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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa UR DA, a seguito dell'udienza del 11 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9214/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Balsamo giusta procura in atti Parte_1
- ricorrente -
Contro
e
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore
[...]
- convenuto contumace –
e
, in persona Controparte_2 dell'Assessore pro tempore
- convenuto contumace –
Avente ad oggetto: Pubblico impiego – indennità professionale ex articolo 11 Accordo Regionale 27 aprile 2001 – differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 11 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il difensore della parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2025 il ricorrente ha adito il Tribunale di Catania deducendo:
- di essere inserito nella graduatoria unica ex art. 12 L.R. 5/2014, nel contingente con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue per l'anno 2024 con la qualifica di bracciante;
1 – di aver sempre svolto l'attività lavorativa alle dipendenze degli Assessorati convenuti presso il
Comune di Adrano (CT);
- di vantare, come emergeva dall'esame dei certificati di servizio, una anzianità di iscrizione e turni annuali ininterrotti di avviamento al lavoro alle dipendenze degli Assessorati Regionali evocati in giudizio a partire dal 2002, con una progressione legata alla permanenza in graduatoria che aveva determinato il transito nelle graduatorie con garanzia occupazionale sino al contingente dei lavoratori con garanzia di 151 giornate lavorative ex art. 48 L.R. 16/96;
- di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze degli Assessorati convenuti nei mesi e per le giornate indicati in ricorso e contenuti nei rispettivi certificati di servizio allegati;
- che nei predetti periodi era sempre stato avviato al lavoro dalle Amministrazioni convenute e adibito allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica per la quale è inserito in graduatoria giusta declaratoria del CCNL e del CIRL vigenti;
- che le mansioni in concreto dallo stesso svolte erano assimilabili a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato dipendenti dall'Amministrazione convenuta, con l'unica differenza consistente nel fatto che gli operai a tempo determinato svolgono le prestazioni lavorative limitatamente ad alcuni mesi dell'anno, mentre gli operai a tempo indeterminato per tutti i giorni dell'anno; circostanza questa che non costituiva di per sé ragione sufficiente a legittimare una differenziazione nel trattamento economico;
- di avere pertanto diritto al riconoscimento della “indennità professionale” riservata ai soli operai a tempo indeterminato, come prevista dall'art. 11 del Contratto integrativo regionale del 27.12.2000 e ribadita dal successivo CIRL 2017, che all'art. 4 dispone con decorrenza da gennaio 2018 (così in ricorso) l'aumento dello “scatto” annuale a € 4,00, quale incremento annuale sino a un massimo di
16 anni;
- che in tal modo la contrattazione regionale ha introdotto una differenziazione nel trattamento economico tra operai a tempo determinato e indeterminato che si fonda esclusivamente sull'essere il lavoratore inserito nelle rispettive graduatorie ex L.R. 16/96 in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come recepita nella legislazione italiana;
- che il criterio di permanenza nelle graduatorie degli operai a tempo determinato di cui alla L.R.
16/1996, congiunto all'effettivo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, sussiste quantomeno a partire dal 2002 con conseguente diritto da tale anno all'indennità mensile in questione;
2 - di aver richiesto, inutilmente, all'Assessorato convenuto, con istanza presentata a mezzo PEC in data 11.1.2023 il riconoscimento del proprio diritto alla indennità professionale prevista dall'art. 11
CIRL 2001;
- che, quanto ai criteri di calcolo di tale incremento retributivo, possono richiamarsi le precisazioni svolte dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza numero 150/2020, laddove è stato specificato che “…non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 (€. 4,00 dal 2018 n.d.r.) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni…”;
- che il predetto criterio è stato ulteriormente specificato dal Tribunale di Catania con la sentenza n.1121/2025 laddove ha statuito che “Va, in definitiva, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria. Essa, tuttavia, va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra novembre 2018 e ottobre 2023 (come risultante dai conteggi prodotti in seno alle note cartolari in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2024) individuando l'indennità giornaliera suddividendo l'importo mensile di € 64,00 per il numero convenzionale di 26 giornate e dunque moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale. Il numero di giornate lavorative annue costituisce infatti la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato”;
- che sussiste il diritto ad avere riconosciuta l'indennità professionale secondo i criteri per la quantificazione facilmente desumibili dalla contrattazione regionale;
- che, nel limite prescrizionale di cinque anni dall'atto interruttivo del 11.1.2023 e tenuto conto dell'anzianità di iscrizione nelle graduatorie ex L.R.16/1996 dal 2001, ha pertanto diritto agli importi indicati in ricorso per le specificate causali.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “ 1.Dichiari che, in ragione della attività svolta alle dipendenze dell' Controparte_1
, nonché alle dipendenze dell'
[...] Controparte_2
, con contratto a tempo determinato, la parte ricorrente ha diritto al
[...] riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato
3 e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2018) a partire dall'anno 2002; 2.per l'effetto condanni l'
Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 1.902,73, pari all'importo della indennità professionale maturata nel periodo non interessato da prescrizione e, segnatamente, dal 15 giugno 2018 al 14 novembre 2024,
o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3.condanni altresì condanni l' Assessorato
Regionale Agricoltura al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di
€206,76, pari all'importo della indennità professionale maturata nel periodo non interessato da prescrizione e, segnatamente, dal 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2023, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4.condanni gli enti resistenti al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”.
1.2 Entrambi gli Assessorati Regionali convenuti, sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e va pertanto dichiarata la loro contumacia.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 11 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*******
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli convenuti in quanto non Controparte_3 hanno inteso costituirsi nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a mezzo pec del 28 settembre 2025 (cfr. Note di udienza del 10.11.2025).
2.1 Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n.
4803/2023 emessa in data 29.11.2023 nel proc. n. 8178/2023 R.G. ).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania:
« “ 2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE
4 tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo
11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Conviene, prima di dar conto delle ragioni della decisione, ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di lavoro degli operati forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001.
In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica
“speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrari la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora Cass. Sez. Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'Azienda forestale della Regione Calabria Cass. 12. 3.2014 n. 15357; in tema di forestali della
Regione Valle d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786).
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo
III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e
5 paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, Controparte_4 precisando, ancora, al successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono
6 essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL 1998-2001.
Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del
27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro (n.
150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si riportano qui di seguito e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale n. 85/1995 (essa pure CP_1 caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n.
16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei
7 fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017)
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
"comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale alcuna differenza qualitativa
("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e
8 conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo
45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n.
16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al (già Azienda regionale Controparte_5 foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi
9 chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva CP_1 integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 -nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4
10 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva
1999/70/CE...» (cfr. sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
2.2 Sulla base di tali argomentazioni, in conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dal giugno del 2018 e fino al novembre 2024, in favore dell'Assessorato
Regionale del Territorio ed Ambiente e dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2023 in favore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, siccome comprovata dai cedolini paga in atti e dai Certificati di Servizio (cfr. All.ti 1e 2 Certificati di servizio e All. n. 3 Buste paga fascicolo ricorso), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Ciò, come chiesto in ricorso, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'atto di diffida del 11.1.2023 (cfr. All. 16 ricorso).
2.3. Siccome parimenti evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, « “Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli
OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873 ..” » Controparte_1
(cfr. sentenza n. 4803/2023 cit.).
2.4. Va, in definitiva, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria tenuto altresì conto dell'iscrizione del ricorrente nel contingente di riferimento a partire, quantomeno, dal 2001, circostanza da cui dipende il diritto alla chiesta indennità e che emerge dal certificato di servizio rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente (cfr. All. 2 ricorso) che attesta lo svolgimento da parte del predetto di attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze dell'amministrazione regionale, il cui contenuto, in virtù del
11 principio di eterointegrazione degli atti processuali, può essere utilizzato ai fini della presente decisione.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra giugno 2018 e dicembre 2024 (come risultante in ricorso) individuando l'indennità giornaliera suddividendo l'importo mensile di € 64,00 (a decorrere dal settembre 2018) e di € 61,97 (sino ad agosto 2018) per il numero convenzionale di 26 giornate e dunque moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale (sino al limite di 26 giornate mensili e all'importo massimo mensile di € 64,00 o € 61,97).
Il numero di giornate lavorative annue costituisce infatti la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri di calcolo deve tuttavia evidenziarsi che avuto riguardo al periodo lavorativo intercorso alle dipendenze dell'Assessorato Territorio ed Ambiente l'importo richiesto da parte ricorrente pari a complessivi €. 1.902,73 va parzialmente rideterminato atteso che nell'anno 2018 il ricorrente ha svolto 101 giornate lavorative di cui 56 giorni nel periodo compreso dal 15.6.2018 al 31.8.2018, alle quali va pertanto applicata la minore indennità mensile pari ad €
3,873 (id est. 3,873x16= 61,97) in luogo di quella di €. 4,00 (id est 4x16=64,00) erroneamente considerata in ricorso (cfr. All. 2 Certificato di servizio e All. 3 buste paga).
