Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1445/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dagli avv.ti ANGELO Parte_1 C.F._1
D'ONOFRIO e NICOLA D'ONOFRIO
ATTORE
e c.f. , difesa dagli avv.ti NANNINI Controparte_1 P.IVA_1
CARLO ed ENRICO NANNINI
CONVENUTA
[...]
Controparte_2
Controparte_3
[...]
CONVENUTI NT
, c.f. , difesa dall'avv. MARCO Controparte_4 C.F._2
MISEROCCHI
TERZA INTERVENUTA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, padre di , deceduta in esito al sinistro stradale Parte_1 Persona_1 occorso a Ravenna il 1^ aprile 2018, ha citato in giudizio Controparte_2 conducente dell'auto (NI CR) su cui viaggiava , di proprietà di Persona_1
, , conducente e proprietario dell'altra auto Controparte_3 Controparte_3
1
e rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
“1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva o concorrente dei signori , nella qualità di proprietaria Controparte_3 della vettura NI CR targata EA 160 GB, guidata nell'occasione dalla signora
, assicurata (n.polizza 30/152433097) dove era Controparte_2 CP_1 trasportata la compianta signora , e nella qualità Persona_1 Controparte_3 di proprietario e guidatore della vettura HO VI 8 Serie Cv21, assicurata
o di chi sarà ritenuto responsabile, anche in base all'espletanda Controparte_2 istruttoria;
2) per l'effetto condannare tutti i convenuti, in solido o ciascuno per quanto di loro responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ex art.2059 c.c. [biologici, morali, esistenziali, perdita rapporto parentale] patiti dall'esponente a seguito della morte della signora , da quantificarsi, Persona_1 sulla scorta delle Tabelle di Milano, quantomeno nell'importo di euro 400.000,00 o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di liquidare in base all'espletanda istruttoria;
3) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali con attribuzione ai procuratori antistatari per fattone anticipo.”.
Si è costituita eccependo l'esclusiva riconducibilità causale del Controparte_6 decesso di al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l'assenza di Persona_1 rapporto parentale tra l'attore, chiedendo dunque:
“In via principale e di merito, rigettare in toto la domanda svolta dal signor _1 nei confronti di perché infondata in fatto, come in Controparte_7 diritto, per tutte le ragioni svolte in parte narrativa e quivi da intendersi integralmente ripercorse;
- In subordine, per la non creduta evenienza che la domanda di parte ricorrente conducesse all'accertamento di un qualche diritto risarcitorio in capo all'attore, liquidarlo avendo a mente l'assorbente responsabilità di , Persona_1 ai sensi dell'art. 1227 c.c. , nella causazione delle lesioni che l'hanno condotta a morte, per omesso utilizzo delle cintura di sicurezza, oltre che la denunciata e comprovata mancanza o comunque il severo affievolimento del rapporto affettivo tra il signor e la figlia , per esclusiva responsabilità del Parte_1 _1 medesimo, adeguando di conseguenza ed in proporzione ogni statuizione che fosse all'esito adottata e tenendo comunque a mente che le somme che fossero all'esito eventualmente liquidate in favore del signor risultano esser state pignorate e _1 già assegnate alla signora , madre della de cuius, con decreto del Controparte_4 tribunale di Napoli del 23/06/21, reso nel procedimento distinto al n. 1665/21 R.G.E., fino alla concorrenza del credito dalla medesima vantato nei confronti del marito per l'omesso contributo al mantenimento delle figlie, determinato dal G.E. in euro
2 39.527,28#, oltre le spese vive per euro 186 ed oltre al compenso legale per euro 2.115 più accessori di legge”.
