 ), con riferimento al contratto di factoring perfezionato per corrispondenza commerciale ed in corso tra le parti, la RA S.p.A. ha ceduto alla
[...]
che ha accettato: “i crediti ad essa cedente spettanti, ivi compresi gli interessi CP_1 maturati e maturandi, nei confronti di” – Via XX Settembre Parte_7
21” “tutti i crediti derivanti dalle fatture emesse per un importo complessivo di € 695.914,03 di cui all'elenco che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto il n. 11” (atto di cessione del 21.07.2009); “i crediti ad essa cedente spettanti, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi, nei confronti di” ” “tutti i crediti Parte_7 derivanti dalle fatture emesse per un importo complessivo di € 18.397,65 di cui all'elenco che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la lettera I (atto di cessione del
27.09.2010); “i crediti ad essa cedente spettanti, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi, nei confronti di” “tutti i crediti derivanti Controparte_2 dalle fatture emesse per un importo complessivo di € 326.182,59 di cui all'elenco che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto il n. 12” (atto di cessione del 28.12.2010).
6.4. Da quanto sopra evidenziato risulta la espressa specificazione dell'oggetto della cessione con riferimento a crediti discendenti da alcune fatture, il che esclude che la società cedente abbia provveduto a trasferire alla cessionaria la propria posizione di parte del Contr contratto con la o altre ragioni fondate su altri rapporti tra le parti originarie del contratto.
6.5. Dal rilievo che l'oggetto delle cessioni ha riguardato solo ed esclusivamente alcuni dei crediti vantati dal cedente nei confronti dell'appellante, documentati dalle fatture emesse a fronte di rapporti ben specificati nei documenti contabili, va escluso che l'effetto traslativo della cessione possa estendersi al credito di natura indennitaria derivante dall'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, il quale si fonda su elementi costitutivi diversi da quelli del contratto invalido.
In definitiva i crediti ceduti, basati su fatture emesse dalla hanno una natura CP_6 contrattuale mentre, al contrario, il credito derivante dall'esperimento dall'azione di ingiustificato arricchimento è un credito di natura extracontrattuale per cui, ulteriormente, deve escludersi che la cessione abbia ricompreso anche quest'ultima tipologia di credito.
6.6. Tale impostazione, già seguita nel precedente di questa Corte richiamato dal primo giudice (n. 428/2023), si pone nel solco interpretativo tracciato dalla Suprema Corte
(sentenza n. 10154/2023, nella quale, con riferimento alla cessione di crediti per prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata risultanti da fatture, ha precisato la cessionaria non aveva “direttamente risentito un pregiudizio diretto al proprio patrimonio, per effetto di dette erogazioni” con la conseguenza che avrebbe dovuto dimostrare “di essersi resa cessionaria non solo delle fatture il cui credito non le è stato riconosciuto” …”ma anche di crediti derivanti da una rapporto di fatto dal quale possa essere scaturito un credito a titolo di indebito arricchimento”), già seguito da questa Corte territoriale nella sentenza n.
1589/2024.
7. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere rigettato e ogni altra domanda di merito o eccezione formulata ritenuta assorbita.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
9. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 491/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA incorporante per fusione la elettivamente Parte_1 Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 50, presso lo studio legale dell'Avv. Annalisa
Melchiorri del Foro di Roma, la quale la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado.
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Giosuè Carducci n. 30, presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Verini del Foro di L'Aquila, il quale la rappresentata e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 238/2024 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il
16.4.2024 – Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere il presente appello e in riforma della sentenza impugnata: accertata e dichiarata la sussistenza di validi titoli contrattuali disciplinanti l'erogazione delle prestazioni per cui è causa, e, per l'effetto, accertato e dichiarato che la Parte_2
è debitrice, per le causali di cui in premessa, della somma di €
[...]