Ciò posto, l'indennità in questione, così come rideterminata secondo i precisati suddetti criteri ammonta dunque complessivamente alla minor somma di €. 1.898,371 giacché, nel periodo dal
15.6.2018 al 31.8.2018 l'indennità mensile è riconoscibile nel limite mensile massimo di €. 61,97.
Risultano invece corretti i conteggi formulati in ricorso con riferimento agli ulteriori periodi lavorati alle dipendenze dell'Assessorato Regionale Agricoltura nel periodo compreso dal 5.11.2021 all'4.12.2023 avendo il ricorrente quantificato l'indennità complessivamente dovuta in €. 206,76 procedendo a suddividere l'indennità mensile pari a €. 64,00 per il numero convenzionale di 26 giornate e dunque moltiplicando il quoziente ottenuto (€ 2,4615) per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale (84) e sino al limite di 26 giornate mensili.
Alla stregua delle superiori considerazioni, quindi, gli Assessorati convenuti devono essere condannati, ciascuno per quanto di propria competenza, a corrispondere in favore del ricorrente il complessivo importo pari ad €. 2.105,13 – di cui € 1.898,37 da porre a carico dell'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente, per l'attività espletata in suo favore nel periodo corrente da giugno
2018 a novembre 2024, ed € 206,76 da porre a carico dell'Assessorato Regionale Agricoltura, per
12 l'attività espletata in suo favore nel periodo corrente da 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2023 - oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2024 (come modificato e D.M. 147/2022) vanno poste a carico delle amministrazioni convenute e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi dal 15 giugno al 14 novembre 2024 con l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione
Sicilia e dal 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2023 con l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, , calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna gli Assessorati convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, pari a complessivi €.
2.105,13 – di cui € 1.898,37 a carico dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia ed € 206,76 a carico dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea della Regione Sicilia - oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, dal dovuto al soddisfo;
- condanna gli Assessorati convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Catania il 14 novembre 2025
Il Giudice
UR DA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa UR DA, a seguito dell'udienza del 11 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9214/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Balsamo giusta procura in atti Parte_1
- ricorrente -
Contro
e
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore
[...]
- convenuto contumace –
e
, in persona Controparte_2 dell'Assessore pro tempore
- convenuto contumace –
Avente ad oggetto: Pubblico impiego – indennità professionale ex articolo 11 Accordo Regionale 27 aprile 2001 – differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 11 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il difensore della parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2025 il ricorrente ha adito il Tribunale di Catania deducendo:
- di essere inserito nella graduatoria unica ex art. 12 L.R. 5/2014, nel contingente con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue per l'anno 2024 con la qualifica di bracciante;
1 – di aver sempre svolto l'attività lavorativa alle dipendenze degli Assessorati convenuti presso il
Comune di Adrano (CT);
- di vantare, come emergeva dall'esame dei certificati di servizio, una anzianità di iscrizione e turni annuali ininterrotti di avviamento al lavoro alle dipendenze degli Assessorati Regionali evocati in giudizio a partire dal 2002, con una progressione legata alla permanenza in graduatoria che aveva determinato il transito nelle graduatorie con garanzia occupazionale sino al contingente dei lavoratori con garanzia di 151 giornate lavorative ex art. 48 L.R. 16/96;
- di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze degli Assessorati convenuti nei mesi e per le giornate indicati in ricorso e contenuti nei rispettivi certificati di servizio allegati;
- che nei predetti periodi era sempre stato avviato al lavoro dalle Amministrazioni convenute e adibito allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica per la quale è inserito in graduatoria giusta declaratoria del CCNL e del CIRL vigenti;
- che le mansioni in concreto dallo stesso svolte erano assimilabili a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato dipendenti dall'Amministrazione convenuta, con l'unica differenza consistente nel fatto che gli operai a tempo determinato svolgono le prestazioni lavorative limitatamente ad alcuni mesi dell'anno, mentre gli operai a tempo indeterminato per tutti i giorni dell'anno; circostanza questa che non costituiva di per sé ragione sufficiente a legittimare una differenziazione nel trattamento economico;
- di avere pertanto diritto al riconoscimento della “indennità professionale” riservata ai soli operai a tempo indeterminato, come prevista dall'art. 11 del Contratto integrativo regionale del 27.12.2000 e ribadita dal successivo CIRL 2017, che all'art. 4 dispone con decorrenza da gennaio 2018 (così in ricorso) l'aumento dello “scatto” annuale a € 4,00, quale incremento annuale sino a un massimo di
16 anni;
- che in tal modo la contrattazione regionale ha introdotto una differenziazione nel trattamento economico tra operai a tempo determinato e indeterminato che si fonda esclusivamente sull'essere il lavoratore inserito nelle rispettive graduatorie ex L.R. 16/96 in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come recepita nella legislazione italiana;
- che il criterio di permanenza nelle graduatorie degli operai a tempo determinato di cui alla L.R.