Gli altri convenuti, nonostante la regolarità della notifica, sono rimasti contumaci
(contumacia dichiarata all'udienza del 16.2.2022). ha svolto intervento volontario ex art. 105 c.p.c. e, pur contestando Controparte_4
l'esistenza del profondo legame affettivo tra e dedotto Pt_1 Persona_1 dall'attore, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariies rejectis, previa ammissione del presente intervento ed eventuale assegnazione del termine ex art. 292 c.p.c. per la notifica della presente comparsa agli eventuali convenuti contumaci, in considerazione del diritto di credito per mantenimento della prole vantato dalla Sig.ra
nei confronti del Sig. in forza della sentenza Controparte_4 Parte_1 definitiva del Tribunale di Ravenna n. 704/2011, pronunciata all'esito della causa di separazione giudiziale iscritta al n. 4705/2008 R.G., in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. nei confronti di Parte_1 CP_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di , in
[...] CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, di , di Controparte_3
e di disporre che i predetti convenuti Controparte_2 Controparte_3 versiono direttamente a favore della Sig.ra tutto quanto gli stessi Controparte_4 dovessero essere condannati a pagare al predetto Sig. , a qualsiasi Parte_1 titolo, fino alla concorrenza del credito vantato, per i titoli di cui sopra, dalla Sig.ra
nella misura che sarà quantificata all'esito del presente giudizio”. Controparte_4
La causa è stata istruita documentalmente, oralmente (testi , Testimone_1 Tes_2
e ) e mediante l'espletamento di una CTU volta ad accertare il
[...] Testimone_3 mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte di (mancato Persona_1 utilizzo, invero, già risultante dalla perizia espletata nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con la condanna ex art. 444 c.p.p. del e della , CP_3 CP_2
l'efficienza causale dell'eventuale mancato utilizzo nonché il danno biologico sofferto da in conseguenza della morte della figlia. Parte_1
Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato da CP_4
[...]
È noto, infatti, che l'intervento volontario può essere di tre tipi: intervento principale ad excludendum, qualora il terzo faccia valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti;
intervento litisconsortile o adesivo autonomo, qualora il terzo faccia valere un proprio diritto nei confronti di alcune soltanto delle parti;
intervento adesivo dipendente (art. 105, comma 2, c.p.c.), laddove il terzo intervenga senza far valere un proprio diritto, ma soltanto per sostenere le ragioni di una delle parti.
3 Nel caso di specie, l'intervento di parrebbe astrattamente da Controparte_4 qualificarsi quale principale ad excludendum o adesivo auonomo (art. 105, comma 2,
c.p.c.); dal momento che essa fa valere un proprio diritto, l'intervento non può essere infatti qualificato quale intervento adesivo dipendente.
Tuttavia, l'art. 105, comma 1, c.p.c., richiede che il diritto che il terzo fa valere nei confronti delle altre parti o di alcune di esse debba essere “relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”, dovendosi con tale locuzione intendere che tra il diritto fatto valere dal terzo e quello dedotto in giudizio dall'attore via sia una connessione “propria”, dovendo l'art. 105 c.p.c. essere letto in accordo all'art. 103 c.p.c., prima parte, per cui “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per
l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono…”. Si esclude, invece, la possibilità per il terzo di intervenire in caso di connessione impropria, quando, cioè, la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni (ipotesi che, comunque, non ricorrerebbe nel caso di specie).
La disciplina dell'art. 105 c.p.c. consente, infatti, di realizzare ex post l'ipotesi del processo con pluralità di parti per connessione oggettiva propria, nel caso in cui tale condizione non si sia verificata nella fase dell'instaurazione del processo, consentendo a chi avrebbe potuto agire o essere convenuto nello stesso processo già iniziato da altre parti a norma dell'art. 103 c.p.c., prima parte, di intervenire in tale processo.
In proposito, perciò, la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo, ferma restando la facoltà del giudice di merito, in caso di bisogno, di disporre la separazione successivamente all'intervento, allo scopo di evitare cause congestionate dal numero eccessivo delle parti.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11085 del 10/06/2020 (Rv. 658095 - 01).
Nel caso di specie, il diritto al contributo al mantenimento fatto valere da CP_4 non è in alcun modo connesso né con riguardo alla causa petendi – che è, per
[...] il diritto fatto valere da la sentenza di separazione che ha previsto il Controparte_4 contributo al mantenimento in forza del rapporto di parentela tra e le Controparte_4 figlie e lo , mentre per il diritto al risarcimento dell'attore è il fatto illecito _1 produttivo del danno da perdita del rapporto parentale – né per il petitum, dal momento che per l'attore l'oggetto della domanda è il risarcimento del danno, mentre per
4 è l'adempimento, mediante assegnazione delle somme Controparte_4 eventualmente riconosciute all'attore, dell'obbligo contributivo.
Ne deriva l'irrilevanza di tutta l'attività processuale svolta nel processo, inammissibilmente, da Controparte_4
Va, adesso, esaminato il merito della domanda, principiando dalle responsabilità nella causazione del danno evento (perdita del rapporto parentale e, dunque, decesso di
). Persona_1
Ritiene il giudicante, alla luce dell'istruttoria svolta, che esse vadano individuate in misura paritaria tra , e . Controparte_3 Controparte_2 Persona_1
La dinamica del sinistro è sostanzialmente pacifica tra le parti, ed emerge dalla perizia disposta dalla Procura della Repubblica, utilizzabile quale prova atipica, nonché dalla relazione d'incidente (docc. 1 e 2 di parte convenuta), del tutto condivisibile in quanto logicamente motivata e verso la quale le parti non hanno mosso alcun tipo di censura.
Il sinsitro si è verificato a Ravenna alle ore 00.05 circa lungo la SS16 “Adriatica”, in corrispondenza dell'intersezione con via Bagarina.
La HO VI condotta da percorreva la SS16 con direzione Controparte_3
Ravenna – Ferrara, mentre la NI CR di proprietà di , su cui Controparte_3 viaggiava quale terza trasportata , percorreva la via Bagarina, strada Persona_1 laterale che si immette nella SS16.
Giunta in corrispondenza dell'incrocio tra la via Bagarina e la SS16, la NI CR si immetteva sulla SS16 svoltando a sinistra (verso Ravenna) senza concedere la precedenza alla HO VI (che sopraggiungeva dalla sinistra della collidendo Pt_2 con la parte anteriore angolare sinistra con la parte anteriore destra dell'HO VI.
Il punto d'urto è stato individuato nella corsia di destra, di pertinenza dell'auto condotta dal , in prossimità della linea di mezzeria. CP_3
Sia sia , entrambe prive di cinture di sicurezza (e Controparte_2 Persona_1 su tale aspetto non può sussistere alcun dubbio, dal momento che entrambe le cinture sino risultate bloccate dal pretensionatore in posizione di riposo), sono state sbalzate fuori dall'abitacolo, la seconda all'interno della corsia di destra a circa 30 mt dall'area di collisione ove veniva investita da un ulteriore veicolo (la cui posizione e la cui responsabilità non ha alcun rilievo in ragione dell'assenza di nesso eziologico tra questo investimento e il decesso, per quanto si dirà in prosieguo).
Il limite di velocità per coloro che viaggiavano sulla SS16 era di 90 km/h, mentre l'auto condotta dal viaggiava alla velocità di 128 km/h, impattando con la a CP_3 Pt_2 seguito di una frenata, alla velocità di 103 km/h.
5 La giungeva all'impatto alla velocità di 13 km/h, indicativa dell'arresto allo stop Pt_2 prima dell'immissione sulla SS16.
Sia sia il guidavano con un tasso alcolemico superiore al Controparte_2 CP_3 limite di legge.
Quanto all'individuazione delle cause del decesso di , il medico legale Persona_1
Donatella Fedeli, incaricata dalla Procura dell'esame autoptico, ha ricondotto la morte al “grave politrauma contusivo con trauma cranio – encefalico (frattura della base cranica sinistra, frattura mandibolare sinistra), trauma toracico chiuso (lacerazione diaframmatica sinistra, fratture costali bilaterali), trauma addominale chiuso
(lacerazione epatica, frattura polifocale del bacino)”, dovuto sia all'urto contro il suolo dovuto alla proiezione dall'auto sia al successivo arrotamento.
La dott.ssa Fedeli ha però chiarito che la sola frattura della base cranica, riconducibile all'urto contro il suolo, era di per sé indonea a cagionare il decesso e che le ulteriori lesioni derivanti dall'arrotamento sono state prodotte in limine vitae.
