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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
452/2024 in data 29/01/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti BERALDO UMBERTO e BERALDO VALTER
parte attrice
contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. GIRARDI ANDREA e SILVI ALESSANDRO parte convenuta
avente per oggetto: Assicurazione contro i danni;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così giudicare
NEL MERITO
- Previo ogni accertamento e declaratoria occorrendi, condannarsi la convenuta compagnia assicuratrice CP_1
a rimborsare al le spese e i compensi Parte_1
oggetto di copertura assicurativa, per un importo che si quantifica in € 23.173,89, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione ed interessi dalla messa in mora e con interessi determinati ex art. 1284 co. 4° dalla domanda giudiziale al saldo.
- Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi, con distrazione a favore dei sottoscritti patrocinatori, che si dichiarano antistatari.
per parte convenuta:
in via preliminare: rigettare le domande proposte nei confronti di stante l'intervenuta prescrizione CP_1
della garanzia assicurativa invocata da controparte ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., per i motivi meglio precisati nel paragrafo 1) della narrativa de presente atto;
in via principale, nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di perché infondate in fatto ed in CP_1
diritto;
Pag. 2 di 8 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo di avere stipulato con CP_1 [...]
un contratto denominato “contratto Gold” Controparte_2
per verificare tramite analisi econometrica l'applicazione di addebiti illegittimi da parte di , in Controparte_3
relazione ad un rapporto di leasing immobiliare.
Cont aveva stipulato, in favore del sig una polizza Pt_1
assicurativa di tutela legale con avente ad oggetto il CP_1
rimborso del costo della perizia e delle spese in caso di soccombenza giudiziale.
Cont Sulla scorta della perizia econometrica redatta da il sig promuoveva avanti al Tribunale di Brescia azione Pt_1
nei confronti della società di leasing (divenuta UB leasing s.p.a.); il Tribunale disponeva C.T.U. contabile e all'esito, con sentenza pubblicata in data 1/4/2019,
rigettava le domande attoree condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Con PEC 10/5/2019 e 14/6/2019 il sig denunciava il Pt_1
sinistro all'assicurazione e chiedeva il rimborso delle spese sostenute.
Pag. 3 di 8 L'assicurazione respingeva la richiesta per tardività della denuncia.
Seguivano ulteriori richieste e procedura di mediazione.
Tanto premesso, poiché l'assicurazione non pagava, il sig chiedeva la condanna della stessa al rimborso delle Pt_1
Cont spese sostenute per la perizia , per la mediazione obbligatoria, per CTU e CTP, per spese legali e di registrazione della sentenza;
il tutto per euro 23.173,89 ; oltre rivalutazione, interessi e rifusione spese di lite.
La convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva: CP_1
1. la prescrizione dell'azione, in quanto ai sensi dell'art. 13 secondo comma della polizza “La denuncia del sinistro
dovrà avvenire a cura dell' entro e non oltre 24 Parte_2
mesi dall'insorgenza dello stesso”. Nel caso di specie l'insorgenza del sinistro andava individuata nel momento del deposito della C.T.U. avvenuto in data 16/9/2016 e il sinistro era stato denunciato il 10/5/2019.
2.l'inoperatività della garanzia, perché sulla base della
Cont perizia predisposta da la soccombenza era certa;
dunque mancava l'alea.
3. la decadenza dalla copertura assicurativa per colpa grave
Cont del contraente , vista la inattendibilità della perizia dalla stessa predisposta (art 1900 cod. civ.).
La convenuta contestava anche il quantum, perché non era provato l'esborso di alcune spese tra quelle indicate dall'attore.
Pag. 4 di 8 Depositate le memorie ex art 171 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
La domanda attorea va accolta.
Cont
1.L'oggetto della assicurazione stipulata da con in CP_1
favore del terzo, sig è indicato all'art 11 della Pt_1
polizza -doc. 2 di parte attrice:
“ La società assume a proprio carico, nei limiti del
massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito
dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si
renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia……
Beneficiari della presente polizza sono gli assicurati che hanno stipulato il contratto con CP_4 CP_2
L'art. 14 del contratto Gold (doc. 1 di parte attrice) fa
Cont riferimento alla polizza stipulata da con e precisa CP_1
le spese rimborsabili;
stabilisce che “Il sinistro insorge
Cont nel momento in cui la perizia commissionata tramite viene dichiarata errata nei conteggi e/o nell'applicazione dei
riferimenti normativi utilizzati (per esempio: perizia redatta sulla base della L. 108/96) e/o giurisprudenziali)
dal CTU e a seguito delle sopra elencate/evidenziate/dichiarate contestazioni il giudice
ammetta (emetta? ) una sentenza negativa per il cliente che
Pag. 5 di 8 veda il cliente/assicurato soccombente e condannato alle spese” .
Dunque il sinistro si verifica nel momento il cui il giudice deposita la sentenza di rigetto;
nel nostro caso in data
1/4/2019.
Il 10/5/2019 risulta denunciato il sinistro;
l'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
2. La domanda del sig è stata rigettata dal Tribunale Pt_1
di Brescia perché il Tribunale non ha condiviso i metodi di
Cont calcolo utilizzati nella perizia econometrica;
il sig lamentava tassi di mora usurari e anatocismo Pt_1
illegittimo derivante dalla previsione di ammortamento alla francese;
il Tribunale ha respinto la domanda di condanna del sig ex art 96 c.p.c. proposta da UB AS in Pt_1
considerazione dell'”andamento ondivago della giurisprudenza in materia di usurarietà dei tassi di mora dal momento di
proposizione della domanda a quello della decisione”.
Ciò posto, sulla base della stessa sentenza di Brescia, non si può condividere la tesi dell'odierna convenuta per cui la soccombenza del era certa e mancava l'alea. Pt_1
3. Per la stessa ragione, non sussiste dolo o colpa grave rilevante ai sensi dell'art. 1900 cod. civ.
4. Circa il quantum, si osserva quanto segue.
L'attore ha documentato i seguenti pagamenti, rimborsabili ai sensi di polizza:
Cont
- spese per perizia (doc. 16): € 3.665,00
Pag. 6 di 8 - spese per mediazione obbligatoria (doc. 17): € 183,00
- spese di CTU fondo spese (doc. 18): € 855,04
- spese di CTU come liquidate (doc. 19): € 1.841,64
- spese di CTP (doc. 20): € 1.220,00
- spese legali di parte - acconto (doc. 21): € 1.675,88
- spese legali di controparte UB AS (doc. 22) €
13.533,33
- spese registrazione sentenza (doc. 23) € 200,00
Per un totale di € 23.173,89.
Va corrisposta anche la rivalutazione a far data dalla sentenza di rigetto (1/4/2019) trattandosi di debito di valore;
oltre agli interessi da calcolare sulla somma di euro 23.173,89 rivalutata di anno in anno.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (DM
55/2014 – valore minimo per la fase di trattazione/istruttoria; valori medi per le altre fasi),
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr. 452/2024 ,
così provvede:
1. condanna al pagamento di € 23.173,89 in favore CP_1
Pag. 7 di 8 di oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1
in motivazione;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore di spese che si liquidano in euro Parte_1
4.237 complessivamente per compenso professionale, oltre ad euro 264 per spese, euro 441 per spese di mediazione,
accessori come per legge;
in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Treviso, 19/02/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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