16/1996, congiunto all'effettivo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, sussiste quantomeno a partire dal 2002 con conseguente diritto da tale anno all'indennità mensile in questione;
2 - di aver richiesto, inutilmente, all'Assessorato convenuto, con istanza presentata a mezzo PEC in data 11.1.2023 il riconoscimento del proprio diritto alla indennità professionale prevista dall'art. 11
CIRL 2001;
- che, quanto ai criteri di calcolo di tale incremento retributivo, possono richiamarsi le precisazioni svolte dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza numero 150/2020, laddove è stato specificato che “…non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 (€. 4,00 dal 2018 n.d.r.) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni…”;
- che il predetto criterio è stato ulteriormente specificato dal Tribunale di Catania con la sentenza n.1121/2025 laddove ha statuito che “Va, in definitiva, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria. Essa, tuttavia, va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra novembre 2018 e ottobre 2023 (come risultante dai conteggi prodotti in seno alle note cartolari in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2024) individuando l'indennità giornaliera suddividendo l'importo mensile di € 64,00 per il numero convenzionale di 26 giornate e dunque moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale. Il numero di giornate lavorative annue costituisce infatti la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato”;
- che sussiste il diritto ad avere riconosciuta l'indennità professionale secondo i criteri per la quantificazione facilmente desumibili dalla contrattazione regionale;
- che, nel limite prescrizionale di cinque anni dall'atto interruttivo del 11.1.2023 e tenuto conto dell'anzianità di iscrizione nelle graduatorie ex L.R.16/1996 dal 2001, ha pertanto diritto agli importi indicati in ricorso per le specificate causali.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “ 1.Dichiari che, in ragione della attività svolta alle dipendenze dell' Controparte_1
, nonché alle dipendenze dell'
[...] Controparte_2
, con contratto a tempo determinato, la parte ricorrente ha diritto al
[...] riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato
3 e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2018) a partire dall'anno 2002; 2.per l'effetto condanni l'
Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 1.902,73, pari all'importo della indennità professionale maturata nel periodo non interessato da prescrizione e, segnatamente, dal 15 giugno 2018 al 14 novembre 2024,
o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3.condanni altresì condanni l' Assessorato
Regionale Agricoltura al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di
€206,76, pari all'importo della indennità professionale maturata nel periodo non interessato da prescrizione e, segnatamente, dal 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2023, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4.condanni gli enti resistenti al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”.
1.2 Entrambi gli Assessorati Regionali convenuti, sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e va pertanto dichiarata la loro contumacia.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 11 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*******
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli convenuti in quanto non Controparte_3 hanno inteso costituirsi nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a mezzo pec del 28 settembre 2025 (cfr. Note di udienza del 10.11.2025).
2.1 Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n.
4803/2023 emessa in data 29.11.2023 nel proc. n. 8178/2023 R.G. ).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania:
« “ 2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE
4 tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo
11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Conviene, prima di dar conto delle ragioni della decisione, ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di lavoro degli operati forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001.
In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica
“speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrari la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora Cass. Sez. Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'Azienda forestale della Regione Calabria Cass. 12. 3.2014 n. 15357; in tema di forestali della
Regione Valle d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786).
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo
III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e
5 paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, Controparte_4 precisando, ancora, al successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono
6 essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL 1998-2001.
Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del
27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro (n.
150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si riportano qui di seguito e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale n. 85/1995 (essa pure CP_1 caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n.
16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei
7 fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017)
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
"comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale alcuna differenza qualitativa
("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e
8 conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo
45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n.