In proposito, la CTU espletata in corso di causa, congruamente motivata e le cui conclusioni vanno integralmente condivise, ha ulteriormente chiarito l'irrilevanza causale delle lesioni conseguenti all'investimento, affermando che “la frattura della base cranica con conseguente encefalopatia…è sicuramente quella che ha determinato il decesso nell'immediatezza dell'impatto del capo contro un corpo contundente…Si può, dunque, affermare che la causa del decesso della sig.ra sia Persona_1 da ricondurre ad una encefalopatia acuta ed irreversibile conseguenza di trauma cranico ad elevata intensità”.
La frattura della base cranica era dovuta o all'impatto con il suolo o con le strutture fisse e rigide dell'abitacolo nella fase di proiezione fuori dall'autoveicolo.
Ciò esclude qualsiasi rilevanza causale nel decesso della condotta del o dei veicoli che hanno investito il corpo di , investimento certamente successivo al Persona_1 momento in cui essa ha impattato con il cranio sull'asfalto.
Così ricostruiti i fatti, vanno individuati tre fattori, tra loro concorrenti, nel processo causale che ha condotto al decesso di : la condotta di guida del;
Persona_1 CP_3 la condotta di guida di l'omesso utilizzo della cintura di sicurezza Controparte_2 da parte di , premettendo in diritto che “Il concorso di colpa della Persona_1 vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto
6 all'avverarsi del danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024 (Rv. 672243 - 01).
Tutti e tre tali fattori hanno concorso – in pari misura in quanto parimenti gravi e parimenti incidenti sotto il profilo causale (eliminando mentalmente almeno una delle tre condotte, l'evento morte non si sarebbe verificato, sicché ciascuna di esse ha concorso all'evento) – nel determinismo dell'evento morte, e a nessuno dei tre fattori causali può attribuirsi esclusiva efficacia causale.
La condotta di guida di entrambi i conducenti, corratterizzata in entrambi i casi da sicura grativtà, è, infatti, in evidente rapporto di causalità col sinistro.
Il teneva una velocità ampiamente superiore al limite, da ritenersi peraltro CP_3 inferiore ai prescritti 90 km/h in ragione della vicinanza di un'intersezione, e qualora avesse rispettato i limiti avrebbe potuto evitare il sinistro (cfr. perizia cinematica in atti, doc. 2 di parte convenuta).
Il giudizio controfattuale, svolto sostituendo la condotta tenuta con il comportamento lecito doveroso e chiedendosi se quest'ultimo avrebbe evitato l'evento, porta perciò ad affermare la rilevanza causale di tale violazione.
Per quanto riguarda la condotta di laddove essa avesse concesso la CP_2 precedenza avrebbe certamente evitato l'incidente, e l'imprudenza emerge chiaramente considerando che essa ha certamente avvistato i fari dell'HO VI in lontananza e, nel dubbio sulla possibilità di completare l'immissione sulla SS16 senza collidervi, avrebbe dovuto attendere il passaggio dell'auto e poi effettuare la manovra.
Anche in questo caso il giudizio controfattuale porta ad affermare la rilevanza causale della violazione costituita dall'omessa precedenza.
Nel processo causale produttivo della morte si inscrive poi la descritta condotta colposa dalla vittima, la quale, se avesse indossato le cinture di sicurezza, avrebbe evitato la proiezione fuori dall'abitacolo e quindi, senz'altro, l'evento morte per come concretamente verificatosi;
ed è il caso di precisare, attese le contestazioni sollevate sul punto, che l'evento hic et nunc, per come cioè concretamente verificatosi, è l'unico polo causale da tenere in considerazione nell'accertamento del nesso eziologico.
Pertanto, il concorso di colpa della vittima va determinato nella misura di 1/3, sicché il risarcimento spettante all'attore a titolo di danno da perdita del rapporto parentale andrà ridotto nella corrispondente misura (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16413 del
12/06/2024 (Rv. 671251 - 01).
Ciò posto, va adesso esaminata la fondatezza delle domande risarcitorie proposte dallo
. _1
Questi domanda infatti il risarcimento dei seguenti danni:
7 a) danni patrimoniali;
b) danno biologico;
c) danno da perdita del rapporto parentale, affiancando, in aggiunta ed impropriamente,
a tale tipologia di danno i danni morali ed esistenziali.
