Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1298/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIALE DELLA LIBERTÀ N. 95, presso lo studio dell'Avv. LA MANTIA MARCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], _1 elettivamente domiciliata in PALERMO, C.SO TUKORY n. 250, presso lo studio dell'Avv. DI PIETRANTONIO LUCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/3/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 20/04/1989 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi , nata a [...] il _1
15.10.1970, (c.f. ), e nato a [...] C.F._1 Parte_1 il 20.04.1966, (c.f. , matrimonio contratto in data C.F._2
20.04.1989 a Palermo, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Palermo, all'atto n. 20 parte 2 serie A volume 1918 - anno 1989 - Comune di
Palermo)
3. Il SI. verserà, a decorrere dalla data di deposito del presente Pt_1 ricorso e a titolo di contributo per il mantenimento della moglie SI.ra _1 la quale dichiara di non essere percettore di reddito in quanto nel tempo ha dedicato il proprio tempo alla cura della famiglia e della casa coniugale,
l'importo mensile di € 350,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici
ISTAT;
4. la casa coniugale sita in Palermo, via Asmara n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% per ciascun coniuge, resterà assegnata alla SI.ra , in ragione della coabitazione con la SI.ra _1 la quale risulta economicamente autosufficiente solo in modo Parte_2 parziale;
5 il SI. si impegna a cedere a titolo gratuito e in favore dei figli, Pt_1
nata a [...] il [...], e nato a Parte_2 Persona_1
Palermo il 22.11.1991, la piena proprietà della quota di propria spettanza
(50%) in relazione agli immobili siti in Palermo, Via Asmara n. 1, censito in catasto del Comune di Palermo al foglio 47, particella 511, zona censuaria 2, categoria A/7, classe 6, vani 8,5 ed immobile sito in Castellamare del Golfo,
Contrada Fraginesi, censito in catasto del Comune di Trapani al foglio 35, particella 326, entro 6 mesi dalla deposito del presente ricorso assumendosi l'onere di corrispondere, in maniera esclusiva, i costi per la stipula dei rogiti;
2 6. La SI.ra , a seguito del regolare adempimento degli obblighi _1 assunti dal SI. indicate al punto 5, nulla avrà a che pretendere dal Pt_1 proprio coniuge, a qualsiasi titolo maturate, con eccezione per il contributo al mantenimento di cui al punto 3, ritenendosi interamente ed integralmente compensate le reciproche posizioni debitorie/creditorie unitamente a quanto il SI. sarà costretto per i rogiti necessari per le cessioni in favore dei Pt_1 figli;
7. In via ancor più specifica, con l'adempimento degli obblighi assunti al punto 5, ad essere estinto sarà il debito sofferto dal SI. in favore Pt_1 della SI.ra , per l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00); _1
8. La SI.ra si impegna a cedere in favore del marito, con onere di _1 spesa ad esclusivo carico del SI. ed entro sei mesi da deposito del Pt_1 presente ricorso, le quote societarie alla stessa intestate rinunciando alla percezione di qualsivoglia corrispettivo, ritenendo compensativa la cessione in favore dei figli delle quote di proprietà immobiliari al marito spettanti e contestualmente si impegna a recedere dalla cointestazione dei conti correnti intrattenuti dal SI. e dalla società della quale quest'ultimo Parte_1
è legale rappresentante, senza percezione delle somme in quanto di pertinenza esclusiva del SI. ; Parte_1
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo del provvedimento di omologa, al momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Palermo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge con autorizzazione al
Conservatore dei registri immobiliari di Palermo alla trascrizione del medesimo provvedimento in forza dell'assegnazione della casa coniugale in favore della
SI.ra sita in Palermo Via Asmara n. 1 censita in catasto del Comune Pt_3 di Palermo al foglio 47, particella 511, zona censuaria 2, categoria A/7, classe
6, vani 8,5”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
3 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 20 P. 2, S. A, Anno 1989) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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