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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/11/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. CA DI, all'esito dell'udienza dell'11/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5263 Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 viale Mazzini, n. 117 - Roma, presso lo studio dell'avv. Enrico DREOSSI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in via Nerva, n. 38 - Aprilia (LT), presso il proprio studio, in proprio rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione - cessazione della materia del contendere. CONCLUSIONI: per parte attrice/opponente (note scritte del 10/11/2025):
“Chiede che codesto On.le Giudice voglia accertare la soccombenza virtuale di controparte e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento delle spese processuali, così come richiesto nel proprio atto introduttivo”; per parte convenuta/opposta (note scritte dell'8/11/2025): “Il sottoscritto difensore, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, impugna e contesta tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso infondato in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto. In particolare chiede che il giudicante si pronunci in merito alla inammissibilità della spiegata opposizione per tardività. Tale questione è infatti preclusiva e assorbente
a qualsiasi altra. Infatti, sebbene gli opponenti abbiano denominato il proprio atto come 'opposizione alla esecuzione', l'opposizione spiegata non può che essere qualificata come 'opposizione agli atti esecutivi' ex. art. 617 cpc, come già evidenziato dalla Dott.ssa Serino nella fase sommaria, in quanto la stessa doveva essere instaurata entro venti giorni dalla notificazione dell'atto, adempimento che invece è stato posto in essere oltre tale termine. Ritenuto pertanto che tale questione sia preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, si chiede che il Giudicante si pronunci in tal senso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, ha Parte_1 evocato in giudizio l'avvocato , per sentire accertare l'inefficacia del Controparte_1 pignoramento promosso da quest'ultima per il recupero forzoso di somme dovute a titolo di compenso professionale e sancite in sentenza del tribunale, atteso l'omesso deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo previsto dall'art. 543 c.p.c. entro la data d'udienza indicata nell'atto di pignoramento, ossia entro il 5 settembre 2024, ed ha chiesto altresì di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 c.p.c.,
l'impignorabilità della residua somma dovuta dall' (terzo pignorato), stante la CP_2 detrazione mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge, che ha natura privilegiata.
L'opponente ha poi chiesto, in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate, di ridurre la quota pignorabile pari ad euro 50,00 nella misura di 1/5. A sostegno dell'opposizione ha rilevato che, con atto di precetto notificato il
21/02/2024, unitamente alla sentenza n. 2656/2023 emessa da questo tribunale e contenente statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore dell'avvocato
[...]
come antistataria, rispetto alla quale risulterebbe pendente il relativo giudizio di CP_1 appello dinanzi alla Corte d'appello di Roma, la stessa ha intimato a Controparte_1
il pagamento della somma di € 2.069,03. Parte_1
Con atto notificato in data 31/05/2024 la creditrice ha notificato a Parte_1 atto di pignoramento presso terzi citandolo per l'udienza del 5 settembre 2024.
Successivamente, in data 17/07/2024, il creditore procedente ha notificato a avviso ex art. 543 c.p.c. d'iscrizione a ruolo pignoramento, nel quale è Parte_1 stato riportato un numero di ruolo - R.G. Es. 254/2023 - che non risulta riferibile alle parti del procedimento esecutivo e nel quale, altresì, sarebbe stata indicata come udienza la data del 6 ottobre dell'anno 2024, anziché dell'anno 2025.
Il suddetto avviso non sarebbe stato, tuttavia, depositato entro la data del 5 settembre 2024, indicata nell'atto di pignoramento presso terzi.
Con ricorso in data 31/08/2024 ha introdotto opposizione Parte_1 all'esecuzione, contestando, in particolare, la dichiarazione del terzo pignorato ed eccependo l'impignorabilità delle somme, con contestuale istanza di sospensione anche inaudita altera parte.
Con il medesimo atto, l'opponente ha ribadito la contestazione in merito alla dichiarazione del terzo pignorato, rappresentando e documentando che dalla dichiarazione dello stesso, depositata dalla creditrice, non sarebbe emerso che sull'importo erogato dall' a titolo di pensione in favore di CP_2 Persona_1 un obbligo di pagamento mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge, come si sarebbe potuto evincere dalla documentazione già agli atti di causa prodotta dal ricorrente, nonché dal cedolino relativo alla pensione erogata nel CP_2 mese di settembre 2024. Stante la natura privilegiata del suddetto importo, ha chiesto l'accertamento dell'impignorabilità delle residue somme erogate dall' . CP_2
Con provvedimento del 28/11/2024 è stata rigettata dal giudice designato per la fase cautelare l'istanza di sospensione e concesso il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con l'introduzione del presente giudizio di merito l'attore ha riproposto quanto già dedotto nell'opposizione all'esecuzione, rilevando l'inefficacia del pignoramento, stante il mancato deposito entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, ossia entro il 5 settembre 2024, dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo notificato al terzo ed al debitore. Ha quindi sostenuto l'impignorabilità delle somme erogate dall' ai sensi dell'art. 545 c.p.c.. Ha rilevato che, dalla CP_2 dichiarazione del terzo pignorato depositata dalla creditrice non sarebbe emerso che sull'importo erogato dall' a titolo di pensione in favore di gravava CP_2 Parte_1
l'obbligo di pagamento mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge, per cui detraendo detto importo dalla pensione dell'attore, residuerebbe la somma di € 944,68, che non sarebbe pignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c..
Pertanto, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, l'attore ha rilevato la necessità di considerare la riduzione della quota pignorabile, non avendo egli alcun'altra fonte di sostentamento oltre alla pensione mensile erogata dall' . CP_2
Tutto ciò considerato, l'attore ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata in data 17/02/2025 si è costituita in giudizio
, contestando quanto dedotto da controparte. Controparte_1
In via preliminare, ha rilevato la tardività dell'introduzione della fase sommaria chiedendo, dunque, una pronuncia in rito.
Nel merito ha esposto, in ordine all'eccezione di inefficacia del pignoramento per mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo nei termini indicati dall'art. 543,
c.p.c., che la data dell'udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione in data
5/09/2024 sarebbe stata differita d'ufficio al 6/10/2025, nuovo termine da doversi considerare ai fini del compimento delle verifiche opportune da parte del giudice dell'esecuzione.
In ordine all'eccezione di impignorabilità delle somme, la convenuta ha evidenziato come l' di Latina avesse dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., che il CP_2 debitore esecutato percepiva una rendita mensile INAIL di € 295,72 ed Parte_1 una pensione Categoria VOART di € 2.278,16, di cui l'importo netto pignorabile sarebbe stato pari ad € 1.757,85 e che trattandosi di pensione di vecchiaia Artigiani, risulterebbe pignorabile, in quanto superiore ad € 1.000,00, che rappresenta il limite di pignorabilità secondo il disposto di cui alla legge 21 settembre 2022, n. 142. Ciò considerato, la convenuta ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e, per l'effetto, di dichiarare validi ed efficaci gli atti esecutivi.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata, nonché la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Rilevato che la causa potesse essere decisa anche senza assunzione della prova orale dedotta da parte attrice, con ordinanza del 6/05/2025, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del 21/10/2025.
Con note depositate in data 20/10/2025 l'opponente ha rilevato che, con provvedimento del 6/10/2025 reso nella procedura esecutiva rubricata al n. 1214/2025
R.G. Es., è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento.
Pertanto ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con contestuale accertamento della soccombenza virtuale della controparte e la condanna alle spese processuali.
Con ordinanza del 22/10/2025, ritenuto che sulla questione fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio, è stato disposto un rinvio e fissata l'udienza dell'11/10/2025, per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c..
Con successiva ordinanza, il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi del terzo comma della predetta disposizione.
2. L'intervenuto provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento promosso dall'opposta , Controparte_1 determina il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Occorre rilevare, in proposito che la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio e si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n. 19845/2019; n.
22446/2016; n. 6909/2009) (Cass. civ., Sez. I, 17/01/2023, (ord.) n. 1257).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (parte appellata ha concluso in tal senso nella comparsa di costituzione e risposta, richiamata nelle ultime note scritte, e parte appellante ha così concluso nelle ultime note scritte) potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. civ. sez. II,
29/07/2021, n. 21757).
In ragione, dunque, del sopravvenuto venir meno dell'interesse di entrambe le parti ad una pronuncia in ordine alla domanda proposta nel presente giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Naturale corollario della pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è la regola della soccombenza virtuale, potendo compensare integralmente le spese di lite solo qualora vi sia la concorde ed espressa richiesta delle parti in tal senso o una soccombenza reciproca;
nel caso di specie, non si riscontra una concorde ed espressa richiesta delle parti, pertanto, ai fini della regolazione delle spese,
è necessario procedere con la disamina delle questioni oggetto di controversia.
3. L'opposizione introdotta da non avrebbe potuto essere accolta Parte_1 per le seguenti ragioni.
La rilevata questione dell'inefficacia del pignoramento per il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento stesso, nei termini di cui all'art. 543
c.p.c., va innanzitutto qualificata.
In primo luogo, la suesposta questione, inerente alla contestazione della regolarità formale di un atto della procedura esecutiva, qualifica l'opposizione, per la parte relativa alla prima doglianza sollevata dall'attore, come opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sotto il profilo funzionale, è volta al sindacato del quomodo dell'esecuzione forzata ed è atta a consentire il controllo della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e della loro notificazione nonché, in generale, della regolarità degli atti del processo esecutivo. L'irregolarità formale che si fa valere con l'opposizione agli atti esecutivi sembra riferirsi ad una nozione ampia di nullità, per cui tramite la previsione di cui all'art. 617 c.p.c. potrà farsi valere qualsiasi divergenza dalla fattispecie legale dell'atto posto in essere nel procedimento esecutivo.
In ordine al concetto di “atti di esecuzione” opponibili tali possono individuarsi in tutti gli atti dichiarati espressamente non impugnabili dalla legge, con la conseguenza di costruire l'opposizione in esame come unico mezzo di reazione concesso al soggetto leso dall'atto.
Rientra nell'ambito dell'opposizione di cui trattasi la contestazione in ordine alla inefficacia della procedura esecutiva dovuta al mancato adempimento di un incombente della procedura stessa entro il termine previsto dalla legge, come nel caso di specie accadrebbe, secondo l'attore, con la violazione dell'art. 543 c.p.c.
3.1 Risulta, pertanto, condivisibile la prospettazione operata dal giudice dell'esecuzione e concernente la tardività del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
La norma stabilisce, infatti, che le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione “si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo
o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nel caso di specie, la notifica del pignoramento risale alla data del 31/05/2024
(v. doc. n. 7 all. alla comparsa di costituzione e risposta), mentre il ricorso in opposizione è stato depositato da in data 3/09/2024, ben oltre i venti Parte_1 giorni stabiliti dalla norma per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Si chiarisce che il termine di venti giorni è perentorio, insuscettibile di proroga e la tardività della proposizione dell'opposizione è rilevabile d'ufficio.
Il dies a quo di decorrenza va individuato non già con riferimento al momento di compimento dell'atto viziato, bensì dalla conoscenza che il soggetto interessato abbia dell'atto medesimo, per cui “decorre, a seconda della natura dell'atto impugnato, dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, (art. 617, co. 1), ovvero dal primo atto di esecuzione (pignoramento o accesso ai luoghi dell'ufficiale giudiziario), o infine dal compimento o dalla legale conoscenza alle parti del processo di esecuzione, del singolo atto esecutivo che si assume viziato o irregolare o di uno successivo che necessariamente lo presuppone (art. 617, co.2)”. (Cass. civ., sez. III, 13/5/2010, n.
11597).
La verifica della decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di verifica di un presupposto processuale della stessa opposizione,
è compiuta dal giudice in base all'esame degli atti del processo esecutivo, da ciò segue la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, dell'eventuale decadenza processuale, conseguente all'inosservanza del termine di cui all'art. 617.
Chiarisce la Corte di legittimità, tuttavia, che “È l'opponente che ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. civ., sez. lav. n.,
20/4/2004, n. 7575).
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. civ., sez. III, 20/04/2017, n. 9962).
Di conseguenza, nel caso in cui l'opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell'atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.
L'opponente, con l'introduzione del giudizio di merito, per fronteggiare la censura di tardività dell'opposizione come riconosciuta dal giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto allegare un elemento che potesse fondare la tardività della conoscenza legale dell'atto esecutivo impugnato, ciò che avrebbe giustificato la conseguente tardiva proposizione del ricorso in opposizione. Tuttavia, nel caso in esame l'opponente nulla ha rilevato in merito alla censura relativa alla tardività dell'opposizione proposta, di fatto ignorando la questione sollevata dal g.e..
3.2 Occorre altresì rilevare che il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento, nei termini di cui all'art. 543 c.p.c., è eccezione che, al momento di introduzione della domanda giudiziale, non avrebbe potuto trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo del merito della questione per le ragioni che seguono.
La disposizione di cui all'art. 543 c.p.c., nella versione post riforma c.d. Cartabia applicabile alla fattispecie in esame, così recita: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo
l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina
l'inefficacia del pignoramento”.
Nella sua formulazione, la norma è chiara nell'imporre al creditore l'onere di notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo, ma anche, contestualmente, di depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, sancendo, dunque, un termine perentorio decorso il quale va dichiarata l'inefficacia del pignoramento.
Ciò considerato, nel caso in esame, la data fissata dal creditore nell'atto di pignoramento (5/09/2024) ha subito un differimento d'ufficio al 6/10/2025.
Dunque, se in astratto potrebbe ritenersi fondato l'assunto dell'opponente che deduce la tardività del deposito dell'avviso notificato, nello specifico e in concreto, tale tempestività va necessariamente valutata con riferimento alla nuova data fissata dal giudice per la prima udienza.
Deve ritenersi, infatti, che l'onere imposto al creditore debba riferirsi alla nuova data fissata d'ufficio e ciò in quanto la ratio della disposizione in esame è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica,
e poiché la prima udienza risulta il primo momento utile per detta verifica deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato possa avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo e poi differita per ragioni d'ufficio, nella quale nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica avrebbe potuto essere svolta.
Ciò considerato, il motivo di opposizione fondato sulla supposta violazione dell'art. 543 c.p.c. avrebbe dovuto essere rigettato per i motivi esposti.
4. Parte opponente ha, altresì, sostenuto, quale ulteriore motivo di opposizione,
l'impignorabilità delle somme dovute dal terzo debitore del debitore ( ) in ragione CP_2 del fatto che, detratta da quanto percepito dall' a titolo di pensione la somma che il CP_2 debitore deve a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della ex coniuge, il residuo risulterebbe inferiore al minimo pignorabile pari ad € 1.000,00, secondo il disposto di cui all'art. 545 c.p.c..
4.1 La dedotta impignorabilità delle somme deve qualificarsi, a differenza della prima delle doglianze sollevate dall'opponente, come opposizione all'esecuzione.
Come noto, infatti, il sistema delle opposizioni esecutive è solitamente classificato - a causa del loro possibile oggetto - in opposizioni di merito e, sul versante opposto, si registrano le opposizioni formali. Se tra le prime si è soliti annoverare i rimedi regolati dagli artt. 615, 619 e 512 c.p.c., è l'art. 617 c.p.c. a costituire lo strumento specifico individuato dal legislatore per il controllo della regolarità formale degli atti del processo esecutivo e, ad un tempo, il rimedio di chiusura del sistema per tutte quelle ipotesi non contemplate dal legislatore.
In via generale, la distinzione tra i due tipi di opposizione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed è indipendente dalla qualificazione data dall'opponente.
Un criterio per individuare i caratteri propri dell'opposizione all'esecuzione rispetto a quella agli atti esecutivi può essere quello di ritenere che solo la prima tenda alla caducazione dell'esecuzione, mentre l'opposizione formale è diretta ad ottenere la mera rinnovazione di atti nulli. Pertanto l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ha un effetto demolitorio su tutte le attività successive all'atto viziato ed il processo esecutivo regredisce per consentire la rimozione e, quindi, la rinnovazione di quest'ultimo.
L'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. attiene all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione. Ha, dunque, lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, attraverso l'accertamento dell'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
Rientrano in questa forma le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione, quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo.
4.2 Nel caso di specie il debitore ha contestato la pignorabilità delle somme presso il terzo , erogante in suo favore una somma a titolo di pensione, in virtù CP_2 della circostanza che detta somma, detratto quanto dovuto dal debitore per la corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti della ex coniuge, non avrebbe superato il minio di € 1.000,00 previsto dall'art. 545 c.p.c..
Il rimedio esperibile avverso il vizio che attiene alla dedotta impignorabilità di un credito deve individuarsi nell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
È la formulazione della stessa norma, al secondo comma, a chiarire che “quando
è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”.
Infatti, l'impignorabilità non è che la negazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata, affermato su determinati beni, e investe l'essenza stessa del “se” dell'esecuzione, tendendo ad ottenere la declaratoria di inesistenza dell'azione esecutiva o proponendo eccezioni riguardanti il titolo esecutivo, ovvero confutando la legittimità dell'esecuzione, pertanto, oggetto dell'opposizione all'esecuzione è il merito della stessa, ossia inerisce all'an debeatur ovvero al quantum debeatur, rilevando in ogni caso sotto il profilo della sostenuta ingiustizia dell'esecuzione da parte dell'opponente.
4.3 Non assume rilievo in termini di pignorabilità la circostanza esposta da parte attrice che assume, di contro, la necessità di detrarre da quanto rilevato come pignorabile dall' , nella dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'importo che il CP_2 debitore è tenuto a pagare per adempiere all'obbligo di mantenimento della ex coniuge, in esecuzione di quanto stabilito dalla sentenza di omologa delle condizioni di separazione (sentenza n. 9/2024, resa dall'intestato Tribunale in data 27/03/2024, nel giudizio rubricato al n. 93/2024 R.G.). La dedotta condizione di debitore rispetto alla propria ex coniuge, con riferimento alle somme che l'opponente è tenuto a corrispondere alla stessa a titolo di mantenimento, non incide sulla pignorabilità del credito di cui il debitore è titolare nei confronti dell' a titolo di pensione. CP_2
Il credito per mantenimento in questione ha sì natura privilegiata, ma non innalza per ciò solo il limite di pignorabilità della pensione del debitore.
Si legge in una recente pronuncia della Corte Costituzionale: “Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, il privilegio di cui alla norma denunciata, pur testualmente riferito ai crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano interpretativo anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, superandosi in tal modo la disparità di trattamento che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura della norma. In proposito, uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito che, com'è stato osservato in dottrina, rappresenta la ratio giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo. Se, pertanto, si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti, di cui all'art. 2751, numero 4, cod. civ., sia diretto a soddisfare, in conformità al significato comune dell'espressione, le necessità di vita dell'alimentando anche se in misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengono di volta in volta in considerazione. Ed è indubbio che la funzione sopra specificata è propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.
Una conferma, sia pure indiretta, dell'esattezza di tale opinione si desume dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione che, qualificando la domanda relativa agli alimenti un 'minus' necessariamente compreso in quella di mantenimento, muove evidentemente dalla identità di causa petendi delle domande e, quindi, sul piano sostanziale, dall'unitaria funzione di sostentamento che caratterizza i relativi crediti
(…) In base alle considerazioni che precedono risulterebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, comportando una irragionevole disparità di trattamento, una interpretazione che escludesse dall'ambito della norma denunciata il credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato” (Corte cost., 12/01/2000, n. 17). La natura privilegiata del credito, in ogni caso, può solo incidere sull'ordine di preferenza nel meccanismo di soddisfazione delle ragioni creditorie, per cui i creditori privilegiati andranno a prevalere sui chirografari e così via, non ma implica che nel calcolo del netto pignorabile debba ritenersi accantonata una somma a tal fine destinata, in quanto la qualificazione del credito come “credito privilegiato” si differenzia nettamente dalla diversa fattispecie inerente l'identificazione dell'importo massimo pignorabile sui beni del debitore;
la verifica in ordine alla pignorabilità del somma è altro dalla valutazione che inerisce all'ordine di soddisfazione dei creditori.
Non rileva, dunque, l'operazione effettuata dall'opponente, sulla base della quale l'importo fornito dall' a titolo di pensione non sarebbe pignorabile, perché CP_2 inferiore ad € 1000.00 (tenendo in considerazione che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, pari ad euro 1.068,82, con un minimo di 1.000 euro) e, quindi, nell'assunto attoreo, realizzato in violazione di quanto disposto dall'art. 545 c.p.c.. Va infatti ribadito che non può escludersi dal netto pignorabile quanto dovuto dal debitore alla coniuge per l'assegno di mantenimento e deve, al contrario, ritenersi corretto il riferimento all'importo di € 1.757,85 quale ammontare pignorabile della pensione erogata in favore di , alla stregua ed in conformità a quanto dichiarato dall' . Parte_1 CP_2
4.4 A fronte del rigetto dei motivi di opposizione proposti dall'attore in via principale e per i motivi anzidetti, si sarebbe dovuta, altresì, rilevare l'infondatezza della domanda di riduzione della quota pignorabile come richiesta nell'atto di citazione.
In particolare, occorre chiarire come nella dichiarazione del terzo, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., sia nei fatti correttamente determinato l'importo della quota pignorabile, nella misura pari ad € 139,64 mensili.
Il calcolo operato dall' tiene conto, infatti, delle modifiche introdotte alla CP_2 disciplina di cui all'art. 545 c.p.c. da parte, in primo luogo, del d.l. del 27 giugno 2015,
n. 83, che ha previsto la possibilità di pignorare, nel limite del quinto, la quota di pensione eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato dalla metà, nonché della l. 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del d.l. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. DL
Aiuti-bis) che all'art. 121-bis c.p.c. ha stabilito la modifica dell'art. 545, settimo comma, prevedendo che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Ciò considerato, nel calcolo operato dall' si tiene conto di dette operazioni CP_2 di calcolo, imposte dall'art. 545 c.p.c., che non risultano effettuate in violazione della disciplina sul calcolo dell'importo pignorabile.
Infatti, considerato che dall'importo netto pignorabile 1.757,85 l' ha CP_2 detratto quanto corrispondente al doppio della misura massima mensile della pensione sociale (pari ad € 1.068,82), calcolando nella misura di € 139,64 mensili l'importo assoggettabile a pignoramento, ha rispettato la norma in previsione nella parte in cui l'eccedenza ottenuta da detta detrazione, pari ad € 689,03, può essere pignorata, in ossequio alla previsione di cui al terzo e quarto comma dell'art. 545 c.p.c., nella misura di un quinto.
Sulla base, infatti, del disposto di cui al terzo e quarto comma della norma in esame le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alla province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Sulla base di quanto sinora rilevato, si deve affermare la soccombenza virtuale di
. Parte_1
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi non essendovi ragioni per discostarsene, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza virtuale dell'opponente.
5.1 Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'opponente proposta da parte opposta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte convenuta.
La responsabilità aggravata richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859). Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle proprie difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 1.701,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle CP_1 spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 15/11/2025
Il giudice
CA DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. CA DI, all'esito dell'udienza dell'11/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5263 Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 viale Mazzini, n. 117 - Roma, presso lo studio dell'avv. Enrico DREOSSI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in via Nerva, n. 38 - Aprilia (LT), presso il proprio studio, in proprio rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione - cessazione della materia del contendere. CONCLUSIONI: per parte attrice/opponente (note scritte del 10/11/2025):
“Chiede che codesto On.le Giudice voglia accertare la soccombenza virtuale di controparte e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento delle spese processuali, così come richiesto nel proprio atto introduttivo”; per parte convenuta/opposta (note scritte dell'8/11/2025): “Il sottoscritto difensore, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, impugna e contesta tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso infondato in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto. In particolare chiede che il giudicante si pronunci in merito alla inammissibilità della spiegata opposizione per tardività. Tale questione è infatti preclusiva e assorbente
a qualsiasi altra. Infatti, sebbene gli opponenti abbiano denominato il proprio atto come 'opposizione alla esecuzione', l'opposizione spiegata non può che essere qualificata come 'opposizione agli atti esecutivi' ex. art. 617 cpc, come già evidenziato dalla Dott.ssa Serino nella fase sommaria, in quanto la stessa doveva essere instaurata entro venti giorni dalla notificazione dell'atto, adempimento che invece è stato posto in essere oltre tale termine. Ritenuto pertanto che tale questione sia preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, si chiede che il Giudicante si pronunci in tal senso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, ha Parte_1 evocato in giudizio l'avvocato , per sentire accertare l'inefficacia del Controparte_1 pignoramento promosso da quest'ultima per il recupero forzoso di somme dovute a titolo di compenso professionale e sancite in sentenza del tribunale, atteso l'omesso deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo previsto dall'art. 543 c.p.c. entro la data d'udienza indicata nell'atto di pignoramento, ossia entro il 5 settembre 2024, ed ha chiesto altresì di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 c.p.c.,
l'impignorabilità della residua somma dovuta dall' (terzo pignorato), stante la CP_2 detrazione mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge, che ha natura privilegiata.
L'opponente ha poi chiesto, in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate, di ridurre la quota pignorabile pari ad euro 50,00 nella misura di 1/5. A sostegno dell'opposizione ha rilevato che, con atto di precetto notificato il
21/02/2024, unitamente alla sentenza n. 2656/2023 emessa da questo tribunale e contenente statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore dell'avvocato
[...]
come antistataria, rispetto alla quale risulterebbe pendente il relativo giudizio di CP_1 appello dinanzi alla Corte d'appello di Roma, la stessa ha intimato a Controparte_1
il pagamento della somma di € 2.069,03. Parte_1
Con atto notificato in data 31/05/2024 la creditrice ha notificato a Parte_1 atto di pignoramento presso terzi citandolo per l'udienza del 5 settembre 2024.
Successivamente, in data 17/07/2024, il creditore procedente ha notificato a avviso ex art. 543 c.p.c. d'iscrizione a ruolo pignoramento, nel quale è Parte_1 stato riportato un numero di ruolo - R.G. Es. 254/2023 - che non risulta riferibile alle parti del procedimento esecutivo e nel quale, altresì, sarebbe stata indicata come udienza la data del 6 ottobre dell'anno 2024, anziché dell'anno 2025.
Il suddetto avviso non sarebbe stato, tuttavia, depositato entro la data del 5 settembre 2024, indicata nell'atto di pignoramento presso terzi.
Con ricorso in data 31/08/2024 ha introdotto opposizione Parte_1 all'esecuzione, contestando, in particolare, la dichiarazione del terzo pignorato ed eccependo l'impignorabilità delle somme, con contestuale istanza di sospensione anche inaudita altera parte.
Con il medesimo atto, l'opponente ha ribadito la contestazione in merito alla dichiarazione del terzo pignorato, rappresentando e documentando che dalla dichiarazione dello stesso, depositata dalla creditrice, non sarebbe emerso che sull'importo erogato dall' a titolo di pensione in favore di CP_2 Persona_1 un obbligo di pagamento mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge, come si sarebbe potuto evincere dalla documentazione già agli atti di causa prodotta dal ricorrente, nonché dal cedolino relativo alla pensione erogata nel CP_2 mese di settembre 2024. Stante la natura privilegiata del suddetto importo, ha chiesto l'accertamento dell'impignorabilità delle residue somme erogate dall' . CP_2
Con provvedimento del 28/11/2024 è stata rigettata dal giudice designato per la fase cautelare l'istanza di sospensione e concesso il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con l'introduzione del presente giudizio di merito l'attore ha riproposto quanto già dedotto nell'opposizione all'esecuzione, rilevando l'inefficacia del pignoramento, stante il mancato deposito entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, ossia entro il 5 settembre 2024, dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo notificato al terzo ed al debitore. Ha quindi sostenuto l'impignorabilità delle somme erogate dall' ai sensi dell'art. 545 c.p.c.. Ha rilevato che, dalla CP_2 dichiarazione del terzo pignorato depositata dalla creditrice non sarebbe emerso che sull'importo erogato dall' a titolo di pensione in favore di gravava CP_2 Parte_1
l'obbligo di pagamento mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge, per cui detraendo detto importo dalla pensione dell'attore, residuerebbe la somma di € 944,68, che non sarebbe pignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c..
Pertanto, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, l'attore ha rilevato la necessità di considerare la riduzione della quota pignorabile, non avendo egli alcun'altra fonte di sostentamento oltre alla pensione mensile erogata dall' . CP_2
Tutto ciò considerato, l'attore ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata in data 17/02/2025 si è costituita in giudizio
, contestando quanto dedotto da controparte. Controparte_1
In via preliminare, ha rilevato la tardività dell'introduzione della fase sommaria chiedendo, dunque, una pronuncia in rito.
Nel merito ha esposto, in ordine all'eccezione di inefficacia del pignoramento per mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo nei termini indicati dall'art. 543,
c.p.c., che la data dell'udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione in data
5/09/2024 sarebbe stata differita d'ufficio al 6/10/2025, nuovo termine da doversi considerare ai fini del compimento delle verifiche opportune da parte del giudice dell'esecuzione.
In ordine all'eccezione di impignorabilità delle somme, la convenuta ha evidenziato come l' di Latina avesse dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., che il CP_2 debitore esecutato percepiva una rendita mensile INAIL di € 295,72 ed Parte_1 una pensione Categoria VOART di € 2.278,16, di cui l'importo netto pignorabile sarebbe stato pari ad € 1.757,85 e che trattandosi di pensione di vecchiaia Artigiani, risulterebbe pignorabile, in quanto superiore ad € 1.000,00, che rappresenta il limite di pignorabilità secondo il disposto di cui alla legge 21 settembre 2022, n. 142. Ciò considerato, la convenuta ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e, per l'effetto, di dichiarare validi ed efficaci gli atti esecutivi.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata, nonché la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Rilevato che la causa potesse essere decisa anche senza assunzione della prova orale dedotta da parte attrice, con ordinanza del 6/05/2025, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del 21/10/2025.
Con note depositate in data 20/10/2025 l'opponente ha rilevato che, con provvedimento del 6/10/2025 reso nella procedura esecutiva rubricata al n. 1214/2025
R.G. Es., è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento.
Pertanto ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con contestuale accertamento della soccombenza virtuale della controparte e la condanna alle spese processuali.
Con ordinanza del 22/10/2025, ritenuto che sulla questione fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio, è stato disposto un rinvio e fissata l'udienza dell'11/10/2025, per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c..
Con successiva ordinanza, il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi del terzo comma della predetta disposizione.
2. L'intervenuto provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento promosso dall'opposta , Controparte_1 determina il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Occorre rilevare, in proposito che la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio e si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n. 19845/2019; n.
22446/2016; n. 6909/2009) (Cass. civ., Sez. I, 17/01/2023, (ord.) n. 1257).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (parte appellata ha concluso in tal senso nella comparsa di costituzione e risposta, richiamata nelle ultime note scritte, e parte appellante ha così concluso nelle ultime note scritte) potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. civ. sez. II,
29/07/2021, n. 21757).
In ragione, dunque, del sopravvenuto venir meno dell'interesse di entrambe le parti ad una pronuncia in ordine alla domanda proposta nel presente giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Naturale corollario della pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è la regola della soccombenza virtuale, potendo compensare integralmente le spese di lite solo qualora vi sia la concorde ed espressa richiesta delle parti in tal senso o una soccombenza reciproca;
nel caso di specie, non si riscontra una concorde ed espressa richiesta delle parti, pertanto, ai fini della regolazione delle spese,
è necessario procedere con la disamina delle questioni oggetto di controversia.
3. L'opposizione introdotta da non avrebbe potuto essere accolta Parte_1 per le seguenti ragioni.
La rilevata questione dell'inefficacia del pignoramento per il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento stesso, nei termini di cui all'art. 543
c.p.c., va innanzitutto qualificata.
In primo luogo, la suesposta questione, inerente alla contestazione della regolarità formale di un atto della procedura esecutiva, qualifica l'opposizione, per la parte relativa alla prima doglianza sollevata dall'attore, come opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sotto il profilo funzionale, è volta al sindacato del quomodo dell'esecuzione forzata ed è atta a consentire il controllo della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e della loro notificazione nonché, in generale, della regolarità degli atti del processo esecutivo. L'irregolarità formale che si fa valere con l'opposizione agli atti esecutivi sembra riferirsi ad una nozione ampia di nullità, per cui tramite la previsione di cui all'art. 617 c.p.c. potrà farsi valere qualsiasi divergenza dalla fattispecie legale dell'atto posto in essere nel procedimento esecutivo.
In ordine al concetto di “atti di esecuzione” opponibili tali possono individuarsi in tutti gli atti dichiarati espressamente non impugnabili dalla legge, con la conseguenza di costruire l'opposizione in esame come unico mezzo di reazione concesso al soggetto leso dall'atto.
Rientra nell'ambito dell'opposizione di cui trattasi la contestazione in ordine alla inefficacia della procedura esecutiva dovuta al mancato adempimento di un incombente della procedura stessa entro il termine previsto dalla legge, come nel caso di specie accadrebbe, secondo l'attore, con la violazione dell'art. 543 c.p.c.
3.1 Risulta, pertanto, condivisibile la prospettazione operata dal giudice dell'esecuzione e concernente la tardività del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
La norma stabilisce, infatti, che le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione “si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo
o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nel caso di specie, la notifica del pignoramento risale alla data del 31/05/2024
(v. doc. n. 7 all. alla comparsa di costituzione e risposta), mentre il ricorso in opposizione è stato depositato da in data 3/09/2024, ben oltre i venti Parte_1 giorni stabiliti dalla norma per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Si chiarisce che il termine di venti giorni è perentorio, insuscettibile di proroga e la tardività della proposizione dell'opposizione è rilevabile d'ufficio.
Il dies a quo di decorrenza va individuato non già con riferimento al momento di compimento dell'atto viziato, bensì dalla conoscenza che il soggetto interessato abbia dell'atto medesimo, per cui “decorre, a seconda della natura dell'atto impugnato, dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, (art. 617, co. 1), ovvero dal primo atto di esecuzione (pignoramento o accesso ai luoghi dell'ufficiale giudiziario), o infine dal compimento o dalla legale conoscenza alle parti del processo di esecuzione, del singolo atto esecutivo che si assume viziato o irregolare o di uno successivo che necessariamente lo presuppone (art. 617, co.2)”. (Cass. civ., sez. III, 13/5/2010, n.
11597).
