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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4989/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LECCISI IVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
*** FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del consulente tecnico in fase di
ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il CTU ha infatti risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “Esaminata la documentazione sanitaria in atti e sulla base delle risultanze anamnestiche e cliniche posso affermare che la signora di Parte_1 anni 77 è affetta da: Demenza senile, epilessia e sindrome depressiva involutiva;
Poliartrosi con compromissione della deambulazione;
Esiti quadrantectomia mammella sinistra già radiotrattata;
Ipotiroidismo da tiroidectomia totale;
Incontinenza urinaria. L'obiettività rilevata all'esame diretto della 77 ha evidenziato la presenza disturbi mentali e osteoarticolari che Pt_1 concretamente contribuiscono a ridurre l'autonomia personale, donde la necessità di assistenza continua per compiere le consuete attività della vita quotidiana. La storia clinico-neuropsichiatrica della ricorrente è caratterizzata dalla diagnosi, all'età di 40 anni, di epilessia parziale complessa e dal disturbo depressivo maggiore cronicizzato. Le crisi, inizialmente plurisettimanali, si sono progressivamente ridotte con la terapia con Tolep. Nel 2016, in seguito ad episodi di amnesia, gli specialisti dell'Ospedale di Tricase hanno evidenziato la presenza di declino cognitivo lieve in soggetto con epilessia parziale. Nel 2022 la ricorrente ha subito un progressivo aggravamento con ulteriore compromissione della memoria e disorientamento temporo-spaziale e nel giugno 2023 il declino cognitivo veniva definito dallo specialista geriatra “demenza di Alzheimer”. Già dal giugno 2023 lo stato patologico psichiatrico poteva costituire un pericolo per la stessa ricorrente e per gli altri ed imponeva un'assistenza continuativa finalizzata ad impedire azioni inadeguate e a gestire il programma terapeutico imposto soprattutto dalla terapia antiepilettica.
Ritengo, pertanto, sottostimata e riduttiva la valutazione effettuata nelle motivazioni medico-legali dal CTU dell'ATP alla patologia psichiatrica, definita “cerebrovasculopatia cronica”.
Assume, inoltre, notevole importanza ai fini medico-legali, in quanto aggrava lo stato invalidante della ricorrente, anche la patologia osteoarticolare soprattutto a livello del rachide e degli arti inferiori, in quanto condiziona la deambulazione di tipo claudicante, possibile per brevi tratti a base allargata con ricerca di appoggio.
Considerato il quadro clinico e la valutazione delle infermità si conclude che la signora
[...]
di anni 77 è invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non Parte_1 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) dal giugno 2023, tenuto conto del quadro clinico e del documentato aggravamento del declino cognitivo. Inoltre, si rileva nella signora la condizione di portatrice di handicap con connotazione di gravità Parte_1
(articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) in quanto le minorazioni riscontrate sono tali da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione dal giugno 2023.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione CP_1 della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato all'esito positivo di tale CP_1 verifica da parte dell'Istituto. In considerazione della decorrenza del diritto azionato, successiva alla domanda amministrativa e al ricorso giudiziario per ATP, le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
23.04.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 da GIUGNO 2023 e condanna l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento oltre interessi o rivalutazione, previa CP_1 verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo