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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 17 giugno 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1644/2024 promossa da:
- C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Bianchini del Foro di Roma (pec ) ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Via Crescenzio n. 20 in Roma (RM)
APPELLANTE
Contro
, in persona del Responsabile Contenzioso Dott. Controparte_1
, C.F. e P. IVA n. , con sede legale in Via Giuseppe Grezar n.14 in Roma Controparte_2 P.IVA_1
(RM) rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Calenzo del Foro di NA (pec
, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2 difensore sito in Via Taglio n. 22 in NA (MO)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 744/2024, Rep. 1021/2024,
Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti, nella causa civile iscritta al n. R.G. 695/2024, emessa in data
6.11.2024 ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Per l'udienza del 17.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni per come già rassegnate in atti.
Per ome da atto introduttivo Parte_1
“Nel merito: Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c. Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi. Richiesta istruttoria: Acquisire copia degli atti impugnati e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C. 2030-2024”.
Per come da comparsa di costituzione del Controparte_3
3.12.2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito rigettare l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado ed in ogni caso rigettare le domande ed eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività e degli atti posti in essere dall'Agente della Riscossione e per
l'effetto, respingere le domande tutte così come avanzate da parte ricorrente;
in ogni caso tenere indenne la Riscossione, anche in punto spese, su ogni eventuale decisione, in merito ad ogni circostanza non di competenza della stessa, ma dell'Ente”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza emessa il 6 novembre 2024 nel giudizio recante R.G. n. 695/2024, il Tribunale di
Piacenza, dinanzi al quale aveva evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
, proponendo opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso tre avvisi Controparte_3 di accertamento - n. THN017Q01418/2013; n. THN018T01509/2013 e n. THN019P00185/2014 - notificatigli dall nonché avverso l'iscrizione di fermo Controparte_3 amministrativo, ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi ai predetti avvisi di accertamento rilevando l'assoluta genericità della censura e, per l'effetto, ha condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell Parte_1 Controparte_3 liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, ai sensi dell'art. 96, comma terzo c.p.c., al pagamento della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della decisione.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1 data 7 novembre 2024 reiterando le deduzioni di cui al ricorso in primo grado.
pagina 2 di 5 2.1 – Si è costituita in giudizio in data 3.12.2024 Controparte_3 la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per omessa specificazione dei motivi di gravame e mancata redazione secondo le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., essendovi nell'atto solo richiami giurisprudenziali senza alcuna precisazione in ordine al caso in esame. Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie in quanto relative ad atti divenuti definitivi a seguito di mancata impugnazione di controparte, nonché la carenza di legittimazione passiva a contraddire in relazione agli atti emessi dall'Ente impositore e la genericità delle contestazioni in punto di preavviso di fermo amministrativo.
2.2 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.3.2025 il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e successive modifiche all'udienza del 17 giugno 2025, udienza ove la causa è stata trattenuta in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
3. – Va preliminarmente esaminata l'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata da , con la comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta del 3.12.2024, in relazione alle domande proposte dall'appellante.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta, non contenendo l'appello neppure l'elencazione e l'indicazione dei motivi di appello e tanto meno una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado.
La novellata disposizione di cui all'art. 342 c.p.c., da ultimo modificata con il D.Lgs. 31 ottobre 2024
n. 164, prescrive che “L'appello…deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, già nel vigore del previgente dettato normativo, ha precisato che la disposizione normativa di cui all'art. 342 c.p.c. va interpretata nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
pagina 3 di 5 critica vincolata” (Cassazione Civile Sezioni Unite 16 novembre 2017 n. 27199; Cassazione civile
Sezione II, 4.7.2024 n. 18309).
A ben vedere, nel caso di specie l'atto introduttivo non reca alcuna parte argomentativa e, per l'effetto, non consente di percepire le motivazioni poste a base dell'auspicata riforma della sentenza.
Segnatamente, parte appellante ha insistito apoditticamente nell'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, in conseguenza della quale l'Ente Impositore e l'Agente della Riscossione non potrebbero agire esecutivamente, nulla enucleando in ordine alle ragioni di critica alla decisione adottata.
Appare quindi del tutto evidente che la lettura dell'appello non consente di evincere il profilo argomentativo dello stesso e ciò conduce inevitabilmente all'accoglimento dell'eccezione formulata dall'appellata, essendosi limitato a riprodurre pedissequamente, assai stringatamente, le Pt_1 deduzioni svolte in primo grado ed a richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in materia di tributi.
A dire il vero una prima lettura dell'atto di appello non consente neppure di comprendere in che cosa esso consista, mentre solo uno sforzo interpretativo consente di comprende che parte appellante si sia limitata ad indicare i capi della sentenza gravata, trascrivendone pedissequamente la motivazione nel proprio atto introduttivo, omettendo tuttavia di indicare gli specifici motivi di impugnazione e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal Giudice di prime cure, ma limitandosi a riportare in una prima parte le proprie tesi e stralci di massime giurisprudenziali in tema di prescrizione.
In una seconda parte, che segue quella in cui si riporta la condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal giudice di prime cure, l'affermazione incomprensibile di volersi opporre “sin da ora alla statuizione sulle spese” e richiami alla giurisprudenza in punto di compensazione delle spese evidentemente inconferenti rispetto alle statuizioni in punto di condanna ex art. 96 c.p.c.
L'appello è pertanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e va respinto, ogni altra domanda assorbita.
4 – Tanto premesso, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/2022 oggi in vigore, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(260.000,01 – 520.000,00 euro) e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della ridotta attività (la causa è stata discussa oralmente e non vi sono state comparse conclusionali).
5- Per quanto sopra detto sussistono anche nel presente grado le ragioni (che integralmente si richiamano anche in questa sede) che hanno giustificato la condanna dell'odierno appellante ai sensi pagina 4 di 5 dell'art. 96, 3° co c.p.c., essendo evidente l'uso improprio, negligente e dilatorio dello strumento processuale, non rispettoso dell'ordinamento processuale e della giurisdizione.
Si ritiene congruo liquidare tale somma in misura della metà delle spese di lite liquidate in questa sede
(e così in euro 3.500) in favore della controparte e nella misura massima prevista dall'art 96, 4° co c.p.c., di euro 5.000,00, da versarsi nella cassa delle ammende.
6 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1
Piacenza n. 744/2024, nella causa civile iscritta al n. R.G. 695/2024 emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., in data 6.11.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere ad le spese di Controparte_3 lite liquidate in euro 7.120,00 per compenso, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
3) condanna l'appellante ex art. 96, 3° co c.p.c. a pagare all' la Controparte_3 somma di euro 3.500;
4) condanna l'appellante ex art. 96, 4° co c.p.c. a versare nella cassa delle ammende la somma di euro
5.000;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 17 giugno 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1644/2024 promossa da:
- C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Bianchini del Foro di Roma (pec ) ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Via Crescenzio n. 20 in Roma (RM)
APPELLANTE
Contro
, in persona del Responsabile Contenzioso Dott. Controparte_1
, C.F. e P. IVA n. , con sede legale in Via Giuseppe Grezar n.14 in Roma Controparte_2 P.IVA_1
(RM) rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Calenzo del Foro di NA (pec
, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2 difensore sito in Via Taglio n. 22 in NA (MO)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 744/2024, Rep. 1021/2024,
Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti, nella causa civile iscritta al n. R.G. 695/2024, emessa in data
6.11.2024 ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Per l'udienza del 17.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni per come già rassegnate in atti.
Per ome da atto introduttivo Parte_1
“Nel merito: Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c. Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi. Richiesta istruttoria: Acquisire copia degli atti impugnati e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C. 2030-2024”.
Per come da comparsa di costituzione del Controparte_3
3.12.2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito rigettare l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado ed in ogni caso rigettare le domande ed eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività e degli atti posti in essere dall'Agente della Riscossione e per
l'effetto, respingere le domande tutte così come avanzate da parte ricorrente;
in ogni caso tenere indenne la Riscossione, anche in punto spese, su ogni eventuale decisione, in merito ad ogni circostanza non di competenza della stessa, ma dell'Ente”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza emessa il 6 novembre 2024 nel giudizio recante R.G. n. 695/2024, il Tribunale di
Piacenza, dinanzi al quale aveva evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
, proponendo opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso tre avvisi Controparte_3 di accertamento - n. THN017Q01418/2013; n. THN018T01509/2013 e n. THN019P00185/2014 - notificatigli dall nonché avverso l'iscrizione di fermo Controparte_3 amministrativo, ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi ai predetti avvisi di accertamento rilevando l'assoluta genericità della censura e, per l'effetto, ha condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell Parte_1 Controparte_3 liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, ai sensi dell'art. 96, comma terzo c.p.c., al pagamento della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della decisione.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1 data 7 novembre 2024 reiterando le deduzioni di cui al ricorso in primo grado.
pagina 2 di 5 2.1 – Si è costituita in giudizio in data 3.12.2024 Controparte_3 la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per omessa specificazione dei motivi di gravame e mancata redazione secondo le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., essendovi nell'atto solo richiami giurisprudenziali senza alcuna precisazione in ordine al caso in esame. Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie in quanto relative ad atti divenuti definitivi a seguito di mancata impugnazione di controparte, nonché la carenza di legittimazione passiva a contraddire in relazione agli atti emessi dall'Ente impositore e la genericità delle contestazioni in punto di preavviso di fermo amministrativo.
