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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18471/2024 promossa da:
1. nato a [...]-Brasile), in data 20.04.1983, Codice Parte_1
Fiscale/CPF. nr. 041.332.809-03, residente a [...](PR-Brasile), in Avenida José Gabriel de
Olveira, 999, apto. 203, Torre 2, CAP 86010-040;
2. , nato a [...]-Brasile), in data 16.10.1988, Parte_2
Codice Fiscale/CPF. nr. 349.249.718-71, in proprio e nell'interesse dei suoi figli legittimi, i minori
2.1 , nata a [...] in data [...], Persona_1
Codice Fiscale/CPF. nr. 552.627.308-33,
2.2. , nata a [...]-Brasile) in data 30.09.2020, Parte_3
Codice . nr. 588.465.868-08 e C.F._1
2.3. , nato a [...]-Brasile) in data 31.12.2022, Parte_4
Codice Fiscale/CPF. nr. 607.157.328-97,
(tutti residenti a [...](SP-Brasile), in Rua Guerino Otavio Rebecca, 206, CAP 17382-038)
3. , nato a [...]-Brasile), in data 14.01.1993, Codice Parte_5
Fiscale/CPF. nr. 349.249.628-80, residente a [...](SP-Brasile), in Rua Guerino Otavio
Rebecca, 206, CAP 17382-038;
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. GIOVANDO ELISABETTA*, giusta procura in atti
1 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previo ogni provvedimento di rito, così giudicare:
- Nel merito: per tutte le ragioni esposte in atti, ACCERTARE e DICHIARARE che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis – dalla nascita –stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege;
- per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, dello status civitatis italiano dei medesimi, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
- In via istruttoria: si producono i documenti di cui all'elenco in calce.
- In ogni caso: con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 15.5.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione
2 burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_7
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Nel caso specifico, i ricorrenti hanno documentato [cfr. doc. 20-21] di avere provato ad adire la via consolare, senza riuscire tuttavia ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini (e nemmeno un appuntamento) nei termini previsti dalla legge.
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (attuale provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del
3 Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile (con trasmissione della cittadinanza avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 91/92, ma successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana). Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre,
4 un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Occorre poi considerare che, nel caso in esame, la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza jure sanguinis potrebbe in qualche modo essere condizionata dalle vicende legate alla c.d. grande naturalizzazione verificatasi in Brasile. Per escludere che tale fenomeno possa
5 assumere rilievo nel caso in esame, è sufficiente richiamare sul punto il noto arresto delle Sezioni unite (condiviso dal Tribunale): « L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento». [Sez. U - , Sentenza n. 25317 del
24/08/2022, Rv. 665761 – 01].
5. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
6. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Va aggiunto che in alcuni certificati si riscontrano alcune differenze nella translitterazione dei nominativi delle persone oggetto delle attestazioni;
alcune di esse sono state rettificate [v. per esempio, l'annotazione in calce all'atto di nascita di , doc. 5]; anche ove non siano intervenute queste Persona_2
6 rettificazioni, non sorgono tuttavia dubbi sulla continuità della linea di trasmissione della discendenza, posto che l'identità fisica delle persone in essa coinvolte è comunque ricavabile – oltre che dalla sovrapponibilità delle generalità translitterate, dall'identità degli avi e dalle date di nascita riportate sui documenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-19, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il Persona_3
28.6.1873 a FU RR (attuale provincia di Alessandria) (doc.1);
2. In data 29.4.1934, il signor – denominato in atti anche come Persona_3
– è deceduto in Brasile (doc. 4) ed è attestato che egli non si sia Persona_4
mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza brasiliana;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. Certificato Negativo di Naturalizzazione”, emesso dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento
Stranieri doc. 2).
3. Ancor prima di emigrare, in data 19 giugno 1894, ha sposato la Persona_3
signora , cittadina italiana [estratto di Matrimonio - Comune Persona_5
di ON RR (AL); doc.3).
4. I sig.ri e hanno generato, in data 15 Persona_3 Persona_5
Agosto 1911, un figlio, [Certificato Persona_2
Integrale di Nascita”, - doc.5];
7 5. ha poi sposato la Signora Persona_2 Per_6
cittadina brasiliana, (doc.6) e, dall'unione tra i due è nata, in data 20 Dicembre
[...]
1938, la Signora [poi coniugatasi Persona_7 Per_8
[cfr Certificato Integrale di Nascita”, doc.7].
6. , ha poi sposato (in data 22.12.1957 e, dunque, Persona_7
successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) il sig.
[...]
, cittadino brasiliano (doc. 8), generando due figlie: Parte_8
6.1. [poi coniugata , nata in Controparte_2 Pt_1
Brasile in data 11 Settembre 1958 [Certificato Integrale di Nascita”, doc.9] e;
6.2. , [poi coniugata ]nata in Brasile in [...] Controparte_3 Pt_2
16 Novembre 1985 [cfr.“Certificato Integrale di Nascita”, doc.10].
Le due figlie di hanno a loro volta generato Persona_9
discendenza che conduce ad altri tra gli odierni ricorrenti.
7. Discendenza di Controparte_2
In data 03 Febbraio 1979, a Brotas (SP-Brasile), la signora
[...]
, ha sposato il signor cittadino Controparte_2 Persona_10
brasiliano, (doc. 11), generando poi
7.1. l'odierno ricorrente nato in Brasile in [...] 20 Aprile Parte_1
1983 [ “Certificato Integrale di Nascita”, doc.12].
8. Discendenza di Controparte_3
In data 20 Luglio 1985, a Brotas (SP-Brasile), , ha Controparte_3
sposato , cittadino brasiliano (doc.13). Dall'unione tra i due Persona_11
sono nati:
8.1. L'odierno ricorrente , nato in Brasile in [...] 14 Parte_5
Gennaio 1993,[Cfr. Certificato Integrale di Nascita”, doc.15].
8.2. L'odierno ricorrente , nato in Brasile in [...] Parte_2
16 Ottobre 1988 (“Certificato Integrale di Nascita”doc.14)
8 9. – sposatosi con la sig.ra (doc. Parte_2 Controparte_4
16) – ha a sua volta generato figli, trasmettendo la cittadinanza italiana jure sanguinis ai propri discendenti;
dall'unione tra i due, sono infatti nati:
10. L'odierna ricorrente (minorenne) , nata in Persona_1
Brasile in data 16 Giugno 2018 [“Certificato Integrale di Nascita”doc.17];
11. L'odierna ricorrente (minorenne) , nata in Parte_3
Brasile in data 30 Settembre 2020, [ “Certificato Integrale di Nascita”, doc.18] e;
12. L'odierno ricorrente (minorenne) , in data 31 Parte_4
Dicembre 2022 [“Certificato Integrale di Nascita”,. doc.19].
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della Costituzione [in conseguenza delle sentenze della
Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nato a [...]-Brasile), in data 20.04.1983 Parte_1
, nato a [...]-Brasile), in data 16.10.1988 Parte_2
, nata a [...] in data [...] Persona_1
, nata a [...]-Brasile) in data 30.09.2020 Parte_3
, nato a [...]-Brasile) in data 31.12.2022 Parte_4
, nato a [...]-Brasile), in data 14.01.1993 Parte_5
9 ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 15.05.2025
Il Giudice
Andrea Natale
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18471/2024 promossa da:
1. nato a [...]-Brasile), in data 20.04.1983, Codice Parte_1
Fiscale/CPF. nr. 041.332.809-03, residente a [...](PR-Brasile), in Avenida José Gabriel de
Olveira, 999, apto. 203, Torre 2, CAP 86010-040;
2. , nato a [...]-Brasile), in data 16.10.1988, Parte_2
Codice Fiscale/CPF. nr. 349.249.718-71, in proprio e nell'interesse dei suoi figli legittimi, i minori
2.1 , nata a [...] in data [...], Persona_1
Codice Fiscale/CPF. nr. 552.627.308-33,
2.2. , nata a [...]-Brasile) in data 30.09.2020, Parte_3
Codice . nr. 588.465.868-08 e C.F._1
2.3. , nato a [...]-Brasile) in data 31.12.2022, Parte_4
Codice Fiscale/CPF. nr. 607.157.328-97,
(tutti residenti a [...](SP-Brasile), in Rua Guerino Otavio Rebecca, 206, CAP 17382-038)
3. , nato a [...]-Brasile), in data 14.01.1993, Codice Parte_5
Fiscale/CPF. nr. 349.249.628-80, residente a [...](SP-Brasile), in Rua Guerino Otavio
Rebecca, 206, CAP 17382-038;
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. GIOVANDO ELISABETTA*, giusta procura in atti
1 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previo ogni provvedimento di rito, così giudicare:
- Nel merito: per tutte le ragioni esposte in atti, ACCERTARE e DICHIARARE che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis – dalla nascita –stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege;
- per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, dello status civitatis italiano dei medesimi, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
- In via istruttoria: si producono i documenti di cui all'elenco in calce.
- In ogni caso: con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 15.5.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione
2 burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_7
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Nel caso specifico, i ricorrenti hanno documentato [cfr. doc. 20-21] di avere provato ad adire la via consolare, senza riuscire tuttavia ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini (e nemmeno un appuntamento) nei termini previsti dalla legge.
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (attuale provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del
3 Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile (con trasmissione della cittadinanza avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 91/92, ma successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana). Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre,
4 un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Occorre poi considerare che, nel caso in esame, la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza jure sanguinis potrebbe in qualche modo essere condizionata dalle vicende legate alla c.d. grande naturalizzazione verificatasi in Brasile. Per escludere che tale fenomeno possa
5 assumere rilievo nel caso in esame, è sufficiente richiamare sul punto il noto arresto delle Sezioni unite (condiviso dal Tribunale): « L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento». [Sez. U - , Sentenza n. 25317 del
24/08/2022, Rv. 665761 – 01].
5. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
6. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Va aggiunto che in alcuni certificati si riscontrano alcune differenze nella translitterazione dei nominativi delle persone oggetto delle attestazioni;
alcune di esse sono state rettificate [v. per esempio, l'annotazione in calce all'atto di nascita di , doc. 5]; anche ove non siano intervenute queste Persona_2
6 rettificazioni, non sorgono tuttavia dubbi sulla continuità della linea di trasmissione della discendenza, posto che l'identità fisica delle persone in essa coinvolte è comunque ricavabile – oltre che dalla sovrapponibilità delle generalità translitterate, dall'identità degli avi e dalle date di nascita riportate sui documenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-19, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il Persona_3
28.6.1873 a FU RR (attuale provincia di Alessandria) (doc.1);
2. In data 29.4.1934, il signor – denominato in atti anche come Persona_3
– è deceduto in Brasile (doc. 4) ed è attestato che egli non si sia Persona_4
mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza brasiliana;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. Certificato Negativo di Naturalizzazione”, emesso dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento
Stranieri doc. 2).
3. Ancor prima di emigrare, in data 19 giugno 1894, ha sposato la Persona_3
signora , cittadina italiana [estratto di Matrimonio - Comune Persona_5
di ON RR (AL); doc.3).
4. I sig.ri e hanno generato, in data 15 Persona_3 Persona_5
Agosto 1911, un figlio, [Certificato Persona_2
Integrale di Nascita”, - doc.5];
7 5. ha poi sposato la Signora Persona_2 Per_6
cittadina brasiliana, (doc.6) e, dall'unione tra i due è nata, in data 20 Dicembre
[...]
1938, la Signora [poi coniugatasi Persona_7 Per_8
[cfr Certificato Integrale di Nascita”, doc.7].
6. , ha poi sposato (in data 22.12.1957 e, dunque, Persona_7
successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) il sig.
[...]
, cittadino brasiliano (doc. 8), generando due figlie: Parte_8
6.1. [poi coniugata , nata in Controparte_2 Pt_1
Brasile in data 11 Settembre 1958 [Certificato Integrale di Nascita”, doc.9] e;
6.2. , [poi coniugata ]nata in Brasile in [...] Controparte_3 Pt_2
16 Novembre 1985 [cfr.“Certificato Integrale di Nascita”, doc.10].
Le due figlie di hanno a loro volta generato Persona_9
discendenza che conduce ad altri tra gli odierni ricorrenti.
7. Discendenza di Controparte_2
In data 03 Febbraio 1979, a Brotas (SP-Brasile), la signora
[...]
, ha sposato il signor cittadino Controparte_2 Persona_10
brasiliano, (doc. 11), generando poi
7.1. l'odierno ricorrente nato in Brasile in [...] 20 Aprile Parte_1
1983 [ “Certificato Integrale di Nascita”, doc.12].
8. Discendenza di Controparte_3
In data 20 Luglio 1985, a Brotas (SP-Brasile), , ha Controparte_3
sposato , cittadino brasiliano (doc.13). Dall'unione tra i due Persona_11
sono nati:
8.1. L'odierno ricorrente , nato in Brasile in [...] 14 Parte_5
Gennaio 1993,[Cfr. Certificato Integrale di Nascita”, doc.15].
8.2. L'odierno ricorrente , nato in Brasile in [...] Parte_2
16 Ottobre 1988 (“Certificato Integrale di Nascita”doc.14)
8 9. – sposatosi con la sig.ra (doc. Parte_2 Controparte_4
16) – ha a sua volta generato figli, trasmettendo la cittadinanza italiana jure sanguinis ai propri discendenti;
dall'unione tra i due, sono infatti nati:
10. L'odierna ricorrente (minorenne) , nata in Persona_1
Brasile in data 16 Giugno 2018 [“Certificato Integrale di Nascita”doc.17];
11. L'odierna ricorrente (minorenne) , nata in Parte_3
Brasile in data 30 Settembre 2020, [ “Certificato Integrale di Nascita”, doc.18] e;
12. L'odierno ricorrente (minorenne) , in data 31 Parte_4
Dicembre 2022 [“Certificato Integrale di Nascita”,. doc.19].
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Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della Costituzione [in conseguenza delle sentenze della
Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
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Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nato a [...]-Brasile), in data 20.04.1983 Parte_1
, nato a [...]-Brasile), in data 16.10.1988 Parte_2
, nata a [...] in data [...] Persona_1
, nata a [...]-Brasile) in data 30.09.2020 Parte_3
, nato a [...]-Brasile) in data 31.12.2022 Parte_4
, nato a [...]-Brasile), in data 14.01.1993 Parte_5
9 ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 15.05.2025
Il Giudice
Andrea Natale
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