Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 3614 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 06.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato Parte_1 C.F._1
a Melito Di Porto Salvo (RC) il 23.04.1985), e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]), entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Fulco Carmela, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via D. Muratori n. 45, Reggio Calabria, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 16.12.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 16.09.2017, proponendo contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 16.09.2017; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(21.04.2021);
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di aver aggiunto un'ulteriore condizione - debitamente sottoscritta - rispetto a quelle contenute in ricorso;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.01.2025, il quale ha espresso il parere in data 22.01.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 16.12.2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 409, parte 2, serie A, anno
2017, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di portarsi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria via Monsignor Aurelio Sorrentino n.
34 (già via Pio XI), di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla madre che vi abiterà con il figlio;
3. Entrambi i coniugi continueranno a provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle rate mensili del mutuo già contratto per l'acquisto della predetta casa coniugale;
3.b I ricorrenti, inoltre, si obbligano a trasferire entro il 30.04.2026 al figlio il diritto di piena ed esclusiva proprietà del predetto immobile sito in Per_1
Reggio Calabria via Monsignor Aurelio Sorrentino n. 34 (già via Pio XI), identificato catastalmente al foglio 110, sezione RC, particella 868 sub 50, categoria A/3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale mq 120 e rendita catastale euro 604,25, con la precisazione che detto trasferimento dovrà essere effettuato senza alcun corrispettivo;
4. Il figlio minore sarà affidato, in modo condiviso, a entrambi i genitori Per_1
ed entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale sul minore con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare e gestione disgiunta dell'ordinario per quando ciascun genitore avrà il figlio con sé;
5. I coniugi terranno con sé il figlio secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta, tenendo conto delle preminenti esigenze del minore e dei turni di lavoro dei genitori. Solo in caso di disaccordo, si atterranno alle seguenti regole: a. A weekend alternati, dalle ore 19.30 del venerdì (o sabato, in base alle disponibilità) fino alle ore 19.30 della domenica, quando verrà ricondotto Per_1
presso la casa familiare in uso alla madre;
b. Durante la settimana, il padre potrà tenerlo con sé con le seguenti modalità: la settimana successiva al weekend di spettanza del sig. il mercoledì e il Pt_1
venerdì, dall'uscita dell'asilo (o nei periodi di vacanza dalle ore 12.00) fino alle ore
19.30, allorché verrà ricondotto dal SI. presso la casa familiare;
la Pt_1
settimana successiva al weekend di spettanza della madre: il lunedì, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dell'asilo (o nei periodi di vacanza dalle ore 12.00) fino alle ore
19.30, quando verrà ricondotto dal padre presso la casa familiare;
c. Durante le festività natalizie, un anno starà con la madre il 24 dicembre Per_1
e col padre il 25 dicembre, con la madre il 31 dicembre e col padre il 1° gennaio.
L'anno seguente il contrario, e così di anno in anno;
durante le vacanze pasquali, un anno il figlio starà con la madre il giorno di Pasqua e col padre il lunedì di Pasqua.
L'anno seguente il contrario, e così di anno in anno;
d. Durante il periodo estivo, il padre potrà trascorrere con il figlio, una settimana nel mese di Giugno, una nel mese di Luglio ed una nel mese di Settembre, oltre a due settimane, che potranno essere anche consecutive, nel mese di Agosto, il tutto da concordarsi tra i coniugi entro il 30 Maggio;
durante la settimana che Per_1
starà col padre nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre, la madre potrà recarsi, una volta a settimana, presso l'abitazione paterna o dei nonni paterni per prelevare il bambino e ivi ricondurlo entro le ore 20.30;
6. In occasione del compleanno del minore o dei genitori si curerà che il Per_1
festeggiamento sia organizzato in modo tale da garantire allo stesso un tempo con ciascuno dei due genitori, comprensivo del pranzo o della cena;
7. Le decisioni inerenti al figlio verranno prese di comune accordo tra i coniugi, tranne quelle di ordinaria amministrazione, per le quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
8. I coniugi danno atto di svolgere entrambi attività lavorativa, di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto, reciprocamente, all'assegno di mantenimento;
9. Il SI. a titolo di contributo al mantenimento del piccolo Pt_1 Per_1
corrisponderà alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 Parte_2
(Euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il contributo al mantenimento di da parte del padre è stato determinato di Per_1
comune accordo tra i genitori nella misura sopra indicata tenendo conto del fatto che attualmente il bambino frequenta la scuola materna;
10. Il padre provvederà al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% di tutte le spese straordinarie, e per la regolamentazione delle quali i coniugi dichiarano sin da ora di far riferimento al
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia attualmente vigente presso il
Tribunale Civile di Reggio Calabria da intendersi qui integralmente trascritto;
11. A tal fine il genitore che le abbia anticipate avrà diritto alla restituzione del 50% di tali spese dall'altro entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta previa esibizione del giustificativo di spesa. Le ricevute delle spese detraibili dovranno essere intestate al figlio o a entrambi i genitori;
12. Resta inteso tra le parti che arredi e corredi presenti nella casa familiare rimarranno in uso alla SI.ra affinché il piccolo possa Parte_2 Per_1
mantenere il suo ambiente di vita consueto a eccezione degli effetti personali del sig.
che provvederà ad asportarli entro sette giorni dalla sottoscrizione del Pt_1
presente atto, ove non li avesse asportati prima;
13. I comparenti prestano, sin da ora, il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, carta d'identità o di altro documento amministrativo, valido ai fini dell'espatrio, per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna