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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1052/2024
PROMOSSA DA
C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: P.IVA_1
- - FAX. ), con studio C.F._1 Email_1 P.IVA_2
(LMS) in Milano, corso Magenta 84
APPELLANTE
CONTRO
, C. F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_3
Mario Leotta presso il cui studio in al Viale delle Province n. 261 int. 29, codice fiscale CP_1
fax 095/968006, PEC è C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliato pagina 1 di 5 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.6.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.4.2020 quale cessionaria di Hera Comm Parte_1
S.p.A., chiedeva la condanna del al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
177.153,38, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata dalla cedente il credito in favore del debitore ceduto di cui alle n. 210 fatture indicate nell'elenco allegato, tutte con scadenza
28.2.2019, fatta eccezione per la prima con scadenza 31.1.2019.
Chiedeva altresì la condanna al pagamento degli interessi di mora previsti per il caso di transazioni commerciali oltre che al pagamento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., dal giorno della domanda giudiziale, trattandosi di interessi dovuti per oltre sei mesi ed al pagamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, di € 40,00 per ogni fattura insoluta.
Nel corso del giudizio di primo grado l'attrice riduceva la domanda, esclusivamente con riferimento alla sorte capitale, limitandola ad € 4.091,68, di cui alle n. 6 fatture meglio specificate in atti.
Con sentenza n. 355/2024, pubblicata in data 19.1.2024, il Tribunale di Catania, per quanto ancora di interesse, rigettava la domanda accogliendo l'eccezione con cui il convenuto aveva lamentato il difetto dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 267/2000 e, a monte, la mancanza dello stesso contratto con la società fornitrice dell'energia elettrica che aveva ceduto il credito azionato dall'attrice.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza (nuova denominazione di Parte_1 Parte_1 proponeva appello.
Si costituiva in giudizio il chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 18.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con atto di rinuncia a firma del suo procuratore speciale notificato all'appellato, l'appellante ha rinunciato all'appello limitatamente alla sorte capitale di cui alle n. 6 fatture rimaste impagate all'esito del giudizio di primo grado, con i relativi accessori, residuando così il gravame con riferimento agli interessi moratori ed anatocistici sulla sorte capitale pagata durante il giudizio di primo grado, oltre che con riferimento alla somma forfettaria di € 40,00 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto rilevanti, ai fini del rigetto della sua domanda, la mancanza di contratto e di impegno di spesa ai sensi dell'art.191 TUEL, non avendo il primo giudice tenuto conto che, nel caso a mani “il vincolo negoziale è sorto, ex novo e automaticamente in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello
Sviluppo Economico del 23 novembre 2007)”.
Ritiene la Corte che l'argomentazione spesa con il motivo di gravame sia condivisibile limitatamente alla mancanza di contratto scritto, effettivamente non necessaria nel caso a mani in cui, pur essendo il contraente un ente pubblico, proprio in forza della sopra richiamata disciplina speciale relativa agli utenti finali i quali presentino le caratteristiche previste dalla legge e che non abbiano scelto, nel mercato libero, il loro fornitore, l'erogazione dell'energia elettrica avviene attraverso l'individuazione, tramite gara pubblica, del fornitore, il quale applicherà automaticamente le condizioni previste dalla normativa, anche secondaria, di settore, senza che occorra apposito contratto redatto in forma scritta, e che tuttavia la normativa in questione non valga affatto a derogare alla necessità dell'impegno di spesa prevista dalla disciplina contabile degli enti locali.
Invero, non appare condivisibile quanto sostenuto dall'appellante secondo cui l'impegno di spesa di cui all'art. 191 D. Lgs. 267/2000 sarebbe obbligatorio solo nel caso di conclusione di contratto da parte dell'ente locale, e ciò perché detta interpretazione non è consentita dalla lettera della legge ed anche dalla collocazione della disposizione de qua nella sistematica del Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali.
Segnatamente, l'art. 191 (rubricato Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), apre il Capo IV (dedicato ai Principi di gestione e controllo di gestione), del Titolo III (Gestione di bilancio) della Parte II (Ordinamento finanziario e contabile).
È agevole constatare come, a differenza dell'art. 192 (rubricato Determinazioni a contrattare e relative
pagina 3 di 5 procedure), effettivamente destinato a regolare il procedimento di formazione interna della volontà contrattuale dell'ente, l'art. 191 contenga una regola generale in tema di spese dell'ente locale applicabile per ogni tipo di esse: recita infatti la norma in questione: “
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. omissis
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Nel caso a mani, sebbene l'attivazione del servizio di salvaguardia sia dipeso dalla mancata scelta del fornitore nel mercato libero, è indubbio che il fosse a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto CP_1 pagare il corrispettivo della somministrazione di energia, peraltro secondo la quantificazione prevista dalla normativa di settore e giusta quanto comunicatogli dalla stessa Hera Comm S.p.A. con le
“welcom letters” al momento dell'avvio del servizio, di talché trattavasi di spesa assolutamente prevedibile, oltre che preventivamente quantificabile sulla base dei consumi storici, per sostenere la quale sarebbe stato necessario che il avesse formalizzato, nei termini di legge, il Controparte_1 relativo impegno con l'indicazione dei capitoli di bilancio su cui la stessa sarebbe dovuta gravare, sembrando appena il caso di osservare come non sussista ragione per sostenere il contrario anche pagina 4 di 5 tenuto conto, in valore assoluto, del tipo di spesa in questione, in relazione alla quale non è possibile postulare, anche in ragione della sua entità, che la stessa sfugga al rigido regime di controllo della finanza locale.
Ne consegue che l'appello si appalesa infondato, apparendo appena il caso di evidenziare come la mancata contestazione, da parte del appellato, dell'esistenza del rapporto di fornitura con Hera CP_1
Comm S.p.A., al pari della asserita ratifica dello stesso effettuata per fatti concludenti, non presentino rilevanza alcuna a fronte della violazione della normativa sopra richiamata, in dipendenza della quale l'appellato non può essere condannato al pagamento né del corrispettivo della fornitura né, come nel caso a mani, degli interessi di mora ed anatocistici, ovvero agli altri accessori richiesti con l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda, rientrante nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000,00, per tutte le fasi del giudizio di appello, escluse istruttoria e trattazione, risoltasi nella mera fissazione dell'udienza di discussione orale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1052/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da (già , avverso la sentenza del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Catania, n. 355/2024, pubblicata in data 19.1.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1052/2024
PROMOSSA DA
C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: P.IVA_1
- - FAX. ), con studio C.F._1 Email_1 P.IVA_2
(LMS) in Milano, corso Magenta 84
APPELLANTE
CONTRO
, C. F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_3
Mario Leotta presso il cui studio in al Viale delle Province n. 261 int. 29, codice fiscale CP_1
fax 095/968006, PEC è C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliato pagina 1 di 5 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.6.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.4.2020 quale cessionaria di Hera Comm Parte_1
S.p.A., chiedeva la condanna del al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
177.153,38, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata dalla cedente il credito in favore del debitore ceduto di cui alle n. 210 fatture indicate nell'elenco allegato, tutte con scadenza
28.2.2019, fatta eccezione per la prima con scadenza 31.1.2019.
Chiedeva altresì la condanna al pagamento degli interessi di mora previsti per il caso di transazioni commerciali oltre che al pagamento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., dal giorno della domanda giudiziale, trattandosi di interessi dovuti per oltre sei mesi ed al pagamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, di € 40,00 per ogni fattura insoluta.
Nel corso del giudizio di primo grado l'attrice riduceva la domanda, esclusivamente con riferimento alla sorte capitale, limitandola ad € 4.091,68, di cui alle n. 6 fatture meglio specificate in atti.
Con sentenza n. 355/2024, pubblicata in data 19.1.2024, il Tribunale di Catania, per quanto ancora di interesse, rigettava la domanda accogliendo l'eccezione con cui il convenuto aveva lamentato il difetto dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 267/2000 e, a monte, la mancanza dello stesso contratto con la società fornitrice dell'energia elettrica che aveva ceduto il credito azionato dall'attrice.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza (nuova denominazione di Parte_1 Parte_1 proponeva appello.