2.2 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.3.2025 il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e successive modifiche all'udienza del 17 giugno 2025, udienza ove la causa è stata trattenuta in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
3. – Va preliminarmente esaminata l'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata da , con la comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta del 3.12.2024, in relazione alle domande proposte dall'appellante.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta, non contenendo l'appello neppure l'elencazione e l'indicazione dei motivi di appello e tanto meno una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado.
La novellata disposizione di cui all'art. 342 c.p.c., da ultimo modificata con il D.Lgs. 31 ottobre 2024
n. 164, prescrive che “L'appello…deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, già nel vigore del previgente dettato normativo, ha precisato che la disposizione normativa di cui all'art. 342 c.p.c. va interpretata nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
pagina 3 di 5 critica vincolata” (Cassazione Civile Sezioni Unite 16 novembre 2017 n. 27199; Cassazione civile
Sezione II, 4.7.2024 n. 18309).
A ben vedere, nel caso di specie l'atto introduttivo non reca alcuna parte argomentativa e, per l'effetto, non consente di percepire le motivazioni poste a base dell'auspicata riforma della sentenza.
Segnatamente, parte appellante ha insistito apoditticamente nell'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, in conseguenza della quale l'Ente Impositore e l'Agente della Riscossione non potrebbero agire esecutivamente, nulla enucleando in ordine alle ragioni di critica alla decisione adottata.
Appare quindi del tutto evidente che la lettura dell'appello non consente di evincere il profilo argomentativo dello stesso e ciò conduce inevitabilmente all'accoglimento dell'eccezione formulata dall'appellata, essendosi limitato a riprodurre pedissequamente, assai stringatamente, le Pt_1 deduzioni svolte in primo grado ed a richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in materia di tributi.
A dire il vero una prima lettura dell'atto di appello non consente neppure di comprendere in che cosa esso consista, mentre solo uno sforzo interpretativo consente di comprende che parte appellante si sia limitata ad indicare i capi della sentenza gravata, trascrivendone pedissequamente la motivazione nel proprio atto introduttivo, omettendo tuttavia di indicare gli specifici motivi di impugnazione e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal Giudice di prime cure, ma limitandosi a riportare in una prima parte le proprie tesi e stralci di massime giurisprudenziali in tema di prescrizione.
In una seconda parte, che segue quella in cui si riporta la condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal giudice di prime cure, l'affermazione incomprensibile di volersi opporre “sin da ora alla statuizione sulle spese” e richiami alla giurisprudenza in punto di compensazione delle spese evidentemente inconferenti rispetto alle statuizioni in punto di condanna ex art. 96 c.p.c.
L'appello è pertanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e va respinto, ogni altra domanda assorbita.
4 – Tanto premesso, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/2022 oggi in vigore, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(260.000,01 – 520.000,00 euro) e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della ridotta attività (la causa è stata discussa oralmente e non vi sono state comparse conclusionali).
5- Per quanto sopra detto sussistono anche nel presente grado le ragioni (che integralmente si richiamano anche in questa sede) che hanno giustificato la condanna dell'odierno appellante ai sensi pagina 4 di 5 dell'art. 96, 3° co c.p.c., essendo evidente l'uso improprio, negligente e dilatorio dello strumento processuale, non rispettoso dell'ordinamento processuale e della giurisdizione.
Si ritiene congruo liquidare tale somma in misura della metà delle spese di lite liquidate in questa sede
(e così in euro 3.500) in favore della controparte e nella misura massima prevista dall'art 96, 4° co c.p.c., di euro 5.000,00, da versarsi nella cassa delle ammende.
6 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1
Piacenza n. 744/2024, nella causa civile iscritta al n. R.G. 695/2024 emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., in data 6.11.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere ad le spese di Controparte_3 lite liquidate in euro 7.120,00 per compenso, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
3) condanna l'appellante ex art. 96, 3° co c.p.c. a pagare all' la Controparte_3 somma di euro 3.500;
4) condanna l'appellante ex art. 96, 4° co c.p.c. a versare nella cassa delle ammende la somma di euro
5.000;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5