Si tratta di almeno tre distinte domande risarcitorie, diverse per causa petendi e petitum, presupponendo le stesse tre diversi eventi di danno, da intendersi quali lesioni di tre distinte situazioni giuridiche meritevoli di tutela, e dunque tre diverse causae petendi; la domanda di risarcimento del danno patrimoniale presuppone la lesione del patrimonio;
la domanda di risarcimento del danno biologico presuppone la lesione del diritto alla salute;
la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale presuppone, appunto, l'avvenuta lesione del diritto al mantenimento del rapporto parentale con la vittima.
Esse vanno perciò esaminate separatamente.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali va rigettata non essendovi in atti, prima ancora di una prova, neppure l'allegazione specifica di aver subito una perdita patrimoniale in conseguenza del decesso della figlia.
La domanda di risarcimento del danno biologico va parimenti rigettata, dovendo essere condivise le logiche ed argomentate conclusioni della CTU che, sulla base dell'assenza di un qualsiasi dato documentale specialistico (prescrizione di farmaci e visite mediche specialistiche effettuate dopo il decesso della figlia) e dell'esame psichico effettuato, ha categoricamente escluso la sussistenza di una lesione del diritto alla salute dello derivante dal decesso della figlia. _1
Va, in proposito, precisato che va disattesa l'eccezione di nullità della CTU per non essere stata la bozza della stessa inviata all'attore, dal momento che, neppure in sede di comparsa conclusionale, è stata presentata alcuna osservazione critica sotto il profilo tecnico;
l'attore si è infatti soltanto lamentato del fatto che la CTU abbia fatto riferimento alla storia personale di con madre di Parte_1 Controparte_4
, senza considerare però che, in realtà, le conclusioni del CTU Persona_1 poggiano sui solidi fondamenti sopra indicati, in alcun modo scalfiti dalla difesa attorea.
Occorre adesso occuparsi specificamente della terza domanda risarcitoria proposta, che
è fondata nei limiti di seguito indicati.
Va, innanzitutto, premesso che il danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi secondo le tabelle milanesi, ed. 2024, comprende tutte le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale connesse al danno evento costituito dalla lesione del diritto al mantenimento del rapporto con la vittima. È perciò infondata la richiesta di
8 risarcimento del danno morale ed esistenziale in aggiunta al danno previsto dalle tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018 (Rv. 651667 - 01)
Ciò chiarito, atteso il rapporto di parentela tra e , la Pt_1 Persona_1 sussistenza del rapporto parentale va presunta iuris tantum, sicché incombe sul convenuto che ne contesti l'esistenza la prova contraria (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n.
22397 del 15/07/2022 (Rv. 665266 - 01), per cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.).
Le tabelle milanesi, in proposito, chiariscono che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare,
l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”.
La prova contraria relativa all'intensità del rapporto padre/figlia deve dirsi parzialmente raggiunta.
Nel caso di specie, le peculiarità del rapporto tra e la vittima c.d. Parte_1
“primaria”, su cui si riflettevano inevitabilmente, data la giovane età della ragazza, i rapporti eufemisticamente definibili burrascosi con la madre (dovuti alle condotte dell'attore) impongono di ridurre il risarcimento spettante all'attore in base alle tabelle milanesi della misura del 70%.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso quanto segue.
Dalla sentenza di separazione resa in data 26.4.2011, prodotta quale doc. 4 dalla difesa e utilizzabile quale prova atipica, emerge che aveva Controparte_5 Parte_1 abbandonato ripetutamente la casa familiare, aveva maltrattato la moglie anche in presenza delle figlie, tanto che aveva dovuto lasciare l'abitazione Controparte_4 coniugale insieme alle figlie in data 18.7.2008, aveva usato violenza anche nei confronti della figlia , aveva dato fuoco all'abitazione coniugale ed aveva Tes_1 cessato di contribuire al mantenimento delle figlie.
In ragione di tali comportamenti, erano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà genitoriale in data 30.10.2008.
9 Il Tribunale aveva perciò disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, sospendendo gli incontri tra le due figlie minori ( e ) sino a quando i _1 Per_2
Servizi Sociali competenti per territorio non ne avessero ritenuto opportuna la ripresa.