351.652,58, condannare la stessa al pagamento in favore della Controparte_3 dell'importo di € 351.652,58 oltre interessi, anche sui ritardati pagamenti, nella misura legale codicistica a decorrere dalla scadenza delle singole partite creditorie, ovvero dalla notifica degli atti di cessione, oltre la svalutazione monetaria e il maggior danno nella misura come indicata in premessa, ovvero da determinarsi in via equitativa.
In via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di mancato riconoscimento delle somme anzidette sotto il profilo contrattuale, accertata e dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione ex art. 2041 C.C., la dovrà Parte_3 comunque essere condannata al pagamento del medesimo importo di € 351.652,58 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., da determinarsi, ove occorra, anche tramite ctu contabile, stante l'evidenza del vantaggio economico conseguito senza giusta causa Cont dalla onvenuta che, pur avendo usufruito delle prestazioni erogate dalla RA S.p.A., non ha corrisposto gli importi dovuti, ovvero al pagamento del diverso importo che sarà riconosciuto dovuto o equo. Il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'arricchimento della p.a. (scadenza delle singole fatture) sino a quella della pubblicazione della pronuncia, nonché oltre interessi legali compensativi sulla sorte via via rivalutata sempre a far data dall'arricchimento della p.a. sino a quella della pronuncia, nonché dalla data di pubblicazione della pronuncia oltre interessi di mora. Il tutto, comunque, con condanna della Azienda debitrice, in ognuna delle ipotesi sopra formulate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1224 e 1283 C.C., al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti da oltre sei mesi e ciò a far data dalla presente domanda.”.
Per l'appellata:
“che, in ragione degli argomenti dedotti nella precedente narrativa, la Corte adita, valutando eventualmente anche i motivi assorbiti nella sentenza di primo grado, voglia rigettare il gravame di controparte, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 274/2019 promosso dall (incorporata per fusione nella contro la Controparte_1 Controparte_3 [...] (per far accertare e dichiarare che la è Parte_4 Parte_5
Con debitrice della somma di € 351.652,58 nei confronti della e ottenere così la condanna della l CP_1 pagamento della stessa cifra oltre interessi, svalutazione monetaria e maggior danno o, in subordine, ottenere Con la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € 351.652,58 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta domandando il rigetto delle domande attoree- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “rigetta tutte le domande di parte attrice;
condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
17.252,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto: - che RA S.p.A era stata incaricata dalla Parte_4 dello svolgimento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del nuovo ospedale civile della Marsica in;
- che detto affidamento era avvenuto, Pt_2 inizialmente, con delibera n. 1338 del 30 maggio 1994 della di , la quale Pt_6 Pt_2 aveva affidato a RA S.p.a. tale incarico per una durata di sette mesi a partire dal 1.6.1994; Contr
- che in attesa di svolgere una procedura di affidamento a terzi di tale servizio, la aveva prorogato l'incarico affidato alla RA S.p.A. fino al 30.9.1997 attraverso le delibere n. 452 del 29 dicembre 1994, n. 50 del 22 aprile 1996 e n. 166 del 17 giugno 1996; - che RA, per tali attività, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010, aveva maturato un credito pari ad
Euro 353.364,44, come da fatture emesse dal 4.3.2009 al 13.12.2010; - che in seguito RA Contr era stata incaricata di realizzare singoli lavori, autorizzati di volta in volta dalla per i Cont quali aveva maturato un ulteriore credito nei confronti della pari ad Euro 31.912,04; - Cont che del credito complessivo dovuto alla RA S.p.A., pari ad Euro 385.267,48, la veva corrisposto solo la somma di Euro 33.623,90 e, pertanto, la in qualità di CP_1 cessionaria dei crediti della RA S.p.A., vantava un credito pari ad Euro 351.652,58 nei Contr confronti della Contr 1.2. Dava ancora atto che si era costituita in giudizio la ed aveva chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, deducendo: - l'invalidità dei titoli contrattuali adottati sulla base delle delibere di affidamento anche per via della violazione dell'art. 24, comma I, L. n.