16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al (già Azienda regionale Controparte_5 foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi
9 chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva CP_1 integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 -nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4
10 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva
1999/70/CE...» (cfr. sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
2.2 Sulla base di tali argomentazioni, in conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dal giugno del 2018 e fino al novembre 2024, in favore dell'Assessorato
Regionale del Territorio ed Ambiente e dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2023 in favore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, siccome comprovata dai cedolini paga in atti e dai Certificati di Servizio (cfr. All.ti 1e 2 Certificati di servizio e All. n. 3 Buste paga fascicolo ricorso), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Ciò, come chiesto in ricorso, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'atto di diffida del 11.1.2023 (cfr. All. 16 ricorso).
2.3. Siccome parimenti evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, « “Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli
OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873 ..” » Controparte_1
(cfr. sentenza n. 4803/2023 cit.).
2.4. Va, in definitiva, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria tenuto altresì conto dell'iscrizione del ricorrente nel contingente di riferimento a partire, quantomeno, dal 2001, circostanza da cui dipende il diritto alla chiesta indennità e che emerge dal certificato di servizio rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente (cfr. All. 2 ricorso) che attesta lo svolgimento da parte del predetto di attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze dell'amministrazione regionale, il cui contenuto, in virtù del
11 principio di eterointegrazione degli atti processuali, può essere utilizzato ai fini della presente decisione.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra giugno 2018 e dicembre 2024 (come risultante in ricorso) individuando l'indennità giornaliera suddividendo l'importo mensile di € 64,00 (a decorrere dal settembre 2018) e di € 61,97 (sino ad agosto 2018) per il numero convenzionale di 26 giornate e dunque moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale (sino al limite di 26 giornate mensili e all'importo massimo mensile di € 64,00 o € 61,97).
Il numero di giornate lavorative annue costituisce infatti la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri di calcolo deve tuttavia evidenziarsi che avuto riguardo al periodo lavorativo intercorso alle dipendenze dell'Assessorato Territorio ed Ambiente l'importo richiesto da parte ricorrente pari a complessivi €. 1.902,73 va parzialmente rideterminato atteso che nell'anno 2018 il ricorrente ha svolto 101 giornate lavorative di cui 56 giorni nel periodo compreso dal 15.6.2018 al 31.8.2018, alle quali va pertanto applicata la minore indennità mensile pari ad €
3,873 (id est. 3,873x16= 61,97) in luogo di quella di €. 4,00 (id est 4x16=64,00) erroneamente considerata in ricorso (cfr. All. 2 Certificato di servizio e All. 3 buste paga).
Ciò posto, l'indennità in questione, così come rideterminata secondo i precisati suddetti criteri ammonta dunque complessivamente alla minor somma di €. 1.898,371 giacché, nel periodo dal
15.6.2018 al 31.8.2018 l'indennità mensile è riconoscibile nel limite mensile massimo di €. 61,97.
Risultano invece corretti i conteggi formulati in ricorso con riferimento agli ulteriori periodi lavorati alle dipendenze dell'Assessorato Regionale Agricoltura nel periodo compreso dal 5.11.2021 all'4.12.2023 avendo il ricorrente quantificato l'indennità complessivamente dovuta in €. 206,76 procedendo a suddividere l'indennità mensile pari a €. 64,00 per il numero convenzionale di 26 giornate e dunque moltiplicando il quoziente ottenuto (€ 2,4615) per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale (84) e sino al limite di 26 giornate mensili.
Alla stregua delle superiori considerazioni, quindi, gli Assessorati convenuti devono essere condannati, ciascuno per quanto di propria competenza, a corrispondere in favore del ricorrente il complessivo importo pari ad €. 2.105,13 – di cui € 1.898,37 da porre a carico dell'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente, per l'attività espletata in suo favore nel periodo corrente da giugno
2018 a novembre 2024, ed € 206,76 da porre a carico dell'Assessorato Regionale Agricoltura, per
12 l'attività espletata in suo favore nel periodo corrente da 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2023 - oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2024 (come modificato e D.M. 147/2022) vanno poste a carico delle amministrazioni convenute e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi dal 15 giugno al 14 novembre 2024 con l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione
Sicilia e dal 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2023 con l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, , calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna gli Assessorati convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, pari a complessivi €.
2.105,13 – di cui € 1.898,37 a carico dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia ed € 206,76 a carico dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea della Regione Sicilia - oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, dal dovuto al soddisfo;
- condanna gli Assessorati convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Catania il 14 novembre 2025
Il Giudice
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