Non è emerso che i servizi sociali abbiano mai ritenuto opportuno che il padre riprendesse i rapporti con la figlia.
La testimonianza di (verb. ud. 27.6.2024), della cui attendibilità non vi Testimone_1
è alcun motivo di dubitare atteso che è pacifico tra le parti che, dopo la morte di
, essa si è riavvicinata al padre (cfr. anche le foto delle chat tra Persona_1 Tes_1
ed il padre da cui emerge un riavvicinamento tra i due, successive alla morte di
[...]
prodotte dalla stessa difesa di parte attrice), ha confermato che lo non _1 _1 aveva mai versato alcun contributo per il mantenimento.
Essa ha poi dichiarato che, al momento del decesso di erano trascorsi più di _1 cinque anni dall'ultima volta in cui il padre aveva visto o sentito la figlia. Pt_1
Ancora, la teste ha raccontato alcuni episodi occorsi durante la convivenza con il padre, cessata nel 2008 quando la madre e le figlie erano state costrette a lasciare l'abitazione coniugale per le violenze subite: “è stato un periodo lungo, è iniziato nel 2006 quando il marito della sua amante ha scoperto che mio padre aveva una relazione con sua moglie;
lui è andato via con questa signora, è andato via ad aprile 2006 sino a ottobre
2006, poi le famiglie hanno cercato di riavvicinare mio padre a mia madre e da lì sono iniziati gli episodi di violenza;
ricordo un episodio, al ritorno dal matrimonio del fratello di mia madre perché lui non voleva che andassimo. Quando siamo tornati, mia mamma aveva , figlia piccola, in braccio, lui le ha dato uno schiaffone, mia Per_3 mamma mi ha dato la bambina per tenerla in braccio, dopo mio padre ci ha portato con la forza in cameretta e ha chiuso noi figlie dentro, mia madre è rimasta fuori e noi sentivamo solo il rumore degli schiaffi e delle cose che sbattevano… quello che ho raccontato è stato l'episodio più brutto, ma c'erano episodi di litigi e schiaffi tutti i giorni;
la cosa che ha fatto scattare la decisione di andare via è stato l'episodio in cui volevo andare a scuola calcio e mio padre mi diceva le femmine non giocano a calcio, io mi sono arrabbiata, ho dato un calcio al mobile, lui si è arrabbiato e mi ha dato un pugno in faccia e mi ha picchiata;
mia sorella gli è saltata addosso mentre lui se la toglieva di dosso lei è andata a finire con la testa nello spigolo del letto e le si è fatto subito il bernoccolo che lui ha cercato di schiacciare per occultarlo;
a quel punto siamo andati dall'assistente sociale, ci hanno messi in contatto con Linea Rosa e siamo andati via”.
La vittima di queste condotte, che ben possono essere definite maltrattanti, non era certamente soltanto la moglie dal momento che è evidente una Controparte_4 vittimizzazione indiretta delle figlie, costrette, quando non direttamente destinatarie delle violenze del padre, ad assistere alle violenze del padre nei confronti della madre.
10 Ma, in realtà, anche la figlia era direttamente destinataria delle violenze del _1 padre, come ad esempio nell'ultimo episodio narrato dalla teste ovvero nell'episodio dell'incendio della casa coniugale.
La teste ha, infine, confermato che il padre non gradiva l'orientamento sessuale della figlia confermando il capitolo n. 8 di parte convenuta (“Vero che il signor _1
, riferendosi alla figlia ed al suo orientamento omosessuale, Parte_1 _1 ha in più occasioni affermato che l'avrebbe preferita morta piuttosto che saperla lesbica”).
Tali condotte sono chiaro sintomo di una scarsa affezione nei confronti (anche) della figlia _1
Ancora, è del tutto evidente che gli omessi contributi per il mantenimento indicano in modo inequivocabile un disinteresse nei confronti (anche) della figlia non _1 avendo in alcun modo l'attore provato che l'inadempimento degli obblighi contributivi fosse dovuto ad un'impotenza finanziaria.
