Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02405/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2405 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Salibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chiaramonte Gulfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.13269 del 18-9-2025 (notificato il 24.09.2025), adottato del Responsabile dell'Area Urbanistica e Sviluppo Economico del suddetto Comune, con cui è stata ordinata la demolizione di talune opere edilizie eseguite in immobile in comproprietà del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa PA AN ZO e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha rappresentato di essere comproprietario, unitamente alla moglie, di un fabbricato sito in -OMISSIS-, nel Comune di Chiaramonte Gulfi, censito in catasto al foglio -OMISSIS-, realizzato in epoca anteriore al 1942, ricadente in zona agricola e destinato a uso residenziale.
Tale immobile è stato oggetto di lavori edilizi per i quali il precedente proprietario ha presentato ai sensi della L. 326/2003 istanza di condono n. 70 prot. n. 019135 del 10.12.2004, non ancora definita dal Comune. In particolare, le opere oggetto dell’istanza di condono riguardavano un vano della superficie di mq 16,50.
A seguito di richieste di integrazione documentale da parte del Comune, il tecnico incaricato dal ricorrente, in data 13.12.2024, ha trasmesso all’Ente una relazione nella quale ha evidenziato che le opere abusive comprendevano in realtà non soltanto il suddetto vano di mq 16,50, ma altresì un altro piccolo locale destinato ad ingresso, ed esteso mq 3,60, non ben evidenziato nella originaria relazione e nell’elaborato grafico presentati a corredo dell’istanza.
In data 19.06.2025, il Comune ha effettuato un sopralluogo, nell’immobile nel corso del quale ha rilevato i seguenti abusi edilizi: “a) cambio di destinazione d’uso dell’annesso rurale a camera da letto a fini abitativi; b) realizzazione di un vano a servizio della camera da letto, di cui al punto a), e di un bagno nell’area denominata “cortile” e “tettoia” nella planimetria catastale aggiornata; c) realizzazione di una tettoia in legno senza adeguato titolo autorizzativo”.
Conseguentemente, con provvedimento prot. n. 13269 del 18.09.2025, il Comune ha ordinato la demolizione delle suddette opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto l’odierno gravame, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di illegittimità:
I) Violazione art. 7 e art. 8 L. n.241/1990. Violazione art.1, co.2 bis L.n.241/1990. Violazione del principio di buona amministrazione: Carta dei diritti fondamentali UE art.41, co.2. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato in assenza della previa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle garanzie partecipative.
II)Falsa applicazione art. 7 L. n.47/1985 (ora art.31 T.U.380/2001). Violazione art.34 T.U. 380/2001, come recepito dall’art.13 L.R. Sicilia n.16/2006. Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità: art. 1 L.n.241/1990; art.3 e art.97 Cost.; art.41 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. (diritto a una buona amministrazione). L’illecito contestato al ricorrente con il provvedimento impugnato riguarderebbe la “ parziale difformità degli interventi rispetto al titolo autorizzativo ” ai sensi dell’art. 34 T.U. edilizia e dell’art. 13 L.R. n. 16/2006. Tale abuso sarebbe sanzionato dalla legge con la demolizione delle opere abusive, salvo che ne risulti pregiudicata la parte conforme dell’immobile, circostanza che, nel caso di specie, si verificherebbe, trattandosi di porzioni di muratura portante. Il Comune, tuttavia, anziché disporre la sanzione corrispondente all’illecito contestato, avrebbe illegittimamente comminato una misura più grave, ossia la demolizione delle opere, accompagnata dal preavviso di eventuale acquisizione dell’area di sedime, prevista dall’art. 31 T.U. edilizia per la diversa ipotesi di “ interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ”.
III) Falsa applicazione art. 34 T.U. 380/2001, come recepito dall’art.13 L.R. Sicilia n.16/2006. Violazione art.3, 22, 23 ter e art.37 t.u. edilizia. Violazione art. 38 L. n. 47/1985. In via subordinata, il ricorrente ha dedotto l’erronea qualificazione delle opere rispetto all’effettivo abuso, evidenziando quanto segue:
a) con riferimento al contestato cambio di destinazione del vano accatastato come annesso rurale, ha rilevato che la destinazione d’uso non sarebbe stata modificata, essendo l’immobile da sempre destinato a prevalente uso abitativo/residenziale. La destinazione rurale dell’annesso sarebbe, pertanto, accessoria e ormai recessiva, atteso che il fondo circostante è incolto da decenni, salvo una minima attività agricola domestica. In ogni caso, il mutamento di destinazione senza opere costituirebbe un intervento di restauro e risanamento conservativo volto ad assicurare la funzionalità dell’immobile, che richiederebbe al più una SCIA, la cui omissione potrebbe comportare al massimo la sola sanzione pecuniaria.
b) Il vano bagno sarebbe stato realizzato in sostituzione di una preesistente tettoia chiusa da tre muri, che già determinava volumetria assentita. Di conseguenza, l’intervento non avrebbe generato aumento di volumetria e, pertanto, sarebbe soggetto unicamente a SCIA, la cui omissione potrebbe comportare solo la sanzione pecuniaria.
b.2) La realizzazione del vano di ingresso costituirebbe un esiguo volume, che, sebbene non indicato nella originaria domanda di condono, sarebbe contestuale alle opere oggetto dell’istanza di sanatoria, come rappresentato nella relazione integrativa. La valutazione della sua legittimità, in ogni caso, dovrebbe restare sospesa in attesa della definizione dell’istanza di condono.
c) Infine, la tettoia in legno, aperta da tutti i lati e destinata a riparo per legna e simili, costituirebbe un mero manufatto pertinenziale, non comportante nuova volumetria e, pertanto, richiederebbe al più una SCIA.