109/1994 (applicabile ratione temporis); - l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per mancanza dei presupposti di legge;
- la prescrizione dei diritti di credito oggetto di causa;
- l'intervenuto pagamento delle fatture n. 1841/2009 e n. 5623/2010.
1.3 Ciò detto il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida, esaminava direttamente nel merito la domanda attorea e la respingeva. In particolare, riteneva invalido il contratto derivato dalla delibera n. 1338 del 30 maggio Contr 1994, in quanto non sottoscritto dalla e mancante dell'indicazione del compenso da corrispondere.
Aggiungeva che, anche a voler ritenere valido ed efficace il contratto in argomento, occorreva osservare come le proroghe successive avrebbero dato luogo al superamento, nel complesso, del limite economico previsto dall'art. 24 della L. 109/1994 con la Contr conseguenza che le prestazioni eseguite a favore della dovevano ritenersi effettuate in difetto di un valido titolo contrattuale.
Rilevava inoltre la mancanza di un valido titolo contrattuale anche con riguardo all'ulteriore credito di € 31.912,04 vantato dalla quale cessionaria della RA S.p.A., CP_1 escludendo l'applicabilità al caso di specie l'art. 71, comma 1, punto 5, della L.R. Abruzzo
n. 53/1980 richiamato dall'attrice.
Sul punto, affermava che le ipotesi emergenziali previste dal detto articolo non potevano essere rinvenute nel caso di specie e che, ad ogni modo, l'art. 24 della L. 109/94 doveva prevalere sulla normativa regionale. Contr 1.4. Infine, riteneva inammissibile la domanda subordinata di condanna della al pagamento di € 351.652,58 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. spiegata dalla CP_1
Al riguardo, sottolineava il difetto del requisito della residualità previsto dall'art. 2042 c.c. sia per l'invalidità dei contratti con la conseguente nullità della cessione per difetto dell'oggetto sia per la mancanza di facoltà, per il cessionario del credito, di esperire l'azione per indebito arricchimento.
Su quest'ultimo punto, citava la giurisprudenza di questa Corte d'Appello che ha affermato che solo il cedente è titolare dell'azione per indebito arricchimento essendo solo quest'ultimo il soggetto che subisce l'impoverimento e non anche il cessionario.
1.5. Sulla base di quanto esposto, pertanto, il giudice di prime cure respingeva le domande attoree condannando, per il principio della soccombenza, l'attrice alle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l chiedendone la Controparte_3 riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Errata esclusione della responsabilità contrattuale della per errata declaratoria dell'insussistenza Controparte_2 dei titoli contrattuali derivante dall'errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio ed integrante un valido titolo contrattuale – errata interpretazione e valutazione delle delibere di proroga intervenute – errata applicazione dell'art. 24 della legge 109/94 - omessa valutazione ed applicazione dell'art. 44 della legge 724/1994 – omessa applicazione della normativa di cui agli artt. 16 e 17 rd 2240/1923; 2) Errata esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità ex art. 2042 c.c. e comunque per nullità del contratto per illiceità dovuta a contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 24 della legge 109/94 – errata esclusione del diritto del cessionario ad agire ex art. 2041 c.c. per mancata realizzazione in capo ad esso dell'impoverimento viceversa subito dal cedente – errata individuazione della cedibilità del solo diritto di credito e non del diritto all'indennizzo da prestazione indebita – sussistenza del diritto a trasferire con atto di cessione sia un credito pecuniario che un credito per indennizzo – conseguente errata esclusione in capo alla cessionaria della titolarità del rapporto dedotto in giudizio e dunque del diritto all'indennizzo per nullità dell'oggetto della cessione – omesso esame di un fatto decisivo e pacifico tra le parti consistente nell'avvenuto pagamento al cessionario.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituita la Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
[...]
Peraltro, pur ritenendo corretti gli argomenti del primo giudice in merito alla invalidità ed inefficacia dei titoli dedotti in giudizio, rileva che il giudicante avrebbe ancor prima dovuto rilevare l'esistenza di giudicato esterno formatosi tra le parti, atteso che il Tribunale di
L'Aquila con la sentenza n. 480/2018 (relativa al procedimento n. 1681/2014 R.G.C.) aveva deciso un controversia avente ad oggetto pretese economiche di fondate sui CP_1 medesimi titoli del presente giudizio (contratto prodotto dall'attrice relativo alla deliberazione n. 1338 del 3.05.1994, pari a sette mesi decorrenti dal 1.06.2014 e le delibere nn. 452 del
29.12.1004, 50 del 22.04.1996 e 166 del 17.06.1996).
4. All'esito dell'udienza del 1.10.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 7.10.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.6.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L' ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni Controparte_3 nonché a depositare gli scritti conclusionali. Contr La ha depositato la sola comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 3.6.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 3.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame. 5.1 Con tale motivo l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'invalidità del contratto di affidamento. Contr Argomenta, in particolare, che il titolo contrattuale dell'incarico affidato dalla all'allora successivamente denominata RA S.p.A., doveva rinvenirsi Controparte_5
Contr nello schema di convenzione allegato all'offerta, prot. n. 4401 del 21.5.1994, inviata dall' stessa.
Sottolinea che la RA S.p.A., accettando l'offerta, aveva dichiarato, come da indicazione Contr della di aver preso visione dello schema di convenzione allegato all'offerta di cui tale schema era parte integrante.
Evidenzia che il detto schema di convenzione comprendeva anche l'indicazione del compenso pari a Lire 225.981.000 oltre IVA.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe errato nel non dare valenza di titolo contrattuale allo schema di convenzione, ritenendo, erroneamente, Contr che l'accordo contrattuale fosse privo della firma della e dell'indicazione del compenso per le prestazioni da eseguire.
Invero, secondo l'appellante, il giudice di prime cure, ove avesse considerato come un atto unitario l'offerta ed il relativo allegato con lo schema di convenzione, sarebbe giunto alla diversa, corretta conclusione che l'accordo contrattuale presentava tutti i requisiti richiesti.
Circa le proroghe dell'incarico avvenute con le tre delibere menzionate in giudizio, deduce l'inconferenza dell'art. 24 della L. 109/1994 richiamato dal giudice di primo grado nel sostenere l'illegittimità delle dette delibere per via del superamento del limite economico previsto dall'articolo stesso.
Sostiene invero che l'art. 24 della L. 109/1994 riguarda solo i nuovi affidamenti in trattativa privata e non anche la possibilità di prorogare un servizio già oggetto di affidamento come nel caso di specie.
Spiega che la normativa applicabile al caso di specie deve rinvenirsi nell'art. 6, comma 6, della L. n. 537/93 come sostituito dall'art. 44 della L. n. 724/94 che prevede l'ammissibilità della proroga del contratto in scadenza semplicemente sulla base della convenienza economica e del pubblico interesse, requisiti entrambi presenti nel caso in disamina per via del fatto che si doveva assicurare, nelle more dell'espletamento delle procedure ordinarie ad evidenza pubblica, il regolare funzionamento di servizi essenziali all'interno del presidio ospedaliero.
Censura, inoltre, la sentenza di primo grado nella parte in cui vi si afferma il contrasto tra l'art. 71 della L. regionale n. 53/1980 e l'art. 24 della L. 109/94. Deduce che l'art. 71, comma I, punto 5 della L. regionale n. 53/1980, che consente il ricorso Contr alla trattiva privata in caso di urgenza, è stato richiamato dalla stessa per motivare l'affidamento per trattativa privata nella lettera di offerta dei lavori.