Infine, va evidenziato che per un lungo lasso temporale il padre, che dopo la separazione è tornato ad abitare a Napoli, non ha visto la figlia per lungo tempo, così come confermato sia da sia, benché indirettamente, da , Testimone_1 Testimone_2 la quale ha confermato che l'attore era stato agli arresti domiciliari dal 2014 sino al
2016 – 2017 e successivamente era destinatario della misura dell'obbligo di firma giornaliero.
Quindi, anche ammettendo come vera la testimonianza di – la quale Testimone_2 appare in realtà largamente inattendibile per quanto si dirà in prosieguo – almeno dal
2014 non vedeva la figlia;
circostanza confermata anche dalla teste Parte_1
, attuale compagna dell'attore. Testimone_3
Ed infatti, le foto prodotte da parte attrice, raffiguranti il padre insieme alla figlia, sono state datate da nel periodo 2012 – 2013. Testimone_2
Quanto ai quotidiani rapporti telefonici tra padre e figlia di cui riferisce , Testimone_2 essi risultano smentiti da , che il Tribunale reputa maggiormente Testimone_1 credibile, e non suffragati alcuna documentazione (screenshot di chiamate o di chat tra padre e figlia).
L'inattendibilità della teste deriva infatti non soltanto dal rapporto con Testimone_2
l'attore, ma anche e soprattutto dall'aver riferito fatti pacificamente non veri, dichiarando che il padre inviava soldi alla figlia (mentre non è contestato che lo _1 mai abbia contribuito al mantenimento delle figlie), che egli non aveva mai usato violenza fisica sulle figlie e dichiarando che “è vero che se n'è Controparte_4 andata, ma è stato per sua scelta perché lei stava bene con mio fratello”,
11 contrariamente a quanto emerge dalla sentenza di separazione, nonché dalla testimonianza di . Testimone_1
Dunque, sussistono diversi elementi, sopra richiamati, che impongono di ridurre nella misura sopra indicata il risarcimento liquidabile in base alle tabelle milanesi, dal momento che l'intensità del rapporto esistente tra padre e figlia non può ritenersi assimilabile a quella di un “ordinario” rapporto di tal genere.
Ed è appena il caso di osservare che le peculiarità che connotano in senso negativo il rapporto parentale oggetto di giudizio non possono essere valorizzate semplicemente omettendo di attribuire i punti per l'intensità del rapporto parentale, che consentono di
“personalizzare” il risarcimento dello specifico rapporto parentale nell'ambito di una cornice fisiologica del rapporto, tenendo conto quindi delle perculiarità che possono o meno caratterizzere un “normale” rapporto padre/figlia (ad es., condivisione o meno di festivitità, di hobby, di vacanze).
Tutto quanto sopra considerato, il risarcimento del danno in capo all'attore va così calcolato, considerato il valore del punto pari a € 3.911,00 e l'età dei soggetti coinvolti al momento del sinsitro e non al momento della liquidazione, come erroneamente indicato dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale: 24 punti per l'età della vittima c.d. “primaria”; 20 punti per l'età della vittima c.d. “secondaria”; 9 punti per l'esistenza di altri 3 familiari nel nucleo familiare;
0 punti per l'intensità del rapporto, per un totale di 53 punti x 3.911,00 = € 207.283,00, da ridurre del 70%, per un totale di € 62.184,90.
Quest'ultimo importo va ulteriormente ridotto di 1/3 (- € 20.728,30) in ragione del concorso di colpa riconosciuto alla vittima , per un totale di € Persona_1
41.456,60, oltre devalutazione alla data del sinsitro e rivalutazione con interessi legali alla data della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/1995).
Le spese di lite vanno così regolate: attesa la peculiarità della questione e l'assenza di un orientamento univoco, vanno compensate le spese tra il terzo intervenuto e
; le spese di lite tra le altre parti vanno compensate attesa la Parte_1 soccombenza reciproca, poiché, come detto, l'attore è rimasto soccombente rispetto alle domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) accertate come in motivazione le responsabilità per i fatti oggetto di causa, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 di € 41.456,60, oltre devalutazione alla data del sinsitro e rivalutazione con interessi 12 legali alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
b) dichiara inammissibile l'intervento svolto da Controparte_4
c) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
d) compensa le spese, comprese le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
10.2.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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