TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1950/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
27.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1950/2022
r.g.l., vertente
TRA
con avv. SEMENZA MARA e avv. COCO PIERPAOLO Parte_1
RICORRENTE
E
, con avv. PAGLIARI ELEONORA e avv. DI CAMILLO TIZIANA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare in capo all'istante la condizione di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza personale continuativa, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" (al fine della successiva liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80) nonchè la condizione di portatore di handicap rientrante nella situazione di gravità prevista dall'art.3 comma 3, della L. 104/92
(con conseguente diritto ad usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 104/92)
a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10.07.2024 o dalla differente data che verrà accertata con la espletanda C.T.U. Con vittoria di spese e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari.”
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio e stante l'avvenuto CP_1 riconoscimento in via amministrativa di quanto richiesto chiedeva la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto componimento della controversia in via amministrativa impone la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza “virtuale” dell' e considerano la fase di studio ed CP_2 introduzione del giudizio ai valori minimi in considerazione della materia.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre rimb forf CP_1 cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 28.10.2025
Il Giudice Onorario
RI DA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1950/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
27.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1950/2022
r.g.l., vertente
TRA
con avv. SEMENZA MARA e avv. COCO PIERPAOLO Parte_1
RICORRENTE
E
, con avv. PAGLIARI ELEONORA e avv. DI CAMILLO TIZIANA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare in capo all'istante la condizione di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza personale continuativa, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" (al fine della successiva liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80) nonchè la condizione di portatore di handicap rientrante nella situazione di gravità prevista dall'art.3 comma 3, della L. 104/92
(con conseguente diritto ad usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 104/92)
a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10.07.2024 o dalla differente data che verrà accertata con la espletanda C.T.U. Con vittoria di spese e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari.”
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio e stante l'avvenuto CP_1 riconoscimento in via amministrativa di quanto richiesto chiedeva la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto componimento della controversia in via amministrativa impone la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza “virtuale” dell' e considerano la fase di studio ed CP_2 introduzione del giudizio ai valori minimi in considerazione della materia.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre rimb forf CP_1 cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 28.10.2025
Il Giudice Onorario
RI DA