La verifica della decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di verifica di un presupposto processuale della stessa opposizione,
è compiuta dal giudice in base all'esame degli atti del processo esecutivo, da ciò segue la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, dell'eventuale decadenza processuale, conseguente all'inosservanza del termine di cui all'art. 617.
Chiarisce la Corte di legittimità, tuttavia, che “È l'opponente che ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. civ., sez. lav. n.,
20/4/2004, n. 7575).
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. civ., sez. III, 20/04/2017, n. 9962).
Di conseguenza, nel caso in cui l'opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell'atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.
L'opponente, con l'introduzione del giudizio di merito, per fronteggiare la censura di tardività dell'opposizione come riconosciuta dal giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto allegare un elemento che potesse fondare la tardività della conoscenza legale dell'atto esecutivo impugnato, ciò che avrebbe giustificato la conseguente tardiva proposizione del ricorso in opposizione. Tuttavia, nel caso in esame l'opponente nulla ha rilevato in merito alla censura relativa alla tardività dell'opposizione proposta, di fatto ignorando la questione sollevata dal g.e..
3.2 Occorre altresì rilevare che il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento, nei termini di cui all'art. 543 c.p.c., è eccezione che, al momento di introduzione della domanda giudiziale, non avrebbe potuto trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo del merito della questione per le ragioni che seguono.
La disposizione di cui all'art. 543 c.p.c., nella versione post riforma c.d. Cartabia applicabile alla fattispecie in esame, così recita: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo
l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina
l'inefficacia del pignoramento”.
Nella sua formulazione, la norma è chiara nell'imporre al creditore l'onere di notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo, ma anche, contestualmente, di depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, sancendo, dunque, un termine perentorio decorso il quale va dichiarata l'inefficacia del pignoramento.
Ciò considerato, nel caso in esame, la data fissata dal creditore nell'atto di pignoramento (5/09/2024) ha subito un differimento d'ufficio al 6/10/2025.
Dunque, se in astratto potrebbe ritenersi fondato l'assunto dell'opponente che deduce la tardività del deposito dell'avviso notificato, nello specifico e in concreto, tale tempestività va necessariamente valutata con riferimento alla nuova data fissata dal giudice per la prima udienza.
Deve ritenersi, infatti, che l'onere imposto al creditore debba riferirsi alla nuova data fissata d'ufficio e ciò in quanto la ratio della disposizione in esame è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica,
e poiché la prima udienza risulta il primo momento utile per detta verifica deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato possa avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo e poi differita per ragioni d'ufficio, nella quale nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica avrebbe potuto essere svolta.
Ciò considerato, il motivo di opposizione fondato sulla supposta violazione dell'art. 543 c.p.c. avrebbe dovuto essere rigettato per i motivi esposti.
4. Parte opponente ha, altresì, sostenuto, quale ulteriore motivo di opposizione,
l'impignorabilità delle somme dovute dal terzo debitore del debitore ( ) in ragione CP_2 del fatto che, detratta da quanto percepito dall' a titolo di pensione la somma che il CP_2 debitore deve a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della ex coniuge, il residuo risulterebbe inferiore al minimo pignorabile pari ad € 1.000,00, secondo il disposto di cui all'art. 545 c.p.c..
4.1 La dedotta impignorabilità delle somme deve qualificarsi, a differenza della prima delle doglianze sollevate dall'opponente, come opposizione all'esecuzione.
Come noto, infatti, il sistema delle opposizioni esecutive è solitamente classificato - a causa del loro possibile oggetto - in opposizioni di merito e, sul versante opposto, si registrano le opposizioni formali. Se tra le prime si è soliti annoverare i rimedi regolati dagli artt. 615, 619 e 512 c.p.c., è l'art. 617 c.p.c. a costituire lo strumento specifico individuato dal legislatore per il controllo della regolarità formale degli atti del processo esecutivo e, ad un tempo, il rimedio di chiusura del sistema per tutte quelle ipotesi non contemplate dal legislatore.
In via generale, la distinzione tra i due tipi di opposizione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed è indipendente dalla qualificazione data dall'opponente.
Un criterio per individuare i caratteri propri dell'opposizione all'esecuzione rispetto a quella agli atti esecutivi può essere quello di ritenere che solo la prima tenda alla caducazione dell'esecuzione, mentre l'opposizione formale è diretta ad ottenere la mera rinnovazione di atti nulli. Pertanto l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ha un effetto demolitorio su tutte le attività successive all'atto viziato ed il processo esecutivo regredisce per consentire la rimozione e, quindi, la rinnovazione di quest'ultimo.
L'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. attiene all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione. Ha, dunque, lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, attraverso l'accertamento dell'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
Rientrano in questa forma le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione, quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo.
4.2 Nel caso di specie il debitore ha contestato la pignorabilità delle somme presso il terzo , erogante in suo favore una somma a titolo di pensione, in virtù CP_2 della circostanza che detta somma, detratto quanto dovuto dal debitore per la corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti della ex coniuge, non avrebbe superato il minio di € 1.000,00 previsto dall'art. 545 c.p.c..
Il rimedio esperibile avverso il vizio che attiene alla dedotta impignorabilità di un credito deve individuarsi nell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
È la formulazione della stessa norma, al secondo comma, a chiarire che “quando
è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”.
Infatti, l'impignorabilità non è che la negazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata, affermato su determinati beni, e investe l'essenza stessa del “se” dell'esecuzione, tendendo ad ottenere la declaratoria di inesistenza dell'azione esecutiva o proponendo eccezioni riguardanti il titolo esecutivo, ovvero confutando la legittimità dell'esecuzione, pertanto, oggetto dell'opposizione all'esecuzione è il merito della stessa, ossia inerisce all'an debeatur ovvero al quantum debeatur, rilevando in ogni caso sotto il profilo della sostenuta ingiustizia dell'esecuzione da parte dell'opponente.