3. Il Comune di Chiaramonte Gulfi, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Con ordinanza n. 395 del 3.12.2025, il Collegio ha respinto la domanda cautelare e ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune non costituito.
5. Avverso la suddetta ordinanza il ricorrente ha proposto appello innanzi al C.G.A.R.S., il quale, con ordinanza n. 14 del 26/01/2026, in riforma del provvedimento di primo grado, ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
6. Con deposito documentale del 03.02.2026, il Comune di Chiaramonte Gulfi ha adempiuto all’ordinanza istruttoria.
7. All’udienza pubblica del 24/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, va qui richiamata la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, “ l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (Consiglio di Stato, sez. III, 27/10/2025, n. 8315, sez. VI, 28/05/2025, n. 4640; sez. II, 16/04/2025, n. 3265; sez. VII, 14/04/2025, n. 3168).
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che pure l’art. 34, così come l’art. 31 del T.U. edilizia, prevede quale sanzione generale la demolizione delle opere difformi, ponendosi l’eventuale mantenimento dell’opera, con applicazione della sola sanzione ai sensi del comma secondo dell’art. 34, quale evenienza del tutto eccezionale, che comunque presuppone una apposita valutazione da parte dell’Amministrazione, a seguito di una istruttoria condotta sulla base di concreti e supportati elementi a sostegno dell’impossibilità di demolire senza grave danno alla struttura, forniti dall’interessato.
Grava sul ricorrente, infatti, l'onere di dimostrare il pregiudizio derivante alla struttura abusiva in caso di demolizione e la sussistenza dei presupposti per accedere alla fiscalizzazione dell'abuso (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 20/05/2025, n. 9702; vedi anche T.A.R. Lazio, n. 22901/2024, TAR Brescia, n. 679/2020, TAR Milano, n. 1989/2018, TAR Veneto, n. 294/2019).
Ne deriva che, l'illegittimità degli atti di esecuzione di un'ingiunzione demolitoria per omessa valutazione della possibilità di applicare i meccanismi di fiscalizzazione previsti dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001, intanto può predicarsi in quanto l'autore dell'abuso abbia esposto all'Amministrazione - anteriormente al compimento di tali atti - la concreta impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme.
Del resto, “ il potere di disporre la c.d. fiscalizzazione degli abusi [...] ha valore eccezionale e derogatorio e dev'essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto, sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme " (Consiglio di Stato, nn. 1/2022 e 1743/2021)”.
3.1. Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato, nemmeno nella presente sede, l’oggettiva l’impossibilità di una demolizione non pregiudizievole.
Trattasi, comunque, di una questione attinente alla fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, nella quale l’interessato potrà dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2021, n. 3666, T.A.R. Roma Lazio sez. II, 09/05/2025, n. 8968).
4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
4.1. In particolare, in relazione a quanto rilevato dal ricorrente sub a), deve obiettarsi che per costante giurisprudenza il mutamento di destinazione d'uso che comporta il passaggio tra categorie differenti e non omogenee tra loro rientra tra gli interventi urbanisticamente rilevanti, per i quali è necessario il permesso di costruire (v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 24/12/2024, n. 7375, 05/08/2024, n. 4537 e 24/06/2024, n. 3920; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IIq, 07/03/2024, n. 4608), specialmente se conseguito mediante opere che comportino la realizzazione di nuovi volumi abitabili (Cons. Stato, Sez. III, 08/05/2024, n. 4127).
4.2. Lo stesso può ripetersi con riferimento al punto b) del terzo motivo di ricorso, e cioè in relazione al bagno realizzato in luogo ad una tettoia precedentemente assentita.
4.3. Quanto al vano di cui al punto b.2), il Collegio rileva che di esso non vi è alcuna traccia negli elaborati progettuali di cui all’istanza di condono del 2004 (che ha riguardato solo il vano di mq 16,50, realizzato sul lato opposto dell’edificio, per come si evince dalla planimetria depositata dal Comune il 3.2.2026), con la conseguenza che non opera il preteso divieto per il Comune di procedere in via sanzionatoria, prima della definizione del procedimento ex L. 326/2003.
Nell’ordinanza di demolizione impugnata, infatti, non si fa menzione del vano di mq 16,50, unico ampliamento oggetto dell’istanza di sanatoria presentata nel 2004, né vi è prova che il vano di mq 3,60 sia stato realizzato contestualmente al primo.
4.4. Quanto, infine, alla tettoia di cui alla lettera c) del terzo motivo di ricorso, il collegio richiama l’ormai consolidata giurisprudenza secondo cui è necessario il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia che, per le proprie caratteristiche intrinseche, per le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla non temporaneità dell'intervento, comporti una trasformazione sostanziale e permanente del territorio (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 28/03/2025, n. 2603).
5. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
6. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, posto che il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
PA AN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AN ZO | SE AN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.