Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 29.01.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2010/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Eugenio Pollastro e Parte_1
Carola Pipitone, presso i quali elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Rossella Quarta
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2020, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. (rg n 6214/2018) introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di opposizione deducendo che il c.t.u. nominato in fase di atp aveva restituito gli atti per mancata presentazione a visita, all'uopo rappresentando che egli effettivamente non si presentava alla visita fissata per il 14.11.19 in quanto affetto dal 13.11.19 da stato influenzale, per cui gli veniva prescritto un periodo di riposo di 5 giorni, ed evidenziando che il Ctu, per pregressi
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L'opposizione è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, il ricorrente reitera la domanda già proposta in fase di ATP ai fini del riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento, lamentando che nella precedente fase del giudizio il c.t.u. nominato aveva rimesso gli atti al Tribunale per assenza ingiustificata del ricorrente alla visita peritale, laddove, invece, egli non si era potuto presentare alla visita del 14.11.19 fissata dal consulente in quanto affetto dal 13.11.19 da stato influenzale. Ebbene, posto che l'assenza del ricorrente all'accesso peritale del 14.11.19 risulta giustificata alla luce della certificazione medica in atti ( v.si certificato medico del dott. del Persona_1
13.11.2019 allegato al ricorso), e considerato che effettivamente il consulente non fissava altro accesso (v. nota di restituzione degli atti, fasc.di atp rg n. 6214/2018) e rilevato, dunque, che il mancato svolgimento delle operazioni non pare imputabile al ricorrente, si è reputato necessario nominare un nuovo consulente, in persona del dott. il quale, espletate le Persona_2 operazioni peritali, ha ritenuto che non sussiste il requisito sanitario per la concessione della prestazione richiesta. Il consulente medico, sulla scorta della documentazione presente agli atti e delle risultanze dell'esame obiettivo espletato, ha formulato la seguente diagnosi: “Schizofrenia cronica di tipo paranoide con profonda disorganizzazione della vita sociale. BPCO. Obesità. Cardiopatia ipertensiva.” (cfr. elaborato peritale in atti). Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “la Cardiopatia ipertensiva la BPCO risultano in un buon compenso clinico e non incidono assolutamente sulle azioni di vita quotidiana.
La psicosi schizofrenica si schizofrenica è una malattia mentale, che un tempo veniva denominata “demenza precoce”, anche se di fatto non è una demenza in senso stretto perché il disturbo primordiale non comporta un indebolimento progressivo dell'intelligenza, è piuttosto una pseudo-demenza che appare contemporaneamente come una malattia della personalità (in particolare dell'affettività) ed una malattia delirante. Nelle forme più complete ed è questo il caso del Signor affetto dall'età di 18 anni da questa patologia (seguito almeno dal 2015 Parte_1 dall'UOSM di Pollena come si evince dalla documentazione clinica in atti) ha un decorso cronico che ha determinato una profonda trasformazione ed una specie di dislocazione della personalità, la perdita del contatto
2 vitale con la realtà, il ripiegamento in un mondo intimo immaginario con lo sviluppo di idee deliranti incoerenti ed astratte ed allucinazioni, comportamenti inadatti e discordanti con i propositi di atti estranei, contraddittori, spesso impenetrabili. Il ricorrente risulta essere in trattamento farmacologico continuo con la necessità di utilizzare farmaci neurolettici, stabilizzatori di membrana e benzodiazepine. Pertanto, è possibile affermare che il Signor è Parte_1 da ritenersi un soggetto “invalido civile” con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% in linea a quanto stabilito già in ambito medico-legale dalla Commissione preposta.” (cfr. elaborato peritale in atti). Quanto, poi, all'indennità di accompagnamento il c.t.u. afferma che il ricorrente “presenta un quadro clinico caratterizzato dall'affezione psichica che allo stato è in relativo compenso e pertanto, nonostante la gravità della patologia, lo riteniamo ancora in grado di attendere agli atti quotidiani della vita, poiché il relativo compenso, gli consente sufficiente autonomia personale.” Conclude, pertanto, il c.t.u. sostenendo che il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente non dà diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU dott. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente Per_2 trascritti. Il c.t.u. ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali e dell'accurato esame obiettivo espletato, le patologie di cui risulta essere affetto il ricorrente. Le conclusioni del Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente motivate.
Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della ctu. In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la concessione della indennità di accompagnamento. Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente (v.si ricorso per atp RG n 6214/2018), le spese di lite sono irripetibili. Le spese della Ctu, redatta nel presente giudizio, come liquidate in separato decreto, vanno poste CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: a) respinge la domanda, e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, redatta nel presente giudizio di opposizione, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi. Nola, 21.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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