Si costituiva in giudizio il chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 18.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con atto di rinuncia a firma del suo procuratore speciale notificato all'appellato, l'appellante ha rinunciato all'appello limitatamente alla sorte capitale di cui alle n. 6 fatture rimaste impagate all'esito del giudizio di primo grado, con i relativi accessori, residuando così il gravame con riferimento agli interessi moratori ed anatocistici sulla sorte capitale pagata durante il giudizio di primo grado, oltre che con riferimento alla somma forfettaria di € 40,00 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto rilevanti, ai fini del rigetto della sua domanda, la mancanza di contratto e di impegno di spesa ai sensi dell'art.191 TUEL, non avendo il primo giudice tenuto conto che, nel caso a mani “il vincolo negoziale è sorto, ex novo e automaticamente in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello
Sviluppo Economico del 23 novembre 2007)”.
Ritiene la Corte che l'argomentazione spesa con il motivo di gravame sia condivisibile limitatamente alla mancanza di contratto scritto, effettivamente non necessaria nel caso a mani in cui, pur essendo il contraente un ente pubblico, proprio in forza della sopra richiamata disciplina speciale relativa agli utenti finali i quali presentino le caratteristiche previste dalla legge e che non abbiano scelto, nel mercato libero, il loro fornitore, l'erogazione dell'energia elettrica avviene attraverso l'individuazione, tramite gara pubblica, del fornitore, il quale applicherà automaticamente le condizioni previste dalla normativa, anche secondaria, di settore, senza che occorra apposito contratto redatto in forma scritta, e che tuttavia la normativa in questione non valga affatto a derogare alla necessità dell'impegno di spesa prevista dalla disciplina contabile degli enti locali.
Invero, non appare condivisibile quanto sostenuto dall'appellante secondo cui l'impegno di spesa di cui all'art. 191 D. Lgs. 267/2000 sarebbe obbligatorio solo nel caso di conclusione di contratto da parte dell'ente locale, e ciò perché detta interpretazione non è consentita dalla lettera della legge ed anche dalla collocazione della disposizione de qua nella sistematica del Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali.
Segnatamente, l'art. 191 (rubricato Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), apre il Capo IV (dedicato ai Principi di gestione e controllo di gestione), del Titolo III (Gestione di bilancio) della Parte II (Ordinamento finanziario e contabile).
È agevole constatare come, a differenza dell'art. 192 (rubricato Determinazioni a contrattare e relative
pagina 3 di 5 procedure), effettivamente destinato a regolare il procedimento di formazione interna della volontà contrattuale dell'ente, l'art. 191 contenga una regola generale in tema di spese dell'ente locale applicabile per ogni tipo di esse: recita infatti la norma in questione: “
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. omissis
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Nel caso a mani, sebbene l'attivazione del servizio di salvaguardia sia dipeso dalla mancata scelta del fornitore nel mercato libero, è indubbio che il fosse a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto CP_1 pagare il corrispettivo della somministrazione di energia, peraltro secondo la quantificazione prevista dalla normativa di settore e giusta quanto comunicatogli dalla stessa Hera Comm S.p.A. con le
“welcom letters” al momento dell'avvio del servizio, di talché trattavasi di spesa assolutamente prevedibile, oltre che preventivamente quantificabile sulla base dei consumi storici, per sostenere la quale sarebbe stato necessario che il avesse formalizzato, nei termini di legge, il Controparte_1 relativo impegno con l'indicazione dei capitoli di bilancio su cui la stessa sarebbe dovuta gravare, sembrando appena il caso di osservare come non sussista ragione per sostenere il contrario anche pagina 4 di 5 tenuto conto, in valore assoluto, del tipo di spesa in questione, in relazione alla quale non è possibile postulare, anche in ragione della sua entità, che la stessa sfugga al rigido regime di controllo della finanza locale.
Ne consegue che l'appello si appalesa infondato, apparendo appena il caso di evidenziare come la mancata contestazione, da parte del appellato, dell'esistenza del rapporto di fornitura con Hera CP_1
Comm S.p.A., al pari della asserita ratifica dello stesso effettuata per fatti concludenti, non presentino rilevanza alcuna a fronte della violazione della normativa sopra richiamata, in dipendenza della quale l'appellato non può essere condannato al pagamento né del corrispettivo della fornitura né, come nel caso a mani, degli interessi di mora ed anatocistici, ovvero agli altri accessori richiesti con l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda, rientrante nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000,00, per tutte le fasi del giudizio di appello, escluse istruttoria e trattazione, risoltasi nella mera fissazione dell'udienza di discussione orale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1052/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da (già , avverso la sentenza del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Catania, n. 355/2024, pubblicata in data 19.1.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5