Articolo 9 ter della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 9 bisArticolo 10 bis
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15 gennaio 2000
Art. 9-ter. (( (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni). )) (( 1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento. ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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