4.3 Non assume rilievo in termini di pignorabilità la circostanza esposta da parte attrice che assume, di contro, la necessità di detrarre da quanto rilevato come pignorabile dall' , nella dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'importo che il CP_2 debitore è tenuto a pagare per adempiere all'obbligo di mantenimento della ex coniuge, in esecuzione di quanto stabilito dalla sentenza di omologa delle condizioni di separazione (sentenza n. 9/2024, resa dall'intestato Tribunale in data 27/03/2024, nel giudizio rubricato al n. 93/2024 R.G.). La dedotta condizione di debitore rispetto alla propria ex coniuge, con riferimento alle somme che l'opponente è tenuto a corrispondere alla stessa a titolo di mantenimento, non incide sulla pignorabilità del credito di cui il debitore è titolare nei confronti dell' a titolo di pensione. CP_2
Il credito per mantenimento in questione ha sì natura privilegiata, ma non innalza per ciò solo il limite di pignorabilità della pensione del debitore.
Si legge in una recente pronuncia della Corte Costituzionale: “Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, il privilegio di cui alla norma denunciata, pur testualmente riferito ai crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano interpretativo anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, superandosi in tal modo la disparità di trattamento che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura della norma. In proposito, uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito che, com'è stato osservato in dottrina, rappresenta la ratio giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo. Se, pertanto, si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti, di cui all'art. 2751, numero 4, cod. civ., sia diretto a soddisfare, in conformità al significato comune dell'espressione, le necessità di vita dell'alimentando anche se in misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengono di volta in volta in considerazione. Ed è indubbio che la funzione sopra specificata è propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.
Una conferma, sia pure indiretta, dell'esattezza di tale opinione si desume dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione che, qualificando la domanda relativa agli alimenti un 'minus' necessariamente compreso in quella di mantenimento, muove evidentemente dalla identità di causa petendi delle domande e, quindi, sul piano sostanziale, dall'unitaria funzione di sostentamento che caratterizza i relativi crediti
(…) In base alle considerazioni che precedono risulterebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, comportando una irragionevole disparità di trattamento, una interpretazione che escludesse dall'ambito della norma denunciata il credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato” (Corte cost., 12/01/2000, n. 17). La natura privilegiata del credito, in ogni caso, può solo incidere sull'ordine di preferenza nel meccanismo di soddisfazione delle ragioni creditorie, per cui i creditori privilegiati andranno a prevalere sui chirografari e così via, non ma implica che nel calcolo del netto pignorabile debba ritenersi accantonata una somma a tal fine destinata, in quanto la qualificazione del credito come “credito privilegiato” si differenzia nettamente dalla diversa fattispecie inerente l'identificazione dell'importo massimo pignorabile sui beni del debitore;
la verifica in ordine alla pignorabilità del somma è altro dalla valutazione che inerisce all'ordine di soddisfazione dei creditori.
Non rileva, dunque, l'operazione effettuata dall'opponente, sulla base della quale l'importo fornito dall' a titolo di pensione non sarebbe pignorabile, perché CP_2 inferiore ad € 1000.00 (tenendo in considerazione che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, pari ad euro 1.068,82, con un minimo di 1.000 euro) e, quindi, nell'assunto attoreo, realizzato in violazione di quanto disposto dall'art. 545 c.p.c.. Va infatti ribadito che non può escludersi dal netto pignorabile quanto dovuto dal debitore alla coniuge per l'assegno di mantenimento e deve, al contrario, ritenersi corretto il riferimento all'importo di € 1.757,85 quale ammontare pignorabile della pensione erogata in favore di , alla stregua ed in conformità a quanto dichiarato dall' . Parte_1 CP_2
4.4 A fronte del rigetto dei motivi di opposizione proposti dall'attore in via principale e per i motivi anzidetti, si sarebbe dovuta, altresì, rilevare l'infondatezza della domanda di riduzione della quota pignorabile come richiesta nell'atto di citazione.
In particolare, occorre chiarire come nella dichiarazione del terzo, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., sia nei fatti correttamente determinato l'importo della quota pignorabile, nella misura pari ad € 139,64 mensili.
Il calcolo operato dall' tiene conto, infatti, delle modifiche introdotte alla CP_2 disciplina di cui all'art. 545 c.p.c. da parte, in primo luogo, del d.l. del 27 giugno 2015,
n. 83, che ha previsto la possibilità di pignorare, nel limite del quinto, la quota di pensione eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato dalla metà, nonché della l. 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del d.l. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. DL
Aiuti-bis) che all'art. 121-bis c.p.c. ha stabilito la modifica dell'art. 545, settimo comma, prevedendo che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Ciò considerato, nel calcolo operato dall' si tiene conto di dette operazioni CP_2 di calcolo, imposte dall'art. 545 c.p.c., che non risultano effettuate in violazione della disciplina sul calcolo dell'importo pignorabile.
Infatti, considerato che dall'importo netto pignorabile 1.757,85 l' ha CP_2 detratto quanto corrispondente al doppio della misura massima mensile della pensione sociale (pari ad € 1.068,82), calcolando nella misura di € 139,64 mensili l'importo assoggettabile a pignoramento, ha rispettato la norma in previsione nella parte in cui l'eccedenza ottenuta da detta detrazione, pari ad € 689,03, può essere pignorata, in ossequio alla previsione di cui al terzo e quarto comma dell'art. 545 c.p.c., nella misura di un quinto.
Sulla base, infatti, del disposto di cui al terzo e quarto comma della norma in esame le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alla province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Sulla base di quanto sinora rilevato, si deve affermare la soccombenza virtuale di
. Parte_1
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi non essendovi ragioni per discostarsene, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza virtuale dell'opponente.
5.1 Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'opponente proposta da parte opposta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte convenuta.
La responsabilità aggravata richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859). Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle proprie difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 1.701,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle CP_1 spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 15/11/2025
Il giudice
CA DI