Nel caso di specie, anche sulla base della giurisprudenza, si doveva ritenere la ravvisabilità dei presupposti legittimanti il ricorso alla trattativa privata ossia l'urgenza dei servizi da Contr compiere a favore della
Sottolinea infine che le fatture n. 2929 del 30.3.2009 e n. 5623 del 29.6.2010 offrirebbero la prova dell'effettiva realizzazione delle prestazioni ed anche la conferma della responsabilità Contr contrattuale assunta con esse dalla
5.2. Il Collegio rileva che dirimente, in punto di invalidità dell'originario contratto di affidamento di cui alla delibera n. 1338 del 30.05.1994 e delle proroghe disposte con delibere n. 452 del 29.12.1994, n. 50 del 22.04.1996 e n. 166 del 17.06.1996, si rivela il passaggio in giudicato della sentenza n. 480/2018, intervenuta tra le stesse parti, che detta invalidità ha dichiarato. Contr 5.3. Quanto invece al credito di € 31.912,04 (in parte pagato dalla con un residuo di €
21.255,06) che l'appellante ha basato sull'incarico di eseguire lavori di volta in volta Contr autorizzati dalla si condividono le argomentazioni spese dal primo giudice che ha evidenziato il difetto ab origine di un precipuo titolo contrattuale.
Correttamente il giudicante ha fatto riferimento al difetto nella specie dei presupposti ai quali l'art. 71, comma I, punto 5 della L. regionale n. 53/1980 consente il ricorso alla trattativa privata (“quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi- dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti -non consenta l'indugio della pubblica gara”, peraltro evidenziando la L.R. non può entrare in contrasto con l'art. 24 della
L. quadro n. 109/1994 che vede trovare applicazione nella specie.
5.4. Neanche il pagamento delle due fatture n. 2929 del 30.3.2009 e n. 5623 del 29.6.2010 può essere un elemento atto a sostituire la mancanza di un valido contratto.
Al riguardo deve affermarsi la necessarietà, da parte della Pubblica Amministrazione, di vincolarsi attraverso la forma scritta.
Il pagamento delle fatture, infatti, non può essere ritenuto una stipula per facta concludentia del contratto in quanto quest'ultimo, essendo interessata una P.A. richiedeva la forma scritta ad substantiam.
6. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. 6.1. L'appellante, con il secondo motivo, sostiene che erroneamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile per difetto di residualità l'azione di ingiustificato arricchimento esperita in via subordinata.
Sottolinea che proprio l'assenza di un titolo contrattuale valido implica l'ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c.
Contesta, inoltre, la tesi secondo cui il cessionario del credito non possa esperire l'azione ex art. 2041 c.c., argomentando diffusamente al riguardo.
In particolare, deduce che, sia che si tratti di un indennizzo per l'impoverimento dovuto all'esecuzione di una prestazione sulla base di un contratto inesistente o nullo, sia che si tratti del corrispettivo economico derivante dall'esecuzione di una prestazione contrattuale valida, il diritto originariamente spettante al cedente rimane identico a quello del cessionario.
Spiega che oggetto della cessione è un credito di un determinato importo nei confronti della Contr e che del tutto ininfluente, al fine di qualificare il credito acquistato, si rivelerebbe il riferimento alle fatture, atteso che, essendo essa esponente cessionaria del credito generato dalle prestazioni poste all'origine delle fatture emesse, sarebbe pienamente legittimata a richiederne l'adempimento, sia sotto il profilo contrattuale che sotto il profilo indennitario ex art. 2041 c.c.
Sostiene, in definitiva, che chi acquista un diritto di credito e i suoi accessori, divenendone titolare, diviene titolare anche di tutte le azioni connesse all'esercizio di quel diritto.
Tale cessione, dunque, permetterebbe al cessionario di azionare il credito e di richiederne il pagamento, come sarebbe spettato al cedente, indipendentemente dal fatto che il cedente sia l'unico soggetto ad aver subito un impoverimento. Contr Infine, evidenzia il fatto che la ha effettuato dei pagamenti, riconosciuti e documentati, direttamente in favore della cessionaria dal che si può dedurre, pacificamente, l'avvenuta Contr accettazione dell'atto di cessione da parte della stessa.
6.2. Il motivo deve essere rigettato sul dirimente rilievo del difetto di titolarità in capo all'odierna appellante (originaria attrice) del diritto alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.
6.3 Giova premettere che con gli atti di cessione prodotti dalla parte appellante in primo grado (atto di cessione di crediti pro-soluto per scrittura privata autenticata per atto a rogito dott. notaio in Milano, n. rep. 68400 del 21.07.2009; atto di cessione di Persona_1 crediti pro-soluto, per scrittura privata autenticata per atto a rogito dott. Persona_1 notaio in Milano, n. rep. 70058 del 27.09.2010; atto di cessione di crediti pro-soluto, per scrittura privata autenticata per atto a rogito dott. notaio in Milano n. rep. Persona_1 70545, del 28.12.2010 ), con riferimento al contratto di factoring perfezionato per corrispondenza commerciale ed in corso tra le parti, la RA S.p.A. ha ceduto alla
[...]
che ha accettato: “i crediti ad essa cedente spettanti, ivi compresi gli interessi CP_1 maturati e maturandi, nei confronti di” – Via XX Settembre Parte_7
21” “tutti i crediti derivanti dalle fatture emesse per un importo complessivo di € 695.914,03 di cui all'elenco che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto il n. 11” (atto di cessione del 21.07.2009); “i crediti ad essa cedente spettanti, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi, nei confronti di” ” “tutti i crediti Parte_7 derivanti dalle fatture emesse per un importo complessivo di € 18.397,65 di cui all'elenco che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la lettera I (atto di cessione del
27.09.2010); “i crediti ad essa cedente spettanti, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi, nei confronti di” “tutti i crediti derivanti Controparte_2 dalle fatture emesse per un importo complessivo di € 326.182,59 di cui all'elenco che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto il n. 12” (atto di cessione del 28.12.2010).
6.4. Da quanto sopra evidenziato risulta la espressa specificazione dell'oggetto della cessione con riferimento a crediti discendenti da alcune fatture, il che esclude che la società cedente abbia provveduto a trasferire alla cessionaria la propria posizione di parte del Contr contratto con la o altre ragioni fondate su altri rapporti tra le parti originarie del contratto.
6.5. Dal rilievo che l'oggetto delle cessioni ha riguardato solo ed esclusivamente alcuni dei crediti vantati dal cedente nei confronti dell'appellante, documentati dalle fatture emesse a fronte di rapporti ben specificati nei documenti contabili, va escluso che l'effetto traslativo della cessione possa estendersi al credito di natura indennitaria derivante dall'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, il quale si fonda su elementi costitutivi diversi da quelli del contratto invalido.
In definitiva i crediti ceduti, basati su fatture emesse dalla hanno una natura CP_6 contrattuale mentre, al contrario, il credito derivante dall'esperimento dall'azione di ingiustificato arricchimento è un credito di natura extracontrattuale per cui, ulteriormente, deve escludersi che la cessione abbia ricompreso anche quest'ultima tipologia di credito.
6.6. Tale impostazione, già seguita nel precedente di questa Corte richiamato dal primo giudice (n. 428/2023), si pone nel solco interpretativo tracciato dalla Suprema Corte
(sentenza n. 10154/2023, nella quale, con riferimento alla cessione di crediti per prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata risultanti da fatture, ha precisato la cessionaria non aveva “direttamente risentito un pregiudizio diretto al proprio patrimonio, per effetto di dette erogazioni” con la conseguenza che avrebbe dovuto dimostrare “di essersi resa cessionaria non solo delle fatture il cui credito non le è stato riconosciuto” …”ma anche di crediti derivanti da una rapporto di fatto dal quale possa essere scaturito un credito a titolo di indebito arricchimento”), già seguito da questa Corte territoriale nella sentenza n.
1589/2024.
7. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere rigettato e ogni altra domanda di merito o eccezione formulata ritenuta assorbita